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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 12-15 febbraio 2018 e depositato il 20 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 324 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
In persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via
Arco Alessi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Giglia, con l'Avv. Sergio
Bertuglia che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
CP_1
In persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in Caltanissetta,
Via Libertà n. 102, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Sebastiana Fonte per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O
1 Controparte_2
[...]
In persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà
n. 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A T O
OGGETTO: Contratto di appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2017, , titolare di Parte_1 omonima impresa esercente attività edile, conveniva il CP_1 dinanzi al Tribunale della stessa città.
Esponeva l'attore:
• che con contratto sottoscritto in il 29 aprile 2013 e registrato l'8 CP_1 maggio successivo, in quanto aggiudicatario della relativa gara, aveva assunto in appalto dal l'esecuzione dei CP_1 consolidamento pendici sottostanti l'abitato di zona San Pietro> per CP_1 il corrispettivo di € 618.006,45 oltre Iva;
• che al rapporto contrattuale era applicabile Capitolato Speciale di
Appalto richiamato dall'art. 4 del contratto ed allo stesso allegato;
• di avere eseguito i lavori entro i termini stabiliti in contratto, come da verbale di ultimazione lavori del 28 maggio 2014;
• che le opere eseguite erano state positivamente collaudate, come da certificato del 10 maggio 2016, approvato dal Comune di con CP_1 determinazione dirigenziale n. 796 del 19 settembre 2016;
• che l'art. 63 C.S.A. prevedeva € 150mila quale importo minimo per l'emissione di singoli certificati di Stato Avanzamento Lavori e della conseguente emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto, da corrispondere entro i trenta giorni dall'emissione degli stessi certificati, come previsto dall'art. 143, co. 1 D.P.R. n.207 del 2010;
2 • che, durante i lavori, il Comune di aveva emesso n. 4 certificati di CP_1 acconto, tutti pagati ben oltre gli anzidetti trenta giorni, come da analitica rappresentazione in seno allo stesso atto di citazione;
• che, visti i citati e documentati ritardi nel pagamento dei certificati, egli aveva diritto agli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data di emissione di ciascun certificato e sino alla data di effettivo pagamento;
• che, al riguardo, doveva farsi applicazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 192 del
2012, che aveva previsto che le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2002 si dovessero applicare alle transazioni commerciali concluse dopo il 1° gennaio 2013;
• che, come detto, il contratto di appalto era stato stipulato il 29 aprile
2013 e dunque rientrava nell'ambito di applicazione dei suddetti decreti legislativi, e ciò anche in forza dell'art. 24 L. 30 ottobre 2014 n. 161, che, con norma di interpretazione autentica, aveva precisato che le transazioni commerciali d cui all'art. 2, co. 1, lettera a) D.Lgs.
231/2002, includevano anche i contratti di cui all'art. 3, comma 3, del
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e quindi anche i contratti di appalto, come quello oggetto di causa, per l'esecuzione di opere o lavori
• che lo stesso art. 24 cit. al secondo comma, prevedeva che termini di pagamento e tassi di interesse previsti dalla normativa speciale sui contratti pubblici, laddove difformi da quelli previsti dal D.Lgs. n.
231/2002 prevalessero su questi ultimi solo se più favorevoli al creditore;
• che, nella specie, come risultante anche da circolare MISE e MIT prot.
0001293 del 23/01/2013(doc.18), nel caso di ritardato pagamento dei certificati di acconto:
o il termine previsto dall'art. 143, co. 1 D.P.R. n.207 del 2010 era applicabile in quanto coincidente con quello fissato dall'art. 4, co.
2 del d. lgs. n. 231/2002;
o dovevano essere corrisposti, sia per gli acconti, sia per il saldo, gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e succ. mod. in quanto più favorevole al creditore rispetto ai tassi di interesse fissati dal Codice dei contratti pubblici e dal suo regolamento di attuazione (d.p.r. 207/2010);
3 o la decorrenza degli interessi moratori non necessitava la previa costituzione in mora, secondo quanto specificato dal D.Lgs. n.
231/2002, per cui doveva continuare a farsi applicazione dell'art. 142, co.4, D.P.R. n. 207/2010 laddove esclude la necessità di apposite domande dell'appaltatore ed anzi prevedendo che l'Amministrazione committente corrisponda gli interessi con il pagamento immediatamente successivo a quello effettuato tardivamente;
• di avere diritto, pertanto, al pagamento degli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002con decorrenza dal 30° giorno successivo a quello di emissione di ciascun certificato di pagamento e sino alla data di effettivo soddisfo, per un ammontare complessivo, secondo i propri conteggi, basati sui tassi vigenti per ciascun periodo di riferimento, di €
66.452,19.
Deduceva l'attore di avere altresì diritto al pagamento del saldo a credito, risultante dal certificato di collaudo del 10 maggio 2016, per l'importo netto €
3.244,51 (oltre 22% IVA), non corrisposto, e da maggiorarsi anch'esso con gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
In caso di ritenuta inapplicabilità della succitata normativa, in via subordinata affermava il proprio diritto agli interessi previsti dall'art. 144 del D.P.R.
207/2010, di importo pari, secondo i propri calcoli, a complessivi € 38.967,78,
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
-Ritenere e dichiarare, per i motivi in narrativa, il diritto dell'attrice al pagamento degli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002maturati per il ritardato pagamento dei certificati di acconto nn. 1), 2), 3) e 4), con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data di emissione di ciascun certificato e sino a quella in cui il ne ha effettuato il pagamento. CP_1
-Conseguentemente condannare il , nella persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dei suddetti interessi in favore dell'attrice, nella complessiva misura di € 66.452,19 giusti conteggi in atti, o in quella diversa misura-anche maggiore – che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria.
-Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il diritto dell'attrice al pagamento della rata di saldo di netti € 3.244,51, nonché degli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n.231/2002maturati sulla predetta rata di saldo con decorrenza dal 19/09/2016 e sino alla data di effettivo soddisfo.
4 -Conseguentemente condannare il , nella persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della suddetta rata di saldo per complessivi netti € 3.244,51, nonché degli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002maturati con decorrenza dal 19/09/2016 e sino alla data di effettivo soddisfo.
In via meramente subordinata:
-Ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice al pagamento degli interessi di cui all'art. 144, comma 2, del d.p.r. 207/2010 maturati in dipendenza del tardato pagamento dei certificati di acconto nn. 1), 2), 3) e 4), con le decorrenze e nelle misure fissate dalla norma e sino alla data in cui il ne ha CP_1 effettuato il pagamento, e conseguentemente condannare il CP_1 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice dei suddetti interessi moratori nella misura di € 38.967,78 giusti conteggi in atti, o in quella diversa misura-anche maggiore-che risulterà dovuta in esito all'espletanda istruttoria.
-Ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice al pagamento della rata di saldo di netti € 3.244,51, nonché degli interessi moratori di cui all'art. 144, comma 3, del
d.p.r. 207/2010 maturati in dipendenza del tardato pagamento della suddetta rata di saldo con decorrenza dal 19/09/2016 e sino alla data di effettivo soddisfo, e conseguentemente condannare il , nella persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.244,51, nonché degli interessi moratori ex art. 144, comma 3, con decorrenza dal 19/09/2016 e sino alla data di effettivo soddisfo.
-In ogni caso condannare il all'integrale pagamento in favore CP_1 dell'attrice delle spese e competenze di lite.
Si costituiva il che rilevava che il ritardo nei pagamenti era CP_1 dipeso dalla ritardata, a sua volta, erogazione da parte dell'Assessorato
Regionale al Territorio e Ambiente, alla cui chiamata in causa chiedeva di essere autorizzato. Contestava comunque la fondatezza delle domande attrici e ne chiedeva il rigetto. In subordine chiedeva dichiararsi l'assenza di propria responsabilità dei ritardati pagamenti e la conseguente condanna del suddetto
Assessorato a tenerlo indenne dal pagamento di somme nei confronti di parte attrice. Chiedeva comunque il rigetto delle pretese dell'attore circa la ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 231/2002 e, in estremo subordine, che venissero applicati i termini di pagamento e la misura degli interessi previsti dal D.Lgs.
n. 163 del 2006 e dal D.P.R. n. 207 del 2010.
5 Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dell'Assessorato che, nel costituirsi, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sulla domanda di garanzia, essendo competente il Tribunale di Caltanissetta.
Chiedeva quindi la separazione delle due cause. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici e, di conseguenza, di quella di garanzia presentata dal nei propri confronti. CP_1
Con ordinanza del 26 settembre 2017, il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Assessorato, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Caltanissetta. Tuttavia, rigettava la richiesta di separazione delle cause, potendo quest'ultima essere disposta in
“una fase successiva del giudizio, laddove, anche con sentenza non definitiva, dovesse ritenersi fondata la domanda principale proposta dall'attore nei confronti del ”. CP_1
Con sentenza n. 610/2021 del 28 settembre 2021, il giudice adito statuiva come segue:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di parte attrice di condanna del al pagamento della rata di saldo di € 3.244,51; CP_1
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta
4) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, che si liquidano in € 5.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
La parte soccombente ha proposto appello chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza ex art. 101 co. 2 c.p.c. e, comunque, la sua riforma integrale, con accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello e CP_1 riproponendo, per il caso di accoglimento, le richieste subordinate già rassegnate dinanzi al Tribunale.
A sua volta costituitosi, l'Assessorato ha chiesto il rigetto del gravame.
Il Tribunale ha preliminarmente revocato l'ordinanza con cui aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo, piuttosto, l'inammissibilità dell'eccezione avanzata dall'Assessorato.
Sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231 del 2002, il primo giudice, richiamata giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che la parte attrice non aveva allegato né provato la necessaria
6 costituzione in mora del Inoltre, nel certificato di collaudo del 10 CP_1 maggio 2016 il credito residuo dell'appaltatore era quantificato e cristallizzato in € 3.244,51 e poiché l'impresa aveva regolarmente sottoscritto il documento non potevano essere riconosciuti in suo favore ulteriori importi.
Proprio con riguardo al suddetto credito di € 3.244,51, il Tribunale ha dato atto del sopravvenuto pagamento, in data 17 dicembre 2020, come rappresentato dalla stessa parte attrice. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere sul punto, ferma restando l'infondatezza della domanda concernente gli interessi moratori (anche) su tale somma, per le ragioni già espresse.
Con l'ultimo paragrafo della sentenza, il giudice di prime cure ha dato conto della disciplina delle spese.
Di qui il sopra trascritto dispositivo.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia violazione dell'art. 101 co. 2 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva rilevato di propria iniziativa, quindi d'ufficio, un'asserita carenza probatoria mai eccepita dalle controparti quale ragione di rigetto della domanda, senza però sottoporre la questione, di puro fatto, alle parti, come richiesto dalla disposizione codicistica citata. Ove il giudice avesse promosso il contraddittorio sul punto, la parte attrice avrebbe potuto allegare e comprovare la costituzione in mora del attraverso la CP_1 produzione dei documenti specificati nell'atto di appello ed allo stesso allegati.
Peraltro, con riguardo alla rata di saldo su cui era poi intervenuta la cessazione della materia del contendere, la notifica dello stesso atto di citazione valeva come costituzione in mora.
Di qui la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta che la costituzione in mora sia elemento costitutivo del diritto alla percezione degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, applicabile anche alla materia dei contratti pubblici, applicabilità del resto non negata dalla sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta, anche sulla scorta di plurimi richiami giurisprudenziali, la violazione dell'art. 142 co. D.P.R. 207/2010 (applicabile ratione temporis) che esclude la necessità di domande e riserve ai fini dell'insorgenza del diritto agli interessi di mora.
Col il quarto motivo di gravame, viene dedotta l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
7 In via consequenziale ai precedenti, col quinto motivo l'appellante si duole della disciplina delle spese di lite.
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Preliminarmente, per quanto la questione non abbia alcun rilievo concreto sulla decisione della causa, si rileva che l'impresa individuale non ha una soggettività o imputabilità autonoma rispetto al suo titolare e tanto meno ha personalità giuridica (Cass. 30 maggio 2007 n. 12757, Cass. 19 settembre
2014 n. 19735, Cass. 20 luglio 2021 n. 20650, Cass. 12 luglio 2022 n. 22027,
Cass. 29 novembre 2022 n. 35128). Pertanto, parte del presente giudizio è la persona fisica e non l'impresa (recante la ditta) omonima in Parte_1 persona del suo titolare.
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Il primo motivo di appello è fondato.
Il principio di diritto elaborato sulla base dell'art. 101 co. 2 c.p.c., è noto e consolidato:
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
Cass. 30 aprile 2021 n. 11440 (conf. Cass. 3 settembre 2021 n. 23883, Cass.
28 dicembre 2021 n. 41784, Cass. 24 febbraio 2022 n. 6146, Cass. Sez. Lav.
19 luglio 2023 n. 21314).
Nel caso presente, sul presupposto che la costituzione in mora fosse necessaria per il perfezionamento del diritto dell'attore agli interessi moratori previsti dal
D.Lgs. n. 231 del 2002, il Tribunale ha rilevato che “parte attrice non ha allegato né provato di avere costituito in mora il mediante CP_1 intimazione scritta”.
Il primo giudice non ha considerato però che la carenza di allegazione e prova non costituiva un inadempimento da parte dell'attore dei relativi oneri, ma la conseguenza della tesi dello stesso attore, sostenuta già nell'atto di citazione (v. pagg. 4-5), secondo cui, vista l'applicabilità alla fattispecie del succitato decreto legislativo e considerato altresì il principio di cui all'art. 142 co. 4 D.P.R.
207/2010, la costituzione in mora non fosse affatto necessaria al fine suddetto.
8 Certamente il primo giudice poteva disattendere questa tesi (correttamente o no, è altra questione, più avanti affrontata), ma, allora, avrebbe dovuto attivare il contraddittorio e consentire alle parti di interloquire sul punto, trattandosi di palese questione di fatto, costituita dall'essere o non essere stato inviato alla parte debitrice un atto produttivo della costituzione in mora.
L'appellante, come richiesto dalla giurisprudenza citata, ha dimostrato che l'omessa attivazione del contraddittorio sulla succitata questione gli ha impedito in primo grado di far valere le proprie ragioni al riguardo, ed in particolare di depositare la documentazione potenzialmente probante l'avvenuta costituzione in mora, prova che gli avrebbe consentito, verosimilmente, di ottenere già in primo grado una sentenza favorevole ancorché basata su una tesi giuridica – quella fatta propria dal giudice – opposta a quella da lui sostenuta.
Consegue la declaratoria della nullità della sentenza di primo grado.
Come insegna la Suprema Corte,
In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla...
Cass. 19 agosto 2021 n. 23132
Nel merito, la domanda di va accolta. Parte_1
Per “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1 co. 1 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231), in caso di ritardo del pagamento stesso, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (art. 4 co. 1 stesso D.Lgs.). L'art. 2 co. 1 lett. a) definisce le transazioni commerciali di cui al succitato art. 1 come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”
Secondo la giurisprudenza di legittimità
La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o
9 la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto
d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.
Cass. 27 febbraio 2019 n. 5734
Ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, gli interessi moratori sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 D.Lgs. cit. La normativa relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore… risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c.
Cass. 25 luglio 2023 n. 22260
Nella specie, sono pacifici sia la sussistenza di un contratto di appalto fra e sia il ritardo nei pagamenti da parte dell'ente Pt_1 CP_1 appaltante rispetto alla data di emissione dei certificati di pagamento (ritardo fra l'altro chiaramente emergente dal raffronto fra certificati emessi dal di – docc. 6, 8, 10 e 12 –, fatture emesse dall'impresa – docc. 7, CP_1 CP_1
9, 11, 13 e 14 – ed estratto del conto su cui venivano effettuati gli accrediti – doc. 15 – il tutto nel fascicolo di primo grado dell'attore). Sussistono dunque i presupposti fattuali per l'applicabilità delle norme e dei principi sopra richiamati.
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.Lgs. n. 231/02, il diritto del creditore agli interessi moratori non sussiste qualora “il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Il anche in questo grado, ha sostenuto di essere esente da CP_1 responsabilità in applicazione dell'art. 3 cit. in quanto “a fronte di un finanziamento della ha cercato in tutti i modi di ottenere dalla stessa CP_2 le somme per pagare l'impresa” (pag. 8 comparsa). Risulterebbe CP_2
“documentalmente provato … che l'eventuale morosità è stata determinata dal
10 ritardo nell'erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente” (ibidem).
