CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4265/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli 1 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1, n.q di erede del sig. Nominativo_1, ha convenuto in giudizio l' ADER ed il Comune di S. Felice a Cancello per impugnare la cartella di pagamento n. 028202100022557/30/301 emesso dall' Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificata in data 24.06.2025 con cui si chiede il pagamento della somma di Euro 1.309,86 per TASI 2014 ed IMU dal 2014 al 2017
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l' intervenuta prescrizione quinquennale
Evidenzia poi che, in ogni caso, le sanzioni sono da annullarsi atteso che il contribuente è erede del sig. Nominativo_1
Conclude quindi per l' annullamento dell' intimazione con vittoria di spese
Si è tempestivamente costituito il Comune di S. Felice a Cancello che, nell' evidenziare in via immediata di aver già provveduto in autotutela ad annullare le sanzioni, ha rimarcato che sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni da 2014 a 2017 per IMU e 2014 per tasi, tutti regolarmente notificati e non impugnati
Documenta che tutti gli atti sono stati notificati al decuius in data 06.12.2019
Richiama gli avvisi di accertamento così datati, insistendo perché il ricorso venga rigettato con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso, notificato agli enti impositori in data 23.09.2025 a fronte della ricezione dell' intimazione avvenuta in data 24.06.2025
Parimenti tempestiva è stata la costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta in data 23.10.2025, quindi nei 30 giorni successivi alla data di notifica dell' opposizione
Si osserva ancora:
Il Comune, al fine di dimostrare l' interruzione della prescrizione ed ancora la tempestiva notifica delle ingiunzioni di pagamento, nelle more, ha esibito 4 relate di notifica effettuate dal messo notificatore Le notifiche, tutte inerenti agli avvisi di accertamento di cui alle causali oggetto di contestazione nel presente giudizio, sono state effettuate tutte in data 06.12.2019 a mani di familiare qualificatosi convivente, ovvero alla sorella del contribuente
Tanto premesso, è da rilevare che le notifiche, così come effettuate, necessitano, per avere piena efficacia, del successivo invio della raccomandata informativa, rivestendo tale ulteriore adempimento carattere di obbligatorietà necessaria al fine di dar contezza e regolarità alla notifica stessa.
Dagli atti emerge che non insiste nella produzione di parte convenuta alcun riferimento alla comunicazione di avvenuta notifica.
La notifica degli avvisi di accertamento non può considerarsi perfezionata, mancando in atti copia della raccomandata informativa
Da tanto discende il doversi accogliere l' eccezione di prescrizione della pretesa creditoria del comune
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4265/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Giuseppe Grezar Nr 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli 1 81027 San Felice A Cancello CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002255730501 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 493/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1, n.q di erede del sig. Nominativo_1, ha convenuto in giudizio l' ADER ed il Comune di S. Felice a Cancello per impugnare la cartella di pagamento n. 028202100022557/30/301 emesso dall' Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificata in data 24.06.2025 con cui si chiede il pagamento della somma di Euro 1.309,86 per TASI 2014 ed IMU dal 2014 al 2017
Il ricorrente eccepisce preliminarmente l' intervenuta prescrizione quinquennale
Evidenzia poi che, in ogni caso, le sanzioni sono da annullarsi atteso che il contribuente è erede del sig. Nominativo_1
Conclude quindi per l' annullamento dell' intimazione con vittoria di spese
Si è tempestivamente costituito il Comune di S. Felice a Cancello che, nell' evidenziare in via immediata di aver già provveduto in autotutela ad annullare le sanzioni, ha rimarcato che sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni da 2014 a 2017 per IMU e 2014 per tasi, tutti regolarmente notificati e non impugnati
Documenta che tutti gli atti sono stati notificati al decuius in data 06.12.2019
Richiama gli avvisi di accertamento così datati, insistendo perché il ricorso venga rigettato con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti osserva:
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso, notificato agli enti impositori in data 23.09.2025 a fronte della ricezione dell' intimazione avvenuta in data 24.06.2025
Parimenti tempestiva è stata la costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta in data 23.10.2025, quindi nei 30 giorni successivi alla data di notifica dell' opposizione
Si osserva ancora:
Il Comune, al fine di dimostrare l' interruzione della prescrizione ed ancora la tempestiva notifica delle ingiunzioni di pagamento, nelle more, ha esibito 4 relate di notifica effettuate dal messo notificatore Le notifiche, tutte inerenti agli avvisi di accertamento di cui alle causali oggetto di contestazione nel presente giudizio, sono state effettuate tutte in data 06.12.2019 a mani di familiare qualificatosi convivente, ovvero alla sorella del contribuente
Tanto premesso, è da rilevare che le notifiche, così come effettuate, necessitano, per avere piena efficacia, del successivo invio della raccomandata informativa, rivestendo tale ulteriore adempimento carattere di obbligatorietà necessaria al fine di dar contezza e regolarità alla notifica stessa.
Dagli atti emerge che non insiste nella produzione di parte convenuta alcun riferimento alla comunicazione di avvenuta notifica.
La notifica degli avvisi di accertamento non può considerarsi perfezionata, mancando in atti copia della raccomandata informativa
Da tanto discende il doversi accogliere l' eccezione di prescrizione della pretesa creditoria del comune
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.