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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott. Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9943/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti Michele Natale e Marcello Mastrodomenico come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE contro
contumace Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: contrassegno invalidi – art. 4 D.L. n. 5 del 9.2.2012
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva ricorso ex art. 442 c.p.c. chiedendo il riconoscimento del grado d'invalidità tale da renderlo persona con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ex art. 4 D.L. n. 5/2012.
Ritualmente evocato in giudizio, l rimaneva contumace. CP_1
All'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. pagina 1 di 4 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dal 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia di invalidità civile, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale, ad avviso del giudice adito, da rendere incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione della consulenza. Dunque un giudizio radicalmente nuovo e diverso dal procedimento giurisdizionale esperibile fino all'entrata in vigore della nuova normativa, e come tale del tutto incompatibile con la sopravvivenza di quest'ultimo.
Né la sopravvivenza di un giudizio ordinario si giustificherebbe con l'esigenza di impedire il verificarsi della decadenza prevista dall'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. Deve infatti ritenersi che l'esperimento dell'ATP sia già di per sé idoneo a produrre tale effetto. Sarebbe infatti del tutto illogico, alla luce della dichiarata finalità deflattiva del nuovo sistema, prevedere un procedimento speciale obbligatorio e parallelamente un giudizio ordinario parimenti da proporre obbligatoriamente ma al solo limitato fine di impedire la decadenza, prima di sentirne dichiarare la improcedibilità, in favore dell'ATP.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e pagina 2 di 4 completamento del procedimento speciale.
Quanto alla previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ad avviso del giudice, essa ha la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità quantomeno ad impedire il verificarsi della decadenza semestrale per l'impugnazione del verbale reso in sede amministrativa ai sensi dell'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. In altre parole, ove la parte non abbia proposto, come avrebbe dovuto, l'istanza di ATP nel termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento reso in sede amministrativa, ma abbia proposto entro quel medesimo termine, il ricorso ordinario sulla base della normativa previgente, questo ricorso sarà dichiarato improcedibile ma la presentazione, nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione di improcedibilità, dell'istanza di ATP (o di completamento dello stesso ove nelle more del giudizio ordinario sia stato iniziato ma non completato), farà sì che la parte non incorra nella decadenza, come se avesse fin dall'inizio instaurato il procedimento obbligatorio ad hoc.
Ciò tuttavia non esclude che il giudizio ordinario debba comunque ritenersi concluso, non essendo possibile ipotizzare la sopravvivenza di un procedimento, in materia di invalidità civile, che non sia stato introdotto da un ricorso successivo all'accertamento tecnico preventivo, contenente a pena di inammissibilità i motivi di contestazione dell'ATP.
2. Quanto alla questione attinente al rito applicabile alle domande aventi ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (C.U.D.E. – Contrassegno Unico Disabili
Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012), occorre premettere quanto segue.
Tale contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario.
Per il rilascio l'interessato deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria A.S.L., attestante la sussistenza di “un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” (art. 381, comma 2, D.P.R. n.
495/1992).
Secondo un orientamento, cui il Tribunale ritiene di aderire, la procedibilità delle domande aventi un simile oggetto è pur sempre condizionata al preventivo espletamento dell'A.T.P., vertendosi in ipotesi di accertamento ricompreso nella locuzione “handicap e disabilità”, utilizzata dal Legislatore nella formulazione dell'art. 445 bis c.p.c. (v., ad esempio,
Tribunale di Civitavecchia-Sez. Lav., 16.3.2023, n. 93).
Del resto, anche in detta fattispecie sussiste la legittimazione passiva dell deponendo in tal senso il dettato CP_1 dell'art. 4, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, secondo cui “I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.
La disposizione si riferisce alle Commissione Mediche istituite dalla norma richiamata, secondo la quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento CP_1 pagina 3 di 4 definitivo è effettuato dall' Ai fini dell'attuazione del presente articolo l medesimo si avvale delle proprie risorse umane, CP_1 CP_1 finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all . CP_1
Ciò determina che il presente giudizio debba concludersi con una declaratoria dell'improcedibilità della domanda e con la conseguente assegnazione del termine per la proposizione dell'istanza di ATPO.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara la contumacia dell CP_1
- dichiara improcedibile la domanda;
- assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATPO.
Si comunichi.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
Il Giudice del lavoro - Lilia M. Ricucci
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott. Lilia M. Ricucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9943/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti Michele Natale e Marcello Mastrodomenico come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE contro
contumace Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: contrassegno invalidi – art. 4 D.L. n. 5 del 9.2.2012
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva ricorso ex art. 442 c.p.c. chiedendo il riconoscimento del grado d'invalidità tale da renderlo persona con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ex art. 4 D.L. n. 5/2012.
Ritualmente evocato in giudizio, l rimaneva contumace. CP_1
All'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. pagina 1 di 4 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
A partire dal 2012 pertanto, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia di invalidità civile, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale, ad avviso del giudice adito, da rendere incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione della consulenza. Dunque un giudizio radicalmente nuovo e diverso dal procedimento giurisdizionale esperibile fino all'entrata in vigore della nuova normativa, e come tale del tutto incompatibile con la sopravvivenza di quest'ultimo.
Né la sopravvivenza di un giudizio ordinario si giustificherebbe con l'esigenza di impedire il verificarsi della decadenza prevista dall'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. Deve infatti ritenersi che l'esperimento dell'ATP sia già di per sé idoneo a produrre tale effetto. Sarebbe infatti del tutto illogico, alla luce della dichiarata finalità deflattiva del nuovo sistema, prevedere un procedimento speciale obbligatorio e parallelamente un giudizio ordinario parimenti da proporre obbligatoriamente ma al solo limitato fine di impedire la decadenza, prima di sentirne dichiarare la improcedibilità, in favore dell'ATP.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e pagina 2 di 4 completamento del procedimento speciale.
Quanto alla previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ad avviso del giudice, essa ha la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità quantomeno ad impedire il verificarsi della decadenza semestrale per l'impugnazione del verbale reso in sede amministrativa ai sensi dell'art. 42 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326. In altre parole, ove la parte non abbia proposto, come avrebbe dovuto, l'istanza di ATP nel termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento reso in sede amministrativa, ma abbia proposto entro quel medesimo termine, il ricorso ordinario sulla base della normativa previgente, questo ricorso sarà dichiarato improcedibile ma la presentazione, nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione di improcedibilità, dell'istanza di ATP (o di completamento dello stesso ove nelle more del giudizio ordinario sia stato iniziato ma non completato), farà sì che la parte non incorra nella decadenza, come se avesse fin dall'inizio instaurato il procedimento obbligatorio ad hoc.
Ciò tuttavia non esclude che il giudizio ordinario debba comunque ritenersi concluso, non essendo possibile ipotizzare la sopravvivenza di un procedimento, in materia di invalidità civile, che non sia stato introdotto da un ricorso successivo all'accertamento tecnico preventivo, contenente a pena di inammissibilità i motivi di contestazione dell'ATP.
2. Quanto alla questione attinente al rito applicabile alle domande aventi ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario al rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (C.U.D.E. – Contrassegno Unico Disabili
Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012), occorre premettere quanto segue.
Tale contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario.
Per il rilascio l'interessato deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria A.S.L., attestante la sussistenza di “un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” (art. 381, comma 2, D.P.R. n.
495/1992).
Secondo un orientamento, cui il Tribunale ritiene di aderire, la procedibilità delle domande aventi un simile oggetto è pur sempre condizionata al preventivo espletamento dell'A.T.P., vertendosi in ipotesi di accertamento ricompreso nella locuzione “handicap e disabilità”, utilizzata dal Legislatore nella formulazione dell'art. 445 bis c.p.c. (v., ad esempio,
Tribunale di Civitavecchia-Sez. Lav., 16.3.2023, n. 93).
Del resto, anche in detta fattispecie sussiste la legittimazione passiva dell deponendo in tal senso il dettato CP_1 dell'art. 4, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, secondo cui “I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.
La disposizione si riferisce alle Commissione Mediche istituite dalla norma richiamata, secondo la quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento CP_1 pagina 3 di 4 definitivo è effettuato dall' Ai fini dell'attuazione del presente articolo l medesimo si avvale delle proprie risorse umane, CP_1 CP_1 finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all . CP_1
Ciò determina che il presente giudizio debba concludersi con una declaratoria dell'improcedibilità della domanda e con la conseguente assegnazione del termine per la proposizione dell'istanza di ATPO.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara la contumacia dell CP_1
- dichiara improcedibile la domanda;
- assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATPO.
Si comunichi.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
Il Giudice del lavoro - Lilia M. Ricucci
pagina 4 di 4