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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/02/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 493/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Marina Pugliese Presidente rel.
dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Genova Piazza dante 6/3, presso lo studio dell'avv. POGGI
VITTORIA (C.F. ), che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti, con cui hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio già in vigore tra le parti in forza di sentenza n. 894/2020 emessa dal
Tribunale di Genova in data 16.09.2020;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o a principi di ordine pubblico;
Visto l'art. 473bis.51 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
OMOLOGA la modifica delle condizioni essenziali del divorzio già in vigore tra le parti concordate in ricorso, prendendo atto delle ulteriori statuizioni di carattere non essenziale parimenti concordate tra le parti e così dispone “la cessazione dell'obbligo, a carico del sig. , di Parte_1
contribuzione al mantenimento della figlia a far data dalla sottoscrizione del ricorso e, che, Per_1
quindi dal mese di febbraio 2024 vengano meno le obbligazioni di cui alle condizioni della sentenza di divorzio 894/2020 pronunciata dal Tribunale di Pavia”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 26.1.2024
Il Presidente relatore
Dott. Marina Pugliese
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Marina Pugliese Presidente rel.
dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Genova Piazza dante 6/3, presso lo studio dell'avv. POGGI
VITTORIA (C.F. ), che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti, con cui hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio già in vigore tra le parti in forza di sentenza n. 894/2020 emessa dal
Tribunale di Genova in data 16.09.2020;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o a principi di ordine pubblico;
Visto l'art. 473bis.51 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
OMOLOGA la modifica delle condizioni essenziali del divorzio già in vigore tra le parti concordate in ricorso, prendendo atto delle ulteriori statuizioni di carattere non essenziale parimenti concordate tra le parti e così dispone “la cessazione dell'obbligo, a carico del sig. , di Parte_1
contribuzione al mantenimento della figlia a far data dalla sottoscrizione del ricorso e, che, Per_1
quindi dal mese di febbraio 2024 vengano meno le obbligazioni di cui alle condizioni della sentenza di divorzio 894/2020 pronunciata dal Tribunale di Pavia”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 26.1.2024
Il Presidente relatore
Dott. Marina Pugliese