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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8978/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240023288066 TASSE AUTOMOBIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE, in relazione a somme richieste per conto della Regione Sicilia a titolo di tassa auto.
La ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, trattandosi di veicolo ibrido esente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - NE e la Regione Sicilia si costituivano in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, non risulta allegata al ricorso la cartella di pagamento impugnata.
Orbene, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.546/1992, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso ed a pena d'inammissibilità; unitamente al ricorso, ai sensi del comma 4, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
Le spese del giudizio possono essere compensate, trattandosi di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8978/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240023288066 TASSE AUTOMOBIL 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate – NE, in relazione a somme richieste per conto della Regione Sicilia a titolo di tassa auto.
La ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, trattandosi di veicolo ibrido esente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - NE e la Regione Sicilia si costituivano in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, non risulta allegata al ricorso la cartella di pagamento impugnata.
Orbene, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n.546/1992, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso ed a pena d'inammissibilità; unitamente al ricorso, ai sensi del comma 4, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
Le spese del giudizio possono essere compensate, trattandosi di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)