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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE rel. ;
Dott. Riccardo Dies - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 24/12/2024 da:
(c.f. ), 04/06/1960 ALA (TN), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv. SENTER DIEGO e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), 14/06/1964 Controparte_1 C.F._2
CALTANISSETTA (CL);
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “come in ricorso”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 24/12/2024 la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente in Rovereto il 16.3.1996; deducendo:
1 che in data 28.3.2001 il Tribunale di Rovereto aveva omologato la separazione consensuale fra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. La ricorrente, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha domandato la conferma delle altre condizioni della separazione.
2. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso né all'udienza davanti al giudice delegato rendendo impossibile il tentativo di conciliazione: ne è pertanto stata dichiarata la contumacia.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del
06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il termine semestrale dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto nel procedimento per separazione consensuale, conclusosi con provvedimento di omologa del 28.3.2001, è ampiamente decorso.
3.1.2., Può ritenersi provato alla luce di quanto argomentato dall'attrice che da tale momento la convivenza non è più ripresa, tenuto conto del fatto che il convenuto è rimasto contumace e sebbene la contumacia non valga per sé come non contestazione delle pretese avanzate dalla controparte, non può non darsi atto che tale condotta impedisce al giudice di valutare una eventuale diversa prospettazione in fatto delle circostanze allegate dall'attrice .
4. Nel ricorso, l'attrice ha concluso per la conferma delle condizioni di separazione consensuale. In sede di separazione, le parti avevano previsto un assegno di mantenimento di lire 500,000. Orbene, come noto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sono diversi da quelli dell'assegno di separazione. L'attrice nulla ha allegato o provato in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
2 5. Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, nonché della mancata costituzione di parte resistente, si dispone la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Rovereto (TN) il 16.3.1996 ; Controparte_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno in favore della parte attrice.
4. Spese compensate
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE rel. ;
Dott. Riccardo Dies - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 24/12/2024 da:
(c.f. ), 04/06/1960 ALA (TN), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv. SENTER DIEGO e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), 14/06/1964 Controparte_1 C.F._2
CALTANISSETTA (CL);
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “come in ricorso”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 24/12/2024 la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente in Rovereto il 16.3.1996; deducendo:
1 che in data 28.3.2001 il Tribunale di Rovereto aveva omologato la separazione consensuale fra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. La ricorrente, oltre allo scioglimento del matrimonio, ha domandato la conferma delle altre condizioni della separazione.
2. Nonostante la ritualità della notifica il resistente non è comparso né all'udienza davanti al giudice delegato rendendo impossibile il tentativo di conciliazione: ne è pertanto stata dichiarata la contumacia.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L. 898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di scioglimento del matrimonio civile avanzata dalla ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del
06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il termine semestrale dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto nel procedimento per separazione consensuale, conclusosi con provvedimento di omologa del 28.3.2001, è ampiamente decorso.
3.1.2., Può ritenersi provato alla luce di quanto argomentato dall'attrice che da tale momento la convivenza non è più ripresa, tenuto conto del fatto che il convenuto è rimasto contumace e sebbene la contumacia non valga per sé come non contestazione delle pretese avanzate dalla controparte, non può non darsi atto che tale condotta impedisce al giudice di valutare una eventuale diversa prospettazione in fatto delle circostanze allegate dall'attrice .
4. Nel ricorso, l'attrice ha concluso per la conferma delle condizioni di separazione consensuale. In sede di separazione, le parti avevano previsto un assegno di mantenimento di lire 500,000. Orbene, come noto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sono diversi da quelli dell'assegno di separazione. L'attrice nulla ha allegato o provato in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
2 5. Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, nonché della mancata costituzione di parte resistente, si dispone la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Rovereto (TN) il 16.3.1996 ; Controparte_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. RIGETTA la domanda di assegno in favore della parte attrice.
4. Spese compensate
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
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