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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N.1215 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gallipoli, alla via Brindisi n. 91, presso lo studio dell'avv. Speranza Faenza che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- impresa designata per il FGVS (P.I.: Controparte_1
)), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Maglie, alla via Cesare Battisti n. 67, presso lo studio dell'avv. Cesari Sandra che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 1251/2019 emessa nel procedimento n. 612/2018 R.G. in data 9.08.2019 e deposita il
10.08.2025 non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.04.2018, evocava in giudizio la Parte_1
, nella sua qualità di impresa designata dal FGVS, al fine di Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data
4.05.2014 in Gallipoli.
Esponeva che, in data 04.05.2014, alle ore 20:30 circa, si trovava nell'abitato di
Gallipoli, su via Udine ed attraversava la carreggiato servendosi delle strisce pedonali, quando veniva investita da una autovettura di media cilindrata, di colore scuro che, provenendo da Viale Bari, svoltava repentinamente a destra per immettersi su via Udine e la urtava violentemente facendola cadere per terra.
Rappresentava di essere stata soccorsa dai presenti e di essere stata trasportata presso il locale nosocomio ove veniva diagnosticato un trauma cranico cervicale minore e ferite escoriate ginocchio dx e sx.
Dichiarava, altresì, che il conducente del veicolo investitore veicolo scappava via senza fornire le sue generalità e senza che le persone presenti sul posto riuscissero a rilevare la targa dello stesso veicolo.
Deduceva che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse addebitabile al conducente del veicolo rimasto sconosciuto per la cui ragione formulava richiesta di risarcimento al FGVS.
Si costituiva , quale società designata per il FGVS per la Controparte_2
Regione Puglia, la quale contestava integralmente la domanda ritenendola carente dei presupposti legittimanti l'operatività della garanzia, nonché infondata sull'an e sul quantum.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con deposito documenti, prove testimoniali e si è concluso con il rigetto della domanda attorea per assenza di prova certa.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi “errata valutazione delle risultanze istruttorie, errata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in riferimento alla legge n. 990 del 1996, comma
1, lettera a” chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi gradi di giudizio.
Si è costituita , che ha contestato in fatto e diritto l'avversa Controparte_2 impugnazione sostenendo l'infondatezza dell'appello e la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, con conseguente richiesta di rigetto dell'appello proposto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali con note scritte cui si rinvia, all'udienza del 18.12.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Con l'unico motivo di appello, ha lamentato che il giudice di Parte_1 prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto generica la testimonianza resa dall'unica teste oculare escussa che, invece, ha fornito una descrizione dettagliata del fatto per cui è causa, e nella parte in cui ha addebitato ad essa attrice la mancata identificazione del veicolo investitore per non aver indicato nella denuncia querela sporta il nominativo del predetto teste e per non aver dichiarato al medico di P.S l'investimento da parte di un veicolo ignoto, laddove tali circostanze non possono fondare il rigetto del ricorso.
Invero, si osserva che il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia.
In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art. 283 del codice delle assicurazioni, il
Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, tra le altre ipotesi, quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato. In tal caso il risarcimento è limitato ai danni alla persona e, nell'ipotesi di gravi danni alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.
In tema di onere probatorio a carico di chi agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, conformemente alle regole generali, “spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo non identificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.4213). Tuttavia, gli stessi Giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che “l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso la valutazione
e l'allegazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria. È compito, pertanto, del giudice di merito operare una attenta disamina del materiale probatorio allegato dal danneggiato al fine di valutare se dalla documentazione complessivamente prodotta possa ritenersi provata la riconducibilità del danno al veicolo nonché l'impossibilità della sua identificazione”
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n.35605). In definitiva, ove il danneggiato agisca nei confronti del Fondo di garanzia, valgono le regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, con la precisazione che la valutazione delle prove operata in concreto dal Giudice dovrà essere particolarmente rigorosa in ragione dell'indisponibilità da parte della convenuta di elementi idonei a dimostrare una dinamica alternativa rispetto a quella prospettata dal danneggiato.
Ancora in tema di onere della prova, la Corte di Cassazione ha affermato, in maniera del tutto condivisibile, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI,
11/04/2022, n.11656).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalle risultanze probatorie in atti è emerso che l'appellante non ha dato prova certa del sinistro occorso.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la testimonianza resa da
è lacunosa ed approssimativa. Testimone_1
La stessa ha infatti dichiarato: “Ho visto una ragazza che stava attraversando via
Udine sul passaggio pedonale e, quasi giunta in prossimità del marciapiede, veniva investita da un'auto scura di cui non ricordo il modello che svoltava strettamente da via Bari. La ragazza è caduta con le ginocchia sul marciapiede e non riusciva più ad alzarsi. Non ricordo i punti precisi di impatto tra l'auto ed il corpo della ragazza poiché mi sono subito preoccupata delle condizioni di salute della stessa. Non ricordo se
l'auto fosse guidata da un uomo o da una donna poiché si è allontanata repentinamente. Sul luogo non sono intervenuti subito dopo i genitori della ragazza che abitavano nelle vicinanze e l'hanno trasportata in ospedale. Non c'è stato intervento del 118 né di autorità. Ho fornito le mie generalità ai genitori della
precisando loro che ero proprietaria della vicina pizzeria dove potevano Parte_2 contattarmi per ogni evenienza”.
Dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa, infatti, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro non avendo la stessa fornito alcun particolare utile per l'individuazione del veicolo investitore né in ordine ai punti d'urto e le lesioni riportate dall'appellante.
Invero, sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro secondo la dinamica dedotta dall'attrice in quanto, in mancanza dell'intervento delle autorità al momento del sinistro, l'unica prova offerta è affidata alle dichiarazioni dell'unica teste escussa che, in mancanza di riscontro, sono da ritenersi inattendibili in quanto sussistono dubbi sulla sua presenza sul luogo del sinistro atteso che l'attrice non l'ha indicata nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Tale circostanza rileva anche da un altro punto di vista, infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, l'omessa indicazione del nominativo del teste al momento della presentazione della querela, come persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, indicato, invece, come teste, nel presente giudizio, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto, si condivide la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase decisoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.1215/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore della controparte, liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CAP come per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N.1215 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gallipoli, alla via Brindisi n. 91, presso lo studio dell'avv. Speranza Faenza che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- impresa designata per il FGVS (P.I.: Controparte_1
)), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Maglie, alla via Cesare Battisti n. 67, presso lo studio dell'avv. Cesari Sandra che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gallipoli n. 1251/2019 emessa nel procedimento n. 612/2018 R.G. in data 9.08.2019 e deposita il
10.08.2025 non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.04.2018, evocava in giudizio la Parte_1
, nella sua qualità di impresa designata dal FGVS, al fine di Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data
4.05.2014 in Gallipoli.
Esponeva che, in data 04.05.2014, alle ore 20:30 circa, si trovava nell'abitato di
Gallipoli, su via Udine ed attraversava la carreggiato servendosi delle strisce pedonali, quando veniva investita da una autovettura di media cilindrata, di colore scuro che, provenendo da Viale Bari, svoltava repentinamente a destra per immettersi su via Udine e la urtava violentemente facendola cadere per terra.
Rappresentava di essere stata soccorsa dai presenti e di essere stata trasportata presso il locale nosocomio ove veniva diagnosticato un trauma cranico cervicale minore e ferite escoriate ginocchio dx e sx.
Dichiarava, altresì, che il conducente del veicolo investitore veicolo scappava via senza fornire le sue generalità e senza che le persone presenti sul posto riuscissero a rilevare la targa dello stesso veicolo.
Deduceva che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse addebitabile al conducente del veicolo rimasto sconosciuto per la cui ragione formulava richiesta di risarcimento al FGVS.
Si costituiva , quale società designata per il FGVS per la Controparte_2
Regione Puglia, la quale contestava integralmente la domanda ritenendola carente dei presupposti legittimanti l'operatività della garanzia, nonché infondata sull'an e sul quantum.
Il giudizio di primo grado veniva istruito con deposito documenti, prove testimoniali e si è concluso con il rigetto della domanda attorea per assenza di prova certa.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi “errata valutazione delle risultanze istruttorie, errata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in riferimento alla legge n. 990 del 1996, comma
1, lettera a” chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi gradi di giudizio.
Si è costituita , che ha contestato in fatto e diritto l'avversa Controparte_2 impugnazione sostenendo l'infondatezza dell'appello e la correttezza delle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, con conseguente richiesta di rigetto dell'appello proposto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali con note scritte cui si rinvia, all'udienza del 18.12.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
Con l'unico motivo di appello, ha lamentato che il giudice di Parte_1 prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie nella parte in cui ha ritenuto generica la testimonianza resa dall'unica teste oculare escussa che, invece, ha fornito una descrizione dettagliata del fatto per cui è causa, e nella parte in cui ha addebitato ad essa attrice la mancata identificazione del veicolo investitore per non aver indicato nella denuncia querela sporta il nominativo del predetto teste e per non aver dichiarato al medico di P.S l'investimento da parte di un veicolo ignoto, laddove tali circostanze non possono fondare il rigetto del ricorso.
Invero, si osserva che il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia.
In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art. 283 del codice delle assicurazioni, il
Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, tra le altre ipotesi, quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato. In tal caso il risarcimento è limitato ai danni alla persona e, nell'ipotesi di gravi danni alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.
In tema di onere probatorio a carico di chi agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di garanzia, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, conformemente alle regole generali, “spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo non identificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n.4213). Tuttavia, gli stessi Giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che “l'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso la valutazione
e l'allegazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria. È compito, pertanto, del giudice di merito operare una attenta disamina del materiale probatorio allegato dal danneggiato al fine di valutare se dalla documentazione complessivamente prodotta possa ritenersi provata la riconducibilità del danno al veicolo nonché l'impossibilità della sua identificazione”
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n.35605). In definitiva, ove il danneggiato agisca nei confronti del Fondo di garanzia, valgono le regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, con la precisazione che la valutazione delle prove operata in concreto dal Giudice dovrà essere particolarmente rigorosa in ragione dell'indisponibilità da parte della convenuta di elementi idonei a dimostrare una dinamica alternativa rispetto a quella prospettata dal danneggiato.
Ancora in tema di onere della prova, la Corte di Cassazione ha affermato, in maniera del tutto condivisibile, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cassazione civile sez. VI,
11/04/2022, n.11656).
Orbene, nella fattispecie in esame, dalle risultanze probatorie in atti è emerso che l'appellante non ha dato prova certa del sinistro occorso.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la testimonianza resa da
è lacunosa ed approssimativa. Testimone_1
La stessa ha infatti dichiarato: “Ho visto una ragazza che stava attraversando via
Udine sul passaggio pedonale e, quasi giunta in prossimità del marciapiede, veniva investita da un'auto scura di cui non ricordo il modello che svoltava strettamente da via Bari. La ragazza è caduta con le ginocchia sul marciapiede e non riusciva più ad alzarsi. Non ricordo i punti precisi di impatto tra l'auto ed il corpo della ragazza poiché mi sono subito preoccupata delle condizioni di salute della stessa. Non ricordo se
l'auto fosse guidata da un uomo o da una donna poiché si è allontanata repentinamente. Sul luogo non sono intervenuti subito dopo i genitori della ragazza che abitavano nelle vicinanze e l'hanno trasportata in ospedale. Non c'è stato intervento del 118 né di autorità. Ho fornito le mie generalità ai genitori della
precisando loro che ero proprietaria della vicina pizzeria dove potevano Parte_2 contattarmi per ogni evenienza”.
Dalle dichiarazioni rese dalla teste escussa, infatti, non è possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro non avendo la stessa fornito alcun particolare utile per l'individuazione del veicolo investitore né in ordine ai punti d'urto e le lesioni riportate dall'appellante.
Invero, sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro secondo la dinamica dedotta dall'attrice in quanto, in mancanza dell'intervento delle autorità al momento del sinistro, l'unica prova offerta è affidata alle dichiarazioni dell'unica teste escussa che, in mancanza di riscontro, sono da ritenersi inattendibili in quanto sussistono dubbi sulla sua presenza sul luogo del sinistro atteso che l'attrice non l'ha indicata nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Tale circostanza rileva anche da un altro punto di vista, infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, l'omessa indicazione del nominativo del teste al momento della presentazione della querela, come persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, indicato, invece, come teste, nel presente giudizio, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In ragione di quanto esposto, si condivide la sentenza impugnata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della semplicità della fase decisoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, inserito dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto introduttivo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.1215/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore della controparte, liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% IVA e CAP come per legge.
Si dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater
T.U.S.G..
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.