Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4681 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente
TRA
C.F. ), rappresentato e difeso - come da procura Parte_1 C.F._1 in atti – dall'Avvocato Sandro Cutone, il quale dichiara di eleggere domicilio digitale sulla casella pec Email_1
APPELLANTE
E
(già già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(C.F. e numero di iscrizione ), rappresentata e difesa dalla SOCIETA' P.IVA_1 CP_4
Caprino – come da procura alle liti allegata -, ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale Email_2
APPELLATI
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 23593/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 9 dicembre 2019;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La (oggi ricorreva ex art. 633 c.p.c. al Controparte_3 Controparte_1
Tribunale di Roma che emetteva il decreto ingiuntivo n. 23404/2013 nei confronti del sig.
[...]
con il quale ordinava allo stesso il pagamento della somma di € 32.295,73 oltre interessi, Parte_1 nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 233,00 per spese ed € 1.230,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni, la rappresentava che in data 20.06.2007 la Controparte_3
IB BANCA – Istituto ANrio del Lavoro S.p.A. concedeva al un mutuo contro Parte_1 cessione pro-solvendo di quote dello stipendio, regolato dalle “condizioni generali del contratto” dal medesimo sottoscritte anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c.
In forza di tale contratto di mutuo, per effetto della cessione di quote dello stipendio, il datore di lavoro del (la Società si obbligava a prelevare mensilmente dalla sua Parte_1 CP_5 retribuzione l'importo della rata mensile come indicata in contratto, a cominciare dal mese successivo alla notifica del contratto, sino ad estinzione del capitale lordo mutuato.
Poiché la società datrice di lavoro non procedeva a trattenere le rate di scomputo del finanziamento sulla busta paga del dipendente, la – cessionaria del credito in virtù di Controparte_3 un'operazione di cessione di crediti pro-soluto in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.
1.9.1993 n.
385, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.01.2007 – comunicava al con lettera raccomandata A/R del 05.02.2013, l'avvenuta decadenza dal beneficio della Parte_1 rateizzazione e del termine con la conseguente risoluzione del contratto di mutuo, invitandolo a pagare entro il termine di cinque giorni l'importo complessivo di Euro 32.854,71, oltre interessi, accessori e spese, per rate insolute, capitale residuo, interessi di mora e spese.
In conseguenza del mancato pagamento della predetta somma, la si rivolgeva Controparte_3 allora al Tribunale di Roma al fine di ottenere il decreto ingiuntivo n. 23404/2013 (R.G. n.
53963/2013) del 31.10.2013, notificato in data 27-29.11.2013. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, e la causa veniva iscritta Parte_1 al n.r.g. 4201/2014 del Tribunale di Roma.
Nell'ambito di tale giudizio, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni “a) in via preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà perché la presente opposizione ha offerto prove documentali dei pagamenti effettuati;
b) nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 702685 poiché il credito è inesigibile per i motivi meglio esposti in narrativa;
c) sempre nel merito accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento perché privo dei requisiti essenziali nonché per la previsione nello stesso degli interessi ultra legali, dei costi, remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate, mancanza di storno della quota interessi in merito al prestito al momento della decadenza dal beneficio del termine e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n.023404/13 emesso dal Tribunale di Roma per le ragioni spiegate in narrativa;
d) in subordine accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente nonché il reale saldo del conto stesso, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui in narrativa e per l'effetto, comunque, revocare e/o annullare il
Decreto ingiuntivo per le ragioni spiegate in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi […]”.
