Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
Tra i servizi di polizia o antincendio - per i cui veicoli è consentita, ai sensi dell'art. 177 del codice della strada, l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, senza il previo adempimento degli oneri di aggiornamento della carta di circolazione di cui all'art. 78 dello stesso codice - rientrano quelli svolti, nella Regione Sardegna, dalle compagnie barracellari, alle quali sono attribuiti, in particolare dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, compiti di collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di protezione civile e di prevenzione e repressione dell'abigeato e degli incendi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9253 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N E n . e N 1 p O I 8 a Z 9 A m 1 - R e t T 1 s S 1 i I - s G 4 E 2 R IN NOME0 92 5 3 / 02 . e A L h E P U B B LV D c 3 i f E i 2 T d . N o E T m S R E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto compagnie barracellari 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: della Sardegna e servizi dr. Antonio Saggio Presidente di polizia e anrincendio. dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 5642/00 dr. Walter Celentano Consigliere dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Cron.
1.24956 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.03.2001 S E NT E NZ A su ricorso iscritto al n° 5642 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA PREFETTO DI ORISTANO, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. RICORRENTE
CONTRO
COMPAGNIA BARRACELLARE DI SENNORI, in persona del co- mandante p.t., già elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale d'Oristano. INTIMATA avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 72 656 2002 2 - dell'1 dicembre 1999. Udita, all'udienza del 20 marzo 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 1° dicembre 1999, il Tribunale d'Ori- stano ha accolto l'opposizione della Compagnia barra- cellare di Sennori, in persona del comandante Giovanni Chessa, all'ordinanza del locale prefetto che ingiun- geva di pagare £. 1.175.000, per violazione dell'art. 78, commi 1 e 3, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per aver montato su un veicolo della Compagnia un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, senza avere aggiornato la carta di circolazione. Con l'opposizione era stata dedotta l'illegittimità di tale sanzione, perchè il veicolo era da considerare, ai sensi dell'art. 177 C.d.S., adibito a servizio di po- lizia o antincendio e quindi non soggetto ad alcun o- nere d'aggiornamento della carta di circolazione. Il tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione che ha accolto con compensazione delle spese di causa. La Compagnia barracellare cui è intestato il veicolo, per il giudice di merito svolge infatti servizi di po- 3 - lizia о antincendio, sin dalla sua istituzione con R.D. del 1898, che le conferisce compiti di coopera- zione con i servizi di pubblica sicurezza, di cui i componenti sono agenti. Nell'esercizio della potestà legislativa della Re- gione Sarda in materia di polizia locale e rurale é stata emessa la legge regionale n. 25 del 1988, che descrive i compiti di protezione civile, prevenzione e repressione in materia di abigeato e di reati come l'incendio, delle Compagnie barracellari, sancendo la loro cooperazione alla Polizia di Stato e ai C.C. e inquadrando i suoi membri tra gli agenti di Polizia nominati dal Prefetto. Ai veicoli di proprietà delle Compagnie adibiti a ser- vizi di polizia per il tribunale deve applicarsi l'ar- t. 177 C.d.S. che esclude l'onere d'aggiornamento del- la carta di circolazione nel caso. Avendo il D.Lgs. 360 del 1993 esteso all'autombulanze l'esenzione dell'art. 177 C.d.S. indipendentemente da qualsiasi svolgimento di servizi di polizia o antin- cendio, la norma è applicabile alle Compagnie Barra- cellari, che non devono modificare il libretto di circolazione dei veicoli di loro proprietà, quando vi appongano dispositivi di segnalazione visiva. L'ordinanza opposta illegittima é stata annullata. 4 Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con unico motivo il Prefetto di Oristano e la Compagnia barracellare di Sennori non ha svolto atti- vità difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 1'e 3° comma, e 177 C.d. S., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto adibiti a "servizi di polizia e (rectius o) antincendio"i veicoli di pro- prietà delle Compagnie barracellari, mentre tali sono i soli mezzi di organi istituzionalmente preposti a detti servizi. La previsione delle ipotesi assimilate, analitica e precisa, esclude che tra queste si possano comprendere i veicoli delle Compagnie barracellari, che hanno fun- zione di mera tutela delle proprietà loro affidate e di collaborazione con le forze preposte alla tutela ambientale, alla prevenzione e repressione dell'abi- geato e protezione civile, e possono essere richieste dalla Polizia di Stato, tramite il Sindaco, per com- piere specifiche operazioni.
