Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 2
Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti. (Nella specie, relativa a dipendente postale licenziato per addebiti di carattere penale, la S.C. ha precisato che lo jus superveniens costituito dalla nuova normativa sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti pubblici non si applica ai rapporti di lavoro intercorrenti con la SpA Poste italiane, che non è amministrazione pubblica).
La sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di un procedimento penale a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. non può essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del provvedimento comporta l'accertamento di fatto - riservato al giudice di merito - circa il rapporto di pregiudizialità fra i due processi
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Svolgimento del processo Con atto notificato il 24.3.1999 N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino G. M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura F. P., nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel quale era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti invalidanti del 100%. Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la prescrizione biennale. Il Tribunale di Torino, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANO Natale - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato PE BONO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1004/01 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 25/05/01 - R.G.N. 2400/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato BONO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed inammissibilità del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catanzaro - in totale riforma della sentenza de Pretore della stessa sede n. 512/90 - rigettava le domande proposte da PP AN contro il datore di lavoro, Poste italiane s.p.a., per ottenere declaratoria di illegittimità (con ogni conseguenza) del proprio licenziamento - intimato dopo più di un anno dalla scoperta del fatto addebitatogli (ammanco di cassa) - essenzialmente in base al rilievo, per quel che ancora interessa, che, "nel caso di specie, l'intervallo temporale tra la scoperta dell'ammanco (avvenuta il 16 maggio 1997) ed il licenziamento (adottato il 24 luglio 1998, previa contestazione degli addebiti del 23 maggio 1998) è stato giustificato dal datore di lavoro con la necessità di consentire lo svolgimento delle indagini ispettive che, avviate il 19 maggio 1997, si conclusero con la relazione dell'ispettore Fodero del 27 febbraio 1998, pervenuta all'Ispettorato di Catanzaro il 5 aprile 1998".
Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per ZI affidato a due motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.p.c, in relazione all'art. 32, 3^ comma, CCNL), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - PP AN censura la sentenza impugnata per avere violato il principio di immediatezza della contestazione degli addebiti e dell'intimazione del licenziamento, sebbene ciò non fosse imposto dalla necessità di svolgere indagini, senza considerare, peraltro, la norma contrattuale (art. 32, 3^ comma, CCNL, cit.), che prevede il trasferimento ad altro ufficio o la sospensione dal servizio, nel caso in cui il datore di lavoro riscontri - come, asseritamente, nella specie - "la necessità di espletare accertamenti sui fatti addebitati al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare", non potendosi ricondurre a tale previsione contrattuale il proprio trasferimento (da Cropani a Crotone), in quanto disposto un mese dopo la scoperta dei fatti addebitati e non motivato dalla necessità di svolgere indagini.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 295 c.p.c., 1 bis c.p.p. e 32 quinquies c.p., introdotti dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché 3, 1^ comma, 4, 8 e 10, 1^ comma,
della stessa legge) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere sospeso "d'ufficio" fino alla sentenza penale - sui medesimi fatti a lui addebitati - che avrebbe spiegato efficacia vincolante sul procedimento disciplinare.
Il ricorso non è fondato.
2.1. Nei licenziamenti per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione degli addebiti, come dell'intimazione dello stesso licenziamento dev'essere applicato con elasticità - tenendo conto, fra l'altro, della concreta fattispecie, della specifica realtà nella quale si è verificato l'illecito disciplinare della complessità delle indagini necessarie e del tempo occorrente per apprezzarne i risultati - con la conseguenza che la valutazione, in ordine al rispetto dello stesso principio, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte le sentenze n. 4170, 6790/2002, 10997, 9253, 5947, 5226, 150/2001, 14415, 6348, 5308/2000) - e, come tale, non è sindacabile, in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata - che ha, motivatamente, accertato l'immediatezza della contestazione dell'addebito, come dell'intimazione del dedotto licenziamento - non merita le censure che le vengono mosse, con il primo motivo di ricorso, neanche sotto il profilo de vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
2.2. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per ZI (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Lungi dal denunciare lacune o contraddizioni logiche - nella motivazione che sorregge l'accertamento di fatto investito dal motivo di ricorso ora in esame - il ricorrente prospetta - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti, proponendone un giudizio valutativo, parimenti diverso. Pertanto il primo motivo di ricorso dev'essere rigettato, perché infondato.
Parimenti infondato, tuttavia, è il secondo motivo.
3. Invero la sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di un procedimento penale (art. 295 c.p.c.) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 687/88, 2588/89) - non può essere chiesta nel giudizio di cassazione, in quanto comporta l'accertamento di fatto - come tale, riservato al giudice di merito - circa il rapporto di pregiudizialità fra i due processi.
Tanto basta per rigettare il secondo motivo di ricorso. Non dispensa, tuttavia, dal sottolineare che - non essendo stata riprodotta, nel nuovo codice di procedura penale, la disposizione (di cui all'art. 3, comma 2^) del codice abrogato - si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio delle unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile - ma sia stato instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi - con la conseguenza che, a di fuori delle ipotesi di sospensione tassativamente previste (dall'art. 75, comma 3^, del nuovo c.p.p.), il processo civile deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo penale, ed il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 1501 del 1996). A prescindere dalle superiori, assorbenti considerazioni, lo ius superveniens (legge 27 marzo 2001, n. 97, recante Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) - invocata dal ricorrente - sarebbe, comunque, inapplicabile al dedotto rapporto di lavoro subordinato con la s.p.a. Poste italiane, che non è - all'evidenza - una amministrazione pubblica.
Anche il secondo motivo di ricorso va, quindi, rigettato perché infondato.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di ZI seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di ZI, che liquida in euro 14,00, oltre euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003