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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati dott.ssa Caterina Santinello Presidente dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice dott. Vincenzo Cantelli Giudice relatore nel procedimento n. 39/2025 R.G. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
promosso dai debitori, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Massaro;
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, premesso che con ricorso depositato in data 5/2/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno adito l'intestato Tribunale proponendo, in via principale, ricorso ex art.
[...]
67 CCI per l'omologazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e domandando, in via subordinata, l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. CCI;
premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento;
pagina 1 di 6 rilevato che, definita con declaratoria di inammissibilità la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere decisa l'istanza di apertura della liquidazione controllata;
rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI, anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;
ritenuta la competenza del Tribunale di PA in ragione della residenza dei ricorrenti in Abano Terme (PD); ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II,
CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI);; rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, evidenziando poi che l'attivo da destinare ai creditori deriva dai redditi da lavoro dipendente stimati per il prossimo triennio, dalla liquidazione delle quote sociali detenute in diverse società, cui aggiungersi, in ragione della natura onnicomprensiva dell'attivo proprio della liquidazione controllata, quanto retraibile dalla liquidazione del patrimonio immobiliare, a fronte del passivo quantificato in € 460.705,93; ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;
considerato che
ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
pagina 2 di 6 considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
considerato che
dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279
CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;
ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero pagina 3 di 6 che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
ritenuto opportuno delegare al GD l'individuazione della quota di reddito da lavoro da escludere dalla liquidazione, pur potendosi fin da ora chiarire il limite temporale di apprensione alla procedura dello stipendio e degli ulteriori eventuali beni sopravvenuti nel patrimonio del ricorrente;
considerato che
vi è nomina quale liquidatore di professionista diverso dall'OCC; visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
• dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. C.F._2
• nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Cantelli;
• nomina Liquidatore la dott.ssa cod. fisc. Persona_1
con studio in EG (PD), Via Battaglia nr. 71/B; C.F._3
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
• delega al GD l'individuazione, nei limiti di durata indicati in parte motiva, della quota di reddito dei ricorrenti da escludersi dalla liquidazione;
• dispone fin da ora l'obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
• dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di PA (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
pagina 4 di 6 l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
pagina 5 di 6 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in PA, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il giudice estensore dott. Vincenzo Cantelli
Il Presidente
dott.ssa Caterina Santinello
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