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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI EP, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6159/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14854/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0292254825 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14854/2024, depositata il 3 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 26, dichiarava inammissibile, compensando le spese, il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 3 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202300006513000, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09720140292254825000 (IVA 2010, di importo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari ad € 7.022,62), in relazione alla quale lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni per decorso del quinquennio tra la data di notifica della cartella di pagamento (2 luglio 2015) e la notifica del provvedimento di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (20 dicembre 2023).
Il primo giudice perveniva a tale decisione così motivando: “L'unica censura sollevata – relativa ad una parte del credito di una sola delle numerose cartelle poste a fondamento dell'atto impugnato – esigeva che il ricorrente – anche alla luce del disposto dell'art. 14, comma 6 bis, del
DPR 546/1992) citasse in giudizio ADER, ossia il soggetto che ha emesso l'atto impugnato (sia la cartella che il preavviso) e che avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio. L'Agenzia delle Entrate appare, in relazione alle censure sollevate, del tutto estranea alla lite”.
Con atto depositato il 30 dicembre 2024 ha proposto appello il contribuente sostenendo l'ammissibilità del ricorso introduttivo in quanto in esso non sarebbe stata in alcun modo contestata l'omessa notifica (o il vizio di notifica) di atti presupposti, ma soltanto eccepita l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la notifica della cartella di pagamento sottesa (atto presupposto)
e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
viene, altresì, reiterata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni portate dalla cartella n.
09720140292254825000.
Si chiede, pertanto, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 19 marzo 2025 ha controdedotto la Direzione Provinciale III di
Roma dell'Agenzia delle Entrate eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 14
D.lgs 546/1992, per non avere il contribuente integrato il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate-Riscossione; nel merito, si sostiene l'infondatezza dell'appello perché, comunque, la prescrizione dei crediti cristallizzati sarebbe decennale.
In definitiva, si chiede la conferma dell'appellata sentenza.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento.
2 1.In primo luogo, ritiene la Corte che, per il solo fatto che in esso fosse stata dedotta anche l'avvenuta prescrizione del credito, questione che, all'evidenza, coinvolge anche l'ente impositore, il ricorso introduttivo soddisfi i requisiti di ammissibilità.
2. Rileva, però, il Collegio che il ricorso introduttivo è stato notificato all'ente impositore il 29 gennaio 2024, vale a dire successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs.
546/1992, che ora stabilisce il litisconsorzio necessario nel caso in cui il ricorso riguardi anche un atto emesso da un soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto impugnato, prevedendo che l'impugnazione debba essere proposta contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti
(di regola, ente impositore e concessionario).
In sostanza, per effetto della nuova normativa, “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre il ricorso sempre nei confronti di entrambi i soggetti” (C.G.T. 2° grado Campania, sent. 3074/2025, dep. 17 aprile 2025).
Orbene, ritiene la Corte che tale innovazione normativa, avendo introdotto il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, non sia compatibile con la giurisprudenza formatasi nel previgente quadro normativo che - proprio sulla base della mancanza di un litisconsorzio necessario tra i due soggetti pubblici - consentiva al contribuente di notificare il ricorso introduttivo indifferentemente sia all'ente impositore che al concessionario.
Vero è che il testo dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992 formalmente ricollega l'insorgere del litisconsorzio necessario al caso in cui siano diversi il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e quello che ha emesso l'atto presupposto di cui si eccepisce il vizio di notificazione, ma, ad avviso del
Collegio, evidenti ragioni di coerenza del sistema impongono di estendere gli effetti del novum normativo anche al caso – come quello in oggetto - in cui il ricorso introduttivo sia stato indirizzato ad un soggetto (l'ente impositore) diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato (il Concessionario) e la questione dedotta concerna l'intervenuta prescrizione tra la data di notificazione dell'atto impugnato e la precedente data di notificazione di altro atto (la cartella), anch'esso emesso dal soggetto al quale il ricorso introduttivo non è stato notificato.
Invero, nella prospettiva delle esigenze di tutela proprie del contraddittorio, appare oggettivamente incongruo che, per effetto del nuovo quadro normativo conseguente all'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992, il litisconsorzio necessario sussista qualora sia stato citato in causa il soggetto che abbia emesso almeno uno dei due atti di cui si controverte e non debba, invece, sussistere quando, come nella fattispecie, sia totalmente assente, perché non destinatario del ricorso introduttivo, il soggetto che abbia emesso entrambi gli atti sui quali verte il contenzioso e che
3 rappresentano gli estremi dell'arco temporale in cui, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe maturata la prescrizione del credito.
Del resto, alla luce del nuovo comma 6 bis dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, anche il comma 1 dello stesso art. 14 – il quale stabilisce che “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”– appare assumere un più ampio significato sistematico, tanto più considerando che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 D. lgs. 546/1992, l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato è sempre parte nel processo tributario.
Deve, dunque, concludersi che, stante l'ammissibilità del ricorso introduttivo, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992 (peraltro espressamente richiamato dalla stessa sentenza appellata), all'integrazione del contraddittorio dando un termine per la notifica del ricorso introduttivo anche all'Agenzia delle .Entrate-Riscossione.
S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 59, lett. b) D. lgs. 546/1992, l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
3. Premesso che il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio deve provvedere in ordine alle spese del processo (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, 24 aprile 2025, n. 10794) ritiene la Corte, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello nonché il fatto che le ragioni della rimessione al primo giudice traggono origine da una recente modifica normativa, di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara ammissibile il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 14854/2024, depositata il 3 dicembre 2024, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per difetto di integrazione del contraddittorio rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59, lett. b) D. lgs. 546/1992. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG IA LA IU ZI
4
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI EP, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6159/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14854/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0292254825 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14854/2024, depositata il 3 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 26, dichiarava inammissibile, compensando le spese, il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Roma 3 avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09776202300006513000, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09720140292254825000 (IVA 2010, di importo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, pari ad € 7.022,62), in relazione alla quale lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni per decorso del quinquennio tra la data di notifica della cartella di pagamento (2 luglio 2015) e la notifica del provvedimento di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (20 dicembre 2023).
Il primo giudice perveniva a tale decisione così motivando: “L'unica censura sollevata – relativa ad una parte del credito di una sola delle numerose cartelle poste a fondamento dell'atto impugnato – esigeva che il ricorrente – anche alla luce del disposto dell'art. 14, comma 6 bis, del
DPR 546/1992) citasse in giudizio ADER, ossia il soggetto che ha emesso l'atto impugnato (sia la cartella che il preavviso) e che avrebbe dovuto essere convenuto in giudizio. L'Agenzia delle Entrate appare, in relazione alle censure sollevate, del tutto estranea alla lite”.
Con atto depositato il 30 dicembre 2024 ha proposto appello il contribuente sostenendo l'ammissibilità del ricorso introduttivo in quanto in esso non sarebbe stata in alcun modo contestata l'omessa notifica (o il vizio di notifica) di atti presupposti, ma soltanto eccepita l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra la notifica della cartella di pagamento sottesa (atto presupposto)
e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta;
viene, altresì, reiterata l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni portate dalla cartella n.
09720140292254825000.
Si chiede, pertanto, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 19 marzo 2025 ha controdedotto la Direzione Provinciale III di
Roma dell'Agenzia delle Entrate eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 14
D.lgs 546/1992, per non avere il contribuente integrato il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle
Entrate-Riscossione; nel merito, si sostiene l'infondatezza dell'appello perché, comunque, la prescrizione dei crediti cristallizzati sarebbe decennale.
In definitiva, si chiede la conferma dell'appellata sentenza.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento.
2 1.In primo luogo, ritiene la Corte che, per il solo fatto che in esso fosse stata dedotta anche l'avvenuta prescrizione del credito, questione che, all'evidenza, coinvolge anche l'ente impositore, il ricorso introduttivo soddisfi i requisiti di ammissibilità.
2. Rileva, però, il Collegio che il ricorso introduttivo è stato notificato all'ente impositore il 29 gennaio 2024, vale a dire successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs.
546/1992, che ora stabilisce il litisconsorzio necessario nel caso in cui il ricorso riguardi anche un atto emesso da un soggetto diverso da quello che abbia emesso l'atto impugnato, prevedendo che l'impugnazione debba essere proposta contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti
(di regola, ente impositore e concessionario).
In sostanza, per effetto della nuova normativa, “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre il ricorso sempre nei confronti di entrambi i soggetti” (C.G.T. 2° grado Campania, sent. 3074/2025, dep. 17 aprile 2025).
Orbene, ritiene la Corte che tale innovazione normativa, avendo introdotto il litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, non sia compatibile con la giurisprudenza formatasi nel previgente quadro normativo che - proprio sulla base della mancanza di un litisconsorzio necessario tra i due soggetti pubblici - consentiva al contribuente di notificare il ricorso introduttivo indifferentemente sia all'ente impositore che al concessionario.
Vero è che il testo dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992 formalmente ricollega l'insorgere del litisconsorzio necessario al caso in cui siano diversi il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e quello che ha emesso l'atto presupposto di cui si eccepisce il vizio di notificazione, ma, ad avviso del
Collegio, evidenti ragioni di coerenza del sistema impongono di estendere gli effetti del novum normativo anche al caso – come quello in oggetto - in cui il ricorso introduttivo sia stato indirizzato ad un soggetto (l'ente impositore) diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato (il Concessionario) e la questione dedotta concerna l'intervenuta prescrizione tra la data di notificazione dell'atto impugnato e la precedente data di notificazione di altro atto (la cartella), anch'esso emesso dal soggetto al quale il ricorso introduttivo non è stato notificato.
Invero, nella prospettiva delle esigenze di tutela proprie del contraddittorio, appare oggettivamente incongruo che, per effetto del nuovo quadro normativo conseguente all'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992, il litisconsorzio necessario sussista qualora sia stato citato in causa il soggetto che abbia emesso almeno uno dei due atti di cui si controverte e non debba, invece, sussistere quando, come nella fattispecie, sia totalmente assente, perché non destinatario del ricorso introduttivo, il soggetto che abbia emesso entrambi gli atti sui quali verte il contenzioso e che
3 rappresentano gli estremi dell'arco temporale in cui, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe maturata la prescrizione del credito.
Del resto, alla luce del nuovo comma 6 bis dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992, anche il comma 1 dello stesso art. 14 – il quale stabilisce che “Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”– appare assumere un più ampio significato sistematico, tanto più considerando che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 D. lgs. 546/1992, l'ufficio che ha emesso l'atto impugnato è sempre parte nel processo tributario.
Deve, dunque, concludersi che, stante l'ammissibilità del ricorso introduttivo, il primo giudice avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis D.lgs. 546/1992 (peraltro espressamente richiamato dalla stessa sentenza appellata), all'integrazione del contraddittorio dando un termine per la notifica del ricorso introduttivo anche all'Agenzia delle .Entrate-Riscossione.
S'impone, pertanto, ai sensi dell'art. 59, lett. b) D. lgs. 546/1992, l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
3. Premesso che il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio deve provvedere in ordine alle spese del processo (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, 24 aprile 2025, n. 10794) ritiene la Corte, considerato l'accoglimento soltanto parziale dell'appello nonché il fatto che le ragioni della rimessione al primo giudice traggono origine da una recente modifica normativa, di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara ammissibile il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 14854/2024, depositata il 3 dicembre 2024, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per difetto di integrazione del contraddittorio rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59, lett. b) D. lgs. 546/1992. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IG IA LA IU ZI
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