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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 7406/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 16/07/2019 al n. 7406/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
Avv. VERLINGIERI MARGHERITA CP_1
[...]
Parte_2
Avv. PASCA FILIBERTO
Avv. PASCA ALESSANDRO
pagina 1 di 4 RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha stipulato, in data 12/03/1987 Conto Parte_1
Corrente n. 4866.80 con la Parte_2
che, successivamente, sono intrattenuti i seguenti rapporti contrattuali: Conto
ImpresaPiù del 05/05/2006; Contratto di Affidamento c/c del 03/11/2008; Lettera –
Contratto di Credito del 27/10/2010; Lettera – Contratto di Credito del 30/05/2011;
Lettera – Contratto di Credito del 04/12/2014; che i rapporti contrattuali tra le parti si sono estinti in data giugno 2015; che in data 16.7.2019 la soc. attrice ha citato promosso ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
l'odierna convenuta, formulando una serie di eccezioni, lamentando diverse irregolarità dell'intercorso rapporto, ammnistrative e contabile, chiedendo, in definitiva, che fossero accertate le irregolarità e quantificato il corretto dare-avere; che la banca convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, ravvisando, tra le altre eccezioni, la intervenuta prescrizione della domanda;
considerato che il giudice, ravvisata la complessità della controversia, ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario;
che la procedura obbligatoria di mediazione è stata regolarmente espletata, senza sortire esito positivo;
che, al fine di verificare la fondatezza delle pretese attoree, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona della dott.ssa , al fine di Persona_1
accertare la regolarità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti e di determinare il corretto dare-avere; ritenuto che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico- giuridici e, come tale, è pienamente utilizzabile, anche a seguito della disposta integrazione, volta ad esaminare la eccepita prescrizione delle rimesse solutorie;
pagina 2 di 4 rilevato che le verifiche tecniche hanno evidenziato differenza a credito della attrice euro 122.111,60; che, invero, il CTU ha rilevato dall'esame dei contratti e degli estratti conto presenti nel fascicolo, delle variazioni dei tassi di interesse che la banca ha inserito a margine degli estratti conto trimestrali e dai Fogli di Calcolo degli Interessi e competenze trimestrali, come emerge che solo in casi sporadici la banca ha applicato il tasso per utilizzi in extrafido, e per importi interessi di modesta entità che, per effetto della epurazione delle partite a debito non espressamente concordate per iscritto, andavano eliminate dal conto, tutte le rimesse sono da considerarsi “ripristinatorie” della provvista e quindi ripetibili pertanto alla data 11/06/2015 non vi sono somme prescritte;
ritenuto, pertanto, che la domanda deve essere accolta, considerate le risultanze della consulenza tecnica;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda promossa dalla e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA la alla restituzione Parte_2
della somma di euro 122.111,60 in favore di parte attrice;
CONDANNA la l pagamento delle Parte_2
spese di lite sostenute dalla soc. attrice liquidandole in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, accessori di legge, IVA e CAP, da distrarsi a favore dell'avv. per dichiarato anticipo;
CONDANNA la pagamento delle Controparte_2
spese relative alla consulenza tecnica;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Così deciso in Salerno, 01.04.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03 pagina 3 di 4 IL GIUDICE UNICO
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 16/07/2019 al n. 7406/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
Avv. VERLINGIERI MARGHERITA CP_1
[...]
Parte_2
Avv. PASCA FILIBERTO
Avv. PASCA ALESSANDRO
pagina 1 di 4 RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha stipulato, in data 12/03/1987 Conto Parte_1
Corrente n. 4866.80 con la Parte_2
che, successivamente, sono intrattenuti i seguenti rapporti contrattuali: Conto
ImpresaPiù del 05/05/2006; Contratto di Affidamento c/c del 03/11/2008; Lettera –
Contratto di Credito del 27/10/2010; Lettera – Contratto di Credito del 30/05/2011;
Lettera – Contratto di Credito del 04/12/2014; che i rapporti contrattuali tra le parti si sono estinti in data giugno 2015; che in data 16.7.2019 la soc. attrice ha citato promosso ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
l'odierna convenuta, formulando una serie di eccezioni, lamentando diverse irregolarità dell'intercorso rapporto, ammnistrative e contabile, chiedendo, in definitiva, che fossero accertate le irregolarità e quantificato il corretto dare-avere; che la banca convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, ravvisando, tra le altre eccezioni, la intervenuta prescrizione della domanda;
considerato che il giudice, ravvisata la complessità della controversia, ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario;
che la procedura obbligatoria di mediazione è stata regolarmente espletata, senza sortire esito positivo;
che, al fine di verificare la fondatezza delle pretese attoree, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona della dott.ssa , al fine di Persona_1
accertare la regolarità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti e di determinare il corretto dare-avere; ritenuto che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico- giuridici e, come tale, è pienamente utilizzabile, anche a seguito della disposta integrazione, volta ad esaminare la eccepita prescrizione delle rimesse solutorie;
pagina 2 di 4 rilevato che le verifiche tecniche hanno evidenziato differenza a credito della attrice euro 122.111,60; che, invero, il CTU ha rilevato dall'esame dei contratti e degli estratti conto presenti nel fascicolo, delle variazioni dei tassi di interesse che la banca ha inserito a margine degli estratti conto trimestrali e dai Fogli di Calcolo degli Interessi e competenze trimestrali, come emerge che solo in casi sporadici la banca ha applicato il tasso per utilizzi in extrafido, e per importi interessi di modesta entità che, per effetto della epurazione delle partite a debito non espressamente concordate per iscritto, andavano eliminate dal conto, tutte le rimesse sono da considerarsi “ripristinatorie” della provvista e quindi ripetibili pertanto alla data 11/06/2015 non vi sono somme prescritte;
ritenuto, pertanto, che la domanda deve essere accolta, considerate le risultanze della consulenza tecnica;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda promossa dalla e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA la alla restituzione Parte_2
della somma di euro 122.111,60 in favore di parte attrice;
CONDANNA la l pagamento delle Parte_2
spese di lite sostenute dalla soc. attrice liquidandole in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, accessori di legge, IVA e CAP, da distrarsi a favore dell'avv. per dichiarato anticipo;
CONDANNA la pagamento delle Controparte_2
spese relative alla consulenza tecnica;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Così deciso in Salerno, 01.04.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03 pagina 3 di 4 IL GIUDICE UNICO
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4