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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1665/2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Messigno n.195, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._1 atti, dall'avv. Salvatore Naddeo ( , nonché disgiuntamente dall'avv. CodiceFiscale_2
Giuseppe Vitiello ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3 del primo, in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Picentino Pasteni, n°27 (P.co Gardenia)
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva:
di essere titolare di pensione, anzianità, Categoria VO, Certificato n. 13043081 a far data dal primo novembre 2009, calcolata interamente con il metodo retributivo;
che l'anzianità contributiva complessivamente maturata nell'arco della propria vita lavorativa (01.04.1970 –31.10.2009), comprensiva dell'accreditamento di tutta la contribuzione utile ai fini del diritto (amianto compreso), era pari a 2.353 settimane, come desumibile dall'estratto previdenziale, in atti;
che la massima misura contributiva per le prestazioni pensionistiche, come quella in esame, non poteva superare la soglia delle 2080 settimane (40 anni); che, pertanto, avendo egli maturato oltre 40 anni di contributi, poteva avvalersi del meccanismo di esclusione opzionale delle retribuzioni e dei contributi, ulteriori, rispetto a quelli necessari per il raggiungimento del requisito contributivo (2.080 contributi settimanali), nel limite delle ultime 260 settimane;
che, infatti, eliminando la contribuzione figurativa per mobilità, sensibilmente inferiore relativa agli ultimi 5 anni- 260 settimane dal 2004 al 2009, non utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva, in quanto eccedenti la massima misura, l'attuale ricorrente avrebbe beneficiato di un aumento mensile della prestazione. Tanto precisato, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che l'anzianità contributiva complessivamente maturata dal ricorrente per il periodo 1.4.1970 – 31.10.2009 è pari a n.
2.353 contributi utili al diritto
a pensione;
Accertare e dichiarare che nelle ultime 260 settimane precedenti la data della decorrenza della pensione(1.11.2009), è stato collocato in mobilità beneficiando di un
1 accredito figurativo sensibilmente inferiore che ha prodotto effetti negativi sull'ammontare della prestazione pensionistica già consolidatasi in itinere;
c) Accertare e dichiarare, dunque, la neutralizzazione nell'ambito delle ultime 260 settimane(ottobre 2004 – ottobre 2009) non utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva (2080 settimane) in applicazione del principio di irriducibilità del livello di pensione già raggiunto;
Accertare
e dichiarare che il rateo di pensione alla data del 1.11.2009 per effetto della operata neutralizzazione delle ultime 260 settimane antecedenti la data del pensionamento è pari ad
€ 1.189,13, ovvero a quell'importo maggiore o minore, e per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento degli arretrati dall'1.1.2011(prescrizione decennale) alla odierna data nella misura di €uro 32.222,68, ovvero di quella somma maggiore e/o minore che sarà calcolata in corso di causa, anche eventualmente a mezzo di C.T.U; Accertare e dichiarare che il rateo lordo aggiornato della pensione alla data di deposito del ricorso è pari ad €uro 1.363,66, o a quella somma maggiore o minore che dovesse determinarsi in corso di causa;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare, in via subordinata, l' al risarcimento del danno in favore dall'odierno ricorrente per CP_1 omissione del principio di buon andamento ed imparzialità, a cui deve essere ispirata l'azione amministrativa in base all'articolo 97 della Costituzione;
Condannare, in ogni caso, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari del presente giudizio con attribuzione”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere per il quinquennio antecedente alla domanda di ottobre 2021 e per il resto chiedeva il rigetto del ricorso. Letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'oggetto del giudizio riguarda la neutralizzazione della contribuzione non necessaria al conseguimento del diritto a pensione e, dunque, eccedente nell'ambito delle ultime 260 settimane contributive ( 2005 -2006 – 2007 – 2008 -2009), determinando l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta, non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n.
297 del 1982; la qual cosa è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale, causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro.
