Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 3
Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.
La concessione di vendita è un contratto innominato atteggiantesi, sul piano strutturale, come contratto quadro o normativo, dal quale deriva l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale, di singoli contratti di acquisto. Da ciò deriva che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio comporta l'obbligo, per le medesime parti, di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell'impegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sè inidoneo ad impedire l'effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto consegnate.
La fattura è un mero documento contabile che può far prova, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non costituisce atto scritto avente natura contrattuale; ne consegue che essa, rivestendo un carattere unilateralmente partecipativo, non può di per sè assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio, occorrendo a tale effetto lo stesso contratto di compravendita ovvero un patto aggiunto frutto di un accordo negoziale. Nè l'accettazione della riserva di proprietà può desumersi dalla produzione in giudizio della fattura, che tale clausola contenga, ad opera del curatore fallimentare dell'acquirente, atteso che il curatore fallimentare, nelle cause intentate per conto e nell'interesse della procedura, riveste la posizione processuale di terzo rispetto al fallito, con la conseguenza che egli non può in alcun modo influire sulla formazione e sul perfezionamento dei rapporti negoziali oggetto di controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14891 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - rel. Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FORD ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato SALVATORE PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO C. BIANCA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IL NE & co SAS, in persona del curatore fallimentare pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 91, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LENSI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n. 10301/00 proposto da:
LA EF in qualità di curatore del fallimento della SOCIETÀ IL NE & C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO N. 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LENSI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FORD ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato SALVATORE PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C. MASSIMO BIANCA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrento al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 168/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 28 novembre 1991, la curatela del fallimento della s.a.s. IL TO, concessionaria della FO TA PA, nonché del socio accomandatario IL TO conveniva, avanti al Tribunale di Pistoia, la S.p.a. FO IT proponendo azione revocatoria avverso la restituzione, avvenuta nel dicembre 1988 in favore della convenuta, di 72 veicoli già in precedenza venduti da quest'ultima alla concessionaria TO (fallita il 12 ottobre 1989).
La convenuta FO IT PA si costituiva in giudizio, eccependo che le autovetture erano state da essa cedute alla concessionaria con riserva di proprietà fino all'Integrale pagamento del prezzo dei veicoli stessi.
Il Tribunale, con sentenza del 22 maggio - 17 settembre 1996, riteneva che il patto di riservato dominio, presente in una clausola, del contratto normativo, stipulato, in via generale, per regolare i rapporti tra la FO IT PA e la concessionaria, non fosse opponibile alla curatela, dal momento che quest'ultima doveva considerarsi terzo rispetto ai precedenti rapporti di vendita. Aggiungeva, inoltre, che la clausola, non possedeva i requisiti di forma, prescritti dall'art. 1524 cc e dall'art. 45 L.F., per l'opponibilità ai terzi Accoglieva, pertanto, la domanda attrice, condannando la FO IT PA a restituire i veicoli alla curatela.
Avverso questa sentenza proponeva appello la casa automobilistica, deducendo, con il primo motivo, che, avendo la curatela prodotto in giudizio, per dimostrare l'esistenza dei contratti di vendita, le fatturè di ciascuna vendita in cui era riprodotto il patto di riservato dominio, quest'ultimo, doveva ritenersi dalla stessa curatela accettato. Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale, laddove questa aveva ritenuto che la restituzione fosse atto revocabile sia che essa costituisse dazione in pagamento ovvero risoluzione consensuale. Con il terzo motivo, l'appellante contestava sotto un diverso profilo l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui le fatture non erano opponibili ai fallimento per mancanza di data certa. Si costituiva l'appellata curatela, per contestare la fondatezza del gravame e per proporre, in via incidentale, appello avverso quel capo di sentenza che, accogliendo la domanda proposta in via principale (condanna a restituire le autovetture) aveva ritenuto assorbita quella proposta in via eventuale, di pagamento dell'equivalente in denaro, risultando in causa che i veicoli erano stati nel frattempo alienati. Con sentenza n. 168 del 7 febbraio 2000, la Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello proposto dalla FO IT PA deducendo che "la fattura commerciale è documento che può considerarsi scrittura contabile, ove accettata dai soggetto cui è destinata, ma non è certo un atto giuridico...avente il contenuto di una proposta contrattuale", cosicché il riconoscimento delle fatture non equivale al perfezionamento di un contratto. In riferimento alla contestazione della configurabilità della restituzione dei veicoli in termini datio in solutum o di risoluzione consensuale dei contratti di compravendita, la Corte territoriale osservava che poiché quei contratti si erano regolarmente perfezionati per effetto del consenso delle parti ed i veicoli erano entrati nel patrimonio della TO senza che vi fossero (opponibili) patti di riservato dominio, la restituzione dei medesimi si poteva configurare come intesa ad estinguere un debito della concessionaria TO attraverso la consegna di beni che a questa appartenevano. La Corte d Appello respingeva poi l'appello incidentale proposto dalla curatela ritenendo non sussistere il presupposto della soccombenza. Ha proposto ricorso per cassazione la FO TA PA affidato a tre motivi. Si è costituito in giudizio con controricorso il fallimento TO.
Quest'ultimo ha altresì proposto autonomo ricorso basato su un unico motivo.
Motivi della decisione
I due ricorsi proposti contro la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti.
Con il primo motivo di ricorso la FO TA PA deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1524 cod. civ. e 45 L. Fall., 2709 cod. civ.), nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza, assumendo che il requisito dell'atto scritto necessario per il patto di riservato dominio sarebbe stato soddisfatto del contratto normativo intercorso tra le parti mentre le fatture avrebbero soltanto documentato l'esistenza della clausola dopo la vendita, dovendosi a tal fine distinguere nei documenti in questione la parte costituente un atto contabile da quella contenente la clausola di riservato dominio, In ogni caso il curatore avrebbe accettato le fatture producendole in giudizio e dando così data certa al patto.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione da parte della impugnata sentenza laddove ha ritenuto che la restituzione degli autoveicoli da parte della concessionaria TO dovesse considerarsi un atto solutorio quando invece, non essendosi trasferita la proprietà dei beni in questione, la restituzione degli stessi alla proprietaria FO non costituiva "datio in solutum". Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce ancora il difetto motivazionale perché nella fattispecie non vi sarebbe stato alcun atto restitutorio da parte della concessionaria fallita ma semplicemente un atto di recupero delle auto da parte di essa ricorrente.
Il fallimento TO, con l'unico motivo di ricorso, lamenta che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge poiché nell'accogliere la domanda di restituzione degli autoveicoli al fallimento ha disatteso quella parte di domanda con la quale si chiedeva che la condanna alla restituzione, essendo stati i veicoli già rivenduti dalla FO IT PA, venisse convertita in quella di condanna al pagamento del valore dei veicoli stessi. I primi due motivi di ricorso tra loro strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente e si rivelano infondati.
Va preliminarmente osservato, in riferimento al "contratto normativo" intercorso tra le parti che esso, secondo la pacifica ricostruzione effettuata in sede di merito, regolava anticipatamente i futuri rapporti che sarebbero intercorsi tra la FO PA e la concessionaria TO in riferimento ai singoli contratti di compravendita di auto, destinati a stipularsi in un tempo successivo, e contemplava, nell'ambito di tali contratti l'inserimento della riserva della proprietà.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che siffatto genere di contratti riveste carattere atipico e fà sorgere effetti obbligatori tra le parti in virtù dei quali il concessionario rivenditore assume l'obbligo, di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione (alle condizioni predeterminate dal contratto normativo) di singoli contratti d'acquisto. (
inoltre, ai sensi dell'art. 1524 primo comma cod. civ., la clausola stessa è opponibile ai creditori del compratore solo se risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Il coordinamento delle citate norme evidenzia che l'alienante, per rivendicare la proprietà di determinati beni appresi al fallimento dell'acquirente, non può far leva su accordi, che, pur se formatisi per iscritto, siano antecedenti alla compravendita, manchino di specifico riferimento a tali beni, ed abbiano la mera funzione programmatica d'impegnare le parti all'inserimento della riserva in contratti di stipulare, successivamente con riguardo a cose non ancora esistenti, ma deve produrre uno scritto, con i requisiti di certezza di data di cui all'art. 2704 cod. civ., il quale costituisca il titolo negoziale della riserva medesima rispetto alle cose in concreto consegnate e poi reclamate in restituzione" (
La fattura in quanto tale, infatti è un mero documento contabile che può far prova, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dei rapporti intercorsi tra imprenditori ma che non costituisce un atto scritto avente natura contrattuale (
Dal momento che la Corte territoriale, con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che nelle fatture infatti non vi è alcuna accettazione o comunque alcuna manifestazione di volontà da parte della concessionaria TO in ordine alla enunciazione di riserva di proprietà contenuta nelle fatture in esame da ciò consegue che la predetta enunciazione riveste un carattere puramente unilaterale per cui le conclusioni cui è pervenuta la predetta Corte circa l'insussistenza di un atto scritto relativo al patto di riservato dominio appaiono incontrovertibili (
Il curatore fallimentare nelle cause intentate per conto della procedura agisce per conto e nell'interesse della massa e riveste pertanto la posizione processuale di terzo rispetto al fallito (
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto la motivazione della Corte territoriale si appalesa ineccepibile. Una volta accertata l'inopponibilità del patto di riservato dominio e di conseguenza l'avvenuto trasferimento della proprietà delle auto in favore della concessionaria TO il giudice di secondo grado ha coerentemente ritenuto che la restituzione dei beni in questione alla FO PA rivestisse il carattere di una "datio in solutum" per estinguere una situazione debitoria. In relazione a ciò non rileva sostenere che l'atto di restituzione sarebbe inesistente perché il realtà sarebbe stata la FO IT PA a riprendersi le auto e non già la concessionaria a restituirle. A prescindere dal fatto che tale affermazione non risulta accertata in via di fatto nel giudizio di merito e non può di conseguenza esserlo in sede di legittimità, è comunque evidente che se la concessionaria Toninellì era a tutti gli effetti proprietaria delle auto il riacquisto della disponibilità di queste ultime da parte della FO IT PA non poteva che essere avvenuto con il consenso della predetta concessionaria, salvo ipotizzare un atto di spoglio che non risulta peraltro dedotto. Venendo all'esame del ricorso incidentale, lo stesso appare fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che "il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare (al pari di quella ordinaria) non determina, come è noto, alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, poi fallito, ne', tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori, con la conseguenza di rendere il bene, validamente ed efficacemente trasferito, assoggettabile all'azione esecutiva collettiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente (v, da ultimo,
art. 1668, 1^
comma, in tema di appalto) della reintegrazione del patrimonio in forma specifica, consentendo ai creditori di conseguire quella reintegrazione della garanzia patrimoniale che avevano richiesto. Se immutato resta il "petitum", immutata è, naturalmente, anche la "causa petendi". fondata sulle medesime circostanze di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 67, 2^ comma, l. fall.. Si deve concludere, pertanto, che, quando sia divenuta impossibile la materiale restituzione ai fini dell'assoggettamento ad azione esecutiva, del bene oggetto del negozio traslativo revocato, la domanda di condanna all'equivalente monetario del bene sia implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria. La richiesta che, la materiale restituzione del bene sia convertita nella consegna del suo equivalente pecuniario non trascende, dunque, i limiti della domanda originaria, tendente ad ottenere il conseguimento della reintegrazione della garanzia patrimoniale generica
Erroneamente pertanto, la Corte territoriale ha negato la carenza d'interesse da parte del fallimento TO a proporre appello avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la FO PA alla restituzione degli autoveicoli poiché è interesse della parte ottenere nel caso di specie, quella pronuncia che consenta alla stessa di procedere in modo concreto ed effettivo alla reintegrazione del depauperamento patrimoniale subito.
In conclusione, dunque, il ricorso principale va rigettato Na invece accolto il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che, nel decidere in applicazione del principio di diritto affermato, pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale della FO IT PA, accoglie quello incidentale, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002