Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato effettuata a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato deve essere depositata nell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, non essendo ammesse forme equipollenti (nella specie, spedizione a mezza posta), diversamente da quanto avviene per il regime delle impugnazioni, ispirato al principio del "favor impugnationis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 18505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18505 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1896
Dott. PEZZELLA NZ - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 50165/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RI ZI N. IL 25/03/1965;
NE IO N. IL 25/06/1978;
avverso la sentenza n. 657/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 18/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore avv. D'Agosto RI in sost. avv. Galantucci Simonetta, per CA IO UN che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, CA RI ZI e NE IO, nonché dei coimputati EL PP e TR NZ, con sentenza del 18.10.2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 28.9.2012, rideterminava la pena inflitta a CA IO UN, con le già concesse attenuanti generiche, nella misura di anni 12 di reclusione, confermava la condanna a NO AR condannandolo al pagamento delle spese del grado.
Il Tribunale di Salerno, pronunziando nei confronti di CA IO UN e NO AR, nonché dei coimputati EL PP, TR NZ, IN NZ, AL AV AL, RE LI, AR NI, AR RT, De LE ES, ES PP, ES AS, IO LA, GR ST, RD PP LO, MA LU, AD ES, LL LA, AB UC, AL BI e SG LF aveva dichiarato responsabile:
- CA IO UN:
- del delitto, al capo 1 dell'imputazione, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2 per essersi associati tra di loro al fine di commettere più delitti di detenzione e cessione di cocaina nonché di importazione dall'estero della stessa e di detenzione e cessione di hashish in ingenti quantitativi a TO AS e AR LU operando quale capo e promotore TO PP e gli altri tutti variamente addetti sia allo spaccio che alla custodia dello stupefacente con ripartizione, in specifiche zone di spaccio in Eboli, Pontecagnano e altre zone affidate a DE LE ES, IA RT e SG LF che coordinavano le attività di spaccio avvalendosi rispettivamente DE LE ES, di DE LE DR, DE RO CI e il IA di LL AL, D'EL IO, CH AH, AR IA, e lo SG di CE LL-, LL PP, di GIORLE LA e dal figlio di questa ND NZ;
mentre CI BI e GI PP erano direttamente riforniti da TO PP e SA UC e provvedendo CE LL, AR IA, AL ES, LO NI e i fratelli DE LE ES ed DR sia alla custodia dello stupefacente e anche quali corrieri, IP TA per avere fatto da intermediario con GA RI con il quale TO PP e SG LF prendevano accordi per stabili forniture di stupefacenti ad TO PP e per avere IP TA e GA RI consegnato una fornitura di 67 grammi di cocaina circa a SG LF e CE LL;
CA IO UN e LENARDO UI IO, VA AV AL quali fornitori di stupefacenti che importavano dall'Argentina; TO AS e AR LU quali acquirenti stabili di hashish dall'TO PP, SG LF e IA RT che a loro volta si rifornivano presso i cd. "Scissionisti" di Secondigliano, NE AR quale persona stabilmente rifornita da TO PP, sostanza che poi spacciava in Salerno, associazione avente la disponibilità di armi e in particolare di due pistole che occultava nel sottoscala dello stabile ubicato in Località S. Cecilia via Eburum ove prima abitava TO PP, di una pistola con silenziatore sequestrata a BA LI, di due pistole appartenenti ad TO PP e lasciate in custodia a DE LE ES e DE LE DR, di una pistola col. 9x21 di fabbricazione turca e 44 proiettili stesso calibro appartenenti a TO PP e lasciate in custodia a Longobardi IA, in Eboli Capaccio Pontecagnano a tutt'oggi - del delitto, di cui al capo 3 dell'imputazione, previsto dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per avere DE LE
SC, DE LE ND, TO EP, SG NS e IA ER, in concorso tra loro, detenuto e successivamente ceduto a terzi tre kg. di cocaina ricevuti in Salerno da CA IO UN e da LEnardo UI IO e in particolare due kg erano ceduti a IN ES mentre il restante quantitativo era spacciato dai De LE, con l'aggravante dell'ingente quantitativo, tra il 9 e 11 Giugno 2010 in Salerno;
- del delitto, di cui al capo 3bis dell'imputazione, previsto dagli artt. 110 - 81 cpv., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, TO PP e SA UC, ricevuto quasi ogni due mesi cocaina illegalmente importata dall'Argentina da CA IO UN, LENARDO UI IO e VA AV AL e altri;
CA, LEnardo e AL per avere illegalmente importato in più occasioni cocaina in Italia, tra il 2009 ed il 2010.