Le argomentazioni del non possono essere recepite, alla CP_1 stregua del chiaro orientamento giurisprudenziale secondo cui
In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei CP_1 pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la ) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il CP_2 ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale
l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.
Cass. 24 agosto 2018 n. 21180 (conf. Cass. 23 ottobre 2014 n. 22580).
Non risulta e non è stato allegato che il contratto di appalto stipulato fra ed il subordinasse l'esigibilità Parte_1 CP_1 dell'obbligazione pecuniaria dell'Ente alla previa erogazione di un finanziamento dell'opera da parte di altro ente pubblico. Pertanto, il fatto che il contasse su risorse finanziarie poi non tempestivamente pervenute CP_1 resta irrilevante nei confronti dell'appaltatore. Neppure risulta, poi, che l'Assessorato avesse prestato la garanzia di una tempestiva erogazione del finanziamento.
Anche per questo verso, dunque, si palesa la fondatezza della domanda dell'attore ed appellante.
In relazione all'ammontare del credito, si ricorda che nel rito del lavoro, sulla scorta dell'art. 416 co. 3 c.p.c., la giurisprudenza ritiene che il convenuto abbia l'onere di contestare specificamente il quantum ed i sottostanti conteggi allegati dall'attore anche quando egli contesti in radice la sussistenza del credito (Cass.
Sez. Lav. 6 dicembre 2017 n. 29236; Cass. Sez. Lav. 18 febbraio 2011 n. 4051,
Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2009 n. 18378, Cass. 21 marzo 2008 n. 7697, Cass.
Sez. Lav. 10 giugno 2003 n. 9285).
Quanto al rito ordinario, sembra ispirata sostanzialmente allo stesso principio la seguente massima:
In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697
11 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso
e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi).
Cass. 1° dicembre 2021 n. 37788
Del resto, la formulazione dell'art. 115 co. 1 c.p.c. introdotta dall'art. 45 co. 14
L. 18 giugno 2009 n. 69 ne comporta una chiara assimilazione all'art. 416 co.3
c.p.c., prevedendo anzi espressamente lo stesso art. 115 c.p.c. il dovere del giudice di “porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, regola che per l'art. 416 co. 3 c.p.c., non altrettanto esplicito sotto il profilo strettamente letterale, è emersa negli anni dall'elaborazione giurisprudenziale. Appare perciò consequenziale che debba esservi un'identità di interpretazione di due disposizioni aventi la stessa ratio
(accelerazione e semplificazione probatoria su elementi di fatto non espressamente e specificamente contestati) e dunque ritenere che anche nel rito ordinario il debitore abbia l'onere di contestare specificamente i conteggi
(perlomeno se, come nel caso di cui alla massima da ultimo citata, essi siano a loro volta precisi e dettagliati) anche laddove neghi in radice l'an debeatur.
Pertanto, per quanto sostenesse la tesi, sopra ritenuta infondata, che alla fattispecie non andava applicata la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2002, il aveva comunque l'onere di contestare l'esattezza dei CP_1 dettagliati conteggi effettuati dall'attore in base a quella disciplina ed allegati all'atto di citazione (doc. 17 fascicolo di primo grado dell'attore). In mancanza, va accordata la somma conclusivamente indicata dall'attore ed appellante, senza necessità di una consulenza contabile.
Sono pertanto dovuti all'appellante € 66.452,19 a titolo di interessi moratori maturati anteriormente all'instaurazione del giudizio cui vanno aggiunti €
1.102,24 maturati sulla somma di € 3.244,51 quale rata di saldo, corrisposta in corso di causa e per la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La somma complessiva è pari ad € 67.554,43.
12 Su tale somma, in quanto dovuta a titolo di interessi (moratori), non possono essere riconosciuti ulteriori interessi ex art. 1283 cod. civ. in quanto non è stata presentata un'autonoma e specifica domanda di interessi anatocistici (v. conclusioni dell'atto di citazione di primo grado e cfr. Cass. 18 settembre 2013
n. 21340 nonché Cass. 21 luglio 2023 n. 21935).
Raggiunte queste conclusioni, restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Circa la domanda di garanzia spiegata dal si rileva, CP_1 CP_1 incidentalmente, che il Tribunale, in seno alla motivazione della sentenza impugnata, ha revocato l'ordinanza del 26 settembre 2017 con cui aveva dichiarato per questa domanda la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Caltanissetta. Le perplessità che questo modus procedendi genera sono superate dal fatto che avverso tale revoca nessuna parte ha sollevato censure, neppure l'Assessorato che vi avrebbe avuto interesse, per cui sulla questione deve ormai ritenersi sceso il giudicato interno.
Nel merito, la domanda è infondata e questo può essere affermato sulla base della stessa giurisprudenza già richiamata per respingere la difesa del CP_1 sull'assenza di imputabilità dell'inadempimento.
Già Cass. 16 marzo 2012 n. 4214 aveva affermato che
In tema di finanziamento dell'esecuzione di un'opera pubblica affidata ad un concessionario, non è configurabile un rapporto di mandato sulla base del quale
l'ente concedente sia obbligato a somministrare i mezzi per l'esecuzione ai sensi dell'art. 1719 c.c. e, pertanto, in caso di perenzione dello stanziamento per decorso del termine di efficacia (nella specie cinque anni dall'esercizio finanziario in cui è avvenuta la previsione in bilancio ai sensi dell'art. 12 l. reg. Sicilia 8 luglio 1977 n. 47), l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale
l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore
L'indirizzo è stato ripreso e confermato dalla sopra citata Cass. 23 ottobre 2014
n. 22580, nella cui motivazione è dato leggere quanto segue:
“Con particolare riferimento al ritardo cagionato dal finanziamento da parte del terzo (nella specie, il Ministero del Tesoro - DG Ist. Prev.) si rende applicabile il principio (che corrisponde anche a quello sopra menzionato), già posto da questa sezione, in un caso analogo, con la sentenza n. 4214 del 2012, sussistendo la
13 piena identità di ratio, pur nella diversità di fattispecie (in questo caso, per il ritardo nel pagamento da parte del concessionario nei riguardi dell'appaltatore).
Nel risolvere la questione sottopostale, questa stessa sezione ha affermato il principio, pienamente applicabile anche al nostro caso per la diretta identità del fondamento che unifica le analoghe fattispecie concrete considerate, secondo cui
l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore (nello stesso senso, da ultima, Cass. n. 14340 del 2013, non massimata, con riferimento a un finanziamento Agensud).”.
Come già sopra rilevato, l'Assessorato non risulta avere mai prestato garanzia della tempestiva erogazione del finanziamento in favore del la CP_1 cui azione di rivalsa è pertanto infondata. Diventa perciò superfluo verificare se ed in che misura il ritardo nell'erogazione del finanziamento fosse effettivamente giustificato dai limiti posti dal patto di stabilità genericamente richiamati dall'Assessorato nella nota prot. n. 48731 del 14 novembre 2013
(doc. 3 fascicolo di primo grado del nel respingere la prima richiesta CP_1 di accreditamento fondi avanzata dal con nota prot. n. 21544 CP_1 del 27 giugno 2013 (doc. 2 fascicolo cit.).
Di qui il rigetto della domanda di garanzia.
Nel rapporto processuale fra appellante e le spese di lite dei CP_1 due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause del valore del V scaglione.
Nel rapporto processuale fra ed Assessorato, considerato che CP_1
l'opera appaltata dal all' era stata effettivamente oggetto di CP_1 Pt_1 apposito finanziamento regionale e che dunque vi era una ragionevole aspettativa del stesso di non dover sopportare, già nell'immediato, CP_1
l'intero onere economico dell'opera, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese.
Compensate altresì le spese fra appellante ed Assessorato, posto che, al di là di ogni altra questione, lo stesso appellante vittorioso ha chiesto la compensazione stessa fra sé ed il suddetto ente.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
D I C H I A R A
La nullità della sentenza n. 610/2021 del 28 settembre 2021 del Tribunale di
Enna
C O N D A N N A
Il a pagare ad la complessiva somma di € CP_1 Parte_1
67.554,43
R I G E T T A
La domanda di garanzia presentata dal nei confronti CP_1 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia
C O N D A N N A
Il a rifondere ad le spese dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 16.000,00 (€ 8.000,00 per ciascun grado), oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
C O M P E N S A
Integralmente le spese dei due gradi di giudizio fra l'Assessorato Territorio ed
Ambiente della Regione Sicilia e le altre parti
Caltanissetta, camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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