Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14891
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo, e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario.

La concessione di vendita è un contratto innominato atteggiantesi, sul piano strutturale, come contratto quadro o normativo, dal quale deriva l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale, di singoli contratti di acquisto. Da ciò deriva che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio comporta l'obbligo, per le medesime parti, di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell'impegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sè inidoneo ad impedire l'effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto consegnate.

La fattura è un mero documento contabile che può far prova, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non costituisce atto scritto avente natura contrattuale; ne consegue che essa, rivestendo un carattere unilateralmente partecipativo, non può di per sè assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio, occorrendo a tale effetto lo stesso contratto di compravendita ovvero un patto aggiunto frutto di un accordo negoziale. Nè l'accettazione della riserva di proprietà può desumersi dalla produzione in giudizio della fattura, che tale clausola contenga, ad opera del curatore fallimentare dell'acquirente, atteso che il curatore fallimentare, nelle cause intentate per conto e nell'interesse della procedura, riveste la posizione processuale di terzo rispetto al fallito, con la conseguenza che egli non può in alcun modo influire sulla formazione e sul perfezionamento dei rapporti negoziali oggetto di controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14891
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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