Sentenza 11 dicembre 2020
Massime • 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
0562 1-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1156 Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente - UP - 11/12/2020 Stefano Mogini - Relatore - R.G.N. 11521/2020 Anna Criscuolo Ercole Aprile Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento nei confronti di NI AL AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/07/2019 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Grazia Volo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e dalle parti civili Comune di Firenze, Associazione Familiari Vittime della Strage di Via dei Georgofili e Associazione Le Agende Rosse avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Palermo nei confronti di AL AN NI, assolto, all'esito di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto h come ascrittogli dal reato di cui agli artt. 81, 110, 338, 339 cod. pen. e 7 d.l.31 maggio 1991,n. 152, conv., con mod., dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la Corte di appello di Palermo ha confermato il giudizio assolutorio di primo grado. Secondo l'accusa il NI sarebbe stato ispiratore e intermediario della "trattativa Stato-mafia" avviata per arginare la strategia stragista decisa dai vertici di "cosa nostra" nel dicembre 1991, non appena avvertiti i segnali di un esito sfavorevole del maxiprocesso, istruito dai giudici Falcone e EL, e attuata, subito dopo la decisione della Corte di cassazione in data 30 gennaio 1992, con l'omicidio di LV MA, eseguito il 12 marzo 1992. A tale omicidio, costituente l'annuncio dell'inaugurazione di una nuova strategia del terrore, con la prospettazione di omicidi di altri uomini politici, dimostratisi inaffidabili e incapaci di mantenere le promesse, tra cui il NI, sarebbero seguiti ulteriori atti minatori, in particolare, le stragi palermitane del 1992, fino al momento esecutivo della condotta tipica del reato contestato, rappresentato dall'inoltro al Governo del "papello" contenente le richieste di benefici che lo Stato avrebbe dovuto concedere a "cosa nostra" in cambio dell'interruzione della linea stragista. Essendo stato destinatario di chiari segnali intimidatori e temendo per la propria incolumità, come avrebbe confidato al giornalista AN EL 1'8 luglio 1992 e al collega di partito NI CI, il NI si era rivolto dapprima (nel periodo tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992) al fidato maresciallo ZZ, in servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento e, tramite questi, al generale BR, all'epoca comandante del Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei Carabinieri, nonché al funzionario dei Servizi Segreti Civili, Bruno DA, con i quali aveva avuto incontri riservati, accertati e documentati, ma dei quali nulla fu riferito all'autorità giudiziaria da parte dei pubblici ufficiali, che pur ne avevano l'obbligo. Sempre secondo la ricostruzione accusatoria, l'omicidio del maresciallo ZZ, avvenuto il 4 aprile 1992 e rivendicato dalle Falangi Armate ovvero dallo stesso misterioso organismo che, meno di un mese prima, aveva rivendicato l'omicidio MA e che indicava la regia unitaria degli omicidi, aveva destato grave preoccupazione nel BR (come riscontrato dalle annotazioni sull'agenda del colonnello IO e le dichiarazioni del confidente DO), il quale, dopo gli incontri riservati con il NI, avrebbe investito della questione il colonnello MO e il capitano De NN, suoi collaboratori più fidati, i quali avevano preso contatti con TO NC (già condannato quale intraneo a "cosa nostra" e in stretti rapporti con IN e VE) per tentare una interlocuzione con i vertici di "cosa nostra" e porre fine a quella che lo stesso colonnello MO aveva definito, dinanzi alla Corte di assise di Firenze, 2 r contrapposizione frontale tra Stato e cosa nostra, gettando le basi per avviare la "trattativa". Fondamentali per la ricostruzione accusatoria erano risultate le dichiarazioni del collaboratore OV BR, secondo le quali, dopo i due omicidi (MA e ZZ) e dopo la strage di Capaci, il IN lo aveva incaricato di eseguire l'omicidio del NI, per poi revocargli l'incarico: nonostante le divergenti dichiarazioni dei collaboratori sul momento in cui ciò sarebbe avvenuto (per il BR, dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio; per il La BA nell'ottobre successivo, per il NO, invece, all'inizio di settembre vi era stato l'avvio della fase esecutiva, divergenze che avevano giustificato l'ammissione del confronto tra il BR e il La BA nel giudizio di appello), nella prospettazione accusatoria, era rilevante il fatto che l'ordine di eseguire la condanna a morte del NI fosse stato revocato, ritenuto segnale inequivoco di una modificata situazione e, dunque, dell'avvio di una interlocuzione e dell'apertura del dialogo con i vertici di "cosa nostra". L'accusa attribuiva particolare rilievo ai timori del NI, consapevole di essere nel mirino della mafia per averlo - come si è detto - egli stesso confidato al giornalista EL nel colloquio dell'8 luglio 1992, ammettendo di essere stato avvicinato, di aver ricevuto pressioni affinché si adoperasse per misure meno restrittive, di aver rifiutato e di essere per questo finito nella lista nera, timori di cui non vi era più traccia nell'intervista rilasciata nel maggio dell'anno successivo al giornalista Minzolini, nonostante le stragi nel Paese continuassero, a riprova, in tesi d'accusa, delle assicurazioni ricevute dal NI per la propria sorte. Secondo l'ipotesi accusatoria, quindi, nel periodo compreso tra la strage di Capaci e l'attentato di via D'Amelio, i due ufficiali del Ros, su sollecitazione del NI, avrebbero proposto al NC di interloquire con i capi latitanti di "cosa nostra" per avviare un dialogo e conoscere a quali condizioni avrebbero accettato di interrompere l'attacco sferrato contro lo Stato: condizioni trasfuse nel "papello" consegnato agli inquirenti nel 2009 da MO NC e contenente 12 richieste dirette allo Stato, tra le quali, in primo luogo, l'intervento sul regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 34, di seguito O.P.) Era, infatti, emerso che il IN aveva riferito ai suoi sodali che esponenti delle istituzioni "si erano fatti sotto" e che lui gli aveva fatto "un papello così" di richieste e, sebbene l'apertura del dialogo non avesse determinato l'immediata cessazione delle stragi, proseguite in modo ancor più intenso nel 1993-94 con attentati in continente, aveva di certo determinato la revoca dell'ordine di eliminare i politici che avevano tradito, tra i quali il NI, r e dato corso all'interlocuzione con nuovi esponenti politici per discutere e trattare su temi rilevanti, di interesse per l'associazione mafiosa. Nell'impostazione accusatoria al NI doveva quindi, attribuirsi il ruolo di istigatore della condotta, in concreto realizzata da altri e proseguita nel tempo, ma anche i concreti interventi effettuati sul tema del regime speciale per i detenuti mafiosi dopo il cambiamento del vertice del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (di seguito, D.A.P.), avvenuto per effetto delle pressioni mafiose, con l'allontanamento di NI MA, sostituito dal AP e dal suo vice SC Di GI (vicino al colonnello MO e nominato nonostante non avesse la qualifica necessaria), esercitando pressioni dirette sul Di GI per l'allentamento del regime carcerario dell'art. 41-bisO.P., per come accertato documentalmente e riferito dal caposcorta del Di GI. Ricostruito lo scenario politico (sostituzione del Ministro Scotti con il "manniniano" CI, dimissioni del Ministro RT, sostituito dal Ministro Conso) e la prosecuzione delle stragi nel 1993-94 con gli attentati verificatisi in continente nelle città d'arte, è stata parallelamente seguita l'evoluzione dei provvedimenti adottati in tema di trattamento penitenziario per i mafiosi, contraddittoriamente passata dai provvedimenti di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bisO.P. per i mafiosi, adottati dal ministro della Giustizia Conso, alla successiva revoca di 336 decreti in scadenza nel novembre 1993, intesa, a differenza di quanto dichiarato dal Ministro, quale segnale di cedimento alle istanze dei mafiosi e rispondente, secondo l'accusa, a quel percorso avviato dal MO e dal De NN, fatto di proposte e controproposte, dagli stessi espressamente qualificato, nel processo di Firenze sulle stragi del 1993, una vera e propria "trattativa", intrapresa con i vertici di "cosa nostra" tramite TO NC, che veicolava i messaggi tramite ON NÀ, medico di fiducia di AT IN.
2. La prospettazione accusatoria, supportata da numerose fonti dichiarative, in particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia del calibro di BR, EM, GI, La BA, NO ed altri, dall'acquisizione di documenti e, da ultimo, dall'acquisizione della sentenza della Corte di assise di Palermo, emessa il 20 aprile 2018 nel processo parallelo a carico dei coimputati del NI, divenuta irrevocabile per tre imputati (OV BR, NI CI e AT IN), nonché dalle integrazioni probatorie disposte nel giudizio di appello, non è stata accolta dai giudici di secondo grado, che, al pari del primo giudice, hanno ritenuto non provato il collegamento tra l'iniziativa del ROS di interloquire con TO NC e l'input del NI per avviare un dialogo con "cosa nostra" e avere salva la vita, accettando di trattare con i mafiosi e di 4 assecondarne le richieste, condizionando in tale direzione le scelte del Governo, posto sotto scacco dalla linea stragista decisa da IN. Con ampia, diffusa, articolata e puntuale motivazione i giudici di appello hanno dato conto delle conclusioni raggiunte su ogni elemento prospettato dall'accusa, giustificando la ritenuta insostenibilità logica e probatoria dell'accusa formulata a carico dell'imputato.
2.1 In primo luogo, per contraddittorietà dell'accusa, atteso che, secondo la prospettiva accusatoria, l'omicidio MA costituiva la prima minaccia rilevante ai fini dell'integrazione del reato contestato e il NI il primo soggetto destinatario di un concreto presagio di morte, al contempo, parte lesa e concorrente- con l'iniziativa del successivo atto esecutivo, costituito dalla "trattativa" nel medesimo reato di minaccia al Governo, da lui stesso rappresentato: contraddizione superata dall'accusa, sostenendo che il NI si sarebbe attivato, proponendosi come intermediario dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri con la politica per interrompere la strategia di attacco frontale alle istituzioni politiche, così fornendo un contributo atipico di sostegno, rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., alle condotte tipiche di violenza o minaccia realizzate direttamente dai mafiosi, al pari di quanto contestato agli ufficiali del ROS e per il periodo successivo al LLUT (v. p. 138- 139 sentenza impugnata). Oltre, a sottolineare l'ampiezza dell'arco temporale coperto dall'imputazione e i numerosi soggetti, sempre diversi, intervenuti nella "trattativa", anche in fasi diverse, che, al pari dell'imputato avrebbero veicolato le minacce ovvero tutte le azioni di minaccia, integranti il reato di cui all'art. 338 cod. pen., per costringere il governo a negoziare con "cosa nostra", la Corte di appello ha ritenuto non provate le indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole ai detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all'art. 41-bis O.P., che il NI avrebbe esercitato sul Di GI, vicedirettore del D.A.P., come indicato nel capo di imputazione.
2.2 In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto indimostrato che il NI avesse esercitato pressioni sul Di GI per la revoca del regime del carcere duro per i detenuti mafiosi e conseguentemente, hanno ritenuto essere venuto meno un elemento cardine della tesi accusatoria circa il ruolo del NI di input, garante e veicolatore alle autorità statali (in particolare, al Di GI) della minaccia, contenuta nella "trattativa" (p. 1135 sentenza impugnata). r 5 2.3 I giudici di appello hanno ritenuto pacifico che l'attacco allo Stato, deciso dal IN, costituiva una violenta reazione alla progressiva azione di contrasto a "cosa nostra" avviata dallo Stato, dapprima con la legislazione antimafia del 1991 (d.l. n. 152/91, che prevedeva dure restrizioni penitenziarie e disposizioni di favore per i collaboratori), poi con la conferma delle pesanti condanne inflitte nel maxiprocesso all'esito del giudizio di cassazione (30 gennaio 1992), e accertato che la linea decisa dal IN, avallata sia dalla commissione provinciale che dalla commissione regionale, risaliva alla fine del 1991 ovvero ad epoca prossima alla definizione del maxiprocesso in cassazione e, pertanto, ad epoca di gran lunga precedente (almeno sei mesi) al primo contatto del MO e del De NN con TO NC. E dato il contesto descritto hanno ritenuto all'evidenza ispirata da intento vendicativo, reattivo, non di ricatto, la decisione del IN, la cui vendetta, diretta contro gli amici traditori (MA), contro i magistrati che avevano istruito il maxiprocesso e contro altri soggetti, che sul fronte istituzionale, politico, amministrativo, legislativo si erano impegnati nella lotta alla mafia, tra i quali poteva inserirsi anche il NI, rendeva chiara la finalità della strategia di morte decisa, diretta a punire, non certo ad indurre lo Stato a trattare. Sul punto e, in particolare, sull'unicità del disegno criminoso tra tutte le condotte indicate nell'imputazione, la Corte di appello ha richiamato la sentenza della Corte di assise di Firenze del 6 giugno 1998, che ha escluso il vincolo della continuazione invece, sussistente nella prospettazione accusatoria- tra le stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992 e gli attentati di Firenze e Roma del 1993-94; ha comunque, escluso che l'omicidio MA e la strage di Capaci potessero integrare le minacce di cui all'art. 338 cod. pen., alla cui trasmissione allo Stato, stando all'accusa formulata, avrebbero concorso diversi esponenti delle istituzioni, in quanto, in quel momento storico, il contatto tra gli ufficiali del ROS e TO NC - finalizzato, in tesi d'accusa, ad instaurare un dialogo e una trattativa con "cosa nostra"- non si era ancora verificato, sicché non si era neppure creato il presupposto di fatto per avviare un'interlocuzione e veicolare, tramite esponenti delle istituzioni, concorrenti esterni alla minaccia, le proposte contenute nel "papello", dietro il ricatto di ulteriori stragi (p. 1137 sentenza impugnata).
2.4 I giudici di appello hanno altresì, affermato che, nel contesto descritto, non è risultato provato che il NI fosse divenuto bersaglio della mafia a causa di presunte e indimostrate promesse non mantenute, essendo invece, emerso il contrario, risultando dalla sentenza di assoluzione per il reato di cui h agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. che il NI era una vittima designata per l'impegno profuso come esponente del governo in carica nel 1991 nella lotta alla mafia.
2.5 Ancora, hanno sottolineato che in alcun modo il NI aveva occultato il timore per la propria incolumità, essendo pubbliche le minacce subite, il timore e l'attivazione di tutte le forze di polizia, compresi il ROS e i sevizi segreti, per ottenere tutela, senza che tuttavia, fosse stato dimostrato che tali contatti erano finalizzati ad avviare una trattativa con "cosa nostra". Sul punto i giudici hanno sottolineato l'illogicità della tesi accusatoria, evidenziando che, se davvero il NI fosse stato vicino a "cosa nostra", non avrebbe avuto bisogno di intermediari per interloquire con i vertici e trattare per la propria vita. In ogni caso hanno rimarcato che, quand'anche fosse stato provato l'input dato dal NI al BR e da questi ai suoi sottoposti per contattare il NC e raggiungere, tramite questi, i vertici di "cosa nostra" per avere salva la vita, ciò non sarebbe stato sufficiente a comprendere ab origine i successivi sviluppi e le ulteriori minacce, utilizzate da "cosa nostra" (realizzate addirittura un anno dopo con le cd. "stragi in continente") per condizionare l'azione del governo. E sul punto è stata sottolineata la convergente valutazione della Corte di assise nel processo a carico dei coimputati, riportata in sentenza, nella parte in cui afferma che l'eventuale mandato del NI al contatto con NC non è elemento determinante, in quanto individua l'inizio e l'origine della "trattativa", ma non è "quell'iniziativa e l'apertura della "trattativa" (i cui esiti erano del tutto incerti e imprevedibili) ad integrare il reato contestato".
2.6 Anche l'iniziativa del MO e del De NN, a differenza di quanto prospettato dall'accusa, è stata ritenuta, sulla scorta di tutte le testimonianze assunte, risultate convergenti, un'operazione info-investigativa, della quale i due ufficiali informarono il loro superiore generale BR e che contemplava la promessa di benefici a TO NC ragione per la quale avevano chiesto - "copertura politica", intesa dai testi RR, RT e NT, quale possibilità di assecondarne, ove possibile, le richieste, formulate nell'esclusivo interesse personale del NC, prossimo alla carcerazione;
l'operazione di polizia giudiziaria, secondo gli intendimenti degli operanti, prevedeva l'infiltrazione del NC in "cosa nostra" e il contatto con i vertici al fine di consentire la cattura di OT IN e porre fine alle stragi. I giudici di appello hanno, inoltre, dato atto che nessun testimone, nel riferire dell'operazione in oggetto, aveva mai accennato ad un mandato politico preesistente, ma fatto riferimento ad una richiesta successiva di copertura, di 7 sostegno politico, diretta a non ostacolare l'operazione e ad eventualmente assecondare, nei limiti del possibile, le richieste del NC, formulate nel suo esclusivo interesse personale, pur di giungere alla cattura dei capi latitanti di "cosa nostra". È stato anche dato atto che nessuna richiesta del NC fu accolta: non il rilascio del passaporto, cui si oppose il Ministro RT, il quale censurò l'operato del ROS e il mancato coordinamento con la D.I.A., non la richiesta di colloqui informali del NC, rifiutata dal Presidente NT, che informò della richiesta del MO il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Non è stato inoltre, escluso che dell'iniziativa gli stessi ufficiali del ROS avessero informato anche il giudice EL, con il quale collaboravano nell'indagine mafia-appalti, atteso che, quando la dott.ssa RR gliene aveva riferito, il magistrato non era parso sorpreso né contrariato, sostenendo, anzi, che se ne sarebbe occupato lui.
2.7 I giudici di appello hanno, pertanto, concluso che, a fronte di una iniziativa affatto occulta, ma comunicata dal MO e dal De NN al loro superiore gerarchico, alle massime autorità istituzionali a tutti i livelli- ministeriale (RR, RT), governativo (TR), parlamentare (NT) e giudiziario- finalizzata alla cattura dei corleonesi latitanti, l'ipotesi che l'operazione fosse stata istigata dal NI per salvarsi la vita risultava del tutto illogica e indimostrata, specie tenuto conto della circostanza che il MO e il De NN avevano continuato ad avere colloqui info-investigativi con il NC dopo il suo arresto e sino all'avvio della pseudo-collaborazione con il Procuratore Caselli nel 1993. La Corte di appello ha quindi, ritenuto smentita dai testimoni la tesi della riconducibilità al NI di quell'iniziativa degli ufficiali del ROS, tesi logicamente incompatibile con le circostanze accertate anche per la semplice considerazione che, se davvero fosse stato il NI, all'epoca ministro del governo in carica, l'ispiratore di quell'operazione, il MO e il De NN non avrebbero avuto necessità di cercare altre coperture né avrebbero informato altri esponenti delle istituzioni. Dato atto, infine, che neppure i collaboratori di giustizia avevano mai indicato il NI come ispiratore o veicolatore del patto ipotizzato dall'accusa ed esclusele pressioni e le minacce del NI al Di GI, essendo emersi i contrasti di quest'ultimo con altri politici (i ministri Conso e Biondi) sul tema del regime di cui all'art. 41-bis O.P., la Corte di appello ha concluso per l'estraneità Я 800 dell'imputato ai fatti e all'esito degli approfondimenti disposti ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, che ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati, ma pone, in via preliminare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/2017 (cd. riforma Orlando), nella parte in cui limita il ricorso per cassazione del p.m. ai motivi di cui alle lett. a), b) e c) del primo comma dell'art. 606 codice di rito avverso la sentenza del giudice di appello che confermi quella di proscioglimento, come nella specie.
