Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2004, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Aula "A" 04-833/04 Reg. gen. n. 29152/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. C. c. del 17. 10. 2003 4o43659 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION E oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Sergio Mattone Presid ente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Donato Figurelli Consigliere 4. Dottor Filippo Curcuruto Consigliere 5. Dottor Ulpiano Morcavallo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Postelegrafonici, in per- sona del suo legale rappresentante, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
OS IG, OC IG e LL IA, intimati;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di 5300 1 Bologna del 16 ottobre 2000, depositata il 9 novembre 2000, numero 224, r.g. 461/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza di camera di consi- glio del 17 ottobre 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fonda- tezza;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata è stato rigetta- to l'appello proposto dall'ente ricorrente avverso quella di primo grado con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori intimati, già dipendenti della società Poste Ita- liane, alla riliquidazione della indennità di buonuscita in- cludendo nella base di calcolo, al fine del computo del do- vuto, il 60% della indennità integrativa speciale in godi- mento al momento della cessazione del servizio e non la mi- sura inferiore del 48% riconosciuta dall'ente; Rilevato che quest'ultimo ha chiesto la cassazione della de- cisione denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1 della legge numero 87 del 1994, 3 e 38 del decre- to del Presidente della Repubblica numero 1032 del 1973;
Ritenuto che
la censura è manifestamente fondata sicchè può procedersi con il rito camerale ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile;
Rilevato infatti che, con giurisprudenza ormai consolidata, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio con- divide, a termini del quale, in tema di criteri per la deter- 2 minazione dell'indennità di buonuscita, l'articolo 1 della legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennità inte- grativa speciale entra a fare parte, nella misura del 60%, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennità integrativa nel nove- ro degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di uti- lizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennità integrativa speciale nella misura del 60% come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrerà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80% annuo, così come disposto dagli arti- coli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica nu- mero 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge numero 87 del 1994 (tra le numero- se altre: Cass., 24 maggio 2001, n. 7090; Cass., 16 novembre 2000, n. 14836); Ritenuto che ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del processo;
Rilevato che non si rendono necessari ulteriori accertamenti in fatto sicchè si rende possibile la decisione nel merito;
Visti gli articoli 375 e 394 del codice di procedura civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deciden- do nel merito, rigetta la domanda proposta dagli intimati con l'atto introduttivo del giudizio;
le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2003 Il consigliere estensore Nilim Mini Sun. h IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2EB 2004REB/200 IL CANCELLIERE .. compensa tra le parti . Il presidente Jenfio Motione