Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10521 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL PO40521/0 1 REPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONE LA CORTE SUPREM DI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato Presidente R.G.N. 5204/00 SANTOJANNI Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.23135 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO- Rel. Consigliere Rep. 1 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/02/0 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RAS SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', BONAVENTURA MINUTOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FA IO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE 2001 CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati 897 -1- MAURO MONTANARI, GIULIO MASERA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 10469/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/12/99 R.G.N. 371/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
UDITO L'Avvocato CIABATTINI per MONTANARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 novembre 1997 il signor ER NO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore. Esponeva che era stato agente della società convenuta che, con lettera in data 27 ottobre 1997, gli aveva comunicato il proprio recesso dal contratto. Chiedeva che fosse dichiarato il recesso invalido per la carenza di motivazione e che la società fosse condannata al pagamento a suo favore della indennità prevista dall'art. 12 bis lettera c) dell'accordo economico collettivo degli agenti di assicurazione stipulato il 28 luglio 1994; che fosse dichiarata la nullità dell'art. 13 dell'accordo economico collettivo degli agenti delle imprese dell'assicurazione del 28 luglio 1994 per contrasto con l'art. 1750 del codice civile;
che fosse dichiarata l'inefficacia del recesso fino alla scadenza del termine di preavviso e, cioè, fino al primo maggio 1998. In subordine chiedeva che la società fosse condannata al pagamento della indennità sostitutiva de preavviso e della indennità di scioglimento del rapporto, alla restituzione della rivalsa e, infine, al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio la società convenuta ed espletata l'istruttoria, com sentenza del 19 novembre 1998 il Pretore rigettava il ricorso. La decisione del Pretore è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Milano che, con sentenza depositata in cancelleria il 28 dicembre 1999, haS 1 condannato la società a pagare al signor NO la somma dovuta per l'indennità di preavviso con gli interessi legali. Avverso la decisione del Tribunale la società propone ricorso articolato in tre motivi e illustrato con memoria. Il signor NO resiste con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1750 e 1753 del codice civile, nonché il vizio di incongrua ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'art. 13, terzo comma, dell'accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994 sia nullo perché in contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 1750 del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303. Il motivo è fondato. L'agente di assicurazione in gestione libera è disciplinato nel nostro codice civile dall'art. 1753 e dall'art. 1903. In particolare l'art. 1753 dichiara che le norme sul contratto di agenzia, contenute negli articoli 1742-1752 del codice, sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative, o dagli usi, e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa. L'art. 1903, invece, attribuisce agli agenti di assicurazione particolari poteri negoziali e processuali: poteri che, come affermato espressamente nella relazione del Guardasigilli al codice civile, SS vanno ben oltre quelli di un normale agente, anche se munito della facoltà di concludere contratti, e si avvicinano a quelli caratteristici dell'institore. Il richiamo operato dall'art. 1753 alle norme in tema di agenzia e la stessa collocazione della norma potrebbero indurre l'interprete al facile errore di ritenere che l'agente di assicurazione costituisca una specie dell'agente di commercio e sia disciplinato dalle norme previste per quest'ultimo, salvo che si tratti di norme incompatibili. Una tale interpretazione non terrebbe conto del fatto che l'agente di assicurazione ha sempre avuto, sin dai tempi dei "mezzani di sigurtà" della Repubblica veneta, una propria organizzazione associativa e, connessa con questa, una propria disciplina che ha preceduto quella dell'agente di commercio e che da essa risulta nettamente distinta. Difatti la figura dell'agente di commercio, fino all'emanazione del codice civile del 1942, era priva di una specifica normativa e la dottrina, per ragioni di inquadramento sistematico, ne mutuava la disciplina da istituti affini come il . mandato, la commissione e la mediazione. Invece la figura del sensale di assicurazioni, già tra la fine del secolo XVI e la seconda metà del secolo XVII, è stata oggetto di usi e di prassi particolari, sviluppatisi spontaneamente e successivamente riconosciuti, determinati o limitati dall'intervento della legislazione statale. Una disciplina di rilievo anche pubblicistico in quanto l'agente di assicurazione, in mancanza di una regolamentazione del settore assicurativo, svolgeva una funzione generale di garanzia che altrimenti sarebbe del tutto mancata. Come è stato incisivamente osservato, "da una parte stava il caso singolo di chi si voleva assicurare, dall'altra la disponibilità singola di chi SS 3 era pronto a assicurare: chi trovava l'assicuratore, o l'assicurato, chi conosceva le condizioni del mercato e le clausole a cui quel determinato contratto poteva essere concluso, chi provvedeva a redigere la polizza, chi dava fiducia a entrambe le parti contro eventuali macchinazioni dolose era proprio il sensale". In effetti l'agente di assicurazione deve ancora oggi svolgere una attività diversa da quella dell'agente di commercio, e, per alcuni aspetti, più impegnativa. Prima ancora della promozione del singolo affare deve curare la promozione di una adeguata cultura assicurativa. Una cultura fondata su una logica diversa da quella, più immediata ed evidente, che sta alla base dei contratti a prestazioni corrispettive. Una cultura che porta l'assicurato a impegnarsi a pagare periodicamente somme di danaro augurandosi, nello stesso tempo, che non debbano mai verificarsi quegli eventi che lo hanno indotto ad assicurarsi;
augurandosi, in definitiva, di pagare somme di danaro all'altra parte senza ricevere alcuna somma come corrispettivo. D'altra parte l'attività di promozione degli affari esaurisce l'attività dell'agente commerciale, ma non quella dell'agente di assicurazione. Questi, una volta concluso il contratto, non può disinteressarsi, ma deve seguire le vicende del rapporto assicurativo. Deve svolgere un'attività ulteriore, non meno importante, che da una parte implica spesso un'organizzazione imprenditoriale dotata di una certa struttura, dall'altra un rapporto di particolare fiducia con l'impresa di assicurazione per la delicatezza del servizio. Questa ulteriore attività differenzia in modo ancora più marcato l'agente di assicurazione dall'agente commerciale e lo qualifica non già come un intermediario nella SS circolazione dei beni, ma piuttosto come un prestatore di servizi. Due figure che le legislazioni moderne, e in particolare quella comunitaria, tendono a sottoporre a discipline sempre più differenziate. Sarà sufficiente ricordare al riguardo il diverso regime della responsabilità adottato in sede comunitaria per il produttore di beni materiali e per il prestatore di servizi. In sostanza l'agente di commercio e l'agente di assicurazione hanno costituito, e costituiscono tuttora, due figure che, benchè simili, sono tuttavia distinte e soggette a una diversa disciplina. L'autonomia della figura dell'agente assicurativo ha indotto la dottrina più autorevole e assolutamente dominante a leggere l'articolo 1753 del codice come una norma non genericamente dispositiva, ma meramente suppletiva. La norma non estende all'agente di assicurazione la disciplina dell'agente di commercio, salvo il diverso disposto delle parti. Al contrario, afferma che la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e che solo in mancanza è possibile applicare, in via analogica, le norme contenute negli articoli 1742-1752 del codice civile in materia di agenti di commercio. Una disciplina particolare e autonoma dunque;
una disciplina che, come è stato autorevolmente osservato, inverte l'ordine di precedenza delle fonti normative stabilito dagli articoli 1, 7 e 8 delle preleggi e pone le norme del codice civile in una posizione subordinata rispetto alla disciplina collettiva, agli usi e alla natura dell'agenzia assicurativa. Questa posizione subordinata riguarda non solo le norme di carattere dispositivo contenute nella disciplina codicistica degli agenti di commercio, ma SS 5 anche quelle di carattere imperativo, non derogabili dalle parti. Ciò non significa, come vuole una parte della dottrina, che l'articolo 1753 degradi le norme del codice da norme imperative a norme dispositive;
e non significa neppure attribuire agli accordi collettivi e agli usi un valore superiore a quello della legge;
significa, più semplicemente, che, una volta accertata l'esistenza di una norma che disciplina l'attività dell'agente di assicurazione, non c'è posto per l'applicazione della disciplina dell'agente di commercio, qualunque carattere essa abbia, dispositivo o imperativo che sia. Applicazione di tale principio;
del resto, è già stata fatta in occasione . della istituzione del ruolo presso gli agenti e rappresentanti di commercio mediante la legge 12 marzo 1968 n. 316. Infatti la norma, nonostante il suo carattere imperativo, è stata ritenuta non applicabile agli agenti di assicurazione (precisazione del Ministro della Giustizia 27 ottobre 1971 e circolare del Ministro dell'Industria del 26 febbraio 1972) ed è stato necessario l'accordo del 15 gennaio 1973 tra l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici € l'associazione nazionale degli agenti di assicurazione per l'istituzione di un apposito albo per gli agenti di assicurazione. La disciplina degli agenti di assicurazione è, quindi, autonoma e non subordinata rispetto a quella dell'agente di commercio ed è contenuta principalmente negli accordi collettivi che si sono succeduti nel tempo e, n particolare, nell'accordo nazionale del 1951. In sostanza il legislatore vuole che la figura dell'agente di assicurazione sia regolata non in modo generico e sfuocato dalle norme dettate per la diversa figura dell'agente di commercio, ma SS in modo più aderente alla realtà dell'istituto da quelle emanate specificamente per regolare la figura dell'agente di assicurazioni: dalle norme dell'ordinamento corporativo e dagli usi, dunque, e, una volta abolito l'ordinamento corporativo, dagli accordi economici collettivi post corporativi, sia da quelli resi efficaci erga omnes dalla legge 14 luglio 1959 n. 741, sia da quelli successivi che vincolano soltanto gli iscritti ( Cass. 3 luglio 1981 n. 4331; Cass. 4 luglio 1981 n. 4378; Cass. 4 luglio 1981 n. 4379; Cass. 7 settembre 1981 n. 5055; Cass. 24 febbraio 1982 n. 1179). D'altra parte il legislatore ha sempre attribuito una posizione preminente agli accordi collettivi nei confronti degli usi e sarebbe quindi contraddittorio ritenere che, in base al disposto dell'articolo 1753 del codice civile, le norme dettate per il contratto di agenzia possano essere derogate dagli usi, ma non dagli accordi collettivi in materia di agenti di assicurazioni. Attualmente pertanto la figura dell'agente di assicurazioni è disciplinata: a) in primo luogo dagli accordi collettivi che si sono succeduti nel tempo: dal concordato Brambilla del 25 giugno 1920 agli accordi cooperativi del 12 ottobre 1931 e del 5 luglio 1939 e a quello post corporativo del 10 ottobre 1951, che, per effetto del D.P.R. 18 marzo 1961 n. 387, ha acquistato efficacia erga omnes in applicazione della legge 14 luglio 1959 n. 751. La disciplina è completata dagli accordi nazionali per gli agenti in gestione libera successivamente stipulati dalle associazioni sindacali di categoria: dall'accordo 12 febbraio 1970 tra l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.), l'Associazione: nazionale tra gli agenti di assicurazione (A.N.A.) e l'Associazione nazionale ss 7 agenti generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Assicurazioni d'Italia (A.N.A.G.I.N.A.); dall'accordo 25 giugno 1975 tra l'A.N.I.A. e il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (S.N.A.); dall'accordo nazionale 16 settembre 1981 tra l'A.N.I.A. e lo S.N.A.; e infine, ultimo in ordine di tempo, dall'accordo nazionale degli agenti di assicurazioni stipulato il 28 luglio 1994. Tali accordi hanno valore di pattuizione privata che vincola solo gli aderenti alle associazioni che lo hanno stipulato;
i rapporti delle parti non aderenti rimangono regolati dall'accordo del 1951; entrambi, comunque, costituiscono una fonte di deroga alle norme del codice civile. b) In secondo luogo, in mancanza di accordi collettivi, dagli usi;
c) infine, in mancanza di usi, dalla disciplina ordinaria del contratto di agenzia di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, semprechè compatibile con i caratteri dell'attività assicurativa. Peraltro tale disciplina ha avuto in pratica poche occasioni di applicazione sia per la natura meramente suppletiva del richiamo, sia per la completezza della disciplina contenuta negli accordi collettivi e negli usi;
una disciplina che regola i vari istituti del contratto e del rapporto dell'agente di assicurazione in modo quasi sempre esaustivo. In particolar modo, in materia di preavviso e di indennità sostitutiva di preavviso, l'articolo 13 dell'accordo nazionale degli agenti stipulato il 28 luglio 1994 dispone che nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso è dovuto un mese di preavviso. L'impresa può sostituire, in tutto o in parte, i preavviso dovuto all'agente con una indennità determinata con scaglioni differenziati in relazione all'anzianità dell'agente. SS L'articolo si pone in contrasto con l'articolo 1750 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303. Difatti, pur prevedendo termini di preavviso identici a quelli di cui all'articolo 1750, nel quarto comma inserisce un meccanismo di quantificazione dell'indennità sostitutiva basato su scaglioni decrescenti in relazione all'anzianità dell'agente e finisce così per ridurre notevolmente l'importo dovuto a titolo di indennità e, indirettamente, la stessa durata del preavviso. Come ha osservato il Pretore nel caso in esame, la indennità di preavviso calcolata secondo il criterio di cui all'articolo 1750 comporta una somma di circa novantasei milioni;
calcolata secondo il criterio di cui all'accordo economico per gli agenti di assicurazione la minor somma di trentotto milioni circa. Questo Collegio ritiene che la funzione meramente suppletiva del richiamo contenuto nell'articolo 1753 comporti la prevalenza della disciplina collettiva sulle norme, anche imperative, contenute negli articoli del codice civile. che disciplinano l'agente di commercio;
che quindi, nel caso in esame, la disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso contenuta nell'art. 13 dell'accordo collettivo prevalga su quella contenuta nell'art. 1750 del codice civile. E' vero infatti che il quarto comma dell'art. 1750 dispone espressamente che "le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente"; ed è vero, dunque, che la norma ha, perlomeno sotto questo aspetto, carattere imperativo, ossia non derogabile dalle parti. La norma, SS tuttavia, riguarda la disciplina dell'agente di commercio e non può essere presa in considerazione nella disciplina dell'agente di assicurazione per la funzione meramente suppletiva del richiamo contenuto nell'art. 1753 del codice civile;
funzione che non può essere svolta in questo caso per la presenza della particolare norma contenuta nella disciplina collettiva. D'altra parte non può neppure ritenersi che la direttiva europea CEE 86/653, di cui il nuovo testo dell'art. 1750 costituisce attuazione, contenga un principio che debba essere applicato;
oltre che agli agenti di commercio, anche agli agenti di assicurazione;
in altri termini non può dirsi che il legislatore comunitario, nel dettare la direttiva dell'agente commerciale in generale, abbia intenso comprendere in tale figura anche quella dell'agente di assicurazione. Al riguardo va osservato che la direttiva fa espresso riferimento solo all'agente commerciale e lo definisce come "la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merce, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente". Non è dubbio pertanto che la direttiva sia diretta ad assicurare una uniformità di trattamento degli agenti di vendita o di acquisto di merci, ossia degli agenti commerciali, e non degli agenti intermediari nella prestazione di servizi, come gli agenti di assicurazione. L'oggetto della direttiva è, quindi, soltanto la disciplina dell'agente d commercio. Conforta tale interpretazione la lettura di alcuni consideranda come quello in cui si sottolinea la necessità di non pregiudicare il livello di protezione SS 10 degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il preponente e quello in cui si dà ampio risalto all'esigenza di un riavvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri per far sì che gli scambi di merci tra questi ultimi possano essere effettuati in condizioni analoghe a quelle di un mercato unico. E ulteriore motivo di conforto può essere dato dalla gestazione presso la Commissione europea di un altro progetto di direttiva destinato a disciplinare gli agenti e gli intermediari di assicurazione. D'altra parte gli Stati europei che hanno attuato la direttiva hanno ritenuto che essa non comprendesse necessariamente l'agente di assicurazione. E' vero, infatti, che il paragrafo 92 del codice di commercio tedesco prevede l'applicazione all'agente di assicurazione delle disposizioni dettate per l'agente di commercio, salvo alcune precisazioni relative alla provvigione. Tuttavia la legge olandese e quella austriaca escludono espressamente che le norme in esse contenute siano applicabili agli agenti di assicurazione;
e le leggi di altri paesi, come il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna, la Grecia nulla dicono al riguardo. Inoltre la stessa legge italiana di delega per l'attuazione della direttiva, la legge 29 dicembre 1990 n. 428, si limita a demandare al Governo …....l'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE in tema di agenti commerciali indipendenti....". Si deve dunque ritenere che la legge di attuazione abbia disciplinato la solo figura dell'agente commerciale e non quella dell'agente di assicurazione;
che altrimenti, se il Governo avesse voluto estendere all'agente di assicurazione la direttiva Comunitaria, avrebbe SS 11 commesso un eccesso di delega e la legge dovrebbe pertanto essere considerata costituzionalmente illegittima. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1750 e 1753 del codice civile e dell'art. 13 dell'accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994, nonché il vizio di incongrua ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la nullità dell'art. 13 dell'accordo nazionale agenti del 28 luglio 1994 perché in contrasto con l'art. 1750 del codice civile, senza tenere conto che sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva delle varie indennità previste dall'accordo nazionale agenti del 1994 per verificare se, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, ci fosse stato un trattamento deteriore, oppure conforme o superiore, alle previsioni dell'art. 1750 del codice civile. Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia il vizio di violazione e di falsa applicazione dell'art. 432 del codice di procedura civile, nonché il vizio di incongrua motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia liquidato l'indennità sostitutiva del preavviso equitativamente, considerare che il NO era in condizione di dimostrare senza matematicamente quali fossero stati i compensi e le spese per la gestione della sua agenzia. L'esame di questi due motivi deve essere considerato assorbito dall'accoglimento del primo motivo del ricorso. 12 Pertanto deve essere accolto il primo motivo del ricorso e devono essere dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, devono essere rigettate le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001. Il Presidente L'Estensore можно штормурі Яноге Canucutono ашиfine C པ། – ས ༦.ཡཝཱ – རཱཡཱ ཝཱ བྷཱུས ཨཝཱ ། པ ག་ IL CAN EL ERE Depositato ve celloria 60. 201 IL CANCELIFE