Parte opponente deduceva di avere stipulato, in data 20.06.2007, un contratto di finanziamento del valore di € 36.000,00 con la IB BANCA – Istituto ANrio del Lavoro S.p.A., da estinguersi in 120 rate dal valore di 300,00 € cadauna mediante cessione del quinto del suo stipendio percepito presso la società Tuttavia, a seguito del fallimento di quest'ultima nel 2008, la IB BANCA CP_5 procedeva a richiedere direttamente al il pagamento delle rate rimaste insolute da ottobre Parte_1
2007 a maggio 2008, mediante emissione del decreto ingiuntivo n. 10737/2008 da parte del Giudice di Pace di Roma per un importo di 2.400,00 euro. Parte opponente rappresentava altresì che, in seguito a ciò, il 4.6.2010 la AN si determinava ad accordarsi con il per abbandonare il giudizio Parte_1
a fronte di un nuovo piano di rientro che prevedeva il pagamento della residua somma di € 21.360,00 mediante la corresponsione di n.78 rate da versarsi quanto a € 180,00 tramite cessione del quinto dello stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro Step Elettronica s.r.l., quanto ai restanti 120,00 euro direttamente dal Parte_1
Secondo la prospettazione dell'opponente, quindi, i pagamenti venivano eseguiti regolarmente alle scadenze mensili pattuite, sicchè il decreto ingiuntivo n. 23404/2013 avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo – e, di conseguenza, meritevole di revocazione - per un triplice ordine di ragioni, che si riportano testualmente:
a) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo concesso per avere Il signor sempre Per_1 correttamente pagato, e, continua a pagare, quanto pattuito con la IB AN Spa;
b) l'erroneità delle somme richieste con il decreto ingiuntivo che palesano la temerarietà del giudizio intrapreso dalla;
Controparte_3
c) lo sconfinamento dei tassi di finanziamento oltre la soglia di usura ammessa dalla legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.4.2014 si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la cessionaria del credito controverso, la quale respingeva Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto e concludeva “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contraris reiectis:
IN VIA PRELIMINARE, IN VIA CAUTELARE ED IN SEDE DI PRIMA UDIENZA, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità insanabile e / o l'inesistenza dell'avverso atto di citazione in opposizione a D.I. per tardività della notificazione e per l'effetto dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c. e/o comunque dell'art. 648 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 23404/2013 (R.G. n. 53963/2013) del 31.10.2013, notificato in data 27-29.11.2013, nei confronti dell'opponente, Sig. ; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo Trib. Roma n.
23404/2013 (R.G. n. 53963/2013) del 31.10.2013, notificato in data 27-29.11.2013, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., nei confronti dell'opponente, Sig. ; Parte_1 NEL MERITO, respingere tutte le domande avversarie, in quanto totalmente inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto, indimostrate e/ o non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo Trib. Roma n. 23404/ 2013 (R.G. n. 3963/
2013) del 31.10.2013, notificato in data 27-29.11.2013, ottenuto nei confronti del Sig. Parte_1
dalla per il pagamento della somma di Euro 32.295,73, oltre
[...] Controparte_3 agli interessi come liquidati, nonché oltre alle spese e compensi di procedura liquidati, condannando
l'odierno opponente al pagamento della somma di Euro 32.295,73, oltre agli interessi come liquidati, nonché oltre alle spese e compensi di procedura liquidati in decreto;
c) condannare, in ogni caso, l'odierno opponente al pagamento della somma di Euro 32.295,73, oltre agli interessi come liquidati, nonché oltre alle spese e compensi di procedura liquidati;
e) condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi tutti del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre accessori come per legge”.
§ 1.1 — Il tribunale di Roma, espletata l'istruttoria necessaria e a seguito di CTU contabile, si è così espresso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione proposta da nei confronti di già Parte_1 Controparte_3 conferma in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo Controparte_6
n.23404/2013, NRG. 53963/2013, emesso da questo Tribunale in data 31 ottobre 2013.
