Sentenza 23 marzo 2002
Massime • 1
In tema di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro rileva, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, sia sotto il profilo che il tempo decorso fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), sia sotto il profilo della necessità di consentire al lavoratore una efficace difesa in relazione alla contestazione dell'addebito. Ne consegue che, allorquando la contestazione dell'addebito sia avvenuta tempestivamente, il concreto esercizio del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto può realizzarsi anche a distanza di tempo dalla contestazione, essendo però rimesso al giudice di merito verificare se la condotta tenuta dal datore di lavoro dopo la contestazione dell'addebito sia incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PETTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar ALESSANDRO FIECCONI di BERGAMO del 12.10.1999, rep. n. 107396;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 549/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 09/06/99 R.G.N. 3711/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito l'Avvocato RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bergamo OV ET impugnava. il licenziamento intimatogli senza preavviso in data 26 marzo 1996 dal datore di lavoro Ente Poste Italiano, motivato con addebiti disciplinari contestati il 28 marzo 1995 e una seconda volta il 3 gennaio 1996. Il Pretore adito accoglieva la domanda annullando il licenziamento impugnato, e il Tribunale di Bergamo in grado di appello confermava tale statuizione, sulla base dei seguenti rilievi:
- non era in contestazione tra le parti la configurabilità di una giusta causa di licenziamento, in relazione a gravi addebiti disciplinari che integravano anche gli estremi di reati;
- i fatti addebitati risultavano pienamente accertati all'epoca della prima contestazione del marzo 1995, ed avevano trovato conferma nella risposta del dipendente alle contestazioni in data 12 aprile 1995;
- successivamente, l'ente si era limitato a trasferire il ET in altra sede, mantenendolo in servizio, e con la lettera del gennaio 1996 aveva effettuato una seconda contestazione di addebiti che non conteneva alcun elemento nuovo rispetto alla precedente;
- era venuta a mancare l'indispensabile elemento della "immediatezza della contestazione"; poiché la prima contestazione non era stata seguita da alcuna sanzione, ed anzi l'ente aveva posto in essere un comportamento manifestamente incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto, si doveva ritenere (come si legge nella sentenza) "che la stessa tamquam non esset"; unica valida contestazione di addebito doveva essere quindi considerata quella in data 3 gennaio 1996, a distanza di quasi un anno dal primo accertamento della mancanza poi addebitata.
Il Tribunale considerava quindi che un regolamento interno in materia disciplinare prevedeva il termine di 60 giorni dalla contestazione per la definizione del procedimento;
che nessun provvedimento cautelare era stato adottato nelle more;
che tra la prima contestazione e la seconda non vi era stata alcuna manifestazione inequivoca della volontà di punire il dipendente, e che anzi contrastante con tale volontà punitiva era l'avvenuto affidamento al ET della responsabilità di due uffici locali, incarico che implicava necessariamente la sussistenza dell'elemento fiduciario.
Avverso tale decisione la S.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo, illustrato da memoria. OV ET si è costituito con il deposito di procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., della legge 15 luglio 1996 n. 604 e dell'art. 7 della legge n. 300/1970, nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il tempo decorso dalla scoperta degli illeciti avrebbe fatto decadere la società dal potere contrattuale di recesso, avendo creato nel lavoratore un incolpevole affidamento: tali affermazioni non corrispondono, secondo la parte, ad alcun principio dell'ordinamento, mentre si deve invece rilevare che dopo la scoperta degli illeciti posti in essere dal dipendente il datore di lavoro aveva reagito prontamente con una tempestiva contestazione, alla quale il lavoratore aveva replicato esercitando il proprio diritto di difesa contenente ammissione degli addebiti. Alla fine dell'aprile 1995 tutte le garanzie procedurali previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 erano state pienamente realizzate, legittimando un successivo esercizio del potere di recesso che incontrava limiti temporali solo nel termine prescrizionale ex contractu, o nel termine biennale desumibile dal comma 8 dello stesso art. 7 della legge n. 300/1970. Al momento del suo concreto esercizio il potere negoziale di scioglimento unilaterale del contratto non era quindi prescritto, consumato o diversamente estinto per mero decorso del tempo. Nel comportamento tenuto medio tempore dalla datrice di lavoro (dalla prima contestazione all'intimazione del licenziamento) non poteva ravvisarsi alcun tacito atto di rinunzia, in relazione ai successivi trasferimenti del lavoratore da un'unità produttiva ad altra (disposti esclusivamente con un intento cautelare per prevenire ulteriori illeciti) e alla posteriore ripetizione dell'atto di contestazione.
Sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, la sentenza viene poi criticata per il riferimento ad un "regolamento disciplinare" dell'ente contenente la previsione di un termine per l'irrogazione della sanzione;
regolamento la cui esistenza viene contestata dalla parte, secondo cui la suddetta previsione è contenuta in una lettera interna priva di qualsiasi efficacia contrattuale o normativa. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, poi, non potevano configurarsi un'implicita rinunzia all'intimazione del licenziamento o un'accettazione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, essendo stata allegata una serie di fatti che documentavano la volontà della datrice di lavoro di non prestare alcuna acquiescenza agli effetti della infedele condotta del lavoratore;
in particolare si contestano le considerazioni svolte dal giudice dell'appello in ordine all'affidamento di incarichi di responsabilità al ET. Il motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni. In tema di licenziamento disciplinare, la giurisprudenza di questa Corte - come ricorda la difesa della ricorrente - assegna rilevanza alla tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del dipendente sotto due distinti profili. Per un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento senza preavviso, il tempo decorso fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ., in base alla presunzione che il ritardo nella contestazione dimostri la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare: infatti il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il provvedimento espulsivo viene adottato, ed il momento nel quale il fatto posto a fondamento dello stesso è stato posto in essere, ovvero è giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta ragionevolmente a significare la compatibilità del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ed esclude, quindi, la sussistenza di una causa giustificatrice di un licenziamento avente immediato effetto risolutivo (v. per tutte Cass. 25 luglio 1994 n. 6903). Per un altro aspetto, poi, l'intervallo temporale tra l'illecito disciplinare e la contestazione dell'addebito può impedire un'adeguata difesa dell'incolpato, concretando un vizio procedimentale lesivo del relativo diritto garantito dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (cfr. per questa distinzione Cass. 23 giugno
1994 n. 6051, 18 novembre 1994 n. 9773 cit., 27 giugno 1997 n. 5751, 15 ottobre 1998 n. 10204, in motivazione). In questa seconda accezione il principio dell'immediatezza, che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza e la contestazione dell'addebito, è posto a garanzia del civile e corretto esercizio del potere disciplinare e della possibilità di un'efficace difesa del lavoratore (v. Cass. 17 aprile 1987 n. 3845, 17 luglio 1992 n. 8722, 10 maggio 1995 n. 5093, 21 maggio 1998 n. 5090). La decisione impugnata ha In effetti considerato solo il primo dei due aspetti, non potendosi del resto prospettare nel caso di specie, con riguardo alla prima comunicazione del 28 marzo 1995, un ritardo della contestazione rispetto al momento della realizzazione del fatto addebitato. La questione dell'immediatezza della reazione datoriale all'illecito rilevato si è posta dunque con riguardo non al tempo precedente alla (prima) contestazione dell'addebito ma a quello successivo, per il quale il Tribunale ha rilevato la mancanza del requisito della tempestività, senza peraltro dar conto della peculiarità della fattispecie esaminata, in cui doveva essere valutata un'ipotesì di ritardo non dell'inizio dell'azione disciplinare, ma della successiva applicazione della sanzione. Appare così erroneo il riferimento alla "immediatezza della contestazione", mentre la rilevata incompatibilità del comportamento della datrice di lavoro con la volontà di recedere dal rapporto poteva essere prospettata solo con riguardo all'inerzia nella fase successiva alla prima contestazione dell'addebito. Si deve quindi rilevare che l'affermazione secondo cui questa manifestazione di volontà "tamquam non esset" non trova fondamento in alcuna regola di diritto, tale da escludere la validità ed efficacia della dichiarazione ai fini dell'esercizio del potere disciplinare con l'attuazione delle garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Questi errori inficiano l'indagine svolta dal Tribunale, e la sentenza risulta pertanto affetta dai denunciati vizi di motivazione, perché la mancanza di un interesse della datrice di lavoro all'irrogazione della sanzione espulsiva poteva essere stabilita solo in base ad una valutazione del significato del comportamento posto in essere durante tutto l'arco di tempo successivo all'apertura del procedimento disciplinare (da ritenersi validamente avvenuta con la comunicazione del marzo 1995), tenendo conto - indipendentemente dal suo contenuto meramente confermativo del precedente addebito - anche della seconda contestazione del gennaio 1996, a torto considerata come l'unica rilevante ai fini dell'accertamento.
La sentenza impugnata accenna ad un "regolamento interno" che imporrebbe un termine per la definizione del procedimento disciplinare instaurato: tale richiamo non può fornire alcun sostegno alla decisione, che non specifica la natura di questa previsione e le ragioni per ravvisare in essa una regola della disciplina del rapporto, tale da costituire un limite per l'esercizio del potere sanzionatorio.
Il Tribunale ritiene poi che gli incarichi. affidati al dipendente, con il trasferimento ad altra sede, come responsabile di uffici locali, implicherebbero necessariamente "la sussistenza dell'elemento fiduciario". Anche per questa affermazione va ravvisato il denunciato vizio di motivazione, in assenza di indicazioni idonee a sorreggere un argomento privo di ogni valore nell'ipotesi (non considerata dal giudice dell'appello) di assegnazione di compiti corrispondenti al livello professionale acquisito, nel rispetto della garanzia dell'art. 2103 cod. civ.. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio della causa ad altro giudice che dovrà procedere a nuova indagine per verificare, in base ai criteri sopra specificati, se il comportamento della datrice di lavoro successivamente alla contestazione dell'addebito valga a dimostrare una mancanza di interesse all'irrogazione della sanzione del licenziamento. Il giudice del rinvio, designato nella Corte di Appello di Brescia, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2002