Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2010, n. 37925
CASS
Sentenza 7 luglio 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico.

Commentario1

  • 1Il recente approdo della Corte di cassazione sull’art.328, comma I, cp: il diritto vivente stravolge il senso della littera?
    Berruti Laura Viola · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2015

    La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 01.07.2014, confermava la condanna di C.G. in relazione al reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, pronunciata dal Tribunale di Modica per l'omessa compilazione a cura del primario responsabile del reparto di ortopedia dell'ospedale, di un rilevante numero di cartelle cliniche. Avverso tale sentenza proponevano ricorso i difensori di C.G. assumendo mancanti nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 328 c.p. , comma 1, che si ritiene impropriamente contestato in ragione dell'assenza di una norma imperativa che impone di redigere la cartella clinica di cui, tra l'altro, se ne contesta la natura pubblica. In ogni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2010, n. 37925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37925
Data del deposito : 7 luglio 2010

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