Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Messina, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
della scheda valutativa relativa al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (n. d’ordine 31 del documento caratteristico della Legione Carabinieri “Sicilia”, Compagnia Speciale, 2° Plotone – 4^ Squadra) redatto dal Luogotenente Fabio Sciarrino in qualità di Comandante di Squadra e compilatore; Luogotenente Antonio Fazio in qualità di Comandante di Plotone e 1° revisore e dal Magg. Gaetano Patti in qualità di Comandante della Compagnia Speciale e di 2° revisore, e della conseguente ammonizione notificate al ricorrente in data 27 febbraio 2024 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa RA AR SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità, sotto i seguenti, diversi profili: “Eccesso di potere per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Eccesso di potere per “sviamento di potere”, giudizio parziale e non obiettivo. Vizio di merito per violazione del principio di equità, correttezza e buona fede di cui agli artt . 1175 e 1375 c.c., ed in particolare del divieto di perseguire fini discriminatori o di ritorsione, nonché motivi illeciti od irragionevoli”.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero della Difesa.
Con memoria del 20 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato il venir meno del proprio interesse alla coltivazione del giudizio.
Alla luce di tale ultima circostanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Stante la natura processuale della presente decisione, deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
RA AR SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR SO | BE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.