Preliminarmente, va rilevato che, in adesione al ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, l' ha accolto la domanda di riliquidazione della pensione del ricorrente, con CP_1 neutralizzazione del periodo di mobilità ed ha proceduto alla riliquidazione della pensione, quantificando in € 1.296,34 il rateo di pensione al gennaio 2022 e riconoscendo arretrati, nel limite della prescrizione quinquennale, pari a € 7.414,66, per il periodo dal novembre 2016 al marzo 2022 (doc. 1, allegato al fascicolo ). CP_1
Gli arretrati sono stati pagati col cedolino di pensione di maggio 2022 (doc. 2). Invero, con la comunicazione di riliquidazione del 15.2.2022, l' ha riconosciuto CP_1 il diritto del ricorrente alla neutralizzazione del periodo di mobilità, goduta dal 2004 al 2009, rideterminato la pensione dello stesso, nei limiti della prescrizione quinquennale, ex art. 47 bis del D.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. n. 98/2011 convertito con modifiche in L. n. 111 del 2011 e in vigore dal 6.7.2011. La pensione è stata posta in pagamento nell'importo riliquidato dall'aprile 2022 e sono state riconosciute e pagate al ricorrente le differenze di pensione maturate, nel
2 quinquennio (e non nel decennio, come erroneamente richiesto in ricorso) precedente alla data della domanda di ricostituzione del 25.10.2021.
Ciò posto va rilevato che al compimento dell'età pensionabile, è possibile la ricostituzione della pensione di anzianità, con la neutralizzazione dei periodi contributivi meno favorevoli dell'ultimo quinquennio, antecedente alla data di decorrenza della pensione. Per il ricorrente, nato l'[...], l'età pensionabile, quale ex lavoratore dipendente, era di anni 66 e 7 mesi, anni che il ricorrente ha compiuto in data 1.8.2016. Per il periodo antecedente all'1.8.2016, va escluso il diritto del ricorrente alla neutralizzazione del periodo di mobilità, essendo stato detto periodo necessario ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, a decorrere dall'1.11.2009 e di cui ha goduto sino alla trasformazione in pensione di vecchiaia.
La neutralizzazione dei 5 anni di mobilità, operata dall' , appare evidente dal CP_1 raffronto con la precedente riliquidazione del 3.2.2021 (cfr. doc. 4); invero, la neutralizzazione delle 260 settimane di contributi per mobilità dal 2004 al 2009 è evidente, essendo pari a n. 260 la differenza tra le n. 981 settimane indicate nella riliquidazione del
3.2.2021 (doc. 4) e le n. 721 settimane di contributi indicate nella riliquidazione del
15.2.2022 (doc. 1).
I conteggi di parte istante, invero, sono erronei, con riferimento al possesso in capo al ricorrente di n. 2353 contributi settimanali, per effetto della maggiorazione benefici amianto, posto che per la liquidazione della pensione rilevano al massimo n. 2080 settimane, che, per effetto della neutralizzazione, sono state redistribuite tra prima e dopo la data del 31.12.1992 ai fini del calcolo delle quote A e B: (cfr. Cass. Ordinanza n. 783/2024), secondo cui il beneficio amianto può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole;
nello stesso senso, più di recente Cass. ord. n. 30625/2024.
Pertanto, va escluso il diritto del ricorrente alla neutralizzazione del periodo di mobilità per il periodo precedente, essendo stati i contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità necessari ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità del ricorrente a decorrere dall'1.11.2009. Quanto alla discrasia in ordine al numero di settimane di contributi utili per la pensione alla data del 31.12.1992 – pari, secondo la difesa del ricorrente a n. 1405, e pari secondo la difesa dell' a n. 1359 -, si rileva che il dato è stato indicato sulla base CP_1 dell'estratto conto doc. 5, secondo cui il possedeva un'anzianità contributiva Parte_1 complessiva di n. 2353 settimane di contributi, per effetto della maggiorazione amianto, di cui n. 1405 settimane di contributi, maturate dall'1.4.1970 al 31.12.1992.
Tale però non è il numero di settimane di contributi utilizzabile e utilizzato per la liquidazione della pensione, poiché la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto, non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile (cfr. ex multis Cass. ord. 29113/2024).
Del limite di 40 anni di contribuzione massima, pari a n. 2080 settimane di contributi, dà atto la stessa difesa di parte ricorrente nell'atto introduttivo (pagg. 14/16), dove ricalcola la quota A in base a 1099 settimane di contributi e ricalcola la quota B in base a 981 settimane di contributi, la cui somma – 1099+981 – è pari, appunto, a n. 2080 settimane di contributi.