- Condanna altresì la parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in favore di parte opposta- nella misura di € 4.835,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico della soccombente le spese necessarie per la CTU”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato:
- che l'opponente non ha provato di aver adempiuto al pagamento del credito di cui al contratto di finanziamento intercorso, precisando che “I rilievi del CTP opponente secondo cui il CTU
“non avrebbe tenuto conto dei reali pagamenti effettuati dal per come risulta dai Parte_1 documenti/ricevute depositate dallo stesso in corso di causa” non hanno trovato conforto nelle deduzioni del CTU che, all'uopo ha evidenziato come le c.d “ricevute”, individuate nel fascicolo di parte opponente come allegato 10), riguardano gli anni 2011/2013 , sono parzialmente leggibili ed integrate a penna con la dicitura “ tot.33 rate pagate…per un totale di €.5.940,00”. In ogni caso il CTU ha evidenziato che il rapporto di mutuo risulta documentato dall'estratto conto completo che la AN ha prodotto e che è stato analizzato nella sua interezza”;
- che gli effetti dell'accordo stipulato tra la AN e il in data 4.6.2010 potevano Parte_1 essere desunti dall'estratto conto prodotto dalla AN, da cui è emerso che a partire dalla rata n. 43 il pagamento dell'importo costante della rata stessa (pari a Euro 300,00) risultava suddiviso in due tranche di importo, rispettivamente, di Euro 120,00 – a carico del Parte_1
- ed Euro 180,00 – mediante trattenuta del quinto dello stipendio ad opera del datore di lavoro
-; che, in ogni caso, tale accordo non influiva in alcun modo nella valutazione di eventuale usura giacché le condizioni pattuite (interesse corrispettivo, piano di ammortamento, importo della rata) non risultavano modificate dallo stesso;
- che correttamente il Ctu ha escluso la sussistenza di usura contrattuale attenendosi alle istruzioni della AN d'Italia e, quanto all'usura eventualmente sopravvenuta, la stessa non può essere presa in considerazione.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 CP_ profili e chiedendo, previa riforma della medesima, “Voglia l' a Corte adita, disattesa ogni avversaria istanza, per i motivi tutti spiegati in narrativa, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza appellata:
-in via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza appellata avendo, peraltro controparte esperito azione esecutiva ai danni del sottoponendo a pignoramento i pochi risparmi Parte_1 depositati su c c postale n. 1048142580 nonché l'indennità pensionistica dallo stesso percepita e tenuto conto che lo stesso e la propria famiglia non hanno altre fonti di reddito è evidente che ricorra il periculum oltre che al fumus in quanto è evidente che il decreto opposto dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto il credito ingiunto non era esigibile e, comunque andrà revocato in quanto il credito è inesistente per tutti i motivi esposti nel presente appello
-nel merito accogliere l'appello nel seguente ordine
a) accertare che tra le parti è stato stipulato nel 2010 l'accordo in virtù del quale la AN concedeva
a un nuovo termine attesa la pattuizione di un n uovo piano di ammortamento e che lo Parte_1 stesso almeno fino al 2 014 è stato rispettato e, quindi, il credito ingiunto era inesigibile con la conseguenza che il decreto opposto andrà dichiarato inammissibile;
b) in subordine accertare che tra le parti, all'epoca della stipula dell'accordo di cui al punto precedente era stato pattuito che il credito residuo della B anca ammontava ad euro 21.360 e, quindi, detratte le rate mensili di euro 300,00 successivamente versate fino a dicembre 2014 rideterminare il credito nel giusto;
c) ancora in subordine , ritenere valido ed applicabile il principio della c.d. formula additiva ed alla luce dell'elaborato peritale ritenere che il contratto di finanziamento de quo sia affetto da usura originaria rideterminando il credito secondo i conteggi della CTU;
d) in via parimenti subordinata e nella malaugurata ipotesi in cui dovesse ritenersi legittima la sentenza appellata, operare la compensazione delle spese del I grado di giudizio tenuto conto che al momento della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo la giurisprudenza consolidata propendeva per l'applicazione della formula additiva in merito alla verifica dell'usura;
-con vittori a di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado oltre rimborso forfettario e accessori come per legge (CAP e IVA se ed in quanto dovuta) da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ha resistito la (già già Controparte_1 CP_2 [...]
, respingendo tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo “Voglia l'Ecc.ma CP_3
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, non ricorrendone i presupposti di legge;
- Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Signor nei confronti Parte_1 della ra in quanto infondato in Controparte_3 Controparte_1 fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del
Tribunale di Roma n. 23593/2019 pubblicata in data 09.12.2019 resa nell'ambito del giudizio rubricato al numero R.G. 4201/2014;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 22.05.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.01.2024 e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, all'udienza a trattazione scritta del 10.06.2025, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 29 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, titolato “1) Il piano di ammortamento del 4.06.2010, la concessione del beneficio del termine, la rideterminazione del quantum debeatur ed il pagamento delle rate.
Inesistenza del credito. Motivazione apparente e contraddittoria. Violazione dell'art. 1185 cod. civ.
Illegittima applicazione degli interessi di mora ricompresi nella somma ingiunta”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, ha censurato l'omessa motivazione del giudice in merito alla specifica contestazione con cui parte opponente ha dedotto di aver sempre onorato i pagamenti delle rate così come
“rideterminate” alla luce dell'accordo del 4.6.2010, sicchè la non avrebbe Controparte_3 potuto esigere in anticipo il pagamento del debito dilazionato perché non vi era stato alcun inadempimento e, di conseguenza, risultava del tutto ingiustificata la lamentata decadenza dal beneficio del termine. Ed invero, secondo la prospettazione di parte appellante, con tale accordo le parti avevano convenuto che il avrebbe pagato la somma residua di euro 21.360,00 Parte_1 mediante il pagamento di n. 78 rate da versarsi quanto ad euro 180,00 mediante cessione del quinto dello stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro STEP Elettronica srl, quanto alla parte residua direttamente dal (in considerazione del fatto che il nuovo stipendio era diminuito). Tale Parte_1 accordo avrebbe dovuto essere inteso come una dilazione di pagamento del debito residuo con assegnazione di un nuovo termine a favore del debitore - ex art. 1184 cod. civ. -, con la conseguenza che, come previsto dall'art. 1815 c.c., “Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”. Ne discenderebbe l'illegittimità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e, di conseguenza, del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione.
Inoltre, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado perché dalla lettura della comunicazione inviata dalla AN il 10.02.2011 emergerebbe chiaramente che, a tale data, il debito residuo ammontava ad € 21.360,00, e che dal 2011 al 2013 (data del ricorso per decreto ingiuntivo), il avrebbe effettuato pagamenti per un valore complessivo di € 10.800, sicchè a tale data Parte_1 sarebbe residuato in capo alla IB AN un credito pari ad € 11.360,00. Pertanto la decisione di primo grado risulterebbe errata anche sotto il profilo del quantum riconosciuto alla AN (avendo quest'ultima ottenuto il decreto ingiuntivo n. 23404/2013 per un valore di
€32.295,73, oltre interessi e spese), specie in considerazione del fatto che questa non avrebbe fornito la prova dei criteri di calcolo adottati nell'applicazione degli interessi moratori.
§ 3.2 — Col secondo motivo, titolato “2) Le risultanze della CTU e l'applicazione al caso di specie della cd “formula additiva”. In subordine sulla compensazione delle spese”, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella misura in cui il giudice, nel verificare l'eventuale superamento del tasso soglia ai fini dell'usura, non ha fatto applicazione della formula c.d. additiva - nella quale ogni costo collegato all'erogazione del credito è rapportato all'importo effettivamente utilizzato e anche il tasso di mora è sommato al tasso d'interesse -, avendo invece optato per la formula di calcolo aderente alle istruzioni della AN d'Italia. Parte appellante ha dunque affermato che “Nel corso del giudizio la CTU ha accertato che il contratto di finanziamento de quo fosse affetto da usura originaria essendo stato pattuito ad origine un tasso “additivo” pari al 25,93% superiore al tasso soglia e pertanto usurario. Ne deriva che la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non sono dovuti interessi, neppure corrispettivi” e che “Su tali presupposti la CTU ha provveduto alla rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti alla data della notifica dell'atto di citazione
(17.1.2014) stabilendo un debito di nei confronti della “Finanziaria” di euro 4.072,74”. Per_1
Peraltro, l'appellante ha lamentato la circostanza che la CTU non avrebbe tenuto conto degli ulteriori versamenti eseguiti dal in favore della AN nei successivi mesi fino a dicembre 2014 Parte_1 per ulteriori 3.600,00 euro;
versamenti che, seppure riscontrati dalla CTU a pag. 31 dell'elaborato, non sarebbero stati scorporati ai fini del riconteggio.
Infine, il ha dedotto che in tema di spese di giudizio il giudice avrebbe dovuto operare la Parte_1 compensazione delle stesse atteso che fino al 2013 la giurisprudenza propendeva per l'applicazione della formula additiva.
§ 4.1 — Il primo motivo d'appello proposto da non è meritevole di Parte_1 accoglimento.
Occorre evidenziare, anzitutto, che il rilievo con cui parte appellante ha affermato di aver sempre onorato i pagamenti delle rate così come “rideterminate” alla luce dell'accordo del 4.6.2010 - sicchè la non avrebbe potuto dichiarare la decadenza del dal beneficio Controparte_3 Parte_1 del termine, in assenza di qualsivoglia inadempimento – non trova conforto nei documenti versati in atti.
Ed invero parte appellante non ha fornito la prova di aver adempiuto al pagamento del debito di cui al contratto di finanziamento intercorso. I rilievi avanzati dal CTP del nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, a tenore del quale il CTU “non avrebbe tenuto conto dei reali pagamenti effettuati dal per come risulta dai documenti/ricevute depositate dallo stesso Parte_1 in corso di causa”, non colgono nel segno per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, già nel giudizio di primo grado il CTU incaricato ha evidenziato come le c.d.
“ricevute” (individuate nel fascicolo di parte opponente come allegato 10), riguardanti gli anni
2011/2013, fossero solo parzialmente leggibili ed integrate a penna con la dicitura “tot.33 rate pagate…per un totale di €.5.940,00”. In secondo luogo, esse non sono state depositate nel presente grado d'appello, con la conseguenza che le stesse non possono essere poste a fondamento delle pretese dell'appellante. È infatti principio generale del nostro ordinamento quello sancito dall'art. 2697 c.c., a norma del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'assenza di qualsivoglia produzione documentale a sostegno delle deduzioni di parte appellante impedisce di ritenere provato
– e di conseguenza accogliere – l'eccezione di pagamento del Parte_1
Ancora, dall'analisi della “Scheda cliente (all. 6 della comparsa di costituzione e risposta
Parte_1 della del 13.05.2021) emerge che le pattuizioni contenute nell'accordo Controparte_1 del 4.6.2010 – ove le parti hanno convenuto che, a partire dal mese di marzo 2011, il cliente avrebbe proceduto al pagamento mensile delle 78 rate mancanti versando € 180,00 tramite cessione del quinto dello stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro “Step Elettronica s.r.l.”, mentre i restanti 120,00 euro direttamente dal – sono state rispettate solo parzialmente, perché i pagamenti
Parte_1 direttamente a carico del sono stati effettuati in maniera incompleta e discontinua, alcuni
Parte_1 addirittura a distanza di mesi dalla scadenza pattuita (si veda, a titolo esemplificativo, la rata n. 55, ove il datore di lavoro ha correttamente versato i 180,00 euro in data 30.05.2012, mentre i 120,00 euro a carico del sono stati incassati dalla banca solo in data 23.10.2012; o, ancora, le rate
Parte_1
n. 56 e 57 che sono rimaste del tutto insolute).
