Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3228 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3228 /2024 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. ARENA LUCA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ARENA LUCA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione personale conclusioni rese congiuntamente dalle parti : che l'intestato Ill.mo Tribunale di Padova Voglia pronunciare sentenza di separazione ex art. 473 - bis.51 c.p.c. con riguardo al matrimonio contratto con il coniuge , con rito civile, in Padova il 20/05/2021 e Parte_1 trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 76, Parte I, Vol. 01 alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
il sig. ha già lasciato la casa coniugale e provvederà quanto prima a trasferire CP_1 altrove la residenza anagrafica;
2) la figlia minore di anni 13, rimarrà affidata ad entrambi i coniugi, con residenza prevalente presso la Per_1 madre e facoltà del padre di poterla vedere e tenere con sé ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera, quando la riporterà dalla madre;
inoltre nella settimana in cui cade il w.e. di spettanza della madre, starà con la figlia uno o due pomeriggi alla settimana, sino alle 20.30, quando la riaccompagnerà dalla madre;
i periodi di vacanze natalizie e pasquali saranno concordati di volta in volta dai genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre anche nei giorni festivi;
CP_ 4) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia verserà un assegno pari ad € 300,00 Per_1 entro il 25 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente della madre oltre a Parte_1 corrispondere il 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, inoltre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, si farà carico della rata del mutuo in misura pari ad 1/3 della quota mensile: per comodità, essendo la rata già domiciliata sul conto corrente del marito (e quindi versata per intero dallo stesso), sarà la sig.ra a rimborsare, entro l'ultimo giorno del mese, al marito la rata Pt_1 nella misura di 2/3 dell'importo mensile;
5) i genitori percepiranno l'Assegno Unico dell'Inps in misura pari al 50% ciascuno, anche in considerazione dell'affido congiunto della figlia minore;
6) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale per cui nessuna delle parti potrà pretendere alcunchè dall'altra a qualunque titolo o ragione discendente dal loro matrimonio.
Atteso il mutamento del rito in consensuale, le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 20/05/2021 in DO .
ha proposto ricorso per la separazione personale, Parte_1
formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte
è comparsa in udienza concordando sulla separazione e chiedendo termine per munirsi di difensore.
Per la udienza cartolare del 21.11.24 le parti davano atto di volersi separare alle condizioni sopra riportate.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (i coniugi sono nati in Romania), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”). Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8
lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambi i ricorrenti risiedono in Italia.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita,
per cui sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il
creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono la minore e la madre, che risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d),
del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente
secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale
qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La causa viene ora decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alla minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso il raggiungimento dell'accordo per la definizione della controversia.
P.Q.M.
1. omologa la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate tra le parti
[...]
2. prende atto delle rassegnate conclusioni;
3. ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti