Sentenza 7 ottobre 1992
Massime • 1
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sè e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta. (Nella specie, trattavasi di registro protocollo di Comune con originaria annotazione abrasa e sostituita con altra relativa a lettera di dimissioni per farla retrodatare e correzione del numero di protocollo stampigliato sul documento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/1992, n. 10259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10259 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1992 |
Testo completo
1 10259- copia -
AL MASSIMARIO
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 7.10.1992. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 1597 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DANIELE "Presidente Antonio
BERTONI Raffaele 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE 2. » N. 16536/92 IETTI Guido
Carlo Cogneti 3.
»
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE деляхо моро 4.
UFFICIO COPIE
Rilasciata coplo studio ha pronunciato la seguente al SIG. CAMPIANI. SENTENZA
L.2000 per diritti sul ricorso proposto da 11 22 1995 IL CANQELLIERE 1. SI UI VA, nato a [...] S.Almstasia il 3 giugno 1948.
2. OR AE, nato a [...]M.di Licodia il 4 feb- CORTE SUPP braio 1951.
Richies
BECATTI
3000 12 GEN. 2001
LIRE 1500 avverso la sentenza
CANCELLERIA della Corte di appelle di Catania del 22 gennaio 1992.
0295396
0295387 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
0295398 t
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere 0295399
A. Spinosi Roma Mod. 82 0295400
0295391
PAS)ALACQUA Udito, per la parte civile, l'avv. b
3000
VARIE-DCV
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Giulio Carlucci che ha concluso per A.S.R. limitatamente O
LIRE 1000 ol condono della. Jena primajole;
rigett CANCELLERIA
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AU495333
LIRE 1000 CANCELLERIA
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Udit 0 i difensore IC AD del for d o
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
UI VA BO e AE OR furono trat-
ți a giudizio del Tribunale di Catania, per rispon- dere, in concorse tra loro, dei delitti aggravati di falsità materiale in atti pubblici e di contraffazio-
ne delle imprente di una pubblica certificazione, co- sì come previsti dagli artt.476 e 469 c.p.
| Secondo l'accusa, il BO, quale impiegato del co- mune di S.Maria di Licodia, d'accordo col OR, aveva alterato il registro protoc olho, cancellando con una gomma l'originaria annotazione riportata in corrispondenza del n.5643 e sovrapponendo quindi al-
l'abrasione una diversa registrazione, con l'indica- zione degli estremi di una lettera di dimissioni dal la carica di direttore d i lavori edili, presentata dal OR in epoca successiva alla data in cui ap- pariva protocollata. Inoltre, il BO, sempre d'ac- cordo col OR, aveva alterato l'impronta del tim-
bro apposta sull'istanza del OR, correggendo a mano la terza cifra del numero di protocollo ori- ginariamente stampigliato sul documento.
Con sentenze del 5 aprile 1991, il Tribunale assol-
di- se entrambi gli imputati dai reati loro ascritti, chiarandoli non punibili perché il fatto non costiti- sce reato, sul rilievo che i falsi cimmessi erano gros- solani e quindi inidonei a ingannare la pubblica fede.
A seguito di gravame del pubblico ministero, la Cor te di appello di Catania, con sentenza del 22 gennaio
1992, ha prosciolto gli imputati dal delitto di cui all'art.469 c.p., perché estinto per amnistia, meh- tre li ha dichiarati colpevoli dell'altro delitto loro ascritto, condannando ciascuno a un anno di reclusione.
I due condannati hanno proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con NI motivo di ricorso, comune a entrambi i ricorrenti, si denuncia erronea applicazione della legge, travisamento del fatto e contraddittorietà del- la motivazione e si sostiene che i giudici di appel- lo avrebbero dovuto dare per certo che Halterazioni del registro e dell'impronta del timbro erano del tutto evidenti e riconoscibili da chiunque e che avrebbero quindi errato a r itenere integrati i rea- ți di falso, sul rilievo che le modificazioni grafi-
che, benché grossolane, potevano apparire come mere correzioni, irregolari na non illecite, del documen-
.
to e dell'impronta.
La censura é fondata.
I giudici di appello, pur affermando nella parte finale della lore sentenza, che i carabinieri inqui- renti avevano espresse in convincimento della possi- bilità tecnica di un'alterazione del registro proto- collo "sola dopo ripetuti accertamenti e...attente esame dei documenti", hanno tuttavia esplicitamente il riconosciuto che in corrispondenza del n.5643 registro recava "tracce visibili" di abrasioni e di una annotazione sovrapposta e che parimenti visibile era la modifies a mano di una delle difre del nuns—
ro stampigliato sull'istanza di dimissioni del Flo-
...
resta. Malgrado questa apparente contraddizione, il carattere grossolano e facilmente riconoscibile delle manipolazioni grafiche compiute dagli imputati deve considerarsi come un dato di fatto ormai Refini
KEXEKİE acquisito ai risultati dell 'indagine proces- suale in termini definitivi e non più confutabili;
e ciò sia perché i giudici di primo grado ne hanno dimostrato la sussistensa con arcertamenti e argomen-
ti, in nessun modo messi in discussione nella sen-
tenza impugnata, sia e soprattutto perché gli stesat 10.giudici di appelle hanno posto a fondamento, in pra- tica esclusivo, della loro decisione, quando hanno ritenuto che le riscontrate alterazioni grafiche in- tegravano, benché grossolane, un'ipotesi di falso pu-- nibile, perché potevano apparire come una mera cor- rezione del documento e dell'impronta del timbro. In effetti, secondo la giurisprudenza costante di tquesta Corte, a cui si richiamano i giudici del me- rito, nei reati di falso documentale, per l'esclusio- ne della punibilità, a causa dell'inidoneità dell'a- zione ai sensi dell'art.49 c.p., é necessario che - paja, a tutti evidente e sicura, che sia cioé grosso- lana, la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasieni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti anno- tazioni, anche se eseguite a fini illeciti e imme-
diatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità tal- mente evidente da impedire l'eventualità stessa di un inganno della pubblica fede, giacché possono es- sere e apparire una correzione, irregolare ma non delittuosa,… di un errore materiale compiuto duran- te la formazione delixxEEE documen to alterato ■ dal suo stesso autore.
Questo però non significa che, in casi del genere, la visibile alterasione di documenti (come di impron- te di sigilli) debba sempre ricondursi a una correzio- ne lecita e quindi inidonea a integrare gli estremi mdella falsità grossolona e dunque non punibile. Al contrario, occorre che di volta in volta il giudice del merito, a cui spetta istituzionalmente ogni ac- certamento, in materia, deve sottopforge a un'accus- ta verifica, in tutte le modalità che la caratteris zano, la specifica alterazione che viene in esame,
-pen stabilire quindi se le sue pecularità la faccia- no apparire come un'innocua correzione e non invece come l'evidente espressione di un'illecita falsi-
ficazione grossolonamente compiuta.
Nella specie, con riferimento al registro protocol-
*
*
lo, la Corte di appello si é limitata a rilevare cha
* anche in un documento come quello in questione posso-
no essere commessi errori di trascrizione, tali da richiedere successive cancellazioni e rettificazioni e'che l'alterazione incriminata era stata in concreto eseguita dallo stesso impiegato che aveva effettuato l'originaria annotazione e quindi con la medesima grafia;
con la conseguenza che chi avesse auto mode di consultare il registro avrebbe potuto pensare a
"un errore, commesso dallo stesso impiegato, nella registrazione della pratical e a una successiva" cor- rezione dell'errore. D'altra parte, sempre secondo i
“giudici del merito, la modifica a penna di una delle cifre del numero di protocollo sulla domanda del Flo- resta poteva apparire come una correzione giustifica- ta dall'intento di rendere più leggibile, ricalcando- la, una cifra che non si leggeva chiamamante a causa del difettoso funzionamento del sigillo o della scar- sa e insufficienza presenza di inchiostro mella parte del timbro corrispondente al numero corretto.
Senonché, gli accennati argomenti non risultano de- cisivi ai fini della soluzione adottata riguardo ad entrambi i delitti di falso ascritti agli impubati, in qu ignericamente riferibili a ogni alterazione del tipo di quelle considerate e quindi prescindono dalla valutazione, invece necessaria, per quanto pri- ma si é detto, delle specifiche peculiarità che le
“modifiche grafiche commesse dal BO presentavano in concreto.
Infatti, é indubbiamente vero che anche le annota- zioni su registri pubblici possono essere errate e che i relativi errori sone suscettibili di correzione, ma la Corte di appello non ha dato nessun rilievo '
E al fatto che nel caso in esame la modifica gra- fica era'avvenuta mediante l'abrasione, ottenuta con un gomma, della registrazione iniziale e mediante la sua sostituzione con una nuova e diversa annotazione e dunque in forme certamente anomale e insolite ri- spetto a quelle prescritte » di̟, norma seguite in i- potesi del genere. Sulla base di questo presupposto, inoltre, si sarebbe dovuto accertare se la registra- zione originaria era stata sostituita soltanto in parte, limitatamente cioé a qualcuna delle parole che la componevano, o se invece lo era stata per intero;
se ancora l'alterazione riguardava l'ultima pratica protècellata in un giomo determinato e se al- con- 4 trario era preceduta e seguita da altre registrazioni compiute tutte nel medesime giorno;
se infine le trac- tuttora leggibili della parte abrasa lasciava intra- vedere un'annotazione originaria comunque relativa alla lettera di dimissioni del OR o concernen- te invece tutt'altro documento. S₁ tratta evidente- mente di accertamenti che, specie se messi in rela- zione alla palese anomalia con cui un pubblico fun- zionarie aveva modificate l'annotazione di un pubbli- co registro, potevano far risultare che l'altarazione non era stata né parziale, contestuale all'inizia- le annetazione;
né relativa un medesimo documento
e che quindi appariva all'osservatore come un interven- to diretto a sostituire una registrasione con un'al- non solo tra completamente diversa e inoltre postumo rispetto all'annatazione cancellata ma anche a quelle che la seguivano secondo l'ordine cronologice. Correlativa- mente, l'ipotesi della Corte di appello che la cor- regione dell'impronta del timbro fosse giustificata dall'intento di rendere leggibile un numero che era risultato stampigliato senza sufficiente chiarezza si scontra con il fatto, desumibile dalla .decisione di primo grado e dallo stesso capo di impu- tazione, che sotto la cifra scritta a penna
(6) figura ancora leggibile una cifra diversa (8 0 9); ied é evidente che, se é così, la modifica non può che apparire come l'effetto di una volontaria altera-
zione.
L'omessa valutazione di questa circostanza delle altre prima indicate comporta dunque una carenza di motivazione su xdate decisivi ai fini del giudi- zio e cioè sul significato che assumevano, per chi le avesse esaminate, le alterazioni del protocollo e dell'impronta del timbro.
:
Si impone perciò un nuevo giudizio di merito, nel quale il giudice del rinvio, attenendosi al principi giuridici prima enunciati e sul presuppostorens le due alterazioni sono macroscopicamente grossolane percepibili da qualsiasi persona di normale diligen- za, dovrà accertare se esse erano tali da apparire come una mera correzione o non invece come il risul- tato (qual in effetti era) di una volontania e dalit tuosa falsificazione e dovrà quindi escludere, in
“questo secondo case, la punibilità dei falsi per -as- soluta inidoneità dell'azione.
La sentenza impugnata di conseguenza deve essere an- nullata con rinvio ad altra sesione della Corte di ap- pello di Catania, con riferimento sia al reato per cui
→ é intervenuta condanna, sia a quello dichiarato estin- to per ambistia, posto che, in presenza di una decisio- ne assolutoria di primo grado, l'applicazione della z causa estintiva del reato era subordinata all'accer- tamento, che come si é visto é invece mancato, della L
fondatezza sul punto dell'appello del pubblico mini- stero. secondo motore è assorb.la
*
p.q.m.
La Corte di cassazione annulla la sentenza della
Corte di appello di Catania del 22 gennaio 1992, im- pugnata da UI VA BO e da TA Fle- rasta, relativamente a entrambi i reati ad essi,– scritti, con rinvio per nuove esame ad altra sezione della stessa Corte di appello.
Roma, 7 ottobre 1992. presidente Il consigliere estensore.
Rafale Sant