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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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- 1. Titolo non indicato in precetto? Basta che sia comunque desumibile dall'attoAccesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
r.g.372/2023 e 3939/2023 riuniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2023 (e 3939/2023 riuniti) promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI MARCO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LATTANZIO CONSUELO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 28.04.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio, relativo ai due procedimenti riuniti, ha ad oggetto l'opposizione, proposta da
, avverso la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione datato 15.11.2022, per non Parte_1 essere stato preventivamente notificato il titolo esecutivo. E' ulteriormente opposto il precetto in rinnovazione notificato in data 13.06.2023 (a seguito della rinuncia del creditore procedente al precetto rinnovato del 21.12.2022), per essere stato notificato in violazione delle norme previste in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC, nel caso di elezione del domicilio digitale. Ha infine dedotto l'erronea modalità di rinuncia da parte del creditore procedente in relazione al precetto in rinnovazione del 21.12.2022. si è tardivamente costituito nel giudizio r.g. 372/2023, mentre si è Controparte_1 tempestivamente costituito nel giudizio 3939/2023.
Entrambe le opposizioni proposte da sono manifestamente infondate, con Parte_1 assorbimento di ogni ulteriore questione in forza del principio della ragione più liquida.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore
(cfr. Cass. n. 15316/2017).
Nel caso in esame risulta documentato che il precetto in rinnovazione, notificato in data 21.12.2022, recasse espresso riferimento al titolo esecutivo, ossia l'ordine di rilascio del 16.04.2015, munito di formula esecutiva in data 26.04.2015 e notificato a mani proprie il 18.06.2015 (come provato in via dall'opposto, cfr. doc. all. n. 1 comparsa di costituzione nel giudizio 372/2023). Pertanto, CP_1 il precetto in rinnovazione opposto è munito di tutti gli elementi idonei a consentire l'individuazione del titolo e dell'oggetto dell'immobile di cui è richiesto il rilascio. Il precetto del 21.12.2022 è stato in ogni caso rinunciato dal creditore (si tratta di rinunzia abdicativa, quale negozio uniltaerale), sicché sul punto deve ritenersi cessata la materia del contendere. Infine, l'opposizione avverso il precetto notificato in data 13.06.2023 è manifestamente infondata. Il precetto è stato regolarmente notificato a mani del debitore. Avendo avuto piena conoscenza dell'atto, non si comprende l'interesse a contestare l'illegittimità della notifica in quanto non avvenuta a mezzo PEC, risultando egli, peraltro, soggetto non obbligato a munirsi dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, l'opposto ha documentato ricerca negativa circa la titolarità dell'indirizzo PEC, né l'istante ha provato l'elezione di domicilio digitale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione stante l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca la dichiarazione di contumacia di effettuata nell'ambito del Controparte_1 procedimento r.g. 372/2023.
- Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da avverso il precetto in rinnovazione del 21.12.2022. Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto in rinnovazione Parte_1 notificato il 13.06.2023.
- Dichiara assorbita ogni ulteriore questione.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in Euro 1.689,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi.
Velletri, lì 28/04/2025
Il giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2023 (e 3939/2023 riuniti) promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI MARCO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LATTANZIO CONSUELO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione orale del 28.04.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio, relativo ai due procedimenti riuniti, ha ad oggetto l'opposizione, proposta da
, avverso la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione datato 15.11.2022, per non Parte_1 essere stato preventivamente notificato il titolo esecutivo. E' ulteriormente opposto il precetto in rinnovazione notificato in data 13.06.2023 (a seguito della rinuncia del creditore procedente al precetto rinnovato del 21.12.2022), per essere stato notificato in violazione delle norme previste in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC, nel caso di elezione del domicilio digitale. Ha infine dedotto l'erronea modalità di rinuncia da parte del creditore procedente in relazione al precetto in rinnovazione del 21.12.2022. si è tardivamente costituito nel giudizio r.g. 372/2023, mentre si è Controparte_1 tempestivamente costituito nel giudizio 3939/2023.
Entrambe le opposizioni proposte da sono manifestamente infondate, con Parte_1 assorbimento di ogni ulteriore questione in forza del principio della ragione più liquida.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore
(cfr. Cass. n. 15316/2017).
Nel caso in esame risulta documentato che il precetto in rinnovazione, notificato in data 21.12.2022, recasse espresso riferimento al titolo esecutivo, ossia l'ordine di rilascio del 16.04.2015, munito di formula esecutiva in data 26.04.2015 e notificato a mani proprie il 18.06.2015 (come provato in via dall'opposto, cfr. doc. all. n. 1 comparsa di costituzione nel giudizio 372/2023). Pertanto, CP_1 il precetto in rinnovazione opposto è munito di tutti gli elementi idonei a consentire l'individuazione del titolo e dell'oggetto dell'immobile di cui è richiesto il rilascio. Il precetto del 21.12.2022 è stato in ogni caso rinunciato dal creditore (si tratta di rinunzia abdicativa, quale negozio uniltaerale), sicché sul punto deve ritenersi cessata la materia del contendere. Infine, l'opposizione avverso il precetto notificato in data 13.06.2023 è manifestamente infondata. Il precetto è stato regolarmente notificato a mani del debitore. Avendo avuto piena conoscenza dell'atto, non si comprende l'interesse a contestare l'illegittimità della notifica in quanto non avvenuta a mezzo PEC, risultando egli, peraltro, soggetto non obbligato a munirsi dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre, l'opposto ha documentato ricerca negativa circa la titolarità dell'indirizzo PEC, né l'istante ha provato l'elezione di domicilio digitale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione stante l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca la dichiarazione di contumacia di effettuata nell'ambito del Controparte_1 procedimento r.g. 372/2023.
- Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da avverso il precetto in rinnovazione del 21.12.2022. Parte_1
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto in rinnovazione Parte_1 notificato il 13.06.2023.
- Dichiara assorbita ogni ulteriore questione.
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in Euro 1.689,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi.
Velletri, lì 28/04/2025
Il giudice
Angelo Baffa