Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5530
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti. (Nella specie, relativa a dipendente postale licenziato per addebiti di carattere penale, la S.C. ha precisato che lo jus superveniens costituito dalla nuova normativa sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti pubblici non si applica ai rapporti di lavoro intercorrenti con la SpA Poste italiane, che non è amministrazione pubblica).

La sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di un procedimento penale a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. non può essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto la concessione del provvedimento comporta l'accertamento di fatto - riservato al giudice di merito - circa il rapporto di pregiudizialità fra i due processi

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5530
Data del deposito : 9 aprile 2003

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