Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04199/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2024, proposto da
LV AR CO Di ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Primario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot . n. 0014833/2024 notificata il 5 giugno 24 con la quale il Comune di Procida ha ingiunto al ricorrente di non provvedere alla occupazione del suolo pubblico
e per la declaratoria del diritto alla occupazione del suolo pubblico richiesto con istanza del 29/05/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 12 novembre 2020 CO di ZZ LV AR ha protocollato presso il Comune di Procida una richiesta di concessione di suolo pubblico relativa ad una superficie di metri quadri 7,50 antistante l'immobile di sua proprietà sito alla via Marina Corricella n. 93 (adibito ad attività turistico ricettiva), “ da attrezzare eventualmente con arredi mobili, indispensabile per un’adeguata funzionalità e fruizione dell'abitazione e garantendo al tempo stesso una zona di filtro tra l’interno e l’esterno ”, precisando che sarebbe stato garantito il transito pedonale.
Il Comune di Procida ha riscontrato la richiesta con la nota prot. n. 000633 del 14 gennaio 2021 recante rigetto dell’istanza.
Con sentenza n. 7337/2023 questa Sezione ha annullato tale nota siccome emessa in violazione dell'articolo 10 bis Legge 241 del 90. La sentenza è passata in giudicato.
In data 29 maggio 2024 il ricorrente ha, quindi, comunicato al Comune che nei giorni successivi avrebbe attrezzato l'area con arredi mobili, fermo restando il transito pedonale e chiesto la quantificazione dell'importo dovuto per l'occupazione annuale dell'area.
Tale comunicazione è stata riscontrata dell'Amministrazione diffidando il ricorrente dall'occupazione dell'area in assenza del previo rilascio di opportuna concessione.
1.1- Avverso tale atto è insorto lo CO lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., violazione art 117 D. Lgs. 104/2010, violazione art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento, eccesso di potere difetto di istruzione e motivazione e concludendo per la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato, nonché per l'accertamento del “ diritto all’esecuzione della sentenza del Tar e della richiesta di occupazione di suolo pubblico ”.
2 - Il Comune di Procida, benché ritualmente intimato, non ha preso parte al giudizio.
3 - Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 il ricorso e transitato in decisione.
4 - Il ricorso va respinto.
4.1 - Giova premettere che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità quando si tratta di concedere al privato l’uso esclusivo di suolo pubblico che viene distolto dalla sua funzione pubblica.
“ Può, dunque, affermarsi in sintesi che l’Amministrazione dispone di un potere discrezionale di valutare l’accoglimento delle richieste di occupazione nell’interesse economico del privato richiedente, previa ponderazione degli interessi pubblici relativi alla circolazione, all’igiene, alla sicurezza, all’estetica del luogo, all’ambiente e alla tutela del patrimonio culturale, profili, tutti, che non possono essere pregiudicati dalla sottrazione dell’area alla sua funzione pubblica.
[omissis]
L’occupazione di suolo pubblico, dunque, può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza; di conseguenza, a tutela di interessi pubblicistici correttamente tutelati, (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, sentenza n. 2244/2021) ” – Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, sent. n. 4/2024.
4.2 - Tanto premesso, va osservato che nella fattispecie il ricorrente ha correttamente chiesto al Comune nel 2020 di poter occupare lo spazio pubblico antistante la sua proprietà, ma – a seguito dell’emissione del primo diniego, per quanto poi annullato in sede giurisdizionale - non può ritenersi autorizzato, per quanto innanzi detto, ad occupare l’area prescindendo da un favorevole provvedimento comunale che a tanto lo autorizzi e di cui certo non può tenere luogo la sentenza suindicata.
Per tali ragioni, la diffida impugnata resiste alle censure attoree: la pretesa del ricorrente necessita per il suo riconoscimento di una riedizione del potere amministrativo che, secondo quanto prescritto nella precedente pronuncia della Sezione, non può prescindere dalla interlocuzione con il richiedente relativa a tutte le circostanze fattuali incidenti sulla ponderazione degli interessi in conflitto. A tanto provvederà l’Amministrazione previa istanza del ricorrente di “riattivazione” del relativo procedimento.
5 - Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata partecipazione alla stessa del Comune di Procida.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA DD, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | IA RA DD |
IL SEGRETARIO