3.1 Il ricorrente ritiene che detto limite al potere di impugnazione del p.m. contrasti con gli artt. 111 e 112 della Costituzione. Sostiene che, pur essendo condivisibili le esigenze deflattive poste a fondamento della riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il divieto imposto solo alla parte pubblica di dedurre i vizi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. è discriminatorio e contrasta con il principio di parità delle parti processuali, previsto dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. Sottolinea che già in una situazione analoga la Corte Costituzionale (sent. n. 26 del 2007) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 20 febbraio 2006 nella parte in cui escludeva il potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento perché "eccedente il limite di tollerabilità costituzionale", precisando che "l'iniziativa del pubblico ministero, volta alla verifica dei possibili (ed eventualmente anche evidenti) errori commessi...nel negare la responsabilità dell'imputato, ha...come scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e, tramite quest'ultima, l'effettiva attuazione dei principi di legalità e uguaglianza, nella prospettiva della tutela dei molteplici interessi connessi anche ai diritti fondamentali, a cui presidio sono poste le norme incriminatrici". Si evidenzia che, invece, non è previsto alcun limite nel caso di doppia conforme di condanna. Si deduce che il divieto di impugnazione per la mancata assunzione di una prova decisiva sacrifica il principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 Cost., in quanto mortifica il potere-dovere della pubblica accusa di tutelare l'interesse dello Stato all'accertamento e alla repressione dei reati con rischio di veder fallire l'obiettivo primario di raggiungere un livello di accertamento processuale del fatto più prossirno al reale accadimento dei fatti. Я A tal proposito si contesta la tesi secondo la quale "in caso di doppia conforme assolutoria la ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato", in quanto l'accertamento della verità risulta pregiudicato in modo irrimediabile in caso di mancata assunzione di una prova decisiva. Viene sottolineata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini del decidere, in quanto la mancata assunzione delle dichiarazioni del collaboratore OR SC-già ritenute attendibili e rilevanti nella ricostruzione effettuata nella sentenza della Corte di assise di Palermo, emessa il 20 aprile 2018 nel processo parallelo a carico dei coimputati e divenuta definitiva per BR, IN e CI- e le ulteriori prove indicate nei motivi di ricorso nonché la verifica di alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata avrebbero condotto alla riforma della sentenza di primo grado.
3.2 Illustrati i fatti posti a fondamento dell'accusa a carico del NI, ricostruito lo scenario storico-politico in cui maturò la complessa vicenda in esame e indicatigli elementi probatori acquisiti, il ricorrente articola diciannove motivi di ricorso, di seguito illustrati:
3.2.1 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla testimonianza del collaboratore di giustizia OR SC. Si deduce che la richiesta, formulata all'udienza del 13 settembre 2017, aveva ad oggetto l'acquisizione del verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese dall'OR all'udienza dibattimentale del 7 novembre 2013 o, in subordine, l'esame del teste: con ordinanza in data 8 febbraio 2018, che ugualmente si impugna, la Corte di appello ha rigettato l'istanza, ritenendola inammissibile, in quanto l'assunzione della prova non era stata oggetto di richiesta di rinnovazione nell'atto di appello;
non si trattava di prova sopravvenuta, essendo nota da tempo ai Pubblici Ministeri e la richiesta di prova non aveva il carattere di assoluta necessità, richiesto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Si obietta che l'OR aveva riferito una circostanza decisiva sul conto del NI cioè di aver appreso da AT ON, ambasciatore della commissione, che il NI, al pari del MA e di altri politici (l'on. Vizzini e i LV), era stato convocato dai vertici corleonesi di "cosa nostra" all'Hotel Perla del Golfo di Terrasini in epoca successiva alla pronuncia della Corte di cassazione sul maxiprocesso. Il ricorrente riporta le dichiarazioni dell'OR, ritenute decisive, anche alla luce degli altri elementi probatori, quali le dichiarazioni rese 10 h dal NI al giornalista EL e l'intervista rilasciata al Minzolini, in quanto rilevanti per spiegare le ragioni della condanna a morte del NI decretata da "cosa nostra" e valorizzate nella sentenza, emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 20 aprile 2018 nel processo parallelo a carico dei coimputati del NI, irrevocabile per tre imputati, acquisita agli atti;
3.2.2 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa valutazione della circostanza riferita dall'OR, che risulta acquisita agli atti del giudizio ex art. 238-bis cod. proc. pen.,in forza dell'acquisizione della sentenza della Corte di assise di Palermo, emessa il 20 aprile 2018 nel processo parallelo a carico dei coimputati del NI, e che doveva essere valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello ha affermato che il NI non aveva occultato le minacce subite da "cosa nostra" e che tale circostanza faceva venir meno un presupposto logico dell'accusa (ovvero che, solo occultando alle autorità le minacce subite, il NI avrebbe potuto operare senza interferenze pubbliche, creando quel canale occulto di comunicazione e di intermediazione con "cosa nostra" tramite il ROS). Si obietta che il NI aveva nascosto di essere stato chiamato a rapporto da "cosa nostra" e per questo era terrorizzato, come aveva confidato al EL, il quale ha confermato che il NI gli aveva riferito di essere stato avvicinato e di aver ricevuto pressioni affinché si battesse a favore di misure meno repressive per i detenuti in carcere, essendo considerato uomo potente e intelligente, ma di non aver ceduto e di essere stato, per questo, inserito nella lista nera. Si contesta, pertanto, l'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'OR e della circostanza taciuta dal NI, che contrasta con la tesi accolta in sentenza circa l'assenza di riservatezza del NI relativamente alle minacce subite;
3.2.3 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, dopo aver illustrato i fatti accertati nel processo subito dal NI per concorso esterno in associazione mafiosa, si afferma l'inesistenza di collusioni o contiguità con "cosa nostra" o di promesse tradite. Si sostiene che l'affermazione è in netto contrasto con i numerosi fatti, risultanti dalla sentenza del 22 ottobre 2008, che ha definito il giudizio a carico del NI per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., attestanti i rapporti con personaggi più o meno vicini, compromessi e persino organici a "cosa nostra", ritenuti indicativi quantomeno di una mal celata contiguità 11 mafiosa, idonea a spiegare perché il NI fosse stato cercato per aiutare i mafiosi e perché, a seguito del suo rifiuto, fosse stato inserito nella lista nera dei condannati a morte, come aveva riferito al EL. Il ricorrente segnala che ben più coerente con tali emergenze è la valutazione della Corte di assise, contenuta nella sentenza del 20 aprile 2018, acquisita agli atti (p. 924, riportata nel ricorso), confermata anche dall'ordinanza in atti, emessa da altra sezione della Corte di appello, reiettiva dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal NI, rimarcando proprio i rapporti intrattenuti dall'istante con il mafioso LA per motivi elettorali e ritenuti tali da generare nella mafia agrigentina la convinzione che fosse un "politico disponibile "per le esigenze dell'organizzazione, come riferito da numerosi collaboratori;
3.2.4 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza di OV BR a chiarimento delle dichiarazioni rese all'udienza del 29 maggio 2018 su precedenti favori che IN aveva chiesto al NI. Il BR aveva riferito di sapere di richieste di aiuto, rivolte all'onorevole NI, per aggiustare processi o di altri favori richiesti per intervenire su qualcosa;
di sapere che il NI era molto amico del notaio FE e che tramite questi doveva avvicinare altri;
di sapere, inoltre, che il notaio FE era vicino a EO ES Denaro. Disposte verifiche su tali punti con acquisizione delle sentenze emesse nei confronti del RR e del presidente Carnevale, era stata avanzata richiesta di sentire nuovamente il BR sulle circostanze riferite per la prima volta all'udienza del 29 maggio 2018, ma la Corte di appello, pur riconoscendo che le dichiarazioni del BR, relative al ruolo del NI nell'aggiustamento del processo Basile, erano successive alla sentenza di primo grado e che le sentenza acquisite dagli inquirenti costituivano i presupposti per leggere le dichiarazioni del BR, con ordinanza del 13 dicembre 2018 aveva respinto la richiesta di assunzione della prova nuova, ritenuta non decisiva, in quanto circostanza già oggetto di ampio accertamento nel processo a carico del NI per il reato di cui agli articoli 110 e 416-bis cod. pen. e stante la completezza dell'esame incrociato del testimone. La richiesta, rinnovata all'udienza del 14 gennaio 2019, contestando la ritenuta superfluità della nuova audizione del BR e illustrandone le ragioni (nel processo a carico del NI per concorso esterno nell'associazione mafiosa il BR aveva escluso di sapere di favori fatti dal NI a "cosa nostra" nel settore degli appalti, ma non era stato interpellato in merito all'aggiustamento del processo Basile;
l'esame del testimone non era stato 12 h affatto completo, non essendo stato chiesto al BR se la circostanza riferita, ovvero che il IN aveva chiesto al NI di sollecitare il notaio RR, legato a EO ES Denaro perché si occupasse dell'aggiustata del processo Basile, fosse stata riferita in precedenza o perché chiarisse le ragioni della tardiva rivelazione), era stata nuovamente respinta. Si deduce che il rigetto della richiesta ha privato l'accusa della possibilità di approfondimento su una circostanza di fatto rilevantissima quale la richiesta del IN al NI di intervenire per condizionare l'esito del processo Basile, nel cui ambito è stato accertato che numerosi testimoni, periti e giudici, togati e popolari, furono destinatari di minacce e avvicinamenti;
3.2.5 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata acquisizione di una prova decisiva, costituita dall'acquisizione delle sentenze emesse a carico del RR e del Carnevale a riscontro delle nuove dichiarazioni rese dal BR all'udienza del 29 maggio 2018, risultando accertato il legame strettissimo tra il NI e il notaio Pietro RR, condannato per il tentativo di condizionamento del processo Basile: a tal fine si riportano nel ricorso (p. 21-23) alcuni passaggi significativi della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta e le ulteriori circostanze riferite da testimoni e collaboratori di giustizia. Su tale punto la Corte di appello ha omesso di decidere, pur trattandosi di prove decisive, giustificative delle aspettative nutrite dal IN e dai suoi sodali sulla possibilità di condizionare (aggiustare) l'esito del maxiprocesso, invece, andate deluse sia per l'intervento di OV Falcone che per l'inefficienza di quei politici, che, come il NI, dopo aver beneficiato dei buoni rapporti con "cosa nostra", li avevano abbandonati, traditi, meritando perciò la massima sanzione e, come già detto, il NI era consapevole, per averlo lui stesso riferito al giornalista EL, di essere nella lista nera dei condannati a morte per essersi rifiutato di aiutare i mafiosi;
3.2.6 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova relativamente alle minacce subite dal NI e ai timori esternati ancor prima della sentenza della Cassazione sul maxiprocesso. Si sostiene che la circostanza riferita dal collaboratore OR SC, ma ignorata dalla Corte di appello, relativa alla convocazione nel febbraio 1992 da parte dei vertici di "cosa nostra" del MA e di altri politici, colpevoli di non aver rispettato i patti, consente di comprendere le ragioni del timore per la propria incolumità, avvertito dal NI e confidato al maresciallo ZZ, al collega di partito NI CI e al giornalista EL, e di escludere che 13 h detto timore fosse fondato su episodi più banali di natura intimidatoria, quali la collocazione di un mazzo di crisantemi dinanzi alla portineria, le telefonate anonime, i danneggiamenti o gli attentati alla segreteria e al comitato elettorale, verificatisi prima e dopo l'omicidio MA. Si assume che su tale punto la Corte di appello è incorsa nel travisamento dei fatti, attribuendo rilievo al carattere pubblico dei segnali intimidatori ricevuti dal NI, invece, consapevole delle vere ragioni dell'insoddisfazione dei vertici di "cosa nostra" e per tale ragione indotto a temere per la propria incolumità al punto da rivolgersi in modo riservato al BR e al DA;
3.2.7 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione alle divergenti dichiarazioni dei protagonisti degli incontri svoltisi tra il NI, il BR e il DA. Si sostiene che tali interlocuzioni occulte, avviate dal NI dopo l'omicidio MA nella consapevolezza di essere accomunato allo stesso e condannato a morte(circostanza, peraltro, nota a diversi organismi di polizia e ai servizi di sicurezza nonché riferita dai collaboratori di giustizia, informati persino della programmazione dell'omicidio e del passaggio alla fase esecutiva), furono intraprese per discutere in modo riservato della sua sicurezza con esponenti delle istituzioni dal profilo opaco, giudizialmente accertato, che mai formalizzarono la denuncia ricevuta dal NI e le attività svolte. Secondo quanto emerso dalle indagini, il BR attivò il MO e il De NN, che presero contatti con TO NC, il quale tramite l'uomo d'onore ON NÀ, raggiunse il IN, invitato a trattare con lo Stato per superare la situazione di contrapposizione frontale esistente e intraprendere un dialogo, determinando in tal modo la revoca della condanna a morte del NI. In merito agli incontri con il NI, il BR aveva confermato la circostanza, ma negato la partecipazione del DA, in aperto contrasto con le dichiarazioni del NI e con le annotazioni sulle agende di DA: tuttavia, del mendacio del BR su tale circostanza rilevante, che rendeva ancor più anomali e inspiegabili gli incontri riservati svoltisi per discutere della sicurezza personale del NI, la sentenza tace;
3.2.7 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa e contraddittoria motivazione in merito alle dichiarazioni della dott.ssa Liliana RR. Si contesta il riferimento esclusivo, contenuto in sentenza, alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa RR il 28 settembre 2010 nel procedimento a carico dei carabinieri MO e IN, imputati di favoreggiamento aggravato dalla finalità 14 Я mafiosa per la mancata cattura del latitante RD VE, trascurando del tutto le dichiarazioni rese dalla testimone nel corso delle indagini preliminari. Si censura tale limitata valutazione, sia in ragione della natura del rito prescelto dall'imputato, sia delle divergenze dichiarative emergenti dal raffronto con quelle rese in sede di indagini preliminari, non solo in epoca precedente, ma anche successiva, che avrebbero inciso sul giudizio di credibilità della teste. In particolare, il ricorrente fa riferimento alle dichiarazioni rese il 25 gennaio 2012, segnalando che la Corte di appello non ha rilevato la non corrispondenza al vero delle affermazioni della RR relative alla nomina del dott. Di GI a dirigente generale, propedeutica all'affidamento dell'incarico di vicedirettore del D.A.P., all'assenza di richiesta di un suo interessamento e di un suo coinvolgimento nella stesura del provvedimento di nomina. Si rimarca che, invece, dai colloqui intercettati tra il dott. D'AM e il senatore CI erano emerse divergenze sul punto e che dal raffronto tra le dichiarazioni rese dalla teste emergono omissioni, ambiguità e contraddizioni, non rilevate dalla Corte di appello, che ha espresso un giudizio estremamente positivo sul contributo dichiarativo della testimone, invece, valorizzate dalla Corte di assise, pervenuta ad un diverso e diametralmente opposto giudizio sulla attendibilità della teste(riportato da p. 29 a 32 del ricorso), di cui la Corte di appello non ha tenuto conto, nonostante risulti acquisita agli atti la sentenza del 20 aprile 2018; 3.2.9 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione relativa alle dichiarazioni rese da AN EL e all'appunto da lui redatto in data 8 luglio 1992 all'esito del colloquio con il ministro NI. Si censura l'affermazione contenuta in sentenza (p. 402) con la quale la Corte di appello riduce le circostanze riferite dal NI al giornalista ad un'analisi sociologica e criminologica della mafia, trascurando che si tratta di fatti precisi, relativi: a) all'accordo tra "cosa nostra" ed esponenti delle istituzioni sull'esito del maxiprocesso;
b) all'avvicinamento e alle pressioni esercitate sul NI perché si battesse per ottenere misure meno restrittive per i mafiosi;
c) al rifiuto opposto dal NI e al conseguente inserimento nella lista nera dei condannati a morte. Si rimarca, anche su tale punto, la diversa valutazione espressa nella sentenza della Corte di assise del 20 aprile 2018, del tutto ignorata dalla Corte di appello;
h 15 3.2.10 violazione dell'art. 606, comma, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in merito all'intervista rilasciata il 28 maggio 2013 dal NI al giornalista del quotidiano La Stampa, Augusto Minzolini. Si censura l'omessa considerazione dell'intervista richiamata, rilevante, nella prospettiva accusatoria, in quanto plasticamente dimostrativa del diverso atteggiamento del NI, una volta avviata la "trattativa", rispetto al timore espresso nel colloquio con il EL, svoltosi a "trattativa" non avviata. Il ricorrente sottolinea che l'intervista fu rilasciata all'indomani della strage di via dei Georgofili e che, benché fosse stata subito chiara agli inquirenti ed agli esperti la matrice mafiosa dell'attentato, nell'intervista il NI la escluse espressamente, lanciandosi persino in commenti poco lusinghieri per il IN, ritenuti segno evidente della consapevolezza del NI del mutato atteggiamento di "cosa nostra", disposta a trattare con lo Stato, e della revoca della decisione di eliminarlo;
3.2.11 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione in merito al colloquio intercettato il 25 novembre 2011 tra NI CI e IS D'AM riguardo alla nomina di SC Di GI a vicedirettore del D.A.P. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione degli elementi ricavabili dal contenuto del colloquio suindicato, invece, valorizzati nella sentenza della Corte di assise del 20 aprile 2018 e relativi al convincimento del D'AM della centralità della nomina del Di GI a vicedirettore del D.A.P. per l'anomalia di quella nomina. Si assume che se la Corte di appello avesse tenuto conto della conversazione intercettata e delle dichiarazioni del D'AM sulle modalità della nomina del Di GI con un decreto scritto nella stanza della RR, non avrebbe potuto ritenere le dichiarazioni di detta teste precise, logiche, circostanziate, disinteressate e attendibili, essendo emerso il contrario. Si segnala inoltre, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello su un punto centrale per la posizione del NI ovvero sulle pressioni esercitate sul Di GI in relazione al regime del 41-bis O.P., avendo la Corte di appello confuso il generale SA con l'ispettore della Polizia Penitenziaria ST e male interpretato le dichiarazioni del ST, caposcorta del Di GI e testimone di un violento scontro telefonico tra il Di GI e il NI a causa delle pressioni di quest'ultimo sul tema del 41-bis O.P., valorizzando piuttosto, le dichiarazioni del fratello del Di GI, informato di un violento scontro del fratello con un politico, identificato nel Ministro della Giustizia dell'epoca Biondi;
я 16 3.2.12 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento dei fatti con riferimento alla testimonianza del ST in data 4 gennaio 2012. Si contesta l'affermazione contenuta in sentenza, fondata su un dato di fatto travisato, non rispondendo al vero che il ST fece per la prima volta riferimento al NI, quando la sottoposizione ad indagini dello stesso aveva avuto rilievo mediatico, essendo invece, vero il contrario, in quanto l'avviso di garanzia nei confronti del NI fu emesso il 21 febbraio 2012 proprio a seguito delle dichiarazioni del ST. La circostanza dimostra che le dichiarazioni del ST non furono affatto influenzate dall'eco mediatica del coinvolgimento del NI nelle indagini sulla "trattativa"e che il testimone ricordava un episodio in cui il Di GI aveva subito pressioni per posticipare l'applicazione del 41-bis O.P. ad opera di un politico siciliano, del quale ignorava l'identità;
3.2.13 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Fernanda TR, all'epoca segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si contesta la valutazione della Corte di appello in merito alle dichiarazioni della teste, informata nel luglio 1992 dal colonnello MO dell'operazione investigativa in corso, mediante contatti con TO NC (all'epoca già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e in rapporto diretto con OT IN e RD VE), finalizzati a un tentativo di infiltrazione per catturare i latitanti e fermare le stragi. Oltre a contestare le affermazioni contenute in sentenza sulla natura non sospetta di quella operazione investigativa e sul rapporto di collaborazione e di fiducia dei giudici Falcone e EL con il colonnello MO, non fondato su dati probatori in atti, il ricorrente sottolinea il mancato rilievo attribuito all'anomalia dell'iniziativa degli ufficiali del ROS e alla reale finalità delle interlocuzioni del MO e del De NN, rispettivamente con la dott.ssa RR e con la dott.ssa TR perché informassero dell'iniziativa sia il Ministro della Giustizia che il Presidente del Consiglio. Ancora una volta si segnala la ben più coerente lettura dei dati probatori, contenuta nella sentenza della Corte di Assise del 20 aprile 2018, laddove viene sottolineata l'anomalia dell'iniziativa, resa evidente dalla ricerca di una "copertura" istituzionale, di natura politica, per i contatti con il NC, ancor prima di sapere se questi fosse in grado di contattare i vertici di "cosa nostra" e di fornire indicazioni per la loro cattura, e resa ancor più marcata dalla non 17 я avvertita esigenza di informarne l'autorità giudiziaria. Da tali elementi la Corte di assise ha coerentemente desunto che l'iniziativa degli ufficiali del ROS non aveva lo scopo di acquisire informazioni di interesse investigativo da un confidente, bensì lo scopo di instaurare un dialogo, attraverso TO NC, con i vertici di "cosa nostra" per porre fine a quella contrapposizione, definita dallo stesso MO del "muro contro muro", e per tale ragione erano stati informati il Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio;
3.2.14 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione nella parte in cui esclude che il NI avesse sollecitato i Carabinieri del ROS a cercare un contatto con i vertici di "cosa nostra", in quanto la circostanza non fu rappresentata dal MO e dal De NN agli interlocutori istituzionali da loro contattati (RR, TR e NT) né al NC. Il ricorrente censura la motivazione sul punto perché illogica, essendo evidente che gli ufficiali del ROS non potessero rappresentare al NC di agire su input del NI né potevano esplicitare al NT, al RT, alla RR e alla TR il vero obiettivo dell'iniziativa ovvero entrare in contatto con i vertici di "cosa nostra" per creare un nuovo canale di interlocuzione tra gli stessi ed esponenti politici, su input del NI, essendo entrato in crisi il canale tradizionale rappresentato, in precedenza, dall'asse LV, MA, AN;
3.2.15 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dagli elementi documentali e dichiarativi posti a base del decreto di archiviazione per prescrizione dei reati di favoreggiamento e falso, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico del generale BR per il depistaggio delle indagini sull'omicidio di NO MP. Il ricorrente contesta il rigetto della richiesta di prova con ordinanza della Corte di appello che, pur riconoscendo la natura sopravvenuta del provvedimento di archiviazione, emesso il 25 agosto 2018, quindi, in epoca successiva alla sentenza di primo grado, ha ritenuto la prova irrilevante, riferendosi il provvedimento a fatti risalenti, diversi e non collegati alle contestazioni oggetto del procedimento in esame. Censura l'illogicità della decisione, trattandosi, invece, di elementi che illuminano il profilo del BR, primo interlocutore del NI e primo anello della catena di collegamento con i vertici di "cosa nostra", condannato in primo grado alla pena di dodici anni di reclusione per il reato contestato anche al NI in ragione della emersa 18 spregiudicatezza operativa e della disinvoltura dimostrata nel disattendere la delega di indagini ricevuta dal giudice EL sull'anonimo denominato Corvo 2, nel dialogare del contenuto dello scritto anonimo con il DA e persino con il NI, destinatario delle accuse dell'anonimo, e nel sollecitarne sin da subito la richiesta di archiviazione, ribadendola subito dopo l'uccisione del giudice EL. Nel sottolineare le ulteriori circostanze richiamate nella sentenza di condanna del BR, quali i rapporti con i cugini LV, esattori di fede andreottiana e uomini d'onore di Salemi, il rapporto confidenziale con TO NC, la disponibilità dimostrata nei confronti di AN, il ruolo avuto nel depistaggio delle indagini sull'omicidio MP, il ricorrente evidenzia che la valutazione della Corte di assise su detto punto poteva ritenersi superata dalle circostanze risultanti dal provvedimento di archiviazione del 25 agosto 2018, relative alle omissioni e ai falsi commessi nelle prime indagini sulla morte di NO MP con immediata ed inspiegabile esclusione della matrice mafiosa dell'omicidio: elementi riepilogati alle p. da 51 a 53 del ricorso;
3.2.15 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova relativa alle dichiarazioni di NE EL sulla rivelazione fattale dal marito pochi giorni prima di morire sul conto del BR, che aveva appreso essere "punciuto", cioè organico a "cosa nostra". Si censura l'illogicità delle valutazioni espresse sul punto in sentenza, laddove si afferma che non vi sono elementi per ritenere che il NI fosse a conoscenza della circostanza scoperta dal giudice EL solo pochi giorni prima di morire e che la formale affiliazione del BR rendeva superflua la delega al MO e al De NN di contattare il NC per giungere ai vertici di "cosa nostra", potendo egli stesso avere un contatto diretto con i vertici, in quanto affiliato. Si sostiene che la Corte di appello ha travisato la circostanza riferita dalla vedova EL e ha trascurato tutti gli elementi emersi a carico del BR nel processo parallelo, conclusosi con la sua condanna, che ne delineano il profilo e la storia professionale di soggetto delle istituzioni in grado di raggiungere, attraverso il NC, i capi mafia latitanti IN e VE, scelto dal NI, secondo la tesi di accusa, non per ottenere da lui una protezione ordinaria (la tutela gli era assicurata dalla Polizia di Stato), ma per instaurare un canale di dialogo con i vertici corleonesi di "cosa nostra";
3.2.17 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione alla verosimile consapevolezza e approvazione da parte del giudice EL dell'iniziativa del 19 h MO e del De NN di agganciare TO NC quale confidente, infiltrato, collaboratore. Sul punto il ricorrente rileva che nessun elemento in atti autorizza una simile conclusione, ad eccezione delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa RR nel processo a carico di MO e IN, tuttavia, interpretate dalla Corte di appello in modo non conforme al dichiarato, non risultando affatto dalla deposizione della RR che il giudice EL fosse stato informato dell'iniziativa dei pubblici ufficiali e che non l'avesse disapprovata, avendogli la teste riferito fugacemente della visita del De NN e dell'avviata interlocuzione con il NC. Si contesta altresì, l'affermazione contenuta in sentenza circa il rapporto di fiducia nutrito dal dr. EL nei confronti del colonnello MO e del capitano De NN perché non fondata su elementi rinvenibili in atti;
3.2.18 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa e contraddittoria motivazione sulla vicenda relativa alle indagini mafia e appalti. Si evidenzia che del tutto erroneamente la Corte di appello ha attribuito rilievo all'indagine in oggetto, disponendo l'acquisizione d'ufficio di un'ordinanza di archiviazione, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta il 15 marzo 2000. La vicenda è stata, invece, ritenuta scarsamente rilevante con riferimento ai fatti contestati in questo processo dalla Corte di assise di Palermo nella sentenza più volte indicata, in quanto sviluppatasi nel 1991, prima dei fatti in esame, e ad essi non collegata. Il ricorrente segnala che a tale vicenda aveva già fatto riferimento il G.u.p., evidenziando che il provvedimento di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, all'epoca non acquisito agli atti, escludeva l'ipotesi della doppia informativa, redatta dai Carabinieri del ROS e indirizzata alle Procure di Palermo e di Catania, in tesi d'accusa per sottrarre per lungo tempo alle investigazioni della Procura di Palermo alcuni politici, tra cui proprio il NI. L'argomento era stato oggetto di rilievi nell'atto di appello, nel quale si sottolineava che la sentenza di primo grado non teneva conto del documento acquisito presso la Commissione parlamentare antimafia, che ricostruiva e provava l'esistenza della doppia refertazione, che consentì al ROS di salvare anche il NI e costituisce un importante elemento di valutazione del rapporto illecito instaurato all'epoca tra il NI e il ROS, ma la Corte di appello non ha motivato sul punto e, soprattutto, sulla contraddittoria conclusione del decreto di archiviazione. Il ricorrente riporta nel ricorso (p. da 61 a 65) gli elementi, che, invece, provano l'esistenza della doppia informativa: una prima informativa del ROS, depositata il 20 febbraio 1991 alla Procura di Palermo e consegnata al 20 Procuratore aggiunto OV Falcone, priva di ogni riferimento ai politici e al NI e il differente contenuto della seconda informativa, depositata dal ROS il 5 settembre 1992, solo dopo una violenta campagna di stampa contro la Procura di Palermo, accusata di insabbiare le indagini e di coprire i politici tra cui il NI, pubblicando anche stralci di intercettazioni coinvolgenti il politico, del tutto ignote alla Procura. La seconda informativa a firma del capitano De NN conteneva finalmente la trascrizione di intercettazioni, eseguite nel 1990 e nel 1991, contenenti riferimenti al NI e ad altri politici democristiani di rilievo nazionale (MA, Nicolosi), le acquisizioni investigative di un anno precedenti il deposito della prima informativa, epurata dei riferimenti ai politici, rendendo evidenti le gravi omissioni del ROS, che per diciannove mesi aveva omesso di riferire alla Procura di Palermo quanto acquisito a carico dei politici, evitando di trascrivere le intercettazioni telefoniche captate, che contenevano espressi riferimenti al coinvolgimento dei politici, tra cui il ministro NI nell'assegnazione degli appalti. Si segnala che persino la difesa del NI, nella memoria depositata il 22 maggio 2015, ammette l'esistenza di due versioni dell'informativa e la circostanza che nella prima informativa su mafia e appalti mancava del tutto la parte politica, sebbene contesti il rilievo attribuito dall'accusa a tale dato, ma di tali elementi la Corte di appello non ha tenuto conto, trascurando che: è risultata indubbiamente falsa per omissione la prima informativa redatta dal ROS del generale BR;
per diciannove mesi non fu riferito all'autorità giudiziaria quanto emerso dalle indagini;
il NI fu denunciato solo dopo una fuga di notizie nell'estate 1992 su intercettazioni compromettenti, ma in un mutato contesto politico istituzionale, contrassegnato dall'avvio di "tangentopoli" e dalla acuita sensibilità per il tema della legalità da parte dell'opinione pubblica dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio. Il ricorrente intende pertanto, rimarcare l'incongruente, contraddittoria e incomprensibile conclusione cui giunge il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta nell'ordinanza di archiviazione acquisita e la mancata valutazione dei rilievi e delle argomentazioni dell'accusa (riportati a p. 69-71 del ricorso) nella sentenza impugnata;
3.2.19 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa e contraddittoria motivazione con riferimento ai fatti accertati o esclusi nella sentenza della Corte di assise di Palermo del 20 aprile 2018, acquisita agli atti e irrevocabile per i coimputati BR, CI e IN. Il ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso di confrontarsi sulla valenza probatoria dei fatti accertati o esclusi dalla Corte di assise, operando un richiamo selettivo alle conclusioni conformi raggiunte da quel giudice su singole 21 r vicende per tralasciare quelle difformi, in tal modo non facendo corretta applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. A tal fine il ricorrente riepiloga diverse vicende per le quali si registra la valutazione parziale e intermittente, contenuta in sentenza, rispetto al più ampio e completo apprezzamento delle risultanze probatorie, effettuato dalla Corte di assise. Il riferimento è relativo a: il contenuto dell'agenda IO, nella quale era annotata la preoccupazione interna al ROS per l'omicidio ZZ;
la dubbia autenticità del "papello" consegnato da MO NC;
le ragioni dell'avvicendamento del Ministro CI in sostituzione del Ministro Scotti;
il ruolo attivo del Presidente della Repubblica nella sostituzione di NI MA e del suo vice con AP e Di GI;
la decisione assunta in totale autonomia dal Ministro Conso, ignaro della "trattativa" di non prorogare oltre trecento decreti applicativi del regime di cui all'art. 41-bis O.P. in scadenza a novembre 1993 (a fronte della più completa e diversa valutazione della Corte di assise, secondo la quale il comportamento del Ministro era indicativo delle pressioni subite). Si censurano le totali omissioni da parte della Corte di appello di fatti rimasti accertati o esclusi e le relative valutazioni espresse dalla Corte di assise nel parallelo giudizio relativamente ad altre vicende, quali: a) le ragioni della condanna a morte del NI, non per meriti antimafia, come ritenuto in sentenza, bensì per i pregressi buoni rapporti con esponenti mafiosi e alle aspettative nutrite dai vertici di "cosa nostra" di un sostegno per l'esito del maxiprocesso, risultate tradite, come invece, ritenuto dalla Corte di assise sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore OR SC, che la Corte di appello non ha ritenuto di esaminare;
b) le dichiarazioni della dott.ssa Liliana RR, ritenute credibili in sentenza, nonostante gli elementi offerti di segno contrario, a differenza della valutazione negativa espressa dalla Corte di assise;
c) le diverse conclusioni relative alle dichiarazioni rese e all'appunto dell'8 luglio 1992 del giornalista EL;
d) l'omesso riferimento al contenuto del colloquio intercettato tra IS D'AM e NI CI in merito all'anomala nomina del dott. Di GI al vicedirettore generale del D.A.P.; e) le diverse conclusioni in merito alle dichiarazioni della dott.ssa Fernanda TR;
f) l'omesso riferimento ai gravi fatti accertati a carico del BR;
g) le conclusioni sul ruolo del NI di sollecitatore della "trattativa Stato-mafia"; h) le conclusioni sull'omicidio del maresciallo ZZ;
i) le conclusioni sulle condotte del BR, del MO e del De NN durante i contatti con TO NC e sulla "trattativa; I) la mancata perquisizione del covo di IN;
m) le conclusioni sulle dinamiche interne a "cosa nostra" dopo l'arresto di IN;
n) le conclusioni 22 sull'avvicendamento al vertice del D.A.P. (con puntuali riferimenti e argomentazioni, ampiamente illustrati e riportati da p. 76 a 83 del ricorso).
3.2.20 Da ultimo il ricorrente ribadisce di impugnare, insieme alla sentenza, le ordinanze con le quali la Corte di appello ha rigettato le richieste di integrazione istruttoria formulate dalla Procura generale appellante aventi ad oggetto elementi assolutamente necessari ai fini del decidere. In particolare, impugna: l'ordinanza del 18 febbraio 2018 reiettiva della richiesta di acquisizione del verbale dichiarativo del collaboratore SC OR, ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere, trattandosi di fonte qualificata, esponente di spicco e reggente dell'articolazione territoriale di Partanna-Mondello, facente parte del mandamento di San Lorenzo, allora retto da AT ON, esecutore e reo confesso dell'omicidio dell'onorevole LV MA, che ha riferito della convocazione da parte di IN, all'indomani della sentenza definitiva sul maxiprocesso, presso l'Hotel Perla del Golfo di Terrasini dei politici vicini a "cosa nostra" tra cui l'onorevole MA e l'onorevole NI ed altri, che erano tutti nella lista nera...destinati a morire;
l'ordinanza del 13 dicembre 2018 di rigetto della richiesta di riesame del collaboratore OV BR circa il ruolo del NI, su input del IN e contatti con il notaio Pietro RR, sull'aggiustamento del processo Basile, nonché relativamente al rigetto della richiesta di acquisizione delle sentenze emesse a carico del notaio RR e del presidente Carnevale sull'aggiustamento del processo Basile e al rigetto dell'istanza di acquisizione del decreto di archiviazione, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 25 agosto 2018 a carico del coimputato BR per il depistaggio delle indagini sull'omicidio MP;
l'ordinanza del 14 gennaio 2019 con la quale la Corte di appello rigettava, prima di procedere al confronto tra il BR e il La BA, la richiesta di revoca dell'ordinanza resa il 13 dicembre 2018 sul tema indicato al punto precedente;
l'ordinanza del 22 luglio 2019 con la quale la Corte di appello rigettava la richiesta di audizione del collaboratore PO ON in merito alle dichiarazioni rese il 14 marzo e 21 marzo 2019, in particolare sulla circostanza appresa da RO Lo BU, esponente apicale della famiglia mafiosa di Corleone, circa l'affiliazione del NI alla famiglia mafiosa del suo paese di origine, trattandosi di emergenza sopravvenuta, indispensabile ai fini del decidere anche alla luce delle contiguità con esponenti di "cosa nostra" emerse nel processo svoltosi a suo carico per concorso esterno all'associazione mafiosa, confermate nell'ordinanza del 30 maggio 2012 in atti, con la quale fu rigettata la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. 23 4. Con requisitoria scritta del 26 novembre 2020 il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata. Il Procuratore generale reputa preliminare la valutazione sull'ammissibilità del ricorso nel cui ambito è stata sollevata la questione di costituzionalità, anche ai fini della valutazione di rilevanza della stessa nel presente giudizio. Rileva l'inammissibilità dei motivi di ricorso, risolvendosi gli stessi in una rilettura del significato da attribuire ai mezzi di prova acquisiti, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non si saggia la resistenza rispetto alle prove richieste e non ammesse ex art. 603 cod. proc. pen., limitandosi il ricorrente a sostenerne la decisività, riproponendo la tesi accusatoria, senza evidenziare lacune o manifeste illogicità della motivazione, che si sarebbero evitate con l'assunzione della prova in appello. Analoghe considerazioni valgono per i dedotti travisamenti della prova, rilevanti solo nel caso di erronea valutazione, idonea a disarticolare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione: profilo questo, non evidenziato nel ricorso. Sottolinea inoltre, il P.g. che nel caso di specie si tratta di giudizio abbreviato, nel quale le parti non hanno diritto all'assunzione di prove nuove, ma possono solo sollecitare ex art. 603 cod. proc. pen. il potere del giudice, al quale è rimessa la valutazione circa l'assoluta necessità di assunzione della prova ai fini del decidere, con la conseguenza che la contestazione della mancata assunzione della prova si riflette nella deduzione di un vizio di motivazione, che impone al ricorrente di indicare la capacità della prova non assunta ad incidere sulla tenuta complessiva degli elementi acquisiti. Segnala peraltro, che la sentenza impugnata esamina e motiva ampiamente sul punto e sui limiti della rinnovazione del dibattimento nel giudizio abbreviato. Vengono di seguito esaminati i singoli motivi di ricorso, rilevando per ciascuno di essi i profili di inammissibilità, sia per omesso confronto con gli specifici punti e passaggi della motivazione, di cui si segnala completezza e la mancata censura di illogicità o incongruenze motivazionali, sia perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa dei dati probatori conforme alla tesi accusatoria;
non manca, inoltre, di sottolineare il P.g. che il raffronto viene spesso effettuato con il diverso significato attribuito alle singole prove, oggetto di censura, nel separato e parallelo giudizio a carico dei coimputati del NI, definito con sentenza irrevocabile solo per tre imputati, ma ancora in corso, con la conseguenza che la sentenza fa stato solo nei limiti in cui è divenuta irrevocabile e non può costituire prova dei fatti ancora sub iudice né, soprattutto, parametro di riferimento per vizi del percorso motivazionale. 24 In ordine alla questione di legittimità costituzionale il P.g. conclude per la manifesta infondatezza, richiamando, per entrambi i profili indicati nel ricorso, le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2020 e le decisioni con le quali questa Corte ha già ritenuto la questione manifestamente infondata. Quanto alla violazione dell'art. 112 Cost., ritenuto profilo più delicato, potendo la mancata assunzione di una prova non ammessa incidere sulla corretta formazione del compendio probatorio in base al quale si è giunti alla soluzione assolutoria, tuttavia, il P.g. reputa la questione non rilevante nel presente giudizio, essendo tutti i motivi inammissibili e risolvendosi, anche quelli relativi alla mancata assunzione di prove decisive, in un sindacato sulla motivazione, non deducibile per le ragioni illustrate nell'ambito di un giudizio abbreviato.
5. Con memoria trasmessa via p.e.c. il 23 novembre 2020 il difensore del ricorrente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, previa dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. formulata nel ricorso per manifesta infondatezza alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2020. Il difensore evidenzia che, sebbene riferita ad altra norma processuale, la sentenza afferma principi applicabili al caso in esame, che conducono alla manifesta infondatezza della questione preliminare posta dal ricorrente e precludono l'esame dei diciannove motivi di ricorso, peraltro, attinenti al merito e diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti, non consentita in questa sede, specie perché i vizi di motivazione si fondano sul raffronto con le diverse valutazioni e conclusioni della sentenza non definitiva emessa nel parallelo giudizio a carico dei coimputati. Il difensore ne effettua, comunque, un rapido esame, evidenziandone i profili di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, posta dal ricorso. Si ritiene preliminare, in ordine logico, l'esame di detta questione, in quanto dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale dipende la possibilità di esaminare o meno i motivi di ricorso, da ritenere preclusa ai sensi della norma censurata. Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 608cod. proc. pen. nella parte in cui limita il potere di impugnazione del pubblico ministero in caso di sentenza di appello, che confermi quella di proscioglimento 25 G di primo grado, consentendo di ricorrere in cassazione solo per dedurre la violazione di legge ovvero per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, del codice di rito. Tale limitazione, che inibisce alla parte pubblica di dedurre sia la mancata assunzione di una prova decisiva che il vizio di motivazione, rispettivamente previsti dalle lett. d) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si pone, secondo il ricorrente, in contrasto con gli articoli 111, secondo comma, e 112 Cost., in quanto viola il principio di parità delle parti processualie il principio di obbligatorietà dell'azione penale, mortificando il correlato obbligo del pubblico ministero di accertare e reprimere i reati nel superiore interesse della collettività. Il primo profilo evidenziato è dunque, lo squilibrio dei poteri di impugnazione delle parti processuali, ritenuto dal ricorrente irragionevole, perché eccedente il limite di tollerabilità, in quanto l'imputato non soffre di una analoga limitazione in caso di conferma della sentenza di condanna. La questione, già affrontata e risolta negativamente da questa Corte nella sentenza n. 53349 del 15/11/2018, P.g. c. Schuster, Rv. 274573-01, citata nel ricorso, ma ritenuta dal ricorrente attinente ad altri profili di illegittimità, è manifestamente infondata alla luce dei principi affermati dalla costante giurisprudenza costituzionale e ribaditi nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2020, in linea di continuità con quelli affermati nella sentenza n. 26 del 2007, citata nel ricorso, ma erroneamente interpretata, e ancor prima con la ratio ispiratrice della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto la norma censurata. Sul punto il ricorrente afferma di condividere l'esigenza deflattiva, sottesa all'intervento normativo riformatore, ma di ritenere discriminatorio il limite imposto solo alla parte pubblica quanto al potere di impugnare le sentenze di appello di conferma di quelle di proscioglimento, in tal modo dimostrando di non aver colto la logica della riforma né di aver tenuto conto della ontologica differenza di posizione delle parti processuali, che può giustificare la diversa modulazione dei rispettivi poteri nelle varie fasi processuali, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine alla limitazione del potere di impugnazione delle parti purché rispetti il parametro della ragionevolezza. È noto che l'intervento riformatore della legge n. 103/2017 ha inciso prevalentemente sul sistema delle impugnazioni- completamente ridisegnato, con introduzione di limiti alla proponibilità del ricorso per cassazione e previsione di meccanismi definitori deflattivi-e ispirato dall'esigenza di alleggerire il carico di lavoro della Corte di cassazione e di restituirle la sua naturale funzione nomofilattica. h 26 In tale linea si iscrive la norma censurata, che costituisce la riproposizione della proposta già avanzata nel 2013 dalla commissione Canzio come ricordato - dallo stesso ricorrente, che tuttavia, ne contesta la ratio e trova il suo fondamento nell'avvenuto accertamento dei fatti e della non colpevolezza dell'imputato all'esito di due gradi di giudizio, svoltisi nella pienezza del contraddittorio e del più ampio confronto tra le parti sul piano probatorio, facendo ritenere pertanto, giustificata l'esclusione del potere di impugnazione del p.m. relativamente a profili involgenti l'accertamento probatorio e le incongruenze o illogicità della motivazione, limitandolo alla sola violazione di legge e quindi solo ai vizi più radicali della motivazione. La scelta legislativa di delimitare il potere di impugnazione, escludendo, per evidenti finalità deflattive, i motivi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.,si giustifica, alla luce del rafforzamento del principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, in ragione della completezza dell'accertamento di merito e dell'acquisizione degli elementi necessari a fondare il giudizio assolutorio, la cui rivalutazione è preclusa dall'esistenza di una doppia valutazione conforme dei giudici di merito;
inoltre, la modifica risponde all'esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo, previsto all'art. 111, secondo comma, Cost. Analoga logica sorregge la disposizione dell'art. 428 cod. proc. pen. relativamente alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello: anche in tal caso la norma limita il potere di impugnazione delle parti, in precedenza esercitabile senza limiti, alla violazione di legge. Né il riconoscimento del potere di impugnazione anche all'imputato di tale tipo di sentenza consente di ravvisare un profilo discriminatorio rispetto alla norma censurata nel ricorso, trovando ragione nella natura della sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, senza un accertamento di merito pieno, a differenza di quella di cui si discute. La sentenza di non luogo a procedere, infatti, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio, ha natura processuale, in quanto esprime un giudizio prognostico sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio, e se tale connotazione preclude, per quanto già detto, il controllo di questa Corte sui vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e sulla incompletezza dell'attività istruttoria, mancata in entrambi i gradi di giudizio, non rende irragionevole il potere di impugnazione riconosciuto all'imputato (che non ha esercitato il diritto alla prova) per ottenere un controllo sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla configurabilità del reato, sulla prescrizione, eventualmente dichiarata erroneamente e ottenere il proscioglimento con formula più favorevole. 27 r Le considerazioni che precedono consentono di ritenere che la norma censurata trova fondamento, non solo in esigenze deflattive, ma nella presunzione di non colpevolezza, stabilizzata dall'esito assolutorio dei due gradi di giudizio di merito, con approfondimento di aspetti e di elementi di fatto, non rivisitabili né riesaminabili in sede di legittimità sotto il profilo delle incongruenze motivazionali, posto che la presenza di due pronunce di merito già di per sé costituisce il fondamento dell'esistenza di un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. La sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo quanto richiesto, ai fini della condanna, dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. è la risultante di una valutazione e la previsione di un secondo grado di giurisdizione trova giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, sicché il potere di impugnazione riconosciuto al Pubblico Ministero soccombente trova ragione nella necessità di verifica dei possibili errori compiuti dal primo giudice, che ha negato la responsabilità dell'imputato. Pertanto, poiché il secondo grado mira a raggiungere un giudizio di "certezza" sulla colpevolezza dell'imputato, il conforme esito assolutorio dei giudizi di merito rafforza la presunzione di non colpevolezza e, attestando l'esistenza del ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, giustifica la riduzione dei margini di impugnazione della pubblica accusa, limitati alla sola violazione di legge. Proprio in merito al canone di giudizio necessario ai fini della sentenza di condanna, questa Corte ha affermato che "Successivamente, per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio", posto che «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza>>(Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01).
2. Passando ad esaminare in dettaglio i due parametri costituzionali, che il ricorrente ritiene violati, si osserva, quanto alla dedotta violazione del principio di 28 h parità delle parti processuali previsto dall'art. 111, secondo comma, Cost. che la giurisprudenza costituzionale è da sempre attenta a considerare le diversità di condizioni e status, che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, e il pubblico ministero, dall'altro, ed è ferma nell'affermare che "il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost. non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 26 del 2007; Corte cost., sent. n. 363 del 1991; Corte cost., ord. n. 46 del 2003). Precisato che proprio in relazione alla disciplina delle impugnazioni la Corte costituzionale ha ribadito che "parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà" (sent. n.26 del 2007), anche nella recentissima sentenza n. 34 del 2020 la Corte ha ribadito che le diverse condizioni di operatività e i diversi interessi di cui sono portatori i due antagonisti principali del processo penale "impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà". È quindi, l'asimmetria strutturale tra le parti necessarie del processo penale a giustificare la distribuzione asimmetrica delle facoltà processuali delle parti e la diversa modulazione dei relativi poteri di impugnazione, purché contenuta entro margini di ragionevolezza, in modo da renderla compatibile con il principio di parità, ma tenendo conto della maggior forza di resistenza del potere di impugnazione dell'imputato, che, in quanto espressione del diritto di difesa, ha copertura costituzionale nell'art. 24 Cost. e tollera minori restrizioni rispetto al potere di impugnazione del pubblico ministero, che presenta maggiori margini di "cedevolezza", trovando copertura costituzionale entro i limiti del principio di parità delle parti. Se quindi, il potere di impugnazione della parte pubblica può subire limitazioni, purché sorrette da una ragionevole giustificazione in termini di adeguatezza e proporzionalità, va evidenziato che il ricorso fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, erroneamente ritenendo affrontata una situazione sovrapponibile a quella in esame. È invece, vero il contrario, trattandosi di situazioni del tutto diverse. Я 2 29 9 In quella sentenza la Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che aveva introdotto una regola generale di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento- ad eccezione del caso (del tutto marginale) di scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado- ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, rilevando il radicale squilibrio tra le posizioni delle parti creato dalla riforma. Infatti, la Corte rilevava che la riforma creava una dissimmetria "radicale" tra le posizioni dell'imputato, che manteneva inalterato il contrapposto potere di appello avverso le sentenze di condanna, e del pubblico ministero, invece, privato del potere di proporre censure di merito contro le sentenze di proscioglimento, "generalizzata" perché relativa a tutti i processi, anche quelli relativi a delitti più gravi, "unilaterale" perché priva di contropartite per il pubblico ministero, a differenza di quanto previsto per il giudizio abbreviato, laddove la limitazione al potere del p.m. di appellare la sentenza di condanna trova un bilanciamento nella rinuncia dell'imputato ad esercitare le proprie facoltà, consentendo una rapida definizione del processo. Diversamente, l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non comporta una radicale alterazione della simmetria dei poteri delle parti, in quanto non esclude, ma limita il potere di impugnazione del p.m. e la limitazione è circoscritta ai motivi deducibili, con esclusione della deducibilità dei vizi di motivazione in caso di ricorso avverso la sentenza di conferma di quella di proscioglimento per le ragioni illustrate in precedenza. Anche alla luce dei principi ribaditi nella sentenza n. 34 del 2020, che ha ritenuto legittima la limitazione del potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna ex art. 593 cod. proc. pen., in quanto coerente con le finalità deflattive e con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, che hanno ispirato la riforma Orlando, la limitazione del potere di ricorso del p.m. in caso di doppia conforme assolutoria deve ritenersi non irragionevole né sproporzionata rispetto all'obiettivo che la riforma intendeva perseguire.
3. Ad analoga soluzione si perviene relativamente alla denunciata violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, fissato dall'art. 112 Cost., non essendo il potere di impugnazione necessaria estrinsecazione del potere di esercizio dell'azione penale, atteso che la costituzionalizzazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale fu trattata esclusivamente in relazione a profili attinenti al momento iniziale dell'azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto meno ai giudizi d'impugnazione (Corte cost., sent. n.280 del 1995). 30 Principi questi, espressamente richiamati nella recente sentenza più volte citata, nella quale è stato ribadito che il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002). A tal fine non è stato ritenuto irrilevante che anche a livello sovranazionale (l'art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) sia previsto il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, solo a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato, quindi, esclusivamente a favore dell'imputato, senza far menzione del pubblico ministero(Corte cost., sent. n. 26 del 2007). Ed ancora la Corte costituzionale ha ribadito che le funzioni e i poteri del pubblico ministero non sono assistiti da garanzie di intensità analoga a quelle assicurate dall'art. 24 Cost. all'imputato, sicché la diversa modulazione dei poteri di impugnazione "rientra nella logica della diversa quotazione costituzionale del potere di impugnazione delle due parti processuali: privo di autonoma copertura nell'art. 112 Cost.- e dunque, più "malleabile" in funzione della realizzazione di poteri contrapposti- quello della parte pubblica, intimamente collegato, invece, all'art. 24 Cost.- e dunque, meno disponibile a interventi limitativi- quello dell'imputato". In tale prospettiva, la limitazione della ricorribilità delle sentenze d'appello confermative di una precedente decisione di proscioglimento da parte del p.m. alla sola violazione di legge, con esclusione della possibilità di dedurre la mancata assunzione di una prova decisiva, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di evitare che alla Corte di cassazione, seppure nei limiti del giudizio di legittimità, si sottoponga la verifica dei fatti già scrutinati nell'ambito di due giudizi di merito, introducendo censure relative alla formazione della base probatoria, rimessa ai poteri delle parti e tipica del giudizio di merito. Ed infatti, la pienezza del riesame di merito é consentita dall'appello e la previsione di un doppio grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del primo giudice, come già detto. Se, quindi, il doppio grado mira a rafforzare un giudizio di "certezza" sulla colpevolezza o meno dell'imputato, ne deriva che la limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero alla sola violazione di legge, in caso di doppia conforme assolutoria, deve ritenersi un sacrificio tollerabile, giustificato 31 dall'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, sottoposto a giudizio, nonostante il conforme esito assolutorio nei due precedenti gradi di giudizio. La limitazione trova, quindi, ragione nell'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza. È, inoltre, da escludere che nel concetto di violazione di legge possa rientrare la disposizione di cui alla lett. d) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva implica un giudizio preliminare su tale requisito essenziale della prova richiesta, sicché la decisione istruttoria negativa risulta ricorribile solo sotto il profilo della mancanza ○ manifesta illogicità della motivazione e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo. Non è peraltro, irrilevante che nel caso di specie si sia in presenza di un giudizio abbreviato non condizionato ovvero di un giudizio che, sul fronte delle impugnazioni, la Corte costituzionale ha ritenuto assistito da un ragionevole riequilibrio dei poteri delle parti, essendo la decisione fondata sul materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari senza contraddittorio. Va ricordato inoltre, che nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in sede di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza che tuttavia, le parti possano invocare a tal fine un vero e proprio diritto alla prova, potendo solo sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di integrazione (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 1, n.3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395-02; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197). Sollecitazione probatoria, che, si ribadisce, non fa sorgere in capo alla parte istante, un diritto alla prova, ricollegabile al carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, cui può farsi ricorso, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). In tale quadro deve escludersi che nel giudizio abbreviato possa proporsi come motivo di ricorso la mancata ammissione di una prova decisiva agli effetti dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., potendo la parte interessata solo prospettare lacune della motivazione su punti decisivi che l'integrazione richiesta avrebbe potuto colmare (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163; Sez. 1, n.17607 del 31/03/2016, Palombo, Rv. 266623). Non ha quindi, di per sé rilievo decisivo nel giudizio abbreviato di appello il carattere di novità e di 32 h sopravvenienza della prova, dovendo comunque, evidenziarsi un vizio inerente alla mancanza di idonea motivazione circa la concreta incidenza della prova sollecitata, motivazione che dovrà correlarsi al quadro delle pregresse acquisizioni e che dovrà essere tanto più accurata in presenza di una prova sopravvenuta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, P.G. c/Graziano, Rv. 278061- 01; Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, Di LV, Rv. 266145). Pertanto, non solo la mancata assunzione di una prova decisiva si risolve sempre nella deduzione di un vizio di motivazione e non in una violazione di legge, unico motivo deducibile dal P.m. ex art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., ma neppure può trascurarsi che nel caso di specie la Corte di appello ha trattato in modo approfondito il tema della rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato (p. da 71 a 104) e puntualmente esaminato le richieste di rinnovazione dibattimentale formulate dal P.g. e il tema della decisività della prova, giustificando la decisione istruttoria (p. da 104 a 131), e, pur a fronte di un giudizio "a prova contratta", la base probatoria è stata notevolmente ampliata nel corso dei due gradi di giudizio con integrazioni probatorie richieste da entrambe le parti, come precisato nell'ordinanza del 13 dicembre 2018 in atti. Per le ragioni esposte va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. nei termini prospettati nel ricorso.
4. La valutazione della questione preliminare, come anticipato, ha valore assorbente e preclude l'esame dei motivi di ricorso, da ritenere inammissibili perché non deducibili né consentiti per le ragioni in precedenza illustrate. Va, conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/12/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuoto Renato Giuseppe Bricchetti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB 2021 IL CANCELLIERE E. Laurenzio Patrizia 33