Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03027/2025REG.PROV.COLL.
N. 02205/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) n. 815/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. di BR, il Sig. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 c.1 del D.L. n. 34/2020, presentata in data 22/07/2020.
2. A fondamento del diniego, la Prefettura di Mantova ha riscontrata l’assenza dei requisiti per l’accesso alla procedura di emersione, avendo lo straniero prodotto, nel corso del procedimento, il modello UNIFICATO – LAV recante la data del 23 aprile 2020, precedente alla data della domanda di emersione, certificando in tal modo l’assenza di una situazione di irregolarità sul territorio.
3. Con un unico motivo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 – eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità – eccesso di potere per carenza della motivazione) lo straniero ha lamentato la contraddittorietà del provvedimento, fondato sull’asserita assenza di due documenti puntualmente allegati dall’istante ed in ogni caso contenenti dati già presenti e verificabili nelle banche dati della p.a. (ricevuta di versamento del modello F 24 di 500,00 € e contratto di lavoro stipulato in data antecedente alla procedura di emersione), ma non ha preso posizione in merito alla insussistenza del requisito dell’irregolarità sul territorio in data antecedente alla proposizione dell’istanza.
4. Con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso, rilevando che il ricorrente aveva frainteso il motivo del diniego, non consistente nell’incompletezza della documentazione allegata alla domanda di emersione, bensì nell’assenza della condizione di irregolarità del lavoratore, che costituisce presupposto per la presentazione della domanda di regolarizzazione.
5. Lo straniero ha impugnato la decisione, deducendo la compatibilità tra la domanda di protezione internazionale e la procedura di emersione-regolarizzazione, non essendo il cittadino straniero richiedente asilo tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale per accedere alla procedura di emersione.
In particolare, l’appellante ha dedotto di aver regolarizzato la propria posizione lavorativa nel mese di aprile del 2020, alcuni mesi prima della entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, in forza di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo e che il contratto di lavoro precedentemente stipulato non aveva più validità al momento della emissione del provvedimento di diniego, poiché in data 09.11.2021 la Commissione Territoriale di Torino aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, privando di efficacia il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo dallo stesso in precedenza ottenuto, che gli aveva consentito di regolarizzare, nel mese di aprile dell’anno 2020, il rapporto di lavoro con -OMISSIS-.
6. Con ordinanza n. 8775/2024, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso ex art. 104 c. 1 c.p.a., avendo l’appellante dedotto per la prima volta in grado di appello la compatibilità tra protezione internazionale e domanda di emersione, erigendo tale argomentazione a unico motivo di impugnazione, assegnando termine per memorie.
7. L’appellante, con memoria del 3 dicembre 2024, ha ammesso di non aver specificamente censurato nel merito il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, lamentando tuttavia che il T.a.r. si era limitato a verificare la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, senza valutare la precarietà e provvisorietà della autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, né l’esito della domanda di protezione internazionale.
8. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
9. L’appello è inammissibile per violazione dell’art. 104 c. 2 c.p.a..
10. L’appellante non ha posto a fondamento del ricorso introduttivo l’unico motivo su cui si poggia l’appello, concernente la compatibilità tra protezione internazionale e la domanda di emersione, che consentirebbe di non ritenere lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio in data precedente alla presentazione della domanda di emersione.
11. Tale argomento, come ammesso dallo stesso appellante con la memoria depositata in data 16 gennaio 2025, è stato speso per la prima volta solo in grado di appello.
12. Trova, pertanto, piana applicazione l’art. 104 c. 1 del c.p.a., che prevede il cd. divieto di ius novorum in relazione a nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove in grado di appello (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2011, n. 3913; id., 12 giugno 2012, n. 3440).
13. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiare natura della questione in fatto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.