Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Annunziata Ubaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Fermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
- del provvedimento della Questura di Fermo del 20/8/2025, identificato al Cat.-OMISSIS- con il quale veniva decretata la “revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n.-OMISSIS- rilasciata dalla Questura di Fermo in data 20/08/2024 ad -OMISSIS-”, notificato il 24/08/2025;
- del provvedimento/verbale del 30/5/2025 con il quale il personale della Questura di Fermo, disponeva il ritiro cautelare delle armi detenute da -OMISSIS- nonché della licenza di porto di fucile di cui è titolare, procedendo al sequestro di una bomboletta Spray Anti-aggressione ritenuta non conforme alla normativa vigente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. SO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, con cui la Questura di Fermo ha disposto nei suoi riguardi la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n.-OMISSIS- (rilasciata all’interessato il 20 agosto 2024) e il ritiro cautelativo delle armi detenute dal sig. -OMISSIS-e della predetta licenza di porto di fucile, nonché al sequestro di una bomboletta spray anti-aggressione ritenuta non conforme alla normativa vigente.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
In data 30 maggio 2025 personale della DIGOS della Questura di Fermo disponeva il ritiro cautelare delle armi detenute dall’odierno ricorrente nonché della licenza di porto di fucile, procedendo altresì al sequestro di una bomboletta recante il nome “-OMISSIS-” da 60 ml in quanto ritenuta non conforme alla normativa vigente, deferendo il sig. -OMISSIS-all’A.G. per violazione dell’art. 2 della L. n. 895/1967.
Ritenendo la Questura che tali circostanze pregiudicassero “ …il mantenimento dei requisiti della buona condotta, rispetto alle norme di affidabilità nei comportamenti necessari per l’ottenimento, nonché al mantenimento del titolo in argomento… ” in capo all’interessato, in data 29 luglio 2025 veniva inviata al sig. -OMISSIS-la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n.-OMISSIS-, rilasciata dalla stessa Questura di Fermo in data 20 agosto 2024. In data 4 giugno 2025 veniva convalidato il sequestro di cui si è detto, mentre il 24 agosto 2025 veniva notificato al sig. -OMISSIS-l’impugnato provvedimento di revoca, il quale si fonda sul seguente percorso motivazionale:
- anzitutto, l’interessato, pur avendo ricevuto la comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990, non avrebbe presentato memorie difensivi nel termine assegnatogli (il che, evidenzia il sig. -OMISSIS-, non risponde al vero, avendo egli trasmesso una memoria difensiva, in cui chiedeva altresì di essere audito personalmente);
- le condotte tenute dall’interessato sono “ …indicative di non affidabilità nel possesso e nell’uso delle armi, requisiti indispensabili per l’ottenimento ed il mantenimento della licenza in argomento… ” e quindi “ …di certo sufficienti a motivare un giudizio prognostico negativo riguardo la possibilità che lo stesso possa abusare del titolo e delle armi detenute… ”, nonché sufficienti a far ritenere che “ …il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, non dia affidamento di non abusarne… ”.
Nel merito, il ricorrente, oltre a contestare in punto di fatto quanto affermato dalla Questura circa la mancata presentazione di memorie difensive, evidenzia invece che nella memoria trasmessa l’8 agosto 2025 era stato puntualmente evidenziato che:
- la bomboletta spray oggetto di sequestro gli era stata consegnata da un amico (tale -OMISSIS-, residente a [...]), il quale a sua volta l’aveva acquistata on line dal sito “Military Store”, in cui lo spray era pubblicizzato come prodotto “a base naturale - olio estratto dalla distillazione del peperoncino rosso, oleoresin capisicum in percentuale del 10% efficace e sicuro”;
- questa circostanza comprovava anzitutto l’assoluta estraneità del sig. -OMISSIS-all’acquisto dello spray e, comunque, la sua totale buona fede circa la conformità del prodotto alla normativa nazionale (profilo sul quale, peraltro, solo il procedimento penale in itinere potrà fare luce, non essendo dato conoscere la reale composizione dello spray. Per queste ragioni si chiedeva anche l’audizione personale, in modo da poter meglio spiegare la vicenda).
3. Ritenendo illegittimo l’operato della Questura il sig. -OMISSIS-ha dunque proposto l’odierno ricorso, affidato ai seguenti motivi:
a) violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; eccesso di potere, illogicità manifesta; vizio assoluto di motivazione.
Con il primo motivo il ricorrente evidenzia che:
- il provvedimento impugnato è viziato sia per erroneità dei presupposti (e questo per quanto concerne l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata da esso ricorrente), sia da eccesso di potere;
- a questo secondo riguardo rileva il fatto che l’amministrazione non ha in alcun modo preso in considerazione le giustificazioni addotte dall’interessato, il che dà luogo ad un vizio invalidante di tutto il procedimento. Allo stesso modo rileva l’omesso ingiustificato accoglimento della richiesta di audizione personale;
b) difetto di motivazione per carente ed insufficiente individuazione dei requisiti di inidoneità al possesso dell’arma; violazione di legge per vizio derivato dalla omessa audizione e valutazione delle giustificazioni rese con la memoria difensiva.
Con il secondo motivo, che in buon parte costituisce una prosecuzione del primo, il sig. -OMISSIS-espone che:
- dagli atti di causa emerge che: i) esso ricorrente non ha acquistato personalmente il prodotto in questione; ii) in ogni caso, dai dati pubblicitari presenti sul sito del venditore il prodotto risultava pienamente legale in Italia; iii) alla data di adozione del provvedimento, seppure fossero state già avviate le indagini penali, nessuna analisi di laboratorio aveva ancora confermato la composizione dello spray; iv) pertanto, quand’anche fosse stato il ricorrente ad acquistare lo spray, non era possibile per lui comprendere ex ante se il prodotto fosse legale o illegale, visto che né dall’etichetta né dai dati presenti sul sito del venditore emergevano problemi inerenti la natura del contenuto;
- il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione;
c) illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi di correttezza, buon andamento ragionevolezza; erroneità della motivazione con riferimento ai presupposti di legge ed ai requisiti di inaffidabilità/pericolosità anche sotto il profilo prognostico. Vizio di motivazione.
Con il terzo motivo il sig. -OMISSIS-rileva che:
- il provvedimento di revoca è illegittimo anche nella parte in cui la Questura ha ritenuto che la condotta tenuta da esso ricorrente fa venire meno i requisiti di affidabilità che debbono essere sempre posseduti dai titolari di licenze di porto d’armi;
- in effetti, la Questura non ha indicato alcun elemento concreto che giustifichi questo giudizio prognostico, con ciò violando gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.;
- e non può dubitarsi del fatto che la condotta ascritta a esso ricorrente, non ancora accertata in sede penale, di per sé non denota alcuna pericolosità sociale dell’interessato, non essendosi tradotta in atti violenti o anche solo minacciosi;
- la Questura non ha nemmeno valutato la personalità di esso ricorrente (soggetto incensurato e che, prima della vicenda di cui si è detto, non aveva mai avuto pendenze penali), né il fatto che il porto d’armi revocato ha per oggetto un’arma ad uso sportivo. Né si è tenuto conto della inoffensività in concreto della condotta, visto che, se non fossero state avviate indagini a carico della società che diffonde lo spray de quo sul mercato nazionale, la detenzione della bomboletta sarebbe stata del tutto legittima, visto che dal sito del venditore non emergeva alcun problema di commerciabilità del prodotto in questione.
4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Fermo.
Con ordinanza n. 252/2025 il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum in mora .
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
5. Il ricorso va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni:
- è certamente vero che uno spray urticante per autodifesa personale può, a certe condizioni, essere considerato un’arma impropria (e comunque la detenzione illegale di aggressivi chimici è sanzionata dall’art. 2 della L. n. 895/1967), ma è altrettanto vero che i provvedimenti amministrativi di divieto di detenzione di armi, di diniego di rilascio o di revoca del porto d’armi presuppongono la sussistenza di uno o più dei seguenti presupposti: i) condanne o anche denunce per uno dei reati menzionati negli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (ovviamente nel caso delle mere denunce a cui non sono seguite condanne la motivazione deve essere rafforzata, non prevedendo il T.U. alcun automatismo al riguardo); ii) fondato rischio che l’interessato possa abusare delle armi legalmente detenute (abuso che, a sua volta, può essere provocato o dal carattere aggressivo dell’interessato o da ragioni di salute, soprattutto psichica) o che abbia dimostrato, anche per semplice trascuratezza, di non essere in grado di custodire adeguatamente le armi detenute. Ovviamente, anche in subiecta materia soccorrono i principi generali dell’azione amministrativa, a cominciare dal principio di proporzionalità;
- ora applicando tali premesse al caso di specie, va anzitutto evidenziato che il ricorrente ha depositato in giudizio la distinta della carta Postepay tramite la quale è stata acquistata on line la bomboletta di spray per autodifesa oggetto di sequestro. Ebbene, tale carta è intestata al sig. -OMISSIS- e non al sig. -OMISSIS-, il che esclude, quantomeno in questa sede (e fatte salve le valutazioni che riterrà di svolgere il giudice penale) la riferibilità della condotta al ricorrente;
- va inoltre considerato che, come è purtroppo noto, il commercio on line non sempre garantisce che la merce acquistata sia certificata, anche se nei siti dei venditori vengono offerte al riguardo tutte le garanzie. Altro elemento rilevante risiede nel fatto che la bomboletta in questione non è stata trovata addosso al ricorrente ma nella sua abitazione e che essa era ancora integra e dunque non era stata mai usata;
- tutto ciò da un lato dimostra, almeno ad avviso del Collegio (che in parte qua ritiene dunque di confermare quanto prospettato dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 252/2025), la buona fede del ricorrente, dall’altro lato consente di escludere il rischio di un abuso delle armi detenute, visto che il sig. -OMISSIS-non ha mai usato la bomboletta in questione né ha minacciato di farlo. Né si può ritenere, come sostiene invece l’Avvocatura erariale, che il sig. -OMISSIS-, in ragione della sua attività lavorativa, era tenuto ad accertare la conformità dello spray alla vigente normativa nazionale. Non si vede come, infatti, una guardia giurata sia in possesso necessariamente delle competenze tecniche indispensabili per verificare la composizione chimica di un prodotto oggetto di libera vendita. Né l’amministrazione ha depositato in giudizio etichette o depliants del produttore da cui emerga incontestabilmente la non conformità dello spray. Al contrario, dal documento allegato n. 3 al ricorso emerge che lo spray viene pubblicizzato come prodotto a base di estratto di olio di peperoncino, per cui solo le analisi chimiche possono smentire tale dichiarazione del venditore.
6. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e ordine alla Questura di Fermo di restituire al ricorrente la licenza di porto d’armi e le armi a cui essa si riferisce.
Le spese del giudizio si possono eccezionalmente compensare, stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
SO AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO AN | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.