Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 255
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 22 della legge n. 990 del 1969), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale d'assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronunzia con riguardo a tutte le parti, e legittima quelle formalmente estranee all'impugnazione, ma contraddittori necessari anche nel nuovo giudizio, ad impugnare a loro volta la sentenza medesima nei confronti di qualunque altra parte, a tutela dei propri collegati interessi, nelle forme e con gli effetti dell'impugnazione incidentale tardiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 255
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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