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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 358/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Lungomare Nazario Sauro, 33 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024202200041888170000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 05/06/2025 , il rircorrente impugna la cartella 02420220004188170000, notificata in data 15.04.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di competenza della Regione Puglia, per un importo complessivo di € 515,31 relativo ad un omesso versamento di bollo auto anno 2017.
Assume il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento che
è di competenza dell'ente impositore Regione Puglia.
Inoltre, afferma il ricorrente, che, quand'anche l'Agenzia delle Entrate riscossione oppure l'Ente impositore dovessero dare prova del'avvenuta notifica delle suddette cartelle e atti prodromici, la pretesa sarebbe, comunque, prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'ente resistente si costituisce, eccependo che il ricorso di parte ricorrente e' destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e merita di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato in parte qua.
Ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non e' in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Cio' premesso, il motivo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza - oltre che idoneo a consntire il conseguimento del bene della vita azionato, sotto il profilo della caducazione della pretesa -e' quello relativo all'eccepita prescrizione.
La stessa deve ritenersi maturata perché l'ultima notifica, avvenuta nei confronti della ricorrente - se anche dovesse ritenersi perfetta e, dunque, rituale - sarebbe avvenuta nel 2019. Ciò, con conseguente decorso del termine triennale. Invero, alle medesime considerazioni, in <>, dovrebbe pervenirsi anche ove il suddetto termine dovesse essere considerato maggiorato di un biennio, in applicazione dalla sostanziale proroga dei termini, conseguente all'operare della disciplina emergenziale di contrasto del COVID
(che, come noto, ha disposto la sospensione dell'attività riscossiva) .
Ciò premesso, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti ,in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €350, 00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 358/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Via Lungomare Nazario Sauro, 33 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024202200041888170000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 05/06/2025 , il rircorrente impugna la cartella 02420220004188170000, notificata in data 15.04.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di competenza della Regione Puglia, per un importo complessivo di € 515,31 relativo ad un omesso versamento di bollo auto anno 2017.
Assume il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento che
è di competenza dell'ente impositore Regione Puglia.
Inoltre, afferma il ricorrente, che, quand'anche l'Agenzia delle Entrate riscossione oppure l'Ente impositore dovessero dare prova del'avvenuta notifica delle suddette cartelle e atti prodromici, la pretesa sarebbe, comunque, prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'ente resistente si costituisce, eccependo che il ricorso di parte ricorrente e' destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e merita di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso e' fondato in parte qua.
Ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale - cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di muovere l'esame del ricorso dalla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non e' in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Cio' premesso, il motivo di cui e' opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza - oltre che idoneo a consntire il conseguimento del bene della vita azionato, sotto il profilo della caducazione della pretesa -e' quello relativo all'eccepita prescrizione.
La stessa deve ritenersi maturata perché l'ultima notifica, avvenuta nei confronti della ricorrente - se anche dovesse ritenersi perfetta e, dunque, rituale - sarebbe avvenuta nel 2019. Ciò, con conseguente decorso del termine triennale. Invero, alle medesime considerazioni, in <>, dovrebbe pervenirsi anche ove il suddetto termine dovesse essere considerato maggiorato di un biennio, in applicazione dalla sostanziale proroga dei termini, conseguente all'operare della disciplina emergenziale di contrasto del COVID
(che, come noto, ha disposto la sospensione dell'attività riscossiva) .
Ciò premesso, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti ,in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €350, 00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente che si dichiara antistatario.