Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 29 2 8 /0 3 REPUBBLIC .... IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro .. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 11538/00 Consigliere Cron. 6661 Dott. Michele DE LUCA Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN RO, elettivamente domiciliata in ROMA presso --- la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VARSO GABELLINI giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO in persona del legale GLI INFORTUNI SUL LAVORO tempore, domiciliato per la rappresentante pro carica in ROMA in via IV NOVEMBRE N. 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO2002 3255 CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' ed EMILIA FAVATA, giusta -1- procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA, del 1° luglio 2002, Rep. N. 60591; resistente con procura avverso la sentenza n. 238/99 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 29/05/99 - R.G.N. 777/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica . udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato FAVATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il Tribunale di Grosseto, confermando la sentenza del locale Pretore, rigettava la domanda di RO NZ diretta ad ottenere la condanna dell'INAIL a corrisponderle la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, quale coniuge di LE ON, deceduto per un carcinoma broncogeno che l'attrice assumeva esser consequenziale alla prolungata esposizione del proprio marito alle polveri silicee e fibre di amianto, per aver questi lavorato dal 1968 al 1980 quale fornellista. Il Tribunale ha ritenuto innegabile che lo ON avesse lavorato in un ambiente a rischio di malattia professionale per esposizione a fibre di amianto, ma, aderendo alle conclusioni del c.t.u, ha osservato che gli accertamenti all'epoca praticati sullo ON escludevano la presenza di asbestosi o di altra interstiziopatia polmonare, determinata da inalazione di fibre di amianto, mentre lo sviluppo del tumore polmonare deve ritenersi necessariamente collegato ad alterazioni, ancorché iniziali, di interstiziopatia asbestosica. In definitiva, in assenza di una siffatta M patologia, un ruolo diretto dell'amianto nella produzione della neoplasia polmonare poteva esser oggetto di un'ipotesi non solo incerta ma neppure significativamente probabile. In definitiva, ad avviso del Tribunale, non era stata riscontrata con un sufficiente grado di probabilità l'esistenza di un nesso causale fra l'inalazione di fibre di amianto e la neoplasia che aveva determinato il decesso. A 1 Contro questa sentenza RO NZ ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L'INAIL non ha depositato controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, denunziando difetto di motivazione su un punto decisivo, addebita al ctu, e quindi al Tribunale, di esser caduto in contraddizione per aver affermato la necessità scientifica di una iniziale interstiziopatia asbestosica nei casi di carcinoma broncogeno da inalazione di fibre di amianto e per aver negato, in assenza di tale patologia il nesso causale fra tale inalazione e la neoplasia, affermando al tempo stesso nella consulenza che, in occasione di un lavaggio broncoalveolare effettuato sullo ON, a dieci anni di distanza dall'abbandono del lavoro, erano state rinvenute 174 particelle di amianto del tipo dotato di maggiore patogenicità. Il motivo è palesemente inammissibile in questa sede perché sollecita una rivalutazione del nesso causale fra esposizione e patologia, ipotizzando una contraddizione tutt'altro che palese, dal momento che non sono neppure indicate le essenziali nozioni scientifiche che renderebbero incompatibili il fatto sopraindicato con le conclusioni del ctu e del Tribunale. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ulteriore difetto di motivazione su un punto decisivo, assumendo che il Tribunale avrebbe dato rilievo alla consulenza di secondo grado senza motivare le ragioni del dissenso da quella di primo grado, e che, in ogni caso, pur nelle incertezze 2 scientifiche in tema di eziologia della patologia neoplastica, l'esclusione del nesso di causalità non era stata adeguatamente giustificata dal Tribunale. Il motivo è infondato, oltreché, per taluni aspetti, inammissibile. Come ricordato nella parte narrativa, non vi sono contrasti nelle conclusioni dei due consulenti, entrambi concordi nell'escludere, nel caso dello ON, il rapporto causale fra l'inalazione di fibre di amianto e la neoplasia. Quindi non si è alla presenza di più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, e non si poneva per il giudice di merito il problema di scegliere il parere che egli avesse ritenuto più congruo dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento (v. per tale dovere, Cass. 15 marzo 2000. n. 3787;21 gennaio 1998 n. 517; 9 maggio 1987 n. 4288). Per tutti gli altri aspetti, riconducibili, in estrema sintesi, ad una contestazione delle conclusioni del c.t.u. circa l'assenza di asbestosi ed alla censura di omessa considerazione delle osservazioni del consulente di parte in ordine alla presenza di un nesso di causalità fra inalazione delle fibre di amianto e tumore, deve farsi riferimento al principio più volte affermato da questa Corte per cui le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimita' solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali - secondo le predette nozioni - non si può prescindere ai fini di una corretta diagnosi;
in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica 3 del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica.( Cass. 26 gennaio 1998 n. 751; conf. Cass. 6 maggio 2002 n. 6432).La ricorrente, infatti, non pone in luce nelle argomentazioni del ctu errori manifesti o incongruenze, sulla base di inoppugnabili indicazioni scientifiche, ma, in una materia campo che essa stessa riconosce caratterizzata da notevoli incertezze, propone una serie di diverse ipotesi sul controverso nesso di causalità da riconoscere, nel caso di specie, fra l'esposizione alle inalazioni di fibre di amianto e il tumore che ha provocato il decesso dell'assicurato. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denunzia infine violazione e falsa applicazione dell'art. 145 DPR 30 giugno 1965 , n. 1124, come modificato dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, ed assume che il giudice di merito in violazione delle norme richiamate non avrebbe tenuto conto che le prestazioni assicurative sono dovute in tutti i casi di silicosi o asbestosi associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio. In sostanza, come sembra doversi intendere, una volta riscontrata la asbestosi, provata dalla presenza di particelle di amianto nell'apparato respiratorio dello ON, e non essendovi dubbio che la malattia professionale era associata alla patologia tumorale dell'apparato respiratorio, il giudice avrebbe dovuto disporre un' indagine approfondita sull'associazione delle due patologie, pur dovendosi escludere una presunzione legale di causalità fra asbestosi e decesso. Anche tale motivo va rigettato. Esso sollecita in sostanza ancora una volta una rivalutazione del merito della controversia e muove anche dal presupposto di un'associazione eziopatogenetica fra la malattia tumorale e l'asbestosi, che ne caso concreto è stata esclusa dagli accertamenti del consulente tecnico, condivisi dal Tribunale. Il ricorso è quindi rigettato. Nulla per le spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 3 luglio 2002 Il cons.est. Il Presidente Filippo Curcuruto Salvatore Senese ſuppleant. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 ETX LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE Depositat in Cancelleria ogg EB. 2003 CANCELLIERE 105