Art. 6.
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' assistito dal Consiglio superiore dell'aviazione civile, che e' organo consultivo per tutte le questioni concernenti l'aviazione civile ed il traffico aereo.
Il parere del Consiglio superiore e' obbligatorio nelle seguenti materie:
1) concessioni di esercizio di servizi aerei di linea;
2) programmi di investimento a sviluppo poliennale;
3) istituzione di nuovi aeroporti;
4) forma e modalita' delle gestioni aeroportuali.
Per lo studio dei provvedimenti necessari per il coordinamento delle attivita' aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale e di ogni altra questione di speciale importanza il Consiglio superiore dell'aviazione civile nomina, nel suo seno, particolari Commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio le conclusioni adottate. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' assistito dal Consiglio superiore dell'aviazione civile, che e' organo consultivo per tutte le questioni concernenti l'aviazione civile ed il traffico aereo.
Il parere del Consiglio superiore e' obbligatorio nelle seguenti materie:
1) concessioni di esercizio di servizi aerei di linea;
2) programmi di investimento a sviluppo poliennale;
3) istituzione di nuovi aeroporti;
4) forma e modalita' delle gestioni aeroportuali.
Per lo studio dei provvedimenti necessari per il coordinamento delle attivita' aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale e di ogni altra questione di speciale importanza il Consiglio superiore dell'aviazione civile nomina, nel suo seno, particolari Commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio le conclusioni adottate. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".