Il giudice di primo grado condannava lo CA alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione;
detta pena veniva applicata a titolo di aumento su quella di anni 1 e mesi 6, per la continuazione con i reati giudicati dal GIP del Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 22.12.2010, irrevocabile dal 20.10.2011;
- NO AR.
- del delitto, di cui al capo 8 dell'imputazione, previsto dall'art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere IA
RT con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ceduto cocaina a LO AL, D'LI IO, NO AR, AN IO che successivamente la rivendevano a terzi e ceduto cocaina per uso personale a Boccia Sandro, in Pontecagnano sino al 21.10.2010;
- del delitto, di cui al capo 25 dell'imputazione, previsto dagli artt. 81 e 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere TO e SG in più occasioni ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso ceduto cocaina a NE AR in misura una volta di cento grammi ed a giugno 2010 di trecento grammi, consegnata da SG LF ed TO PP e per avere lo NE a sua volta ricevuta la cocaina a fine di spaccio che poi rivendeva in Salerno, in Pontecagnano e Salerno nel corso del 2010;
- del delitto, di cui al capo 26 dell'imputazione, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto a fine di spaccio grammi 11 di eroina suddivisa in due confezioni che erano recuperate dalla Polizia mentre altra parte della sostanza in possesso dello NO andava dispersa in quanto questi, alla vista della Polizia che doveva eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di NO, gettava gli involucri dal balcone della sua abitazione, accertato il 21/02/11; (con recidiva reiterata infraquinquennale). Lo NO veniva condannato alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa.
Entrambi gli imputati beneficiavano delle circostanze attenuanti generiche.
Per CA veniva respinta l'istanza di giudizio abbreviato.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio dei rispettivi difensori CA IO UN e NO IO, il primo con due distinti ricorsi e altrettanti difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
CA IO UN con il primo ricorso a firma dell'Avv. Simonetta Galantucci deduce:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 125, 192, 442, 458 e 533 cod. proc. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
Il ricorrente deduce la carenza di prova certa ed incontrovertibile, ovvero di indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato.
Del tutto inesistente sarebbe la contestata associazione per il compimento dei delitti previsti dalla normativa sugli stupefacenti. Non sussisterebbero gli elementi necessari a farne presumere l'esistenza, ne' i giudici di merito avrebbero esplicitato il necessario vaglio degli stessi elementi, in particolare il vincolo associativo di carattere permanente e la consapevolezza dello CA di far parte di un gruppo che avrebbe agito per lo scopo comune di trarre vantaggio economico dalla consumazione dei delitti. Non sarebbe individuabile il contributo concreto fornito dallo CA nella vicenda per il raggiungimento dello scopo della associazione.
Non sussisterebbero a carico dello stesso imputato, indizi qualificati ex art. 192 cod. proc. pen.. In particolare, in capo allo CA non sussisterebbe alcun compendio probatorio costituito da risultati di intercettazioni telefoniche o ambientali.
L'unica provvista indiziaria a suo carico, nelle sentenze di merito, si identificherebbe nelle mendaci e confuse delazioni di SG LF, RD PP LO e De LE ES. I giudici di merito avrebbero, però, omesso qualsiasi vaglio circa la credibilità e attendibilità di detti soggetti, dediti, per loro stessa ammissione, all'abuso di sostanze stupefacenti. La sentenza impugnata sarebbe priva di qualsivoglia tratto individualizzante delle predette chiamate in correità a carico dello CA.
Non vi sarebbe prova dell'effettiva partecipazione all'associazione. La circostanza della presenza in Italia del ricorrente, non potrebbe ritenersi un riscontro alla partecipazione all'associazione. Sarebbe pacifico, infatti, che lo CA, nato in [...], vi mantenga la propria famiglia di origine mentre lavora in Argentina, nel campo della ristorazione. Pertanto, i suoi frequenti viaggi dall'Argentina all'Italia sarebbero pienamente giustificati e privi di qualsiasi sospetto.
Nei confronti del ricorrente non vi sarebbero riscontri esterni alle chiamate in correità. La sentenza impugnata indicherebbe a sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalle chiamate in correità, la chiamata stessa, cioè lo stesso dato da riscontrare. Aggiunge ancora il ricorrente che lo stesso, arrestato per altro procedimento penale, dal 8 agosto 2010 si trova in regime di custodia cautelare in carcere.
Riporta le dichiarazioni di De LE ES, in relazione all'imputazione di cui al capo 3, ponendo in rilievo le incongruenze e contraddizioni delle stesse dichiarazioni, dalle quali si desumerebbe l'assoluta estraneità ai fatti contestati e l'illogicità della motivazione sulla ricostruzione delle stesse. In relazione al reato contestato al capo 3bis, ossia la violazione degli artt. 110 e 81 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, avvenuta tra il 2009 e il 2010, rileva l'avvenuta violazione del diritto costituzionale di difesa in quanto i fatti non sarebbero stati indicati, in modo chiaro e preciso, così come non sarebbero state indicate le date in cui i fatti si sarebbero concretati. Anche in questo caso le dichiarazioni accusatorie di RD PP LO non sarebbero confortate dai necessari ulteriori elementi di prova, atti a confermarne l'attendibilità. Nel confuso narrato di RD sarebbe evidente che lo stesso racconta fatti riferitigli da altri, in cui i fornitori dello stupefacente sono dei personaggi argentini e non lo CA, semplice corriere nell'unico episodio datato 8 agosto 2010, già oggetto di altro procedimento penale, conclusosi con un patteggiamento. b. Violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2. Inopinatamente i giudici di merito avrebbero negato l'applicazione della riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.. L'istanza di giudizio abbreviato sarebbe stata dichiarata inammissibile, dal Gip del Tribunale di Salerno, perché pervenuta oltre il termine di decadenza di giorni 15 previsto dall'art. 458 cod. proc. pen.. La stessa istanza, però sarebbe stata inviata a mezzo raccomandata A/R in data 27.6.2014, a seguito della notifica dell'avviso di fissazione del decreto di giudizio immediato avvenuta il 6.6.2014. La raccomandata sarebbe pervenuta alla cancelleria del Gip del Tribunale di Salerno solo in data 24.6.2014 e lo stesso GIP avrebbe ancorato gli effetti dell'istanza alla data di ricezione, anziché a quella di spedizione.
Avverso il provvedimento del GIP sarebbe stata presentata al Tribunale di Salerno istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'avvenuta dichiarazione di inammissibilità con conseguente ammissione dello CA alla celebrazione del processo con rito abbreviato.
Il Tribunale di Salerno e la Corte di Appello avrebbero rigettato l'istanza, aderendo alle argomentazioni del GIP.
L'iter argomentativo, seguito dal GIP avrebbe, pur ritenendo legittima la spedizione a mezzo raccomandata dell'istanza difensiva, collegato gli effetti della richiesta solo alla data di raggiungimento dello scopo, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite in una controversia civile e, quindi, non applicabile alla vicenda penale.
Inoltre, in tal modo, si stabilirebbe un obbligo di recarsi personalmente, nei 15 giorni previsti, alla cancelleria del GIP con evidente violazione del diritto di difesa.
Nel caso di specie, continua il ricorrente, si sarebbe verificato un ritardo nella consegna della spedizione in violazione di quanto previsto dalla Carta di qualità delle poste Italiane, che prevede un termine di 2/4 gironi per la consegna delle raccomandate. Lo CA riferisce di aver proposto dinanzi ai giudici di merito, senza alcun esito, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, in relazione alla modalità di presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, l'applicazione del dettato normativo di cui all'art. 583 cod. proc. pen.. c. Errato calcolo della sanzione penale.
La sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte relativa al calcolo matematico della pena in concreto inflitta all'imputato. Infatti se la pena base di anni 8, come indicata dalla corte territoriale a seguito della riduzione ex art. 62 bis cod. pen., è aumentata di anni 1 e mesi 3 per il reato di cui al capo 3, e di anni 1 e mesi 3 per il reato giudicato con la sentenza del tribunale di Civitavecchia, si perviene ad una pena complessiva di anni 10 e mesi 6 di reclusione, invece della sanzione inflitta di anni 12 di reclusione indicata nel dispositivo.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'impugnazione, con la formula e nei termini ritenuti di giustizia.
Lo stesso CA IO UN, con il secondo ricorso a firma dell'Avv. Carmine Pepe deduce:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente riporta il secondo motivo di appello deducendo l'illogicità della sentenza impugnata che a fronte delle risultanze istruttorie attribuisce all'ES, acquirente dello CA, il ruolo di capo di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Aggiunge il ricorrente, che l'entità ed il numero delle forniture non sarebbero idonee ad attribuire all'ES il ruolo di capo nè a comprovare la consapevolezza dello CA della sussistenza di tale ruolo in capo al proprio acquirente.
Ancora sarebbe errata l'affermazione, contenuta nella sentenza, che l'ES era sempre in compagnia di altri sodali che lo aiutavano nelle operazioni di trasporto, pesatura e controllo, della sostanza stupefacente, in quanto tali operazioni avvenivano in un luogo diverso da quello della consegna e mai alla presenza di CA, tant'è che il pagamento avveniva solo successivamente. Inoltre la quantità del materiale compravenduto e la presenza di terze persone nelle vicinanze avrebbero soltanto potuto far nascere nello CA un sospetto dell'esistenza tra l'ES e detti terzi di un pactum sceleris, ma certamente non la consapevolezza dello stesso.
Pertanto, conclude l'imputato che gli elementi posti a base della ritenuta partecipazione dello CA al reato di associazione, ne' avrebbero imposto l'assoluzione.
b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza assoluta di motivazione.
Il ricorrente deduce di aver chiesto nel quinto e sesto motivo di appello la rimodulazione della pena complessiva, previo riconoscimento della massima riduzione per le attenuanti generiche, concesse ma non applicate in primo grado, e contenimento nel minimo dell'aumento previsto per la continuazione.
La Corte di appello si sarebbe limitata, invece a ridurre la pena base per il reato associativo, ritenuto più grave da 10 a 8 anni, rideterminando così la pena finale in 12 anni. Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sull'implicito rigetto delle richieste. Il ricorrente cita la giurisprudenza della nostra Corte sul punto e rileva che nel caso concreto l'obbligo di motivazione era ancor più necessario in quanto la corte distrettuale, disattendendo una specifica richiesta difensiva, adottava una soluzione sfavorevole all'imputato.
c. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 133 cod. pen.. La Corte di Appello avrebbe acriticamente recepito le decisioni del primo giudice sull'aumento della pena, salvo l'errore nel calcolo della pena già indicato nel primo ricorso dello CA. Sarebbe rimasto, nei fatti, fermo l'aumento di anni 1 e mesi 3 per i reati di cui ai capi 3 e 3 bis della rubrica e di ben anni 1 e mesi 6 per il reato oggetto di pronuncia definitiva ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Civitavecchia.
Sarebbe stato punito, quindi, rispetto agli altri reati, in maniera ben più grave, il reato di importazione bloccata e, per il quale, l'imputato aveva scelto di avvalersi di un rito alternativo. Chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame, con contestuale annullamento della sentenza impugnata e con ogni conseguente statuizione.
NO IO deduce:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
La Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente che non sarebbero stati indicati gli estremi del provvedimento di diniego del rito abbreviato condizionato e le ragioni di doglianza rispetto allo stesso atto.
Tale provvedimento sarebbe corpo unico con il fascicolo dibattimentale posto all'attenzione della Corte di Appello e, pertanto, anche il solo riferimento a tale atto, avrebbe posto l'organo giudicante in condizione di visionarlo ed esprimere adeguata motivazione in relazione alla doglianza.
Nel fascicolo dibattimentale vi sarebbero la richiesta del rito, l'avviso di fissazione dell'udienza e il provvedimento di diniego. Il giudice di appello, valutata la riproposizione al giudice dibattimentale, che aveva respinto "in limine litis" la richiesta di giudizio abbreviato, una volta riproposta l'istanza in sede di gravame, avrebbe dovuto valutare se la riduzione per il rito potesse essere comunque applicata.
La mancata analisi della questione integrerebbe una carenza di motivazione.
Non sarebbe stata valutata l'alternatività della condotta di chi vende rispetto a chi acquista, come quella di cede rispetto a chi riceve.
In ogni caso all'ipotesi di spaccio poteva applicarsi la normativa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 5, così come modificata dal D.L. 23 dicembre 2013, art.
2. Lo stravolgimento del sistema sanzionatorio avrebbe imposto una rideterminazione della pena applicata.
Vi sarebbe, poi, carenza di motivazione in relazione al mancato giudizio di comparazione, sia pur con regime di equivalenza, tra le attenuanti generiche con la recidiva contestata, senza che nulla si sia argomentato sulla richiesta di esclusione della stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio all'organo giudicante competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondato è il motivo di ricorso proposto da CA IO UN relativamente al trattamento sanzionatorio, nei termini di cui si dirà, derivandone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Napoli. Essendo, invece, infondati gli altri profili di doglianza proposti dal medesimo ricorrente, il ricorso va rigettato nella parte restante. Manifestamente infondati, invece, sono i motivi proposti nell'interesse di NO AR, il cui ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso proposto da CA IO UN appare infondato.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. La sentenza impugnata, nel valutare la penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo, segue un iter motivazionale logico e coerente ed individua una serie di riscontri precisi e concordanti con le dichiarazioni dei chiamanti in correità. Come ricordato nella sentenza impugnata, nessuno degli appellanti aveva in quella sede posto in dubbio l'esistenza dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 bensì ciascuno ha contestato la sussistenza della propria partecipazione al sodalizio. La Corte di Appello risponde compiutamente alla doglianza di appello mossa sul punto con motivazione logica e congrua, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità (cfr. pagg. 21 e ss.). Quanto allo CA, viene, in primis, ricordata in sentenza la pluralità delle dichiarazioni collaborative che attingono la posizione dello stesso e la loro convergenza in merito alla posizione dell'imputato, di modo che esse costituiscono l'una riscontro dell'altra.
Sul punto i giudici del gravame del merito fanno buon governo dei criteri di valutazione della chiamata di correo plurima elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte legittimità e divenuti, ormai, ius receptum.
Viene ricordato, in particolare, essere pacifico che i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, che devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la cd. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (in tal senso viene citato, ex plurimis, il precedente costituito da sez. 2, n. 13473/2008). Nel caso in esame - viene ricordato in sentenza - si registra la convergenza piena tra le dichiarazioni accusatorie di SG LF, De LE ES e RD PP LO, senza che risultino (nè, per la verità, si ricorda che siano state denunciate in sede di gravame) forme di intesa o comunque di reciproco condizionamento tra i chiamanti. Ma soprattutto, la Corte territoriale rileva con motivazione logica come la convergenza riguardi non un generico coinvolgimento in attività di spaccio di droga, ma il peculiare ruolo di fornitore, svolto dallo CA, il suo rapporto preferenziale con l'ES, le considerevoli quantità di stupefacente cedute dal primo al secondo e lo specifico elemento circostanziale relativo al luogo stabilito per gli incontri ed i pagamenti, che tutti hanno individuato nell'Hotel "Salerno" della città capoluogo.
Viene anche evidenziato che lo stesso CA ha ammesso una cessione di cocaina in favore dell'ES e che quest'ultimo, a sua volta, ha confessato di aver ricevuto dall'imputato altra e diversa fornitura.
In questa prospettiva, le risultanze dell'attività di p.g. costituiscono per la Corte salernitana semplice rafforzamento di un quadro istruttorio in sè già completo ed autonomamente idoneo, alla stregua degli indicati criteri di valutazione della chiamata in correità, a dimostrare la colpevolezza dello CA. In particolare vengono ricordate: a) le riprese videofilmate che ritraggono gli imputati nei locali dell'albergo; b) l'accertata esistenza di numerosi pernottamenti presso l'Hotel Salerno;
c) la contestuale presenza, negli stessi giorni, dei cittadini di origine argentina, pure arrestati per spaccio di cocaina e la comune provenienza dall'Argentina; d) la significativa telefonata intercorsa, pochi giorni dopo l'arresto dello CA, tra la moglie di quest'ultimo ed ES PP.
Si tratta, come rilevano i giudici del gravame del merito, di acquisizioni che convergono tra loro e con le chiamate di correo, contribuendo alla formazione di una piattaforma probatoria di sicura affidabilità.
Viene anche ricordato che, come risulta dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 22.2.2013, AL BI AL risulta essere stato condannato per i reati di partecipazione all'associazione facente capo ad ES PP e per l'importazione dall'Argentina di quantitativi di cocaina destinati allo stesso ES, in una posizione - dunque - perfettamente sovrapponibile a quella dello CA, insieme al quale risulta aver effettuato tutti i viaggi dal paese sudamericano (ove entrambi vivevano) ed aver pernottato presso l'Hotel Salerno. Deve concludersi logicamente, per la Corte territoriale, nel senso che le dichiarazioni di ciascun collaboratore sono assistite da validi e convincenti elementi di riscontro, sicuramente idonei, secondo la regola di giudizio prevista dall'art. 192 c.p.p., comma 3, a fornire la prova dei fatti ascritti allo CA.
I giudici del gravame del merito confutano poi anche la doglianza loro proposte circa la qualificazione giuridica delle condotte accertate e, specificamente, la loro riconducibilità alla figura del "partecipe" all'associazione che, secondo quanto lamentato, dovrebbe escludersi in quanto lo CA avrebbe agito da semplice fornitore "esterno" all'associazione ed avrebbe mantenuto contatti unicamente "personali" con ES PP.
Anche questa doglianza è stata ritenuta infondata con motivazione logica e congrua, sul presupposto che l'assunto difensivo è smentito dall'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui il fornitore abituale deve considerarsi partecipe dell'associazione rifornita, anche se non conosce personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
In sentenza si ricorda il precedente di questa Corte costituito da sez. 6 n. 3509/2012 e come, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, possa dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente- rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. In quest'ottica - si rileva con motivazione logica - poco importa che lo CA abbia avuto rapporti preferenziali (o, se si vuole, esclusivi) con il solo ES, non essendo tale dato certo sufficiente a ricondurre le numerose e rilevanti cessioni di cocaina nell'ambito di non meglio precisati "rapporti personali" tra i due. Ciò in quanto, in realtà, ES PP non era ne' un consumatore, ne' un piccolo spacciatore, ma il capo riconosciuto di un'organizzazione dedita al traffico di droga. Vale a dire, secondo i giudici del gravame del merito,che lo CA ha effettuato le cessioni in favore del coimputato nella piena consapevolezza di contribuire alla realizzazione del programma dell'associazione, del quale gli era nota tanto l'esistenza, quanto il ruolo apicale dell'ES. Tanto si evince, secondo la Corte territoriale, oltre che dall'entità e dal numero delle forniture, dalla circostanza che, in occasione delle consegne, l'ES non di presentava da solo, ma era sempre in compagnia di altri sodali che lo aiutavano nelle operazioni materiali di trasporto, pesatura e controllo della sostanza stupefacente.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ritiene di condividere l'assunto del primo giudice, che ha attribuito a CA RI UN la qualità di partecipante all'associazione.
4. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso proposto dallo CA, su cui la Corte distrettuale si è pronunciata rilevando l'inapplicabilità del regime proposto per le impugnazione e ha ritenuto la rilevanza ai fini della valutazione di tempestività della richiesta di giudizio abbreviato della data in cui è pervenuta in cancelleria la raccomandata contenente l'istanza di applicazione del rito abbreviato.
Invero la Corte distrettuale opera sul punto una valutazione non condivisibile nel punto in cui ritiene comunque ammissibile che la richiesta possa essere operata anche a mezzo posta, salvo assumersi il rischio che non pervenga in tempo alla cancelleria del giudice. Il Collegio ritiene infatti di dover riaffermare sul punto il principio secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato effettuata a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato deve essere depositata nell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, non essendo ammesse forme equipollenti (nella specie, come nel caso che ci occupala spedizione a mezza posta), diversamente da quanto avviene per il regime delle impugnazioni, governato dal "favor impugnationis" (così già questa sez. 3, n. 44068 del 10.11.2011, Fird, rv. 251474).
5. Fondato, invece, è il motivo di ricorso, riguardante il computo della pena.
Nella sentenza impugnata si rileva come il tribunale salernitano, nella motivazione della sentenza avesse espressamente riconosciuto allo CA le circostanze attenuanti generiche, sulla scorta del suo corretto comportamento processuale e della condizione di incensuratezza (cfr. pag. 280 della sentenza di primo grado). L'errore, a giudizio della Corte territoriale, risiede nell'aver proceduto al giudizio di comparazione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. con l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80,
venendo in tal modo ad applicare l'attenuante solo a tale ultimo reato e non anche a quello, ritenuto più grave, di associazione. Attraverso questo procedimento, l'imputato ha finito per non beneficiare della riduzione di pena a cui aveva diritto in conseguenza del riconoscimento dell'attenuante.
In materia viene ricordato che vige il principio secondo cui, in tema di reato continuato, se il giudice non ha espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti, queste devono intendersi riferite a tutti i reati in contestazione, non solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, ma anche per il principio del "favor rei" e per la natura stessa di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e pertanto concedibili in relazione a tutti i fatti addebitatigli (vien ricordata in proposito la pronuncia di questa Corte sez. 6 n. 124142011).
Nel caso di specie la Corte territoriale provvede, dunque, a correggere l'errore del tribunale che, applicando l'attenuante al solo "reato-satellite" per di più con giudizio di equivalenza con l'aggravante ad esso inerente - e non anche a quello "più grave" di associazione, ha di fatto posto nel nulla l'effetto favorevole dell'attenuante medesima.
In definitiva - secondo il corretto argomentare dei giudici del gravame del merito - il riconoscimento dell'attenuante comporta che l'imputato debba conseguire un beneficio "effettivo" e non meramente formale, come è accaduto nel caso di specie. Essa, pertanto, deve essere applicata sul più grave questo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per il quale non vi sono circostanze aggravanti rispetto a cui operare un giudizio di bilanciamento. Tuttavia, quando va a rideterminare la pena, la Corte di Appello di Salerno testualmente scrive a pag. 27 del provvedimento impugnato:
"La pena va dunque rideterminata, individuando la pena base in quella prevista per tale ultimo delitto, nella misura, stabilita dal Tribunale, di anni 10 di reclusione;
su di essa va operata la riduzione per le concesse attenuanti generiche, pervenendosi ad 8 anni e l'aumento per la continuazione, nella misura di anni 1 e mesi 3 per il reato di cui al capo 3 e di anni 1 e mesi 3 per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, pervenendosi- alla rideterminazione della pena nella misura complessiva di 12 anni di reclusione".
Appare evidente che in tale computo vi sono due errori, il cui interagire non appare comprensibile, impedendo a questa Corte di legittimità di operare essa stessa la necessaria rettifica ex art. 619 c.p.p., comma 2. Da un lato appare sussistente ictu oculi un errore di calcolo. Ma dall'altro nulla si dice del trattamento sanzionatorio relativo al capo 3bis dell'imputazione. Si rende pertanto necessario rinviare il processo alla Corte di Appello di Napoli (avendo la Corte di Appello di Salerno un'unica sezione) per un nuovo esame sul punto. Con la precisazione che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., sul punto della responsabilità deve ritenersi formato il giudicato.
6. I motivi di ricorso proposti da NO IO sono, invece, tutti manifestamente infondati.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esami-nate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
7. La Corte di Appello ha correttamente rigettato la richiesta di applicazione della riduzione della pena per il giudizio abbreviato oggi riproposta tout court.
Rilevavano i giudici del gravame del merito che solo in sede di discussione orale, la difesa dello NO aveva chiesto di "tenersi conto della richiesta di giudizio abbreviato formulata in primo grado", ma che dagli atti del giudizio di primo grado non risultava che lo NO avesse, in quella sede, riproposto una richiesta di giudizio abbreviato eventualmente rigettata dal GIP. Nemmeno nella sentenza di primo grado - osservava ancora la Corte territoriale - diversamente che EL e CA, si fa riferimento ad una simile richiesta da parte dell'imputato NO. Correttamente, dunque, è stato evidenziato che i motivi di appello non riguardavano anche la mancata applicazione della riduzione per il giudizio abbreviato, discendendone che la richiesta sul punto dovesse considerarsi inammissibile sotto un duplice profilo. Innanzitutto perché non ritualmente proposta con l'atto di impugnazione, ne' con motivi aggiunti, ma solo all'esito della discussione, e quindi trattandosi di questione sicuramente non facente del devolutum e pertanto inammissibile. E poi perché non riguardante un singolo e specifico capo o punto della decisione di primo grado che, come detto, non contiene nessun riferimento alla questione. Peraltro, ne' dinanzi alla corte di appello ne' in questa sede il ricorrete ha indicato gli estremi del provvedimento di diniego del rito - in tal senso apparendo il ricorso odierno assolutamente carente sul punto in termini di autosufficienza - e le ragioni di doglianza rispetto allo stesso.
8. Parimenti manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e alla motivazione sul giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Sul punto la Corte territoriale motiva esaustivamente in relazioni alle ragioni del mancato riconoscimento di quella che all'epoca era un'ipotesi attenuata valorizzando negativamente, in tal senso, la qualità e i rilevanti quantitativi della sostanza spacciata, nonché il carattere abituale dell'attività di spaccio. Lo stesso episodio di detenzione di eroina, accertato in occasione dell'arresto dell'imputato, di cui al capo 26, viene condivisibilmente ritenuto, in uno con quelli appena detti, tra gli elementi oggettivamente ostativi alla valutazione dei fatti ascritti allo NO in termini di "lieve entità". I giudici salernitani danno atto, conclusivamente, perciò, con motivazione assolutamente logica e congrua, che non sussistono le ragioni che giustificano lo strumento di "moderazione" del trattamento sanzio-natorio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma V.
Tali risultanze, in uno con i gravi precedenti ascritti allo NO (uno dei quali anche per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e per traffico continuato di stupefacenti)
giustificano in maniera logica, secondo la Corte territoriale, tanto l'individuazione di una pena base sia pur di poco superiore al minimo (7 anni, 3 mesi ed Euro 30.000), quanto il giudizio di semplice equivalenza delle pur concesse attenuanti generiche, rispetto alla recidiva contestata.
9. Essendo il ricorso di NO AR inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti dello CA limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla C.A. di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibile il ricorsi di NO AR e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015