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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1485/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa PAe_1 P.IVA_1 dall'Avv. SERAGLIO FORTI ANDREA appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AG RI appellata e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti GENNARI FILIPPO e SUCCI
AR appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
In via preliminare: - ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e comunque motivazione apparente
In via principale in ogni caso:
- RIFORMARE, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza n. 601/2022 del Tribunale di Padova e, per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE, che l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 2828/2019 Ing. di data 8.10.2019, R.G. n. 6525/2019,
Tribunale di Padova, non è dovuto dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo il predetto decreto ingiuntivo;
inoltre
Eventualmente in via riconvenzionale e in ogni caso: previa riforma della sentenza n. 601/2022 del Tribunale di Padova, ACCERTARE e Contro DICHIARARE la responsabilità di e per il malfunzionamento del motore CP_3
EU della perforatrice e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in CP_4 solido tra loro, a corrispondere a per la causali di cui in narrativa, l'importo Pt_1 complessivo di euro 140.418,70, di cui euro 72.000,00=, pari ad euro 3.000,00= per i giorni di fermo maestranze (periodo dal 30.6.19 al 23.7.19), euro 9.882,00= per i costi di trasporto eccezionale della perforatrice, euro 19.281,09= per i costi sostenuti da per gli interventi di ed euro 7.255,65= per i costi sostenuti da per Pt_1 CP_3 Pt_1
Contro gli interventi di ed euro 32.000,00 per eseguire i lavori di riparazione del motore
EU, o quella diversa maggiore o minore somma accertata all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- ACCERTARE e DICHIARARE che (anche in relazione alle somme portate CP_3 dalle fatture n. 2019-E4001-0000329 di data 30.4.19, n. 2019-E4001-0000330 di data Contro 30.4.19 e n. 2019-E4DI1-0000151 di data 31.5.19) e non vantano alcun credito PA nei confronti di compensando del caso giudizialmente gli eventuali controcrediti Contro accertandi a favore di e di con l'accertando credito di CP_3 Pt_1
- CONDANNARE alla restituzione in favore di CP_1 PAe_1 dell'importo di euro 7.948,18=, versato in data 3.8.2020 in ragione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche con riguardo alle spese del primo grado di giudizio con imputazione alle pag. 2/28 controparti delle spese di CTU del giudizio di prime cure e condanna al pagamento del PA relativo importo ad . PA In seguito al deposito della sentenza impugnata, ha provveduto al pagamento della somma complessiva di euro 16.832,03 (euro 14.028,21 in relazione alle somme portate dalle fatture n. 2019 -E4001 -0000329 di data 30.4.19, n. 2019 -E4001 -0000330 di data
30.4.19 e n. 2019 -E4DI1 -0000151 di data 31.5.19, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento) in esecuzione della sentenza impugnata, con riserva di restituzione all'esito del processo di appello (Doc. A). Si chiede pertanto che, in uno con la riforma della sentenza impugnata, venga condannata alla CP_5 restituzione di detta somma”.
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- in via principale:
- respingere integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in PAe_1 fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di
Padova dott.ssa HI RA n. 601/2023 del 21.3.2023, Repert. 1328/2023, pubblicata il 28.3.2023, emessa al termine del giudizio di svolto avanti il Tribunale di
Padova R.G. n. 8196/2019;
- accogliere l'appello incidentale formulato da per i motivi in fatto ed in CP_1 diritto esposti e, per l'effetto, riformare il capo di condanna relativo alle spese del giudizio di primo grado contenuto nella sentenza del Tribunale di Padova dott.ssa
HI RA n. 601/2023 del 21.3.2023, Repert. 1328/2023, pubblicata il 28.3.2023, emessa al termine del giudizio di svolto avanti il Tribunale di Padova R.G. n.
8196/2019, condannando in persona del legale rappresentante pro PAe_1 tempore, al pagamento della somma di € 11.003,00 o della somma, maggiore o minore, ritenuta congrua e/o di giustizia in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore;
- in via subordinata:
- principale: pag. 3/28 - rigettarsi integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da PAe_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché infondata in fatto e in
[...] diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2828/2019 Ing., emesso dal Tribunale di Padova al termine del procedimento R.G. n. 6525/2019 oppure condannarsi comunque in PAe_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 6.516,92, debitamente maggiorata degli interessi moratori al tasso del D.Lgvo. 231/02 e ss.mm.ii. dalla scadenza al saldo, oltre alle spese e competenze legali già liquidate nel procedimento monitorio R.G. n. 6525/2019;
- rigettare tutte le domande formulate in via riconvenzionale da in PAe_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
- inclusa la domanda CP_1 di ripetizione dell'importo pagato in seguito alla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 2828/2019 Ing., emesso dal Tribunale di Padova al termine del procedimento R.G. n. 6525/2019 - poiché infondate, in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, nonché dichiarare non tenuta a CP_1 risarcire in via solidale quanto fosse eventualmente dovuto da Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo a
[...] PAe_1
[...]
- subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte in via riconvenzionale da in persona del legale rappresentante pro PAe_1 tempore, contro rideterminare il risarcimento eventualmente dovuto alla CP_1 luce dell'effettiva responsabilità di rispetto a CP_1 Controparte_2
per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto e sulla base di
[...] quanto emergerà in corso di causa, eventualmente compensando quanto fosse dovuto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con quanto dovuto alla CP_1 medesima da in persona del legale rappresentante pro tempore, PAe_1 all'esito del presente giudizio;
- in via istruttoria:
pag. 4/28 Si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato. PA Contro
1. Vero che nel mese di marzo 2019, richiedeva ad di effettuare l'intervento sul macchinario Casagrande B180 sito presso il cantiere di GU (RO) e sul macchinario Casagrande B175 sito presso il cantiere di NA (VR);
2. Vero che in data 11 marzo 2019 i signori e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da partivano dalla sede di di NO (PD) e si recavano presso il cantiere di GU (RO), dove si trovava il macchinario Casagrande B180 di PA proprietà di impiegando un'ora per il viaggio di andata, come documento n. 5 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
3. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 2 che precede, giunti presso il cantiere di GU (RO), i signori e PAe_2 Per_1
effettuavano la diagnosi computerizzata del macchinario Casagrande B180 di
[...]
PA e le lavorazioni di cui al foglio lavoro 3153, impiegando circa 3 ore di tempo, come da documento n. 5 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
4. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 2 che precede, i sig.ri e , impiegavano un'ora di tempo nel viaggio di PAe_2 Persona_1
PA Contro ritorno dal cantiere di GU (RO) e alla sede di come da documento n. 5 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
Contro
5. Vero che in data 14 marzo 2019 il sig. , tecnico incaricato da PAe_2
Contro partiva dalla sede di di NO (PD) e si recava presso il cantiere di
GU (RO), dove si trovava il macchinario Casagrande B180 di proprietà di PA
impiegando un'ora per il viaggio di andata, come da documento n. 6 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
6. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 5 che precede, giunto presso il cantiere di GU (RO), il sig. effettuava la PAe_2 sostituzione dell'iniettore n. 5 e riscontrava un problema alla pompa della pressione del PA macchinario Casagrande B180 di impiegando 3 ore di tempo per tali lavorazioni, come da documento n. 6 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
7. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 5 che precede, il PA sig. , impiegava un'ora di tempo nel viaggio di ritorno dal cantiere PAe_2
pag. 5/28 Contro di GU (RO) e alla sede di come da documento n. 6 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
8. Vero che in data 21, 26, 27 e 28 marzo 2019, i sigg.ri e PAe_2 Per_1
Contro
Contro
, tecnici incaricati da partivano dalla sede di di NO (PD) e si
[...] recavano presso il cantiere di GU (RO), dove si trovava il macchinario PA Casagrande B180 di proprietà di impiegando un'ora per il viaggio di andata, come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
9. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 8 che precede, giunti presso il cantiere di GU (RO), i sigg.ri e PAe_2 Per_1
PA
effettuavano sul macchinario Casagrande B180 di tutte le lavorazioni
[...] indicate al foglio lavoro n. 3154, come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
10. Vero che in data 21 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 8 ore e mezzo di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande PA B180 di presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
11. Vero che in data 26 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 4 ore di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande B180 di PA presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
12. Vero che in data 27 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 6 ore di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande B180 di PA presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
13. Vero che in data 28 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 4 ore di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande B180 di PA presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
14. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 8 che precede, i sigg.ri e , impiegavano un'ora di tempo nel viaggio di PAe_2 Persona_1
pag. 6/28 Contro ritorno dal cantiere di GU (RO) e alla sede di come da documento n.
7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
Contro 15. Vero che in data 16 aprile 2019, il sig. , tecnico incaricato da PAe_2
Contro partiva dalla sede di di NO (PD) e si recava presso il cantiere di NA PA (VR), dove si trovava il macchinario Casagrande B175 di proprietà di impiegando due ore per il viaggio di andata, come da documento n. 9 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
16. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 15 che precede, giunto presso il cantiere di NA (VR), il sig. effettuava la PAe_2 sostituzione dell'alternatore, della cinghia e la verifica del funzionamento del PA macchinario Casagrande B175 di impiegando circa 4 ore di tempo per dette lavorazioni, come da documento n. 9 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
17. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 15 che precede, il sig. , impiegava due ore di tempo nel viaggio di ritorno dal cantiere di PAe_2
Contro NA (VR) alla sede di come da documento n. 9 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova che precedono: Contro
- da n. 1 a n. 17, il sig. , tecnico incaricato da residente in [...]
Monte Sengiari 5, Abano Terme (PD); Contro
- da n. 2 a n. 4 e da n. 8 a n. 14, il sig. , tecnico incaricato da Persona_1 residente in [...], Abano Terme (PD).
Si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato: PA 18. Vero che tra il mese giugno e quello di luglio 2018 nella persona del Geom. Contro
contattava telefonicamente nella persona del sig. Testimone_1 PAe_2
;
[...]
PA 19. Vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova che precede, Contro riferiva ad nella persona del sig. , d'aver acquistato un nuovo PAe_2 motore EU presso;
CP_3
pag. 7/28 PA 20. Vero che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n. 9 che precede, Contro richiedeva ad il montaggio del nuovo motore EU sul macchinario EC 825 PA di proprietà di
21. Dica il teste se, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n. 18 che PA Contro precede, richiedeva ad l'effettuazione di lavorazioni sul macchinario PA EC 825 di proprietà di ulteriori rispetto a quelle indicate nei fogli lavoro nn. PA 2885, 2889, 2890 e 2891, come da documento n. 8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
22. Dica il teste se, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n. 18 che PA Contro precede, richiedeva ad la verifica della compatibilità del motore EU PA PA acquistato da con il macchinario EC 825 di proprietà di
23. Dica il teste se, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n.18 che PA Contro precede, richiedeva ad la completa revisione del macchinario EC 825 di PA proprietà di stessa;
Contro
24. Vero che in data 5 luglio 2018, sig. , tecnico incaricato da PAe_2
Contro intorno alle ore 8.00 partiva dalla sede di e si recava presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il macchinario EC 825 di PA
impiegando circa un'ora per il viaggio, come da foglio lavoro n. 2885 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
25. Vero che in data 5 luglio 2018, il sig. , presso il cantiere sito presso PAe_2
l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuava il distacco del motore presente sul PA macchinario EC 825 di dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore PA 19.30, come da foglio lavoro n. 2885 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
26. Vero che, nel corso delle lavorazioni effettuate sul macchinario EC 825 in data Contro 5 luglio 2018, il tecnico incaricato da sig. , impiegava i ricambi PAe_2 elencati al foglio lavoro n. 2885 e Ddt n. 125 del 5 luglio 2018, come da foglio lavoro n. PA 2885 e Ddt n. 125 del documento n. 8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
pag. 8/28 27. Vero che in data 5 luglio 2018 il sig. , intorno alle ore 19.30, partiva PAe_2 dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC di Contro e tornava presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2885 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
28. Vero che in data 16 luglio 2018, i sigg.ri e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da intorno alle ore 8.00 partivano dalla sede di e si recavano presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
29. Vero che in data 16 e 17 luglio 2018, i sigg.ri e presso PAe_2 PAe_3 il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuavano la PA preparazione ed iniziavano il riattacco del nuovo motore acquistