Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal "falsus procurator" e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale (recettizia o meno che sia), sia - ed a maggior ragione - nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale (ad esempio un contratto), è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il "falsus procurator" nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l'appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/2006, n. 15699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15699 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INALTO S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Toppino Domenico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato PETRONI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato MASSIMO SCALARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI TT, elettivamente domiciliato in ROMA LONGRE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difeso dall'avvocato SI STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LU LB;
- intimato -
avverso la sentenza n. 291/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, SEZIONE SECONDA CIVILE EMESSA l'8/2/2002, depositata il 27/02/02; RG. 1101/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/03/06 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;
udito l'Avvocato MASSIMO SCALARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.
1. Nel gennaio del 1998 l'Avvocato Benedetto IO conveniva in giudizio, avanti al Pretore di Bologna la s.r.l TO ed LU Alberto, per sentirli dichiarare alternativamente responsabili del pagamento di una parcella di L. 17.866.334, emessa a seguito dell'espletamento di prestazioni professionali, consistite nella redazione - su incarico conferitogli nel settembre del 1996 dal LU, presentatosi nella veste di Presidente della TO - di un parere sulla possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere all'attività di brokeraggio, in vista della possibilità che la società, esercente detta attività, potesse ad esse proporre i suoi servigi. A seguito di solleciti di pagamento della notula (inviata unitamente al parere nel novembre del 1996) a mezzo raccomandate del 6 febbraio e del 7 aprile 1997, la TO, con sua del 14 aprile 1997, aveva negato di avere mai conferito l'incarico ed escluso che il LU avesse avuto alcun potere di rappresentanza prima della nomina a Presidente, avvenuta il 5 novembre 1996, mentre il LU, con fax del 9 maggio 1997, aveva invece confermato di aver richiesto il parere per conto della società, che ne aveva fatto uso. Sulla base di tali premesse in fatto, l'attore rilevava che, quand'anche il LU non avesse avuto potere rappresentativo al momento dell'affidamento dell'incarico, aveva ratificato il proprio operato successivamente, senza alcuna contestazione apparente da parte degli altri soci.
Nel giudizio rimaneva contumace il LU, mentre la TO si difendeva (oltre che contestando subordinatamente l'eccessività della somma richiesta) asserendo:
a) che all'epoca del conferimento dell'incarico il LU era un semplice consulente esterno, privo di poteri rappresentativi della società, mentre, dopo la sua nomina ad amministratore non si poteva ritenere intervenuta una ratifica non essendo stata formulata alcuna richiesta e/o autorizzazione in tal senso;
b) che inoltre nel maggio del 1997 il LU era stato estromesso dagli altri soci, sottoscrivendo una dichiarazione con la quale liberava la società da ogni responsabilità verso l'attore.
All'esito dell'istruzione, il Tribunale - subentrato all'ufficio pretorile - accoglieva la domanda nei confronti della TO, ritenendo che era intervenuta una ratifica tacita del conferimento dell'incarico, pur effettuato senza potere dal LU, in quanto costui, divenuto successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione della società aveva informato i soci Del conferimento dell'incarico sottolineandone l'utilità per la società, che l'avevano condivisa non movendo obiezioni. La sentenza veniva appellata dalla società e, nella resistenza del solo IO la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello, confermando la sentenza di prime cure.
P.
2. La sentenza, per quanto ancora in questa sede interessa, si fonda sulle seguenti ragioni: punto centrale della controversia era la sussistenza della ratifica dell'operato del LU;
all'uopo assumeva valore la circostanza - emergente dalle dichiarazioni, rese nel corso dell'interrogatorio formale dal legale rappresentante della TO - che il 7 novembre 1996 il LU, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, aveva informato gli altri soci di avere ricevuto il parere prospettandone l'utilità e che essi ne avevano discusso, senza peraltro approfondire l'argomento, in quanto in quel momento non interessava ed il parere non venne utilizzato;
da tali dichiarazioni emergeva sia la volontà del LU nella suddetta veste di utilizzare il parere, sia il consenso dei soci, che, lungi dallo sconfessare l'operato del LU sul presupposto di una inutilità del parere, ne avevano discusso e, quindi, lo avevano visionato, concludendo soltanto che in quel momento non rivestiva interesse;
d'altra parte, non risultava contestato il fax del 9 maggio 1997, inviato dal LU quando era ancora Presidente (come emergeva dal documento n. 9 della parte attrice) e costituente una esplicita dichiarazione di ratifica, nel quale egli dichiarava di avere a suo tempo distribuito il parere a tutti i soci e che essi lo avevano utilizzato ai fini della loro attività sociale;
la validità di tale ratifica non poteva essere incisa dalla gratuità del parere o dalla sua scarsa utilità, ritenute successivamente dagli altri soci e nemmeno dai dissapori fra soci che avevano portato all'estromissione del LU, poiché le relative questioni avevano rilevanza solo nei rapporti interni alla società.
P.
3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la TO sulla base di un unico motivo, sia contro il IO che contro il LU.
Ha resistito con contoricorso il solo IO, mentre l'intimato LU non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1399 del codice civile", nonché "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia". Il motivo si articola anzitutto con il riassumere i punti della motivazione della sentenza impugnata (già riferiti nel su esteso svolgimento processuale). Si enuncia, quindi, che gli elementi che la Corte territoriale avrebbe ritenuto significativi della ratifica dell'operato del LU non sarebbero tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 1399 c.c., e che sarebbe stata omessa la valutazione di un documento, rappresentato dalla lettera raccomandata del 14 aprile 1997 inviata dal nuovo amministratore delegato della ricorrente, DO CO.
Dopo tali enunciazioni si richiamano principi di giurisprudenza sull'istituto della ratifica espressa e tacita e, quindi, la concreta enunciazione delle ragioni del motivo si sviluppa a partire dalla fine della pagina dieci con l'assunto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto la sussistenza non di una ratifica tacita, bensì espressa, individuandola nel contenuto del fax inviato il 9 maggio 1997 dal LU.
In tal modo avrebbe commesso in primo luogo un gravissimo errore di fatto, là dove ha ritenuto che il LU a quella data rivestisse ancora la carica di Presidente, mentre, invece, era pacifico tra le parti che non lo era, come emergeva dalla pagina 4 dell'atto di citazione in primo grado, nel quale la difesa del IO aveva sostenuto che il LU aveva rivestito quella carica dal 5 novembre 1996 al 2 aprile 1997, siccome risultava da una visura camerale prodotta come documento n. 11 dallo stesso IO. Si assume, poi, riproducendolo, che il testo del fax, scritto a mano su carta intestata RT LU" non conteneva alcuna indicazione della volontà dell'TO di far propri gli effetti del contratto e non era riferibile in alcun modo alla TO. Il suo tenore dimostrerebbe che il LU aveva dichiarato di aver richiesto il parere in qualità di socio e consulente della società. In ragione di tale circostanza, l'Avvocato IO, proprio per la sua qualità, avrebbe dovuto sapere che un socio non poteva impegnare validamente la società. Inoltre, ne' il riferimento alla positiva valutazione del lavoro svolto dal IO ne' quello all'utilizzazione del parere da parte della società potevano implicare un'assunzione di responsabilità in ordine all'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Si assume ancora che il IO, prima di ricevere il fax, aveva già ricevuto la lettera del 14 aprile 1997 del CO ed era perfettamente a conoscenza che il LU non era più in carica: tale circostanza ed in particolare, il contenuto della lettera - che viene trascritta - sarebbero stati completamente trascurati dalla Corte di merito, ancorché idonei a capovolgere l'esito del giudizio. Il testo della lettera esprimerebbe, infatti, una volontà contraria alla ratifica ed una presa di distanza dal rapporto fra il LU ed il IO.
Questi rilievi evidenzierebbero l'irrazionalità ed illogicità della motivazione, in quanto avrebbe ritenuto esistente la ratifica in presenza di dati di fatto che la escludevano, cioè: che sino al 14 aprile 1997 non vi era stato alcun riscontro al parere da parte della ricorrente;
che il 2 aprile 1997 il LU era cessato dalla carica;
che il 14 successivo una comunicazione ufficiale - la prima ed unica proveniente dalla TO - aveva respinto la richiesta di pagamento avanzata dal IO;
e che in data 9 maggio il LU aveva scritto il fax a titolo personale.
P.
2. Il ricorso è fondato.
P.
2.1. Preliminarmente va rilevato che sono infondate le prime due eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso, prospettate dal resistente nel controricorso, mentre è fondata la terza (a p. 7 del controricorso), che, però, concerne solo un profilo del tutto parziale del motivo.
La prima eccezione, con la quale si lamenta una pretesa mancanza di specificità del motivo, sotto il profilo che non avrebbe indicato le ragioni per cui la motivazione della sentenza non si fonderebbe su elementi idonei ad integrare la fattispecie dell'art. 1399 cod. civ., è palesemente smentita dalle ampie considerazioni in diritto che il ricorso svolge prima sulla norma come fattispecie astratta e, quindi, sulla concreta applicazione che ne ha fatto la sentenza impugnata. La seconda eccezione, con cui ci si duole che questa Corte sia sollecitata dal motivo di ricorso ad una nuova valutazione del fatto è altrettanto infondata, in quanto il motivo, come chiaramente emerge dal riassunto che se ne è dato sopra, prospetta una censura all'operazione di c.d. sussunzione del fatto sotto la fattispecie astratta dell'art. 1399 cod. civ. svolta dalla sentenza impugnata e non una diversa valutazione del fatto.
La terza eccezione è, viceversa, fondata. Essa si riferisce all'assunto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che alla data del 9 maggio 1997 il LU rivestisse ancora la carica di presidente della TO, mentre era pacifico tra le parti e comunque risultava da un documento prodotto in causa che il medesimo era cessato da quella carica alla data del 2 aprile 1997. Esattamente il resistente sostiene che questa doglianza deduce un vizio della sentenza che si connota come errore di fatto. Come tale esso avrebbe dovuto essere dedotto con il mezzo della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. P.
2.2. Ai fini dello scrutinio del motivo, che a questo punto va esaminato omettendo ogni considerazione sul detto profilo revocatorio, è necessario anzitutto chiarire come vada interpretata la motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente, pur criticando anche la prospettiva della ratifica tacita, ha sostenuto che sembrerebbe che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente una fattispecie di ratifica espressa e non tacita dell'operato del LU e che l'avrebbe individuata nella dichiarazione contenuta nel fax del 9 maggio 1997.
Per la verità, il percorso motivazionale della sentenza presenta una qualche ambiguità sul punto.
Infatti, nella pagina undici la sentenza svolge alcune considerazioni che parrebbe voler utilizzare ai fini della soluzione del problema dell'esistenza della ratifica, espressamente posto immediatamente prima del loro inizio, nell'esordio della motivazione alla pagina dieci: esse, infatti, iniziano con un "al riguardo". E, tuttavia, esse, che non sono certo funzionali all'affermazione dell'esistenza di una ratifica espressa, si chiudono senza che si traggano precise conclusioni e sono, quindi, seguite, alla pagina dodici dalle considerazioni che vengono, invece, prospettate per sostenere l'ipotesi della ratifica espressa.
La sentenza impugnata, comunque, non solo non fa alcuna espressa affermazione della sussistenza nella vicenda di una fattispecie di ratifica tacita, ne' dalle considerazioni svolte nella pagina undici a commento di alcune risultanze probatorie, che si potrebbero dire finalizzate alla possibile affermazione della ricorrenza di una simile fattispecie, trae in alcun modo, nemmeno implicitamente, una siffatta conclusione.
In ogni caso, tale conclusione, se fosse stata tratta, sarebbe stata palesemente erronea. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di cd. ratifica tacita precisa che "la ratifica dell'operato di un rappresentante senza potere deve risultare da una chiara manifestazione di volontà del dominus, diretta a rendere operativo per il medesimo il negozio posto in essere dal US ATe ond'essa, pur potendo essere manifestata tacitamente, non può desumersi da fatti che non siano ne' univoci ne' concludenti, dovendo manifestarsi attraverso atti o fatti implicanti necessariamente detta volontà, senza che possano sorgere dubbi al riguardo" (così Cass. n. 4821 del 1980). Più recentemente, Cass. n. 408 del 2006, con opportuna precisazione in ordine alla configurabilità della ratifica tacita in relazione al problema della eventuale relatio formale del negozio di ratifica con quello ratificato, ha precisato che "la ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal US AT. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici" (si veda anche Cass. n. 6937 del 2004). Si è anche precisato che "la ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest'ultima sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime" (Cass. n. 2469 del 2003). Ora, se anche - prescindendo dalla segnalata mancanza di un'affermazione esplicita e superando l'indicata ambiguità del tessuto motivazionale - fosse possibile intravedere nelle affermazioni svolte dalla sentenza impugnata nella pagina undici una valutazione di sussistenza di una ratifica tacita, essa dovrebbe giudicarsi erronea, in quanto le circostanze oggetto di dette affermazioni sono assolutamente prive del requisito della univocità, concludenza e chiarezza, necessario perché fatti o comportamenti possano essere considerati idonei ad evidenziare la fattispecie della ratifica tacita del dominus.
Le circostanze in questione sono due, entrambe dichiarate dall'amministratore della ricorrente (signor Toppino) in sede di interrogatorio formale.
La prima è che il LU, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società ebbe ad informare i soci di aver ricevuto il parere di cui è causa, definendolo "utile" per il caso che la società avesse instaurato relazioni con le pubbliche amministrazioni.
La seconda è in questo senso: "noi dopo la seduta del 5/11/96 parlammo con il CO del parere espresso dall'avv. IO con il CO dicendo che esso affermava la figura del broker nei rapporti con gli enti pubblici. Però non approfondimmo l'argomento più di tanto perché in quel momento non ci interessava e non lo utilizzammo".
La sentenza impugnata afferma che da tali dichiarazioni risulterebbe evidente sia la volontà dell'allora presidente LU di utilizzare il parere, in quanto comunque utile, sia il pieno consenso degli altri soci che, invece di sconfessare l'operato del primo sul presupposto di una totale inutilità del parere, ne discussero - evidentemente dopo averne esaminato il contenuto - concludendo che in quel momento non rivestiva interesse.
Ebbene, prima di esaminare se la valutazione espressa dalla Corte territoriale sia esente da vizi logici e, quindi, incensurabile in cassazione, si deve subito rilevare che essa è inidonea sul piano giuridico ad evidenziare la fattispecie della ratifica tacita, in quanto omette completamente di considerare se i comportamenti ed i fatti ipoteticamente rivelatori della volontà di ratifica della ricorrente fossero venuti a conoscenza del qui resistente (si veda la citata Cass. n. 2469 del 2003). Invero, la necessità che la parte del negozio ratificato che ha trattato con il US AT (ovvero il controinteressato al negozio unilaterale posto in essere dal US AT) percepisca la fattispecie di ratifica tacita è di tutta evidenza, in quanto la ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal US AT e dei suoi effetti, onde, se si tratta di dichiarazione negoziale unilaterale (recettizia o meno che sia) è palese che il controinteressato deve essere posto in grado di percepire detta appropriazione, in modo da regolare di conseguenza il suo agire, mentre se si tratta di negozio bilaterale (ad esempio un contratto) questa esigenza di percezione è ancora più marcata. Nell'uno come nell'altro caso viene in giuoco l'ovvia tutela dell'affidamento.
Non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarli non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio ratificato. Nella specie la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente di considerare tale principio.
Il ragionamento che ipoteticamente dovrebbe evidenziare l'intenzione di ravvisare una ratifica tacita è, però, anche scorretto sotto il profilo logico, là dove considera idonei ad integrare la ratifica tacita elementi che sono privi dei requisiti di chiarezza, unicità e concludenza che, come si è detto, sono necessari per la sua configurazione. Il fatto della informazione circa il parere e la discussione sul suo contenuto, come pure la mancata sconfessione dell'operato del US AT presentano quella inidoneità perché si concluse che il parere non interessava e non venne utilizzato. Inoltre, i due episodi considerati sono staccati fra loro non si sa di quanto e non si sa chi ebbe a parlare con il CO e quando. Il primo episodio concerne solo un'informazione da parte del LU, alla quale non si sa che cosa sia seguito.
Va, pertanto, escluso che la sentenza impugnata, quand'anche interpretabile come evocativa di una fattispecie di ratifica tacita, abbia fatto corretta applicazione dei principi che debbono presiedere all'apprezzamento di una simile fattispecie.
P.
2.3. Passando all'esame del decisum della sentenza impugnata, là dove ha ravvisato "una esplicita dichiarazione di ratifica del conferimento del mandato da parte della società" nel fax inviato dal LU il 9 maggio 1997, si rileva che la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di sussunzione del contenuto di tale fax sotto la fattispecie della cd. ratifica espressa. Il contenuto di tale fax è stato riprodotto - in ossequio al principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per Cassazione - dalla ricorrente.
Esso è il seguente: "Egregio avv. IO le confermo di aver richiesto il parere come consulente e anche socio della INALTO S.R.L., che pertanto ha utilizzato il parere nei rapporti con vari Enti. Ho provveduto inoltre, a suo tempo, a distribuire il suo parere a tutti i Soci i quali lo hanno esaminato, e valutandolo positivamente, lo hanno utilizzato ai fini della loro attività professionale. Distinti saluti. F.to. illeggibile". Ebbene, fermo che la ratifica espressa è una dichiarazione negoziale recettizia, con la quale il soggetto falsamente rappresentato manifesta la volontà di appropriarsi del negozio posto in essere dal US AT con effetto retroattivo, consentendo la produzione degli effetti suoi propri nella propria sfera giuridica, si deve osservare che il documento in questione non contiene affatto la manifestazione della volontà della TO, in persona del suo ipotetico rappresentate LU, di volersi appropriare del negozio di conferimento dell'incarico di redazione del parere. Onde, è del tutto priva di riscontro nella effettività del documento l'affermazione che in esso sia rappresentata una "esplicita dichiarazione di ratifica".
Va anzi ritenuto che non solo mancano espressioni formali che evidenzino una simile dichiarazione, ma difettano anche espressioni che la implichino. Sotto tale profilo, si rileva che il LU conferma di avere richiesto il parere come consulente e socio e non fa alcuna affermazione con la quale, ponendosi come rappresentante della TO, manifesti per essa una volontà che implichi indirettamente e, tuttavia, necessariamente quella di recuperare il contenuto del negozio di conferimento dell'incarico della redazione del parere e di immetterlo nella sfera giuridica della società. Tali non sono ne' l'affermazione che la società avrebbe utilizzato il parere, ne' quella che i soci lo avrebbero esaminato e valutato positivamente. Questi sono, infatti, elementi che palesano soltanto che la società, a dire del LU, avrebbe utilizzato il frutto della prestazione d'opera del IO, ma che non sono in alcun modo idonei a manifestare una volontà di ratifica.
Questa conclusione, si prospetta per il caso in cui, correggendo l'affermazione della sentenza impugnata circa l'esistenza di una ratifica esplicita, si ipotizzasse una ratifica implicita risultante dalle dichiarazioni contenute nel fax e, dunque, una ratifica tacita non già per fatti e comportamenti, bensì per il compimento da parte del soggetto falsamente rappresentato di dichiarazioni incompatibili con la volontà di non appropriarsi del negozio compiuto dal US AT.
P.
3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e provvederà ad una nuova decisione, nella quale, conformandosi ai principi di diritto innanzi enunciati, dovrà astenersi dal ravvisare una ratifica espressa od implicita nel fax sopra indicato e, nel contempo dovrà tenere conto anche dei rilievi svolti in precedenza a proposito della non ravvisabilità di una ratifica tacita nelle dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal PP e riferite nella pagina undici della sentenza impugnata.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, provvederà a regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2006