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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3214/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3214/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Passolanciano n. 9, presso lo studio dell'avv. Supino Vittorio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza Ettore CP_1 C.F._2
Troilo n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Matilde Cionini che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Laura Mastropasqua, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 26.09.2023 ha agito in giudizio nei confronti della moglie Parte_1
separata affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto il CP_1
07.11.2016 nel Comune di Pescara e dalla cui unione sono nate due figlie ancora minorenni, ed Per_1 chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione, la revoca Per_2 dell'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente, nonché regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
06.02.2024 con la quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, tuttavia opponendosi alle formulate richieste in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, al diritto di visita delle figlie minori nonché all'importo da corrispondersi quale contributo al mantenimento delle stesse, prospettando una diversa regolamentazione alle condizioni indicate in atti.
3. All'udienza del 12 marzo 2025 hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo “status”.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 15.12.2022 n. cron. 3405/2022 (cfr. doc. n. 3 ricorso).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 12.03.2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
26 settembre 2023, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Pescara il Parte_1 CP_1
07.11.2016, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n. 109, parte
1, anno 2016;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 13 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3214/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Passolanciano n. 9, presso lo studio dell'avv. Supino Vittorio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza Ettore CP_1 C.F._2
Troilo n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Matilde Cionini che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Laura Mastropasqua, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso presentato in data 26.09.2023 ha agito in giudizio nei confronti della moglie Parte_1
separata affinché venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto il CP_1
07.11.2016 nel Comune di Pescara e dalla cui unione sono nate due figlie ancora minorenni, ed Per_1 chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione, la revoca Per_2 dell'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente, nonché regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
2. La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
06.02.2024 con la quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, tuttavia opponendosi alle formulate richieste in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, al diritto di visita delle figlie minori nonché all'importo da corrispondersi quale contributo al mantenimento delle stesse, prospettando una diversa regolamentazione alle condizioni indicate in atti.
3. All'udienza del 12 marzo 2025 hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo “status”.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 15.12.2022 n. cron. 3405/2022 (cfr. doc. n. 3 ricorso).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 12.03.2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
26 settembre 2023, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 , ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Pescara il Parte_1 CP_1
07.11.2016, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n. 109, parte
1, anno 2016;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 13 marzo 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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