Sentenza 24 maggio 1996
Massime • 2
Al di là della correttezza giuridica di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale, la sua mancata impugnazione ne rende irrevocabili le statuizioni, salvo il caso dell'inesistenza del medesimo. Ne consegue che nel procedimento "de libertate" determinate valutazioni in ordine alla sussistenza di circostanze fattuali indizianti ovvero determinanti esigenze cautelari possono essere rimosse soltanto in presenza di elementi nuovi ovvero di elementi non valutati al momento di emissione di un provvedimento concernente la libertà personale da parte del giudice che procede, ma non dalla constatazione della scorrettezza giuridica del provvedimento stesso, consolidatosi in quanto non ritualmente impugnato.
Qualora in grado di appello venga affermata, nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la sussistenza, esclusa nel primo giudizio, di uno dei reati per i quali l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., impone la custodia cautelare in carcere, ai fini della decisione sullo "status libertatis" dell'imputato deve aversi riguardo non già al suddetto art. 275, poiché non si verte in tema di prima applicazione di una misura cautelare di coercizione personale, bensì all'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la modifica peggiorativa della precedente misura in corso di applicazione quando risultino aggravate le esigenze cautelari. Ne consegue che la pura e semplice intervenuta condanna per uno dei reati predetti, non accompagnata da alcun elemento sintomatico dell'emergere di qualche evenienza negativamente influente sulle esigenze cautelari ex lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., non può essere idonea a modificare il quadro giuridico-processuale esistente al momento della concessione degli arresti domiciliari e a fondare il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/1996, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1996 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE.
UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24.05.1996
.
SENTENZA
N. 3592 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. VALIANTE MARIO
1. Dott. MACRI' Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
" N. 11258/1996 2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO
" 3.Dott. CAMPO STEFANO
4.Dott. GIORDANO UMBERTO
ha pronunciato la seguente лс SENTENZA
sul ricorso proposto da :
n. il 07.01.1943 1) CO ANGELINA
avverso ordinanza del 08.02.1996
TRIB. LIBERTA' di CATANZARO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CAMPO STEFANO
sentite la conclusioni del P.M. Dr. A.Albano, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i Difensori avv.ti A.Gaito e L.Criberi, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA :
1. Con ordinanza in data 8 febbraio 1996 il Tribunale di
Catanzaro,quale giudice d'appello ex art.310 c.p.p.,in accogli- mento dell'appello proposto dal Procuratore Generale della Re- pubblica avverso l'ordinanza in data 6 dicembre 1995 della Cor-
te d'appello di Catanzaro, con la quale CO EL,imputata del reato di cui all'art. 416-bis c.p. per il quale era stata condannata alla pena di cinque anni din sede d'appell reclusione dopo esserne stata assolta in primo grado, era stata sottoposta alla custodia cautelare mediante arresti domiciliari in sostituzione della misura custodiale degli arresti in carcere applicata al momento della condanna ripristinava la custodia cautelare in carcere.
Il tribunale, premesso che la CO, dopo essere stata sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, nel corso del giudizio di primo grado,in relazione "alla lunga carce- razione già sofferta, allo stato avanzato dell'istruttoria dibat-
timentale,....alle risultanze delle intercettazioni telefoniche...
...allo stato di salute non favorito dal protrarsi della detenzio- ne carceraria..",nonché alla natura residuale delle esigenze cau- telari attinenti "..alla tutela della prova ed alla prevenzione della reiterazione dell'attività criminale.." era stata posta '
agli arresti domiciliari
+ che, a seguito della riforma della pro- nuncia assolutoria di primo grado,la Corte d'appello aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere successivamente
(ordinanza in data 6 dicembre 1995) sostituita con quella degli arresti domiciliari, affermava che, contrariamente all'assunto del-
la corte catanzarese, nessuna preclusione derivante dal c.d. giudi- cato cautelare poteva scaturire dalla prima ordinanza (quella che aveva applicato alla CO la misura degli arresti domici- liari in pendenza del giudizio di primo grado), sia perché la stessa era illegittima,non potendosi ex art.275 co.3" c.p.p. applicare la detta misura custodiale in presenza di imputato del reato di cui all'art.416-bis c.p.,sia perché il giudizio di secondo grado aveva apportato un "quid novi" legittimante la diversa determina- zione dell'organo giurisdizionale procedente in punto di libertà
personale.
