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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 747/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Folco Cappello;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 4.09.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2008, al N. 01445, Parte 2, Serie A01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. la Sig. ra continuerà ad abitare nell'immobile sito in Fiumicino, Via Angelo Parte_1
Bascapè n. 5 a stessa preso in locazione, mentre il Sig. vivrà Controparte_1 nell'immobile dei propri genitori sito in Capena (RM) in Via dei Pioppi n. 14L;
2. La casa familiare Sita in Roma alla Via Raul Chiodelli n. 59, di cui i Sigg.ri e sono Parte_1 Controparte_1 comproprietari al 50%, risulta ad oggi locata ad un terzo conduttore giusto contratto di locazione del 12 ottobre 2022; 3. Le rate del mutuo gravante sull'immobile di cui al superiore punto 2), sino alla scadenza, verranno versate da ciascuna delle parti nella misura del 50% cadauna. A tal riguardo, i Sig.ri stabiliscono congiuntamente che i proventi derivanti dal contratto Parte_1 Controparte_1 di locazione dell'immobile, fin quando lo stesso sarà in essere ed i conduttori adempieranno puntualmente alle proprie obbligazioni, verranno utilizzati per coprire le rate mensili del mutuo, il cui residuo sarà a carico di entrambe le parti;
4. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
5. Le Parti provvederanno all'educazione e all'istruzione della minore prendendo congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, prevedendo sin da ora che in di disaccordo farà fede il calendario di seguito indicato che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di frequentazione:
6. Dal lunedì al venerdì la minore vivrà presso l'abitazione materna, mentre per le giornate di sabato e domenica le parti concordano che la stessa vivrà a weekend alternati presso le abitazioni di ciascun genitore. E più precisamente, il primo e il terzo weekend del mese presso l'abitazione materna, mentre il secondo ed il quarto weekend del mese presso l'abitazione paterna.
7. Le parti inoltre stabiliscono che due pomeriggi a settimana tra le giornate di lunedì e venerdì la minore stia con il padre, il quale si farà carico di prenderla all'uscita da scuola e riportarla alla casa materna dopocena e comunque non oltre le ore 21.30 o in alternativa, con preavviso da comunicarsi il venerdì della settimana precedente, il padre potrà tenerla con sé per la notte.
8. La minore trascorrerà le festività natalizie e la notte del 31 dicembre ed il giorno dell'Epifania alternativamente can entrambi i genitori così come le festività della Pasqua e della Pasquetta.
9. Le restanti festività indicate in rosso dal calendario la bambina le trascorrerà alternativamente con entrambi le Parti;
10. Per il periodo estivo che va da giugno a settembre, la Parti concordano di trascorrere 15 giorni di vacanza ciascuno in via esclusiva con la figlia, da concordare, entro maggio di ciascun anno. 11. Il Sig. corrisponderà alla Sig. ra Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia minoren nsile pari ad € 150,00 en ciascun mese a decorrere da dicembre 2021, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della loro figlia con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. 12. Le spese straordinarie della figlia minorenne saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, per esse intendendosi quelle mediche, scolastiche, sportive, culturali e ricreative, sempre previamente concordate tra i coniugi e comunque ripartite secondo il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2014 tra i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e della 1a Sezione del Tribunale di Roma;
13. In ragione dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio per la relativa estinzione il Sig. A partire dal mese di agosto 2028 il Sig. si CP_1 CP_1 impegna a versare euro 200,00 mensili a titolo di rimborso dell'importo del finanziamento anticipato dalla Sig.ra nonché dell'ulteriore importo pari ad € 10.000,00 di cui il Sig. Parte_1 CP_1 si è riconosciuto debitore della Sig.ra nell'accordo di negoziazione assistita, sino
[...] Parte_1 ale estinzione delle somme dovute;
1 mento anticipato sino ad oggi dalla Sig.ra è pari ad euro 12.551,70, di cui euro 3.000,00 devono ritenersi compensati poiché a Parte_1 ma così come accordo di separazione;
pertanto, il residuo da rimborsare alla Sig.ra a far data dal mese di agosto 2028 è pari ad euro 9.515,70, oltre ad € 10.000,00 come Parte_1 lio descritto. 15. Pertanto, Le parti pattuiscono che, nel caso in cui dalle dichiarazioni reddituali future emergesse un incremento delle capacità economiche del Sig. rispetto Controparte_1 alla dichiarazione dei redditi 2021, si procederà ad un automatico aument l rateo previsto dall'art. 16 secondo i seguenti scaglioni: - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 3.000,00
€ ed i 4.999,99 C, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari Controparte_1 Parte_1 ad € 300,00; - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 5.000,00 € ed i 6.999,99 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad € 400,00; - Al verificarsi di un Controparte_1 Parte_1 incremento annuale tra i 7.000,00 € ed i 9.999,99 C, l'importo mensile dovuto dal Sig. Controparte_1 alla Sig.ra sarà pari ad € 500,00; - Al verificarsi di un incremento annu Parte_1
10.000,00 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad €
Controparte_1 Parte_1 700,00; 16. Tuttavia, poiché il rateo di cui all' art o sino al 2028 incluso, nelle more, il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra ( sino al mese di
Controparte_1 Parte_1 luglio 2028), in c delle proprie capacità econo differenza tra il rateo originario (euro 200) e l'incremento. 17. Ne consegue che: - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 3.000,00 € ed i 4.999,99 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra
Controparte_1 sarà pari ad € 100,00 - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 5.000,00 € ed i 6.999,99 Parte_1 mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad € 200,00; - Al
Controparte_1 Parte_1 verificarsi di un incremento annuale tra i 7.000,00 € ed i 9.999,99 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad € 300,00; - Al verificarsi di un incremento annuale Controparte_1 Parte_1 0,00 €, l'i sile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà Controparte_1 Parte_1 pari ad € 500,00; 18. consenso all'espatrio: i coniugi hanno espresso reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi;
19. nessun assegno alimentare e/o di mantenimento spetterà ai coniugi, in quanto economicamente autosufficienti;
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 747/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 'Avv.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Folco Cappello;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 4.09.2008, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 2008, al N. 01445, Parte 2, Serie A01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. la Sig. ra continuerà ad abitare nell'immobile sito in Fiumicino, Via Angelo Parte_1
Bascapè n. 5 a stessa preso in locazione, mentre il Sig. vivrà Controparte_1 nell'immobile dei propri genitori sito in Capena (RM) in Via dei Pioppi n. 14L;
2. La casa familiare Sita in Roma alla Via Raul Chiodelli n. 59, di cui i Sigg.ri e sono Parte_1 Controparte_1 comproprietari al 50%, risulta ad oggi locata ad un terzo conduttore giusto contratto di locazione del 12 ottobre 2022; 3. Le rate del mutuo gravante sull'immobile di cui al superiore punto 2), sino alla scadenza, verranno versate da ciascuna delle parti nella misura del 50% cadauna. A tal riguardo, i Sig.ri stabiliscono congiuntamente che i proventi derivanti dal contratto Parte_1 Controparte_1 di locazione dell'immobile, fin quando lo stesso sarà in essere ed i conduttori adempieranno puntualmente alle proprie obbligazioni, verranno utilizzati per coprire le rate mensili del mutuo, il cui residuo sarà a carico di entrambe le parti;
4. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
5. Le Parti provvederanno all'educazione e all'istruzione della minore prendendo congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, prevedendo sin da ora che in di disaccordo farà fede il calendario di seguito indicato che i genitori riconoscono quale contenuto minimo del diritto di frequentazione:
6. Dal lunedì al venerdì la minore vivrà presso l'abitazione materna, mentre per le giornate di sabato e domenica le parti concordano che la stessa vivrà a weekend alternati presso le abitazioni di ciascun genitore. E più precisamente, il primo e il terzo weekend del mese presso l'abitazione materna, mentre il secondo ed il quarto weekend del mese presso l'abitazione paterna.
7. Le parti inoltre stabiliscono che due pomeriggi a settimana tra le giornate di lunedì e venerdì la minore stia con il padre, il quale si farà carico di prenderla all'uscita da scuola e riportarla alla casa materna dopocena e comunque non oltre le ore 21.30 o in alternativa, con preavviso da comunicarsi il venerdì della settimana precedente, il padre potrà tenerla con sé per la notte.
8. La minore trascorrerà le festività natalizie e la notte del 31 dicembre ed il giorno dell'Epifania alternativamente can entrambi i genitori così come le festività della Pasqua e della Pasquetta.
9. Le restanti festività indicate in rosso dal calendario la bambina le trascorrerà alternativamente con entrambi le Parti;
10. Per il periodo estivo che va da giugno a settembre, la Parti concordano di trascorrere 15 giorni di vacanza ciascuno in via esclusiva con la figlia, da concordare, entro maggio di ciascun anno. 11. Il Sig. corrisponderà alla Sig. ra Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia minoren nsile pari ad € 150,00 en ciascun mese a decorrere da dicembre 2021, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della loro figlia con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. 12. Le spese straordinarie della figlia minorenne saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, per esse intendendosi quelle mediche, scolastiche, sportive, culturali e ricreative, sempre previamente concordate tra i coniugi e comunque ripartite secondo il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2014 tra i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e della 1a Sezione del Tribunale di Roma;
13. In ragione dei finanziamenti accesi in costanza di matrimonio per la relativa estinzione il Sig. A partire dal mese di agosto 2028 il Sig. si CP_1 CP_1 impegna a versare euro 200,00 mensili a titolo di rimborso dell'importo del finanziamento anticipato dalla Sig.ra nonché dell'ulteriore importo pari ad € 10.000,00 di cui il Sig. Parte_1 CP_1 si è riconosciuto debitore della Sig.ra nell'accordo di negoziazione assistita, sino
[...] Parte_1 ale estinzione delle somme dovute;
1 mento anticipato sino ad oggi dalla Sig.ra è pari ad euro 12.551,70, di cui euro 3.000,00 devono ritenersi compensati poiché a Parte_1 ma così come accordo di separazione;
pertanto, il residuo da rimborsare alla Sig.ra a far data dal mese di agosto 2028 è pari ad euro 9.515,70, oltre ad € 10.000,00 come Parte_1 lio descritto. 15. Pertanto, Le parti pattuiscono che, nel caso in cui dalle dichiarazioni reddituali future emergesse un incremento delle capacità economiche del Sig. rispetto Controparte_1 alla dichiarazione dei redditi 2021, si procederà ad un automatico aument l rateo previsto dall'art. 16 secondo i seguenti scaglioni: - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 3.000,00
€ ed i 4.999,99 C, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari Controparte_1 Parte_1 ad € 300,00; - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 5.000,00 € ed i 6.999,99 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad € 400,00; - Al verificarsi di un Controparte_1 Parte_1 incremento annuale tra i 7.000,00 € ed i 9.999,99 C, l'importo mensile dovuto dal Sig. Controparte_1 alla Sig.ra sarà pari ad € 500,00; - Al verificarsi di un incremento annu Parte_1
10.000,00 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad €
Controparte_1 Parte_1 700,00; 16. Tuttavia, poiché il rateo di cui all' art o sino al 2028 incluso, nelle more, il Sig. dovrà corrispondere alla Sig.ra ( sino al mese di
Controparte_1 Parte_1 luglio 2028), in c delle proprie capacità econo differenza tra il rateo originario (euro 200) e l'incremento. 17. Ne consegue che: - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 3.000,00 € ed i 4.999,99 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra
Controparte_1 sarà pari ad € 100,00 - Al verificarsi di un incremento annuale tra i 5.000,00 € ed i 6.999,99 Parte_1 mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad € 200,00; - Al
Controparte_1 Parte_1 verificarsi di un incremento annuale tra i 7.000,00 € ed i 9.999,99 €, l'importo mensile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà pari ad € 300,00; - Al verificarsi di un incremento annuale Controparte_1 Parte_1 0,00 €, l'i sile dovuto dal Sig. alla Sig.ra sarà Controparte_1 Parte_1 pari ad € 500,00; 18. consenso all'espatrio: i coniugi hanno espresso reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi;
19. nessun assegno alimentare e/o di mantenimento spetterà ai coniugi, in quanto economicamente autosufficienti;
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone