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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 4 febbraio 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 1059 del 2024, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, promosso,
DA
, nato il [...] in [...]: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Gioiello, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in
Pontecagnano Faiano (Salerno), alla via Calabria, n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197, al giudizio che ci occupa si applica il rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, quindi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, il ricorrente sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno a seguito del parere sfavorevole della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego, ai sensi del comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 (notifica del 16 gennaio 2024).
Il procedimento cautelare si concludeva con l'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente (decreto contrassegnato da n. cronol. 665/2024 del 26/03/2024).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e perfezionato il procedimento di notificazione nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n.
1611 del 1933), quest'ultima non si costituiva. E così, nel rispetto dei termini previsti ex art. 281 terdecies c.p.c. e 275 bis c.p.c., il giudice designato per l'istruttoria riservava la decisione al collegio.
Ora, l'oggetto della pretesa azionata dal ricorrente con il presente giudizio è il riconoscimento della protezione speciale, avendo lo stesso impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Salerno con il quale è stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D. Lgs 286/98.
Con note depositate nel fascicolo telematico in data 4 novembre 2024 e di nuovo in data 1 febbraio
2025, parte ricorrente ha però rappresentato di aver ottenuto dal Tribunale di Salerno, in data 23 luglio 2024, nel giudizio contrassegnato da numero di ruolo generale 522/2024 proposto avverso il
2 rigetto della domanda di protezione internazionale, il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Il resistente ha, dunque, dato atto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se nell'ambito di diverso procedimento, avente cioè ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o, in subordine, il riconoscimento della protezione complementare (cd. speciale).
Ora, come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 prevede espressamente due procedimenti alternativi per il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale da parte del Questore. Il primo prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
I presupposti applicativi del riconoscimento della protezione speciale sono, dunque, gli stessi.
Se così è, in ragione del (seppur aliude) sopravvenuto riconoscimento della protezione speciale, il
Tribunale stima doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente già ottenuto il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame.
Da ultimo, la natura dei diritti coinvolti e la particolarità delle questioni sottese alla controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio. La conclusione che precede, poi, non avrebbe potuto essere diversa anche a fronte dell'accertamento della cd. soccombenza virtuale del resistente non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così definitivamente decide:
• dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione speciale;
• compensa le spese processuali.
3 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.2.25.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 4 febbraio 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 1059 del 2024, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, promosso,
DA
, nato il [...] in [...]: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Gioiello, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in
Pontecagnano Faiano (Salerno), alla via Calabria, n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197, al giudizio che ci occupa si applica il rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, quindi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, il ricorrente sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno a seguito del parere sfavorevole della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Va predicata l'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposto entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di diniego, ai sensi del comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 (notifica del 16 gennaio 2024).
Il procedimento cautelare si concludeva con l'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente (decreto contrassegnato da n. cronol. 665/2024 del 26/03/2024).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e perfezionato il procedimento di notificazione nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno (ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n.
1611 del 1933), quest'ultima non si costituiva. E così, nel rispetto dei termini previsti ex art. 281 terdecies c.p.c. e 275 bis c.p.c., il giudice designato per l'istruttoria riservava la decisione al collegio.
Ora, l'oggetto della pretesa azionata dal ricorrente con il presente giudizio è il riconoscimento della protezione speciale, avendo lo stesso impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Salerno con il quale è stata rigettata l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D. Lgs 286/98.
Con note depositate nel fascicolo telematico in data 4 novembre 2024 e di nuovo in data 1 febbraio
2025, parte ricorrente ha però rappresentato di aver ottenuto dal Tribunale di Salerno, in data 23 luglio 2024, nel giudizio contrassegnato da numero di ruolo generale 522/2024 proposto avverso il
2 rigetto della domanda di protezione internazionale, il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il decreto-legge n. 130 del
2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Il resistente ha, dunque, dato atto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se nell'ambito di diverso procedimento, avente cioè ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o, in subordine, il riconoscimento della protezione complementare (cd. speciale).
Ora, come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 prevede espressamente due procedimenti alternativi per il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale da parte del Questore. Il primo prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
I presupposti applicativi del riconoscimento della protezione speciale sono, dunque, gli stessi.
Se così è, in ragione del (seppur aliude) sopravvenuto riconoscimento della protezione speciale, il
Tribunale stima doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente già ottenuto il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame.
Da ultimo, la natura dei diritti coinvolti e la particolarità delle questioni sottese alla controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio. La conclusione che precede, poi, non avrebbe potuto essere diversa anche a fronte dell'accertamento della cd. soccombenza virtuale del resistente non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così definitivamente decide:
• dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione speciale;
• compensa le spese processuali.
3 Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.2.25.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
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