Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4170
CASS
Sentenza 23 marzo 2002

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In tema di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro rileva, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, sia sotto il profilo che il tempo decorso fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), sia sotto il profilo della necessità di consentire al lavoratore una efficace difesa in relazione alla contestazione dell'addebito. Ne consegue che, allorquando la contestazione dell'addebito sia avvenuta tempestivamente, il concreto esercizio del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto può realizzarsi anche a distanza di tempo dalla contestazione, essendo però rimesso al giudice di merito verificare se la condotta tenuta dal datore di lavoro dopo la contestazione dell'addebito sia incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4170
    Data del deposito : 23 marzo 2002

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