3 L' ha correttamente considerato, nella riliquidazione del 15.2.2022, n. 1359 CP_1 settimane di contributi al 31.12.1992, considerato che la pensione del ricorrente è stata liquidata col sistema retributivo dall'1.11.2009, tenuto conto per la quota A di numero 984 settimane di contributi e per la quota B di numero 873 settimane di contributi (doc. 4 avv.); la pensione è stata, poi, riliquidata il 3.2.2021, tenuto conto per la quota A di numero 1099 settimane di contributi e per la quota B di numero 981 settimane di contributi (doc. 4 CP_1 allegato alle note del 29.3.2023) per effetto della maggiorazione amianto, ossia con la contribuzione massima;
infine, la pensione è stata riliquidata il 15.2.2022, in accoglimento della domanda di neutralizzazione del periodo di mobilità dal 2004 al 2009, e, a seguito della neutralizzazione di n. 260 settimane di contributi (n. 52 settimane x 5 anni), le settimane di contributi utili per la quota A sono diventate 1359 (1099+260) e le settimane di contributi utili per la quota B sono diventate 721 (981-260) (1359+721=2080) (doc. 1 allegato CP_1 alla memoria difensiva). Per effetto della neutralizzazione le n. 2080 settimane di contributi sono state redistribuite tra prima e dopo la data del 31.12.1992, ai fini del calcolo delle quote A e B come sopra. Quanto al dettaglio dei criteri di calcolo utilizzati per la riliquidazione del
15.2.2022, che ha determinato il credito del ricorrente per differenze di pensione, pagato col cedolino di maggio 2022 (doc. 2 allegato alla memoria difensiva), risultano dal doc. 3 CP_1
allegato alle note 29.3.2023. CP_1 E' stato neutralizzato il periodo di mobilità dall'1.11.2004 al 31.10.2009 e perciò sono state considerate, ai fini della determinazione della quota A, le retribuzioni del quinquennio dall'1.11.1999 al 31.10.2004 e ai fini della determinazione della quota B le retribuzioni del decennio dall'1.11.1994 al 31.10.2004. La quota A è stata determinata in € 310,39 (nella riliquidazione del 3.2.2021 era pari a € 321,59), dividendo la retribuzione complessiva rivalutata di € 80.701,09 per 260 settimane di contributi: moltiplicata per n. 1359 settimane di contributi e per il rendimento dello 0.001538460, la quota A è risultata pari a € 648,95. La quota B è stata determinata in € 435,32 (nella riliquidazione del 3.2.2021 era pari a € 327,66), dividendo la retribuzione complessiva rivalutata di € 226.366,00 per 520 settimane di contributi: moltiplicata per n. 721 settimane di contributi e per il rendimento dello 0.001538460, la quota B è risultata pari a € 482,87.
Pertanto, la pensione è stata rideterminata correttamente nella misura di € 1.240,87 (648,95+482,87) alla data dell'1.11.2016 (v. pag. 3 del doc. 1 ). CP_1
In relazione al conteggio contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, come evidenziato dall' , l'istante ha preso come riferimento per il calcolo delle quote importi CP_1 di retribuzione annua, superiori a quelli considerati da e acquisiti e privi di supporto CP_1 documentale e ha applicato coefficienti di rivalutazione non corretti;
non ha preso a riferimento l'originario importo di pensione, correttamente liquidato;
ha preso, poi, come riferimento un numero di settimane per la quota A e la quota B, che non tiene conto della neutralizzazione e della redistribuzione delle settimane di contributi tra prima e dopo il
31.12.1992; inoltre, è stato erroneamente datato l'importo della pensione al novembre 2009, mentre l'importo è stato rideterminato con riferimento alla data di compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, ossia dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, che ha consentito la riliquidazione con neutralizzazione della pensione di anzianità, già liquidata nel 2009 al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni di cui innanzi, tenuto conto dei rilievi e dei conteggi analitici prodotti dall' , cui integralmente si rinvia, non confutati da specifici dati CP_1 contabili di segno contrario, il ricorso deve essere respinto.
4 Invero, l'istante ha genericamente dedotto della sussistenza di errori di impostazione dell' (cfr. da ultimo note del 26.3.2025), senza, tuttavia, fornire specifici dati contabili CP_1
a confutazione, limitandosi a richiedere la nomina di un consulente tecnico. Invero, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d' ufficio- di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze- il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice, qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un' attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate (Cass., Sez., III, 6 Aprile 2005, n°7097).
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata e tenuto conto che l' ha provveduto alla riliquidazione ancor prima della notifica del CP_1 ricorso.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi.
Torre Annunziata, 8.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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