Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1964/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CASSANO ALL'IONIO (CS) in [...] C.F._1 data 18/09/1977, rappresentata e difesa dall'avv. BASTA ROCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. parte nata a CARIATI (CS) in [...] C.F._2 data 27/07/1993, rappresentata e difesa dall'avv. URSO ANTONELLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21/10/2024 parte ricorrente
[...] ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di Pt_1 [...]
, deducendo che: CP_1
-dalla relazione sentimentale del ricorrente con la sig. nata a [...]
Cariati il 27/07/1993 c.f. ed ivi residente a[...], C.F._2 nasceva a Corigliano – Rossano (Cs), in data 19.12.2018, la minore Persona_1
- il riconoscimento della minore, da parte del padre, è avvenuto alla sua nascita;
- dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, però, progressivamente l'unione si
è andata deteriorando fino a quando i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia sono venuti a mancare del tutto;
- allo stato il Sig. risulta inoccupato. Parte_1
Tanto premesso, il ricorrente ha richiesto:
“- affidamento della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in conformità Persona_1 della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione di residenza della madre, sita in Cariati alla Via Sotto le Mure, 20;
- le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso.
- è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia.
- ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separatasulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- il Sig. , compatibilmente con i propri impegni professionali, avrà la facoltà Parte_1 di tenere con sé la figlia almeno tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- nei week-end a fine settimana alternati, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 17.00 del sabato sino alla domenica sera ore 20.00 compatibilmente con le esigenze anche scolastiche della minore e lavorative del padre e quindi con pernottamento presso la sua casa di residenza e/o in altri luoghi comunicati alla ricorrente;
- ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà.
- durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 30 giorni di vacanze nel periodo che le parti si impegnano a concordare previa telefonata almeno 5 giorni prima e dovrà coincidere con le ferie del padre;
la minore trascorrerà con il padre la festa del papà e compleanno ed onomastico del padre, con la madre la festa della mamma e compleanno ed onomastico della madre;
i compleanni e gli onomastici della minore saranno concordati di volta in volta fra i genitori. Il regime stabilito deveconsiderarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente: i coniugi s'impegnano, infatti, a consentire che la figlia incontri il padre ogni qualvolta lo desidera, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei genitori;
- il sig. contribuisce al mantenimento della figlia minore Parte_1 Persona_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese alla sig. , su un c/c ad essa Controparte_1 intestato o tramite ricarica poste-pay, la somma di euro 150,00 o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- il padre si obbliga inoltre a contribuire per la figlia nella misura del 50 % alle spese straordinarie attenendosi alle seguenti previsioni e prescrizioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali cure dentali, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche ed extra da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi di sport, palestra o piscina.
- la madre, sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico Controparte_1
Universale per la figlia nella misura del 100%; Persona_1
- il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 economici nell'interesse della figlia fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento in caso di opposizione.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa depositata il giorno 11/2/2025 si è costituita in giudizio la resistente chiedendo: Pag. 3 di 5
“1) affidamento della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in Persona_1 conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione di residenza della madre, sita in Cariati alla Via Sotto le Mure, 20;
2) le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
3) è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia;
4) ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) il Sig. compatibilmente con i propri impegni professionali e gli Parte_1 impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché nel rispetto della sua volontà, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
6) nei week-end a fine settimana alternati, il padre potrà vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia dalle ore 17.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica sera, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche della minore e lavorative del padre e quindi con pernottamento presso la sua casa di residenza e/o in altri luoghi comunicati alla resistente;
7) ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà;
8) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre ad Parte_1 anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 30 giorni di vacanze nel periodo che le parti si impegnano a concordare previa telefonata almeno 5 giorni prima e dovrà coincidere con le ferie del padre;
la minore trascorrerà con il padre la festa del papà e compleanno ed onomastico del padre, con la madre la festa della mamma e compleanno ed onomastico della madre;
i compleanni e gli onomastici della minore saranno concordati di volta in volta fra i genitori. Il regime stabilito deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente: i coniugi s'impegnano, infatti, a consentire che la figlia incontri il padre ogni qualvolta lo desidera, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei genitori;
9) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_2 Per_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese alla sig. , su un c/c ad
[...] Controparte_1 essa intestato o tramite ricarica poste-pay, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
10)il padre dovrà inoltre a contribuire per la figlia nella misura del 50 Parte_1
% alle spese straordinarie attenendosi alle seguenti previsioni e prescrizioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali cure dentali, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche ed extra da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi di sport, palestra o piscina;
Pag. 4 di 5
11) la madre, sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico Controparte_1
Universale per la figlia ella misura del 100%; Persona_1
12) il padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 economici nell'interesse della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente;
”. All'udienza del 13.2.2025 i difensori delle parti hanno chiesto la decisione del giudizio con regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità degli accordi intercorsi tra le parti, di cui alla scrittura depositata il 12.2.2025.
Il G.D. ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
2. Orbene, nell'accordo depositato in atti e sottoscritto dalle parti è previsto:
“1)affidamento della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in conformità Persona_1 della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione di residenza della madre, sita in Cariati alla Via Sotto le Mure, 20;
2) le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
3) è onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia;
4) ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) il Sig. compatibilmente con i propri impegni professionali e gli Parte_1 impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nonché nel rispetto della sua volontà, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
6) nei week-end a fine settimana alternati, il padre potrà vedere e tenere Parte_1 con sé la figlia dalle ore 17.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica sera, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche della minore e lavorative del padre e quindi con pernottamento presso la sua casa di residenza e/o in altri luoghi comunicati alla resistente;
7) ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà;
8) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre ad Parte_1 anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 30 giorni di vacanze nel periodo che le parti si impegnano a concordare previa telefonata almeno 5 giorni prima e dovrà coincidere con le ferie del padre;
la minore trascorrerà con il padre la festa del papà e compleanno ed onomastico del padre, con la madre la festa della mamma e compleanno ed onomastico della madre;
i compleanni e gli onomastici della minore saranno concordati di volta in volta fra i genitori. Il regime stabilito deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente: i coniugi s'impegnano, infatti, a consentire che la figlia incontri il padre ogni qualvolta lo desidera, compatibilmente con i propri impegni e con quelli dei genitori;
9) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Parte_1 Persona_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese alla sig. , su un c/c ad essa Controparte_1 intestato o tramite ricarica poste-pay, la somma di euro 200,00 (duecento/00);
10)il padre dovrà inoltre a contribuire per la figlia nella misura del 50 Parte_1
% alle spese straordinarie attenendosi alle seguenti previsioni e prescrizioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche, cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche da Pag. 5 di 5
documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali cure dentali, ortodontiche ed oculistiche, trattamenti sanitari e interventi chirurgici presso privati;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quali tasse scolastiche imposte da istituti pubblici ed università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche ed extra da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati ed università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
corsi di sport, palestra o piscina;
11) la madre, sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico Controparte_1
Universale per la figlia ella misura del 100%; Persona_1
12) il padre rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 economici nell'interesse della figlia fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente;
13) le spese legali sono compensate.”. Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta pattuizione non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento e possa, dunque, essere recepita.
3. Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. AFFIDA la figlia minore (nata a [...] – Rossano, in data Persona_1
19.12.2018) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre in conformità degli accordi intercorsi tra le parti;
B. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile Controparte_1 di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della minore, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT;
C. DISPONE in conformità degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti e riportati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.3.2025.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò