Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/1996, n. 3592
CASS
Sentenza 24 maggio 1996

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Al di là della correttezza giuridica di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale, la sua mancata impugnazione ne rende irrevocabili le statuizioni, salvo il caso dell'inesistenza del medesimo. Ne consegue che nel procedimento "de libertate" determinate valutazioni in ordine alla sussistenza di circostanze fattuali indizianti ovvero determinanti esigenze cautelari possono essere rimosse soltanto in presenza di elementi nuovi ovvero di elementi non valutati al momento di emissione di un provvedimento concernente la libertà personale da parte del giudice che procede, ma non dalla constatazione della scorrettezza giuridica del provvedimento stesso, consolidatosi in quanto non ritualmente impugnato.

Qualora in grado di appello venga affermata, nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la sussistenza, esclusa nel primo giudizio, di uno dei reati per i quali l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., impone la custodia cautelare in carcere, ai fini della decisione sullo "status libertatis" dell'imputato deve aversi riguardo non già al suddetto art. 275, poiché non si verte in tema di prima applicazione di una misura cautelare di coercizione personale, bensì all'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la modifica peggiorativa della precedente misura in corso di applicazione quando risultino aggravate le esigenze cautelari. Ne consegue che la pura e semplice intervenuta condanna per uno dei reati predetti, non accompagnata da alcun elemento sintomatico dell'emergere di qualche evenienza negativamente influente sulle esigenze cautelari ex lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., non può essere idonea a modificare il quadro giuridico-processuale esistente al momento della concessione degli arresti domiciliari e a fondare il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/1996, n. 3592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3592
    Data del deposito : 24 maggio 1996

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