Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 22 della legge n. 990 del 1969), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale d'assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronunzia con riguardo a tutte le parti, e legittima quelle formalmente estranee all'impugnazione, ma contraddittori necessari anche nel nuovo giudizio, ad impugnare a loro volta la sentenza medesima nei confronti di qualunque altra parte, a tutela dei propri collegati interessi, nelle forme e con gli effetti dell'impugnazione incidentale tardiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GU SI SA E SI ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALOMBI, difesi dall'avvocato MAURO MAZZUCCATO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UN ASSIC SPA, difesa dall'avvocato STEFANO GRAZIOSI giusta procura speciale per NO SA ET di Bologna del 07/09/98 n. 71818 di rep.;
- resistente con procura -
contro
OV IU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05013/97 proposto da:
OV IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che lo difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato CINZIA GORDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GU SI SA, SI ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PALOMBI, difesi dall'avvocato MAURO MAZZUCCATO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
UN SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1324/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 12/04/96 e depositata il 28/11/96 (R.G. 1224/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Francesco PALOMBI (con delega Avv. Mauro MAZZUCATO);
udito l'Avvocato Stefano GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 cpc, per il rigetto del ricorso principale e del 1^ motivo del ricorso incidentale, accoglimento del 2^ motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20.5 - 27.6.1994 il Tribunale di Bologna, accogliendo le istanze risarcitorie proposte da AN SE, per i gravi danni patiti nell'incidente stradale del giorno 23.5.1983,
contro
GU OR SA e OR ND , eredi del responsabile esclusivo OR NO e contro l'assicuratrice di costui UN, considerato che quest'ultima aveva versato l'intero massimale di L. 300.000.000, e tenuto conto della somma versata all'I.N.A.I.L. per rivalsa, condannava gli eredi OR in solido al pagamento di ulteriori L. 318.321.029 nonché l'assicuratrice, in solido con i primi, nei limiti di L. 60.504.578, oltre interessi legali della pronuncia;
condannava inoltre i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali.
Gli eredi OR e l'IP proponevano distinti appelli. Con sentenza 12.4 - 28.11.96, la Corte di Appello di Bologna, in parziale accoglimento degli appelli proposti da GU OR SA e da OR ND, nonché dalla s.p.a. UN contro la sentenza del Tribunale di Bologna in data 20.5.1994, riduceva la condanna dei primi due a L. 227.129.990 e quella dell'assicuratrice a L. 41.493.923, somma questa ultima in quanto già versata, da detrarre sul debito OR;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese sostenute da GU e OR nei due gradi e per un terzo quelle sostenute dall'AN per il secondo grado nei confronti dell'UN; condannava l'AN a restituire alla UN la somma di L. 19.010.655, oltre agli interessi di legge dal giorno in cui era stata eseguita la sentenza appellata;
condannava l'UN a rimborsare all'AN la somma di L.
4.526.000 pari a due terzi delle spese liquidate per il secondo grado. Contro questa decisione propongono ricorso per cassazione GU OR SA e OR ND con quattro motivi. Resiste con controricorso l'LD proponendo anche ricorso incidentale (con due motivi) al quale resistono con controricorso i predetti ricorrenti principali. Questi ultimi hanno anche depositato memoria. La UN ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre disporre la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c. Con il primo motivo i ricorrenti principali SA GU OR ed ND OR denunciano: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) ed in particolare degli artt. 99,112,184 vecchio testo c.p.c.; "error in procedendo" per vizio di extrapetizione (art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione agli artt. 99, 112,184 vecchio testo c.p.c.); motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5, c.p.c.) esponendo le seguenti doglianze. La corte d'appello ha errato nel non ritenere cessata la materia del contendere nei confronti degli appellanti (ed oggi ricorrenti) OR per effetto della rinunzia dell'attore AN alla domanda inizialmente proposta nei loro confronti. Infatti in corso di causa, l'UN aveva provveduto ad effettuare, dopo l'acconto di L 7.000.000, ulteriori pagamenti (lire 78.000.000 in data 30.7.1986; lire 63.300.275 i data 17.10.1986; lire 152.000.000 in data 14.11.1991) fino ad esaurimento del massimale assicurato ed, all'udienza del 20.2.1992, il procuratore dell'attore aveva dichiarato testualmente a verbale "di prendere atto del versamento effettuato dalla convenuta compagnia IP della somma di lire 152.000.000 quale residuo importo del massimale. La causa, in ogni caso, prosegue per l'ottenimento della svalutazione e degli interessi oltre il massimale e per il pagamento delle spese legali in relazione sia alla mala gestio della compagnia convenuta sia per il ritardo colposo nell'adempimento". Tale dichiarazione costituisce modifica delle conclusioni inizialmente proposte dall'attore, ai sensi dell'art. 184 vecchio testo c.p.c., ed ha comportato la definitiva rinunzia dell'attore alla originaria domanda risarcitoria nei confronti degli eredi OR. Le espressioni linguistiche utilizzate dal difensore dell'attore, e cioè da un tecnico del diritto, sono univoche. In particolare, l'espressione "la causa" indica, e non può che indicare, l'intera causa unitariamente proposta con l'atto di citazione.
Con il secondo motivo, che va esaminato insieme al primo, in quanto a questo strettamente connesso, i ricorrenti principali denunciano: motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), esponendo: - che, anche sotto un ulteriore profilo, sul punto dell'interpretazione della predetta dichiarazione a verbale 20.2.1992, la decisione della corte d'appello è motivata in modo contraddittorio e del tutto insufficiente, in quanto si basa su un vistoso travisamento del tenore letterale della detta dichiarazione a verbale 20.2.1992; - che infatti, nel dare atto del contenuto di tale dichiarazione, la corte d'appello riporta che "la causa contro l'UN proseguiva...", ma le parole "contro l'UN" le ha arbitrariamente aggiunte la corte d'appello; - che questo "lapsus" dei giudici di seconda istanza è estremamente significativo ed evidenzia come tutto il ragionamento sia irrimediabilmente inficiato, alla base, da un preconcetto, risolvendosi in una mera petizione di principio;
- che i giudici di secondo grado hanno ulteriormente "rivisitato" la dichiarazione in parola, omettendo di dare atto che la condanna oltre al massimale richiesta dall'attore era riferita espressamente a titolo di "mala gestio" dei l'assicuratore. I primi due motivi appaiono privi di pregio. Appare opportuno premettere che, come si evince dal contesto della motivazione, la Corte di Appello non ha affatto inteso riportare dapprima le esatte parole di detto difensore e passare poi ad interpretarle, ma ha voluto invece esporre direttamente quale era, secondo la sua interpretazione, l'esatto significato da attribuire alla dichiarazione. In altri termini sia la frase che inizia con le parole " .... Con tale dichiarazione si precisava...." sia le due frasi successive (che iniziano con le parole: " ... La deduzione ..." e "..Anzi...") fanno parte dell'esposizione di detta tesi interpretativa della Corte. Ciò si evince dalla costruzione del periodo, dall'iter logico del medesimo e, tra l'altro, dalle seguenti due circostanze: -a) la dichiarazione del suddetto difensore non viene riportata in sentenza tra virgolette;
-b) le parole successive:
"... Anzi quella dichiarazione prova..." evidenziano ulteriormente come anche i brani criticati dai ricorrenti facciano parte dell'esposizione della tesi in esame. Dunque deve escludersi che la Corte abbia motivato in modo insufficiente o illogico il punto in esame e cioè che vi sia stato l'asserito "travisamento" (l'espressione è evidentemente usata dai ricorrenti principali nel senso di "interpretazione affetta da vizi" e non nel senso di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. ; è appena il caso di precisare che in tale ultimo caso la doglianza sarebbe stata inammissibile;
v. tra le altre Cass. 4310 del 15/05/1997: "Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4 , cod. proc. civ.".) . Ciò premesso, occorre rilevare che tutte le doglianze sopra sintetizzate appaiono in sostanza volte a far valere essenzialmente un vizio in procedendo (concernente soprattutto l'art.112 c.p.c.). Questa Corte, con riferimento a tale doglianza, è
pertanto giudice anche del fatto, nel senso che deve procedere direttamente al l'interpretazione della dichiarazione in questione (cfr. fra le altre Cass. 4251/82). Orbene deve ritenersi che la dichiarazione del procuratore dell'attore, proprio in quanto (evidentemente) esposta in relazione al " .... versamento del residuo massimale..." da parte dell'UN, si riferisse esclusivamente ai rapporti tra l'attore medesimo e detta Compagnia Assicuratrice, e non invece all'intera causa (concernente anche i rapporti tra detto attore e gli eredi del responsabile). La motivazione in esame appare pertanto immune da tutti i vizi lamentati.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) ed in particolare degli artt. 329 e 342 c.p.c.; motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5, c.p.c.), esponendo le seguenti doglianze. Con riferimento alla posizione degli appellanti OR, la corte d'appello ha ritenuto che gli stessi potessero giovarsi solo in parte del (congruo) ridimensionamento del danno operato in appello, avendo giudicato che essi non avrebbero specificamente impugnato, a differenza dell'UN, la sentenza di primo grado sul punto del danno da mancato guadagno durante l'invalidità temporanea nonché sul punto della adeguata rivalutazione degli acconti corrisposti al danneggiato nel corso del giudizio. Le parti OR, nell'atto di citazione in appello notificato il 29.9.1994, avevano dichiarato: "la sentenza è comunque censurabile in relazione alla liquidazione dei danni effettuata in favore di parte attrice" ed avevano concluso: "in subordine sentir comunque ridurre le cifre riconosciute a titolo di danni in favore di SE AN, respingendo quindi ogni domanda nei confronti dei convenuti SA GU ved. OR e ND OR". La sentenza di primo grado, dopo aver determinato le singole voci di danno, ed aver dato atto dei pagamenti effettuati dall'UN, ha correttamente enunciato il criterio di calcolo, come segue: "avendo determinato il danno complessivo, all'epoca di riferimento, nella somma di lire 244.264.122, occorre procedere, quindi, per determinare quanto dovuto dagli eredi OR, alla rivalutazione della suddetta somma secondo gli indici ISTAT, con decorrenza degli interessi sul capitale rivalutato, dal 23.5.1983 (data del sinistro) al di della presente sentenza;
con detrazione, ovviamente, delle somme via via corrisposte dall'UN fino all'esaurimento del massimale di lire 300.000.000" (pag. 12 della sentenza di primo grado); ha, infine, enunciato il risultato di tale calcolo, come segue: "da siffatto calcolo risulta dovuta la somma complessiva di lire 318.321.029". Va rilevato che il calcolo stesso non è stato esplicitato, ma ne è stato indicato solo il risultato. Ma allora l'appellante aveva l'onere di dolersi del risultato finale del conteggio, ma non poteva censurare analiticamente i passaggi di un tale conteggio, posto che il tribunale non li aveva neppure implicitamente indicati. A tutto voler concedere (ma senza, con ciò, ammetterlo), si potrà imputare agli appellanti OR unicamente di non avere singolarmente censurato le varie componenti o voci di danno determinate dal tribunale: in particolare (solo) la voce del danno patrimoniale (danno specifico) temporaneo;
ma è seriamente da dubitarsi che l'appellante avesse l'onere di censurare specificamente ogni singola voce del danno fisico, dato che questo costituisce una entità ontologicamente unitaria. Sotto ulteriore profilo, non può non rilevarsi la manifesta ingiustizia sostanziale dell'impugnata decisione, la quale, in pratica, condanna gli eredi OR a corrispondere somme che essa stessa ha giudicato sicuramente non dovute.
Il motivo appare privo di pregio. Infatti, dato che nell'atto di appello non sono contenute affatto specifiche doglianze in ordine al mancato guadagno da invalidità temporanea ed alla rivalutazione degli acconti, nel senso che di tali punti non si parla (specificamente e ritualmente) in alcun modo, appare incontestabile l'esattezza della decisione della Corte di Appello. Non sembra inutile precisare, con riferimento a tale rivalutazione, che la suddetta mancata precisazione - nella sentenza - del calcolo concernente la rivalutazione non poteva certamente esimere l'appellante dall'onere di esporre una doglianza che, pur essendo di specificità non elevata in quanto adeguata a quella della motivazione criticata, manifestasse tuttavia chiaramente al Giudice di secondo grado la volonta di impugnare l'entità della rivalutazione. Si osserva infine che è ovviamente irrilevante dal punto di vista giuridico la tesi concernente l'asserita "ingiustizia sostanziale".
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) ed in particolare dell'art. 1306 c.c.; motivazione omessa (art. 360, n. 5 c.p.c.), esponendo le seguenti doglianze. Sempre con riferimento alla pretesa non fruibilità (per gli appellanti OR) della più favorevole pronunzia resa nei confronti della appellante società UN, la corte d'appello ha, inoltre, errato a non applicare, comunque, il principio desumibile direttamente dall'art. 1306 c.c. ed, indirettamente, dagli artt. 1310 e 1073, co. 5, c.c., secondo cui, in caso di obbligazione solidale, alla parte non impugnante si comunicano gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi.
Anche questo motivo appare privo di pregio. Infatti la facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra il creditore ed altro coobbligato, concerne l'ipotesi in cui sul rapporto obbligatorio solidale sia stata pronunciata una sola sentenza i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore del giudicato contrario sul medesimo punto: pertanto, qualora i debitori solidali abbiano partecipato al giudizio (sia pure in un solo grado) essi sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti nonché all'efficacia del giudicato medesimo qualora non abbiano proposto valida impugnazione (v. Cass. 9647 del 6/11/1996). Con riferimento al ricorso incidentale occorre anzitutto premettere che la tardività della sua notificazione alla UN (la quale nulla ha eccepito sull'argomento) non comporta ne' la sua inammissibilità ne' la necessità di provvedere comunque sul punto dato che trattasi di cause inscindibili (art. 331 c.p.c.) e che detta UN, dopo aver ricevuto una notifica di per sè regolare del ricorso, ha depositato una procura con firma autenticata ed ha partecipato alla discussione orale. A proposito di tale inscindibilità va ricordato il seguente principio giuridico, già affermato da questa Corte: (Cass. 5220 del 29/07/1983) Un tema di assicurazione obbligatoria della responsabifità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dello assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti, e legittima quelle formalmente estranee all'impugnazione, ma contraddittori necessari anche nel nuovo giudizio, ad impugnare a loro volta la sentenza medesima nei confronti di qualunque altra parte, a tutela dei propri collegati interessi, nelle forme e con gli effetti dell'impugnazione incidentale tardiva".
Con il primo motivo il ricorrente incidentale LD SE denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 c.c., 2057 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.c. e 1227 c.c..
Motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia", esponendo le seguenti doglianze con riferimento al capo della sentenza che ha escluso che spetti al danneggiato il danno per perdita totale della capacità specifica di lavoro. La Corte, richiamandosi a quanto stabilito in tema di liquidazione del danno patrimoniale dal D.L. 23/12/1976 n. 857 convertito nella l. 26/2/1977 n. 39, ha proceduto nel seguente modo: ha considerato il reddito dichiarato dal sig. AN nel 1982 (ultimo anno interamente lavorato prima del sinistro), ha rivalutato l'importo in base agli indici medi ISTAT fino ad adeguarlo al valore dell'anno 1987 (primo anno interamente lavorato dopo il sinistro), ha calcolato la differenza tra i due importi ed ha applicato alla somma ottenuta il coefficiente di capitalizzazione in base all'età, dichiarando apoditticamente che il risultato ottenuto (L. 50.402.533) concreta il danno permanente subito dal sig. AN per perdita della capacita specifica di lavoro. L'errore della Corte consiste nell'aver ritenuto che il danno da perdita di guadagno a carico del sig. AN si esaurisca nella differenza tra i due redditi percepiti prima e dopo il sinistro, riducendo cosi le conseguenze patrimoniali della gravissima infermità patita dal danneggiato (culminata con l'amputazione della gamba sinistra) in un semplice mutamento in peius dell'attività di lavoro da lui svolta. La Corte d'Appello non ha tenuto conto che nelle grandi invalidità, il danno economico non si esaurisce nella diminuzione attuale di reddito che il danneggiato abbia subito adattandosi a svolgere l'attività meno remunerativa che la sua residua capacità generica di lavoro gli consente, ma riguarda anche tutte le molteplici opportunità future che, secondo l'id quod plerumque accidit, gli saranno d'ora in poi assolutamente precluse;
si doveva dunque considerare la presumibile influenza negativa dell'invalidità sull'espansione dell'attività svolta, sull'avanzamento di carriera, sulla percezione di speciali compensi per un'attività di lavoro più intensa del normale, sullo svolgimento di attività marginali o di attività inerenti alla vita di relazione che possono influire anche nel futuro sulla sfera economica, ecc.. Nel caso specifico, sono inoltre agli atti le prove che attestano che il sig. AN aveva da poco iniziato una nuova attività di auto-trasportatore in proprio ed aveva, nel 1982, appena acquistato l'autocarro (v. pag. 11 sentenza di primo grado), costituente un bene strumentale essenziale per la sua attività, il cui costo, portato in detrazione, aveva sensibilmente diminuito il reddito netto prodotto in quell'anno, che pertanto non poteva essere adottato come indice assoluto di redditività. Inoltre il lavoro viene oggi svolto attraverso il ricorso alle residue capacità, con ovvia usura delle medesime, con maggior pericolo di danni e infortuni e conseguente turbamento della cenestesi lavorativa. Ed anche quest'ultima considerazione, non si basa, nel caso specifico, soltanto sull' id quod plerumque accidit, ma sulla documentazione reddituale prodotta in atti (modelli 101) che confermano le sensibili variazioni di reddito del sig. AN, causate dai lunghi periodi di riposo, anche non retribuiti, spesso usufruiti per poter compensare l'abnorme sforzo lavorativo profuso.
Le doglianze appaiono prive di pregio. Infatti : - A) per la parte in cui lamentano l'omessa valutazione della
"....presumibile...." influenza negativa dell'invalidità, violano il principio giuridico secondo il quale "La omessa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione semplice, che è rimessa alla prudenza del giudice non può essere denunciata in Cassazione" (Cass. 10442/94); - B) comunque l'eventuale presunzione di sussistenza di tale influenza negativa deve basarsi su circostanze di fatto certe (cfr. cass. 9598/98) oltre quelle mediche, in relazione tra l'altro al tipo di lavoro attuale ed alle condizioni del medesimo, circostanze che la Corte ha evidentemente ritenuto (implicitamente) insussistenti nella specie;
e l'LD (fatta eccezione per le risultanze di cui sub c) ha omesso di indicare specificamente e ritualmente quali sarebbero nella specie le circostanze di fatto certe (oltre quelle mediche), decisive e non considerate dalla Corte, da porre a base dell'invocata presunzione (e ciò comporta l'inammissibilità dei rilievi in esame;
v. la giurisprudenza che verrà citata sub c); - C) le sopra citate "variazioni di reddito" da un lato sono oggetto di argomentazioni difensive non integrate dall'indicazione rituale e specifica dei documenti che le proverebbero (i quali vengono invece indicati genericamente come "modelli 101", senza la precisazione di ulteriori elementi identificativi come ad es. i periodi di tempo ai quali si riferirebbero) e del relativo contenuto (il ricorrente che deduce l'omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima dato che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative: cfr. tra le altre Cass. 2965/97, Cass. 7692/96 e Cass. 6863/95); e dall'altro appaiono comunque circostanze prive del requisito della decisività, dato che il ricorrente non ha specificamente affermato che si tratta di risultanze precise anche in ordine alle specifiche cause delle assenze;
- D) quanto all'acquisto dell'autocarro, l'LD ha dedotto doglianze inammissibili ( il che esclude la necessità di esaminare la loro fondatezza) avendo omesso: - 1) di chiarire perché secondo il suo assunto sarebbe criticabile la tesi della Corte di merito il tribunale ha ritenuto, e sul punto non c'è appello, che il reddito dell'LD per l'attività di autotrasportatore esercitata nel 1982 fosse pari a L. 11.192.000. .."), la quale sembra alludere ad un giudicato in ordine al reddito netto dell'infortunato;
- 2) di indicare ritualmente (qualora il ricorrente incidentale intenda dare per scontato che la Corte abbia alluso al reddito lordo;
ma tale mancanza di chiarezza è già di per sè motivo di inammissibilità) quali sarebbero e quale contenuto avrebbero le risultanze processuali dalle quali emergerebbe detto acquisto (non bastando la mera citazione della sentenza di primo grado) con tutte le caratteristiche (concernenti tra l'altro il prezzo ed il tempo) affermate nel suo assunto difensivo, nonché in base a quali elementi si dovrebbe ritenere che il reddito (prodotto nel 1982) di cui ha tenuto conto la Corte di merito comprendeva anche quanto invece era stato speso per l'acquisto medesimo.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c. e 112 capov. Esponendo le seguenti argomentazioni. La sentenza di secondo grado ha condannato il sig. AN a restituire all'UN la somma di L. 19.010.655, completamente ignorando che, con atto notificato l'1/3/96 e con dichiarazione verbalizzata all'udienza del 22/3/96, la società assicuratrice aveva rinunciato alle domande svolte nei suoi confronti.
Il motivo è fondato, dato che con atto datato 27.2.96, notificato il 29.2 - 1.3.96 e richiamato dalla parte in sede di udienza 22.3.96, la UN aveva dichiarato " ... di rinunciare alla domanda proposta con atto di appello....".
In conclusione, il ricorso principale va rigettato;
va rigettato inoltre il primo motivo del ricorso incidentale. Va accolto invece il secondo motivo di quest'ultimo ricorso e va cassata in relazione senza rinvio la pronuncia di condanna dell'LD alla restituzione in favore dell'UN della somma di L 19.010.655 (oltre agli interessi di legge); quanto alle spese del giudizio di secondo grado, detta UN va condannata a rifonderle integralmente all'LD così come liquidate per l'intero dalla Corte di Appello.
Sussistono invece giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo di detto ricorso incidentale e cassa in relazione, senza rinvio, la pronuncia di condanna dell'LD alla restituzione in favore dell'UN. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti. Condanna la IP a rifondere integralmente all'LD le spese del giudizio di secondo grado così come liquidate per l'intero dalla Corte di Appello. Così deciso in Roma, il 21.9.98.
Depositato in Cancelleria il 12 Gennaio 1999