2. L'art. 177 C.d.S. prevede che "l'uso... del disposi- tivo supplementare di segnalazione visiva a luce lam- peggiante blu é consentito ai conducenti degli auto- 5 - veicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, del corpo nazionale del soccorso alpino e-e speleologico, nonchè degli organismi equivalenti, sistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, e a quelli delle autoam- bulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento dei servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati de- vono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio dalla Direzione generale della M.C.T.C.". La norma consente l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu per i vei- coli adibiti a servizi di polizia o antincendio e tali devono ritenersi istituzionalmente anche quelli delle "compagnie barracellari", come chiarito dal tribunale. Le compagnie barracellari, già funzionanti nella metà del XVII secolo in Sardegna sono regolate da legge e da norme regolamentari sin dal secolo XIX*. Particolarmente significativo è il R.D. 14 luglio 1898 n. 403, "regolamento per le Compagnie dei barracelli". All'art. 1 del citato R.D., si sancisce che le Compa- gnie cooperano "ai servizi di sicurezza pubblica" tan- to che i loro componenti 'sono equiparati agli agenti "! di pubblica sicurezza" e "redigono nel limite delle loro attribuzioni" verbali che "fanno fede in giudizio - fino a prova del contrario" (art. 14). "I barracelli oltre le funzioni loro proprie debbono esercitare, sotto la dipendenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e dell'arma dei reali carabinie- ri, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà" insieme agli altri compi- ti propri della P.S. previsti nell'art. 16 del R.D. 403 del 1898, potendo essere "adoperati in servizio di pub- blica sicurezza fuori della loro residenza" nei casi di cui all'art. 20 dello stesso R.D. La parificazione tra "ufficiali o impiegati d'ordine di pubblica sicurezza a ruolo organico" e appartenenti "alle compagnie dei barracelli in Sardegna" é confer- mata dall'articolo unico del R.D. 17 maggio 1914 n.548 (lett. m), per le dispense dalle chiamate alle armi di militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali. Con la legge regionale 15 luglio 1988 n. 25, "la re- gione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'art. 3, lettera c) del proprio statuto speciale" (art. 1) ha disciplinato "organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari". Tra le funzioni attribuite alle Compagnie vi sono an- che quelle di collaborare "su loro richiesta, con le 7 - autorità istituzionalmente preposte al servizio di: a) protezione civile;
b) prevenzione e repressione dell' abigeato" (art. 2 n. 2) e "prevenzione e repressione degli incendi" (art. 2, n. 3). Nel regolare l'immissione in sevizio dei barracelli,l' art. 13 della citata legge regionale la subordina all' attribuzione"da parte del prefetto competente per ter- ritorio, della qualifica di agente di pubblica sicu- rezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348", con decreto nel quale deve indicarsi "il tipo di armi che i componenti delle Compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'esercizio dei servizi loro assegnati". Tenuto conto che l'art. 30 della citata legge regiona- le regola il "servizio antincendio" delle Compagnie di barracelli, deve ritenersi che queste sono di certo i- stituzionalmente addette a servizi di pubblica sicu- rezza o antincendio e che i veicoli di loro proprietà necessari all'esercizio dei servizi d'istituto rien- trano tra quelli di cui all'art. 177 del C.d.S. Tra i compiti istituzionali dei "barracelli" che sono guardie rurali addette alla prevenzione e repressione dei delitti indicati e alla custodia di determinati terreni i cui proprietari sono tenuti a consorziarsi per ottenere e pagare le attività della compagnia che - 8 - svolge anche funzioni di assicuratrice per i danni a detti fondi derivati dai reati che essa non é riuscita ad evitare (cfr. art. 35 R.d. 403/1898), vi sono "ser- vizi di polizia o antincendio", al cui esercizio sono destinati i veicoli di proprietà della Compagnia. Come chiarito anche di recente da questa stessa Corte, in rapporto ai doveri tributari, le compagnie barra- cellari nessuna imposta devono per i servizi d'istitu- to mentre sono tenute all'Irpeg per i compensi "nego- zialmente pattuiti in corrispettivo di attività di vi- gilanza su proprietà diverse da quelle da esse assicu- rate per legge" (Cass. 21 maggio 2001 n. 6889). Nello stesso ricorso della Prefettura é detto che la Polizia di Stato può chiedere al sindaco la coopera- zione dei barracelli, per lo svolgimento delle sue funzioni, ma non si tiene conto del carattere assolu- tamente specifico di alcuni dei servizi delle Compa- gnie che di per sè si qualificano come "di polizia o antincendio", facendo rientrare i veicoli di proprietà delle stesse tra quelli di cui all'art. 177 C.d.S. Pur nella evidente commistione di elementi di diritto pubblico e di diritto privato, con l'assicurazione obbligatoria per i proprietari che devono servirsi di dette compagnie barracellari, che li garantiscono per i furti subiti nonostante l'opera di vigilanza, preva- - 9 - lente é lo scopo pubblico della prevenzione dei reati sopra indicati (furti, abigeati e incendi) a mezzo di servizi di vigilanza, rispetto a quelli di lucro delle citate Compagnie. Che il veicolo di proprietà della Compagnia barracel- lare per cui é causa rientri tra quelli addetti a ser- vizi del tipo indicato, di cui all'art. 177 C.d.S., il tribunale lo ha ritenuto con valutazione priva di vizi logici e giuridici e, quindi effettivamente il veicolo guidato dal comandante Chessa poteva, senza l'adempi- mento degli oneri di cui all'art. 77 C.d.S., essere munito di segnali lampeggianti supplementari. Il ricorso é quindi infondato e da rigettare. Nulla deve disporsi per le spese che restano a carico della Prefettura che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2002. Il presidente Musici I l consigliere estensore E Joleys R I L 9 L 8 O 6 B e EL l . E a C DEPOSITATA IN CANCELLERIA N n N E e A , 25 610.200 N p C 1 O 8 I a 9 Z m 1 A Oggi, - e t R 1 s T i 1 S - I s 4 G l CANCELLE D E 2 a R . e L h A c D i 3 f i 2 E d T . o N T E m R S E A