Trib. Belluno, sentenza 07/02/2025, n. 18
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Sentenza 7 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Belluno, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini. Le parti in causa sono un'attrice, che ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo, e una convenuta, che ha chiesto la conferma del decreto stesso. L'attrice ha sostenuto l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestando la titolarità del credito e la sua prescrizione. La convenuta, al contrario, ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto, affermando che l'opposizione non fosse supportata da prove scritte e fosse infondata.

Il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Nella sua motivazione, ha evidenziato che la titolarità del credito era stata documentata attraverso contratti di cessione e comunicazioni formali alla debitrice. Ha inoltre sottolineato che l'attrice non ha fornito prove sufficienti per dimostrare l'inesistenza del credito o l'avvenuto adempimento delle obbligazioni. La decisione si basa su principi consolidati in materia di onere della prova, stabilendo che l'attrice, in quanto opponente, non ha dimostrato l'inesistenza del debito. Infine, il giudice ha condannato l'attrice al pagamento delle spese legali in favore della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Belluno, sentenza 07/02/2025, n. 18
    Giurisdizione : Trib. Belluno
    Numero : 18
    Data del deposito : 7 febbraio 2025

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