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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Manzoni, n. 38, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo C.F._1
Prinzi, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
fraz. Rocca, Via San Francesco n. 8, c.f. , rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Calogero Monastra, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data 21.08.1979 Parte_1
aveva contratto matrimonio con , trascritto all'Ufficio dello Stato Civile CP_1
del Comune di Patti, al n. 129, P. 2, S. A, anno 1979, che dal matrimonio era nato il figlio il 02.05.1979, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1
1 che già dal 1984 i coniugi si sono separati ed hanno costituito altri nuclei familiari, ha chiesto la separazione giudiziale.
, costituitosi in giudizio, ha confermato quanto dedotto dalla controparte e CP_1
non si è opposto alla domanda di separazione.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno manifestato la volontà di volersi separare;
peraltro le parti da tempo vivono separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile, come nel caso di specie.
Sulla base di quanto esposto la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ed accettata dal resistente nella comparsa di risposta è meritevole di accoglimento.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1121/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_2
2) compensa le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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