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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 176/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. MARRA GIUSEPPE, come da mandato in atti Parte_1
- ATTRICE opponente contro
, con l'avv. CICCONETTI GIANLUCA, come da mandato in RO
atti
- CONVENUTA opposta
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI di parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
Preliminarmente
- sospendere l'efficacia esecutiva del D. I. n . 22/2024 emesso dal Tribunale di Belluno,
per i motivi di cui in narrativa;
Ancora in via preliminare - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato
per le motivazioni ut supra menzionate.
Nel merito
1 - dichiarare nullo e/o inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato in fatto ed in diritto nonchè carente dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c.
e segg.
- Ridurre l'importo richiesto per come motivato in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore
costituito che ne
fa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
CONCLUSIONI di parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in
premessa:
in via preliminare:
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 22/2024 (Rg. n. 64/2024)
emesso dal Tribunale di Belluno, per i motivi su indicati e in particolare perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma
dell'art. 648 c.p.c.;
in via principale:
rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in
diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza
del credito vantato da e per essa la sub procuratrice che agisce in Parte_2
nome e per conto nei confronti di e, per l'effetto, RO Parte_1
condannare la medesima al pagamento di Euro 31.615,60, ovvero della maggiore e/o
minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi
come in decreto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato in data 04.03.2024 la signora Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2024, notificato in data 05.02.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 31.615,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'attrice opponente deduceva la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non risultando provata la cessione del credito, né la relativa certezza e liquidità; evidenziava in ogni caso che il credito era prescritto.
Si costituiva in giudizio quale mandataria con rappresentanza RO
di , a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza di chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_2
In occasione della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto e la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, veniva rinviata ai fini della decisione,
con la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
In data 6.2.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
L'opposizione va rigettata in quanto infondata.
Risulta documentata l'inclusione del credito nella cessione e,
conseguentemente, la titolarità del medesimo in capo alla cessionaria
Controparte_3
ha agito quale mandataria in forza di regolari procure per il
[...]
recupero del credito in discussione, la cui titolarità resta in capo a Parte_2
[...]
La convenuta opposta ha documentato che, con contratto di cessione concluso in data 27.03.2017, ha acquistato da Santander Consumer Bank CP_4
Spa altresì il credito oggetto di causa;
dell'avvenuta cessione è stato dato avviso mediante notizia pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e lettere inviate alla debitrice.
3 Con ulteriore contratto di cessione la società ha ceduto a CP_4
il credito oggetto di causa e dell'avvenuta cessione è stato Parte_2
dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Da ultimo, è stata data comunicazione alla debitrice delle intervenute cessioni con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'inclusione del credito nell'oggetto della cessione è stata documentata in giudizio (v. contratto di cessione del 27.03.2017, concluso tra Santander
Consumer Bank Spa e , con allegato elenco per estratto delle linee di CP_4
credito cedute (doc. 6) e contratto di cessione del 22.11.2019, concluso tra CP_4
e , con allegato elenco per estratto delle linee di credito
[...] Parte_2
cedute (doc. 7).
In sede monitoria la creditrice ha azionato l'effetto cambiario del valore di €
31.615,60, con scadenza al 30.09.2018, protestato in data 03.10.2018 (doc. 5
fascicolo monitorio), il che determina un'inversione dell'onere probatorio, da riferire al debitore quanto all' insussistenza del rapporto fondamentale o all'estinzione delle obbligazioni dal medesima discendenti (Tribunale Bari sez.
II, 20/06/2018, n.2694 “Qualora la pretesa monitoria sia fondata su cambiali, le
medesime possono essere utilizzate anche come titolo recante una promessa di
pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1936 c.c., risultando in tal caso idonee
ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente
ed il prenditore della stessa, con conseguente inversione dell'onere probatorio, da
riferire al debitore quanto alla insussistenza del rapporto fondamentale o alla estinzione
delle obbligazioni dal medesima discendenti”).
Il credito ingiunto trae in ogni caso origine dal finanziamento n. 13127899 del
21.08.2012, del valore di € 34.485,00, da rimborsare mediante n. 120 rate mensili di € 458,50 ciascuna, a decorrere dal 01.10.2012, al quale è seguita la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con intimazione di pagamento del residuo dovuto.
4 La creditrice ha fornito prova della fonte contrattuale del credito e ha allegato l'inadempimento della debitrice;
quest'ultima, dal canto suo, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi contrattuali gravanti sulla medesima (Cassazione
civile sez. I, 02/09/2024, n.23479 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve
ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai
sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia
stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della
inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce
modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere
mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale
si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina
del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore
opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione
dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento
monitorio”).
I motivi di opposizione vanno pertanto ritenuti infondati e si impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che si liquidano nell'importo di € 7616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 7/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 176/2024 R.G. promossa da
, con l'avv. MARRA GIUSEPPE, come da mandato in atti Parte_1
- ATTRICE opponente contro
, con l'avv. CICCONETTI GIANLUCA, come da mandato in RO
atti
- CONVENUTA opposta
Oggetto: NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI di parte attrice opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione,
Preliminarmente
- sospendere l'efficacia esecutiva del D. I. n . 22/2024 emesso dal Tribunale di Belluno,
per i motivi di cui in narrativa;
Ancora in via preliminare - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato
per le motivazioni ut supra menzionate.
Nel merito
1 - dichiarare nullo e/o inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato in fatto ed in diritto nonchè carente dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c.
e segg.
- Ridurre l'importo richiesto per come motivato in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore
costituito che ne
fa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
CONCLUSIONI di parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti esposti in
premessa:
in via preliminare:
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 22/2024 (Rg. n. 64/2024)
emesso dal Tribunale di Belluno, per i motivi su indicati e in particolare perché
l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, a norma
dell'art. 648 c.p.c.;
in via principale:
rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in
diritto, oltre che non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'esistenza
del credito vantato da e per essa la sub procuratrice che agisce in Parte_2
nome e per conto nei confronti di e, per l'effetto, RO Parte_1
condannare la medesima al pagamento di Euro 31.615,60, ovvero della maggiore e/o
minore somma che verrà accertata in corso di causa per i titoli dedotti, oltre interessi
come in decreto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cassa e spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato in data 04.03.2024 la signora Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2024, notificato in data 05.02.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 31.615,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'attrice opponente deduceva la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non risultando provata la cessione del credito, né la relativa certezza e liquidità; evidenziava in ogni caso che il credito era prescritto.
Si costituiva in giudizio quale mandataria con rappresentanza RO
di , a sua volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza di chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_2
In occasione della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto e la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, veniva rinviata ai fini della decisione,
con la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
In data 6.2.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
L'opposizione va rigettata in quanto infondata.
Risulta documentata l'inclusione del credito nella cessione e,
conseguentemente, la titolarità del medesimo in capo alla cessionaria
Controparte_3
ha agito quale mandataria in forza di regolari procure per il
[...]
recupero del credito in discussione, la cui titolarità resta in capo a Parte_2
[...]
La convenuta opposta ha documentato che, con contratto di cessione concluso in data 27.03.2017, ha acquistato da Santander Consumer Bank CP_4
Spa altresì il credito oggetto di causa;
dell'avvenuta cessione è stato dato avviso mediante notizia pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e lettere inviate alla debitrice.
3 Con ulteriore contratto di cessione la società ha ceduto a CP_4
il credito oggetto di causa e dell'avvenuta cessione è stato Parte_2
dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Da ultimo, è stata data comunicazione alla debitrice delle intervenute cessioni con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'inclusione del credito nell'oggetto della cessione è stata documentata in giudizio (v. contratto di cessione del 27.03.2017, concluso tra Santander
Consumer Bank Spa e , con allegato elenco per estratto delle linee di CP_4
credito cedute (doc. 6) e contratto di cessione del 22.11.2019, concluso tra CP_4
e , con allegato elenco per estratto delle linee di credito
[...] Parte_2
cedute (doc. 7).
In sede monitoria la creditrice ha azionato l'effetto cambiario del valore di €
31.615,60, con scadenza al 30.09.2018, protestato in data 03.10.2018 (doc. 5
fascicolo monitorio), il che determina un'inversione dell'onere probatorio, da riferire al debitore quanto all' insussistenza del rapporto fondamentale o all'estinzione delle obbligazioni dal medesima discendenti (Tribunale Bari sez.
II, 20/06/2018, n.2694 “Qualora la pretesa monitoria sia fondata su cambiali, le
medesime possono essere utilizzate anche come titolo recante una promessa di
pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1936 c.c., risultando in tal caso idonee
ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente
ed il prenditore della stessa, con conseguente inversione dell'onere probatorio, da
riferire al debitore quanto alla insussistenza del rapporto fondamentale o alla estinzione
delle obbligazioni dal medesima discendenti”).
Il credito ingiunto trae in ogni caso origine dal finanziamento n. 13127899 del
21.08.2012, del valore di € 34.485,00, da rimborsare mediante n. 120 rate mensili di € 458,50 ciascuna, a decorrere dal 01.10.2012, al quale è seguita la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con intimazione di pagamento del residuo dovuto.
4 La creditrice ha fornito prova della fonte contrattuale del credito e ha allegato l'inadempimento della debitrice;
quest'ultima, dal canto suo, non ha provato di aver adempiuto agli obblighi contrattuali gravanti sulla medesima (Cassazione
civile sez. I, 02/09/2024, n.23479 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento
del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve
ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai
sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia
stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della
inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce
modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere
mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale
si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina
del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore
opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione
dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente
la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento
monitorio”).
I motivi di opposizione vanno pertanto ritenuti infondati e si impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
5 Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che si liquidano nell'importo di € 7616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 7/02/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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