Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
NO04 85 8 /03 T Aula 'B' S L 4 7 BO .3 N E N E , G C 1 N 9 PA ZIO -19 PUBBLICA I I 1 RA D -1 IST E 1 2 IC EG , L D R 7 IU DANE COOCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A 7 D G E E 6 E T Oggetto 4 EN T.N , T ES T (IS R Impugnativa sentenza SEZIONE TERZA CIVILE A Giudice dipace : Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 26300/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron 10820 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rep. DOLL Antonio SEGRETO - Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: CCOP PEDEMONTANA 75 SRL, сог sede in San Salvo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro Tempore Rag. Edoardo Del Poeta, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ERITREA 71, presso lo studio dell'avvocato LUISA MANIERI, difesa dall'avvocato GIOVANNI MANIERI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AN IU, AT IU, - intimati 2003 avvers0 la sentenza Π. 103/00 del Giudice di pace di TO, emessa e depositata il 29/07/00 R.G. 216/00); 263 VAS 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Giovanni MANIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato che la Società cooperativa Pedemontana 75 a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avvereO la sentenza con la quale il Giudice di pace di Vasto, la ha condannato al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Mancini della somma di lire 1.679.000, oltre interessi, a titolo di compenso per attività professionale;
considerato che
con l'unico motivo la ricorrente 113deduce la violazione degli artt. 155 2 116 e c.p.c., in relazione all'art. 360, 3° e 5* comma c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione>>, 12- mentando che la domanda doveva essere rigettata poiché in parte riguardante una prestazione professionale ncn riconducibile all'attore, Illa ad altro professionista, in parte relativa a prestazioni rese non in favore del- la società, ma del precedente Fresidente;
7 J rilevato che l'intimato non ha svolto difese;
viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa in camera di Corte di dichiarare, con provvedimento irammissibile o, comunque, di respingere il consiglio, ricorso;
vista la menoria presentata dalla società ricor- rente con la quale și deduce che le violazione prospet- tate attengono a norme processuali, riguardando la le- Mancini e la legittima- gittimazione attiva dell'avv. cooperativa, nonché gli zione passiva della società art . 115 e 166 c.p.c. e il vizio di motivazione (art. 360 n. 5, c.p.c.}; considerato che la sentenza emcasa dal giudice di pace secondo equità, Ei sensi dell'art. 113 c.p.c. impugnabile per cassazione per viviazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. [in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, Gi risolva in + un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza 0 falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. * 5 ottobre 1999, Il. 716); ritenuto che le doglianze contenuto nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi € risolvendosi le doglianze in critiche al convincimento espresso dal giudice di pace;
rilevato in particolare: che quando il convenuto eccepisca come nel caso di specic - la propria estraneità o quella dell'attore al rapporto detto in giudizio, viene a discutersi non causa di me- di una condizione della rattazione della है la legitimatio ed Causal, Ima rito, qual de l'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (v. ex multis Cass. 19 luglio 2002, n. 10571; Cass. 21 giugno 2001, r. 8476; Cass. 13 maggio 2000, л. 6160; Cass. 1 agosto 2000, n. 10042); che quando la questione indicata sia trattata 4 G nell'ambito di giudizio secondo equità innanzi al giudice di pace la relativa statuizione non implica violazione di norme processuali, ma attiene al merito della causa (Cass. 19 luglio 2002, n. 10574); ritenuto in conclusione che il ricorso appare mani- festamente infonda Lo e, conseguentemente, va rigettato, con sentenza pronunziala in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.. e che non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non avendo intimato svolto attività di- fensiva;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 genraio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. дига DoiLine Afaria Ajello Depositats in Canceller (273.03.23 LCANEURE C1 Dont.ssa Mano Aiello F