Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 5621
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Sentenza 11 dicembre 2020

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 5621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5621
    Data del deposito : 11 dicembre 2020

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