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2. Ricorre per cassazione la CO,la quale, per il tra- 1 mite dei propri difensori, deduce :
a) violazione di legge (art.606 co.1* lett. b) c.p.p. in re- lazione agli artt.648,649,310 co.1 & 2' e 597 medesimo codice),
in quanto il principio del "ne bis in idem" é applicabile anche al procedimento "de libertate", di guisa che incide sul ripristino di una misura cautelare più afflittiva la mancata impugnazione del provvedimento che, sostituendola in precedenza con altra meno affllittiva, si era "cristallizzato" in merito alle ritenutesi attenuate esigenze cautelari;
b) inosservanza di norme processuali previste a pena di deca- denza e di nullità (art.606 co.l^ lett.c) c.p.p. in relazione all'art.310 .co.2 ,178 le bte 179 co.l^ medesimo codice),dal momento che, ritenendo il tribunale che l'ordinanza applicativa della misura custodiale degli arresti domiciliari emessa nel cor- so del giudizio di primo grado e non impugnata dal p.m., sia ille- gittima,non per questo se ne possa negare l'esistenza giuridica con l'ovvia conseguenza che ogni statuizione in essa contenuta non é più modificabile rebus sic stantibus -, sicché l'accogli-
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mento del ripristino della custodia cautelare in carcere,nella sostanza rimette in termini" la pubblica accusa nel modificare detta ordinanza dopo che abbondantemente da circa due anni
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erano decorsi i termini d'impugnazione ex art.310 c.p˚p.
c) mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art.606 co.1" lett. e) cap.p.), atteso che, trattandosi, di ripristino di misura cautelare e non di nuova emissione di provvedimento, custodiale, erano necessari nuovi ele-
menti concernenti la perduranza di esigenze cautelari a tale fine non essendo sufficiente le mere affermaziani riguardanti la illegittimità della precedente ordinanza applicativa della mi- sura cautelare degli arresti domiciliari e la sopravvenienza della sentenza di condanna in sede d'appello per uno dei reati di cui all'art.275 co.3" c.p.p. : norma applicabile al momento iniziale della restrizione della libertà personale e non nel-
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l'ipotesi di cui all'art.300 co.5" ( possibilità di applica-
, zione di misure coercitive all'imputato assolto in primo gra- do e condannato in appello) attinente alla fattispecie in esame
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Nelle more dell'odierna udienza la difesa depositava memoria illustrativa, che più ampiamente argomentava i motivi posti a sostegno del ricorso.
3. Il ricorso é fondato.
Innanzitutto deve censurarsi l'affermazione del giudice del merito relativamente alla illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura custodiale degli arresti domiciliari,
emessa dal giudice di primo grado nei confronti della CO,
e delle conseguenze giuridiche fattene discendere.
In proposito é opportuno chiarire che, al di là della cor- rettezza giuridica di qualsivoglia provvedimento giurisdiziona- le,la mancata impugnazione dello stesso ne rende irrevocabili le statuizioni, salvo il caso che oggi non ci occupa - del-
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l'inesistenza del medesimo.
Applicando tale principio al procedimento "de libertate", risulta che determinate valutazioni in ordine alla sussistenza di circostanze fattuali indizianti ovvero determinanti esigenze cautelari possono essere "rimosse" soltanto in presenza di ele-
menti nuovi ovvero di elementi non valutati al momento di emis-
sione di un provvedimento concernente la libertà personale da parte del giudice. che procede,ma non dalla mera constatazione della scorrettezza giuridica del provvedimento, consolidatosi in quanto non ritualmente impugnato.
Per quanto, poi, concerne la relazione tra unicità della misura cautelare più grave (arresti in carcere) e titolo di reato contestato ( reati di cui all'art.275 co.3ª c.p.p.) va chiarito che detto: nesso, concerne soltanto il momento iniziale del rapporto cautelare, cioé quanto all'adozione per la prima volta della misura coercitiva, come é dato evincere dalla regolamentazione specifica ed autonoma del c.d. ripri- 5
stino della misura cautelare contemplato dagli artt.300 co.5" 1 co.2
€ 307 co.2* c.p.p.:
Inapplicabile, nella fattispecie che ci occupa,la norma di cui all'art.307 co.2* citato, che riguarda il caso del ri-
pristino della custodia cautelare per il soggetto che, scarce-
rato per deorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, si sia reso responsabile delle condotte ivi elencate,quella di cui al quinto comma dell'art.305 c.p.p. ("..qualora l'im- putato prosciolto...sia successivamente condannato per.lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art 274 comma 1° lett. b) o c)..", s'attaglia perfettamen- te all'odierna vicenda.
Ne consegue che i parametri valutativi, che il giudice deve adoperare pår accertare la presenza di esigenze cautelari ex art 274 co.l^ lett. b)- pericolo di fuga lett. c) - perico-
-lo di reiterazione di reati in tale. situazione (nella quale,
sia detto per incidens",non é più valutabile il pericolo di in- quinamento probatorio ex art.274 xo.l^ lett. a) c.p.p.,dal mo- o mento che c'é stato un giudizio sulla responsabilità dell'impu- tato), vanno ricavati dalla regola generale dettata dall'art. 299 co.4 c.p.p. in tema di revoca o sostituzione delle. måkure coercitive. e interdittive, secondo la quale "il giudice, su ri- chiesta del p.m.,sostituisce la misura applicata con altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravo- se" allorché "le esigenze cautelari risultano aggravate".
Ne consegue che, come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass.Sez.VI,13.1.1995, fic.Corea), qualora in grado di appello venga affermata, nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari,la sussistenza, esclusa nel primo giudizio, di uno dei reati per i quali l'art.275 co.3*
c.p.p. impone la custodia cautelare in carcere, ai fini della decisione sullo "status libertatis" dell'imputato deve aversi riguardo non già al suddetto art.275 co.3", poiché non si verte
Wel-c o 6
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in tema di. prima applicazione di una misura di coercizione per- 1
sonale, bensì all'art.299 co.4^ c.p.p.,che prevede la modifica peggiorativa della precedente misura in corso di applicazione, quando risultino aggravate le esigenze cautelari.
Ne consegue che la pura e semplice intervenuta condanna per uno dei reati predetti, non accompagnata da alcun elemento sintomatico dell'emergere di qualche evenienza negativamente influente sulla, asigenze, cautelari' ex lett. b) e c) dell'art. 274 c.p.p.,non può essere idonea a modificare il quadro giuridi-
-processuale esistente al momento della concessione degli arre- sti domiciliari ed a fondare il ripristino della misura cautela-
re della custodia in carcere.
Occorre, per contro, che sussistano circostanze tali da far ritenere fondatamente al giudice che provvede l'aggrava-
mento delle esigenze cautelari riguardanti il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione dei reati,il cui accertamento deve basarsi su concreti, e non astratti, elementi di fatto. fPertanto il giudice non ottempera al'obbligo motivazionale alle ché si limità a far derivare, dalla condanna in secondo grado, per uno dei reati elencati nel terzo comma dell'art.275 c.p.p. l'ag- gravamento della misura cautelare in corso nei confronti, dell'im—
putato, ma deve,a tale fine, adeguatamente argomentare in. merito all'aggravamento delle succitate esigenze cautelari.
Detto vizio motivazionale é presente nell'ordinanza impu- gnata, di tal che la medesima deve essere annullata e gli atti rinviati allo stesso giudice che, in diversa composizione sogget- tiva, provvederà a nuovo esame dell'appello del p.g.,attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati..
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt.611 e 623 c.p.p.,
ANNULLA
l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale-
di Catanzaro. 7
Così deciso in Roma il 24 maggio a est.IL CONSIGLIERE
(dr.S.Campo)
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
chelina Romeo
M ome
1996
IL PRESIDENTE
(dr.M.Valiante)
Valiant
DEPOSITATA
IN C
- 6 AGO. 1996
CANCELLERIA