In aggiunta a ciò, dalla lettura della missiva del 10.02.2011 (pag.18 dell'atto di citazione in appello)
“riassuntiva” dell'accordo del 4.6.2010, emerge incontrovertibilmente che il avrebbe Parte_1 dovuto versare personalmente ulteriori € 153,85 al mese (in aggiunta ai 120,00 € “ordinari” a copertura delle 78 rate non ancora scadute a tale data), al fine di saldare le 40 rate rispetto alle quali lo stesso si era reso moroso dall'ottobre 2007 al gennaio 2011 compreso, per un totale di 12.000 euro.
Tale ulteriore somma, tuttavia, non è mai stata versata dall'appellante, che si è reso inadempiente anche nei confronti delle “nuove” obbligazioni nascenti dall'accordo del 4.06.2010.
Queste circostanze rendono dunque legittima la decisione con cui la – Controparte_3 cessionaria del credito controverso –, con lettera raccomandata a/r del 5.2.2013 ha dichiarato il decaduto dal beneficio del termine, con conseguente risoluzione del contratto di mutuo e Parte_1 la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente giudizio.
Con il primo motivo d'appello parte appellante ha dedotto altresì che “dall'accordo medesimo deriva che il credito residuo della IB AN alla data del raggiungimento dello stesso, ammontava ad euro
21.360,00 che stante alla comunicazione del 10.02.2011 della AN stessa dovevano essere versati in 78 rate mensili con decorrenza 02/2011 e fino al 07/2017. Le rate, si ribadisce, sono state regolarmente versate, come si evince dall'estratto conto depositato dalla AN in corso di causa e richiamato nell'elaborato peritale a firma del CTU. I pagamenti effettuati dal 2011 al 2013 ammontano complessivamente ad euro 10.800,00 sicchè a tale data il credito residuo della IB ammontava ad euro 11.360,00. Pertanto, si contesta fermamente il credito preteso dall'appellata all'epoca del deposito del decreto ingiuntivo in quanto inesistente.
Come si evince dal ricorso monitorio la si professa creditrice nei confronti di Controparte_3
della somma complessiva di euro 32.295,73 di 28.338,63 per debito residuo, Parte_1 euro 283,39 ed euro 4.641,95 per interessi di mora. Orbene la illegittimità del credito ingiunto è palesemente manifesta dal momento in cui è la IB
AN stessa ad affermare in senso all'accordo più volte richiamato che il credito residuo ammontava ad euro 21.360,00”.
Tale censura appare manifestamente infondata.
Invero, nel corpo della missiva inviata dalla AN in data 10.02.2011 si legge espressamente:
“Facciamo seguito alle intese telefoniche per significarle che abbiamo provveduto a chiedere alla società Step Elettronica Srl l'applicazione della trattenuta in busta paga di € 180,00 a partire dal mese di febbraio 2011 fino alla scadenza del 31.07.2017. In considerazione del fatto che il contratto di cessione da Lei sottoscritto in data 20/06/2007, prevedeva una rata mensile di € 300,00 e che sussiste un importo di rate morose di € 12.000,00 pari a n. 40 dal mese di ottobre 2007 a gennaio
2011 compreso, Le chiediamo il versamento mensile così come di seguito descritto:
RATE PREGRESSE N.40: 12.000 €
INTEGRAZIONE RATE DA 02/2011 A 07/2017 € 120,00 X 78: 9.360,00 €
RESIDUO DEBITO da versare in n.78 rate di € 273,85 da 02/2011 a 07/2017: 21.360,00 €”.
Ebbene, dalla lettura di tale atto appare con tutta evidenza che il “debito residuo” cui fa riferimento la banca, quantificato in € 21.360,00, è unicamente il debito gravante “direttamente” in capo ad con esclusione delle somme da versarsi a cura del datore di lavoro – la Società Parte_1
Step Elettronica s.r.l. – a titolo di cessione del quinto dello stipendio. Ne discende che non può in alcun caso ritenersi condivisibile l'assunto con cui parte appellante ha inteso circoscrivere il proprio debito “totale” alla sola somma di € 21.360,00, poiché a questa cifra debbono essere aggiunti i 180,00
€ mensili da versarsi a cura del datore di lavoro per le 78 rate all'epoca ancora dovute, con la conseguenza che l'importo totale dovuto dal risultava, al 10.02.2011, di molto maggiore. Parte_1
Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.
§ 4.2 – Anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento.
Parte appellante ha sostenuto che il giudice, nel valutare la sussistenza di eventuali profili di usura del finanziamento, avrebbe dovuto applicare la formula c.d. “additiva” - ossia quella nella quale ogni costo collegato all'erogazione del credito è rapportato all'importo effettivamente utilizzato e anche il tasso di mora è sommato al tasso d'interesse -, in luogo della formula rispettosa delle istruzioni fornite da AN d'Italia. Il giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale, nel rispondere al primo quesito rivoltogli all'udienza di giuramento del 29.09.2015 (“1)Verifichi se al contratto di mutuo in atti, siano stati convenuti ed applicati nel corso del rapporto interessi usurari: se gli interessi superino il tasso soglia, in violazione della Legge
108/96 e successivi D.M. di attuazione, applicabili, ratione temporis, al contratto de quo, avendo riguardo al momento in cui gli interessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, in conformità al principio stabilito dal
Legislatore con le norme da "interpretazione autentica” di cui all'art. 1 comma 1, DL. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, in Legge n. 24/01, e tenendo conto, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, additivamente di tutti gli oneri applicati al rapporto, quindi degli interessi, moratori, commissioni, penali e tutte le spese escluse imposte e tasse, utilizzando quale valore di riferimento per la verifica del tasso soglia unicamente il valore del TEGM pubblicato dal
Ministero del l'Economia”), ha accertato che il contratto di finanziamento de quo fosse affetto da usura originaria, essendo stato pattuito ad origine un tasso “additivo” pari al 25,93%, superiore al tasso soglia e pertanto usurario.
Tale rilievo non può essere condiviso. Ed invero la Corte di Cassazione, dopo aver affermato che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. S.U. n. 19597/2020), nell'individuare i criteri per calcolare il superamento del tasso-soglia ha chiarito che “è stata ribadita anche successivamente, la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti
a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n.
16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464)” (Cass. n. 7352 del 07/03/2022). Esclusa quindi la possibilità di utilizzare la formula “additiva” per calcolare l'eventuale superamento del tasso soglia degli interessi moratori, correttamente il giudice dell'opposizione ha aderito alle conclusioni del CTU in risposta al quesito n.2 (“2) Effettui gli accertamenti richiesti al punto 1) anche seguendo le istruzioni della AN di Italia”), il quale ha stabilito che “Dal raffronto tra il TEG (Istruzioni di AN d'Italia) e il Tasso Soglia di riferimento emerge che in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo NON è stato pattuito ab origine un tasso usurario” (pag.19 della CTU di primo grado).
Ne discende la correttezza della decisione con cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'insussistenza dell'usura contrattuale originaria, mentre l'usura eventualmente sopravvenuta nel corso del rapporto non può essere presa in considerazione.
Infine, va rigettata la censura di parte appellante relativa alla condanna alle spese del giudizio di primo grado con la quale ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese in ragione del fatto che, fino al 2013 (epoca in cui è stata proposta l'opposizione), la giurisprudenza più consolidata propendeva per l'applicazione della formula additiva. Sul punto deve essere rilevato che
è risultato soccombente, nel giudizio di primo grado, anche sotto gli altri profili Parte_1 di opposizione, e non solo in punto di usura. Ne discende che il giudice, facendo applicazione del principio per cui le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., correttamente ha posto queste ultime a carico del Parte_1 Per tali ragioni anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
§ 5 – In virtù dei predetti rilievi, l'appello proposto da è infondato e merita di Parte_1 essere rigettato. Per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 23593/2019 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 9 dicembre 2019.
§ 6 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 23593/2019 del
Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Sentenza del Tribunale di Roma n. 23593/2019 pubblicata il 9.12.2019;
2. Condanna alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del Parte_1 grado che si liquidano in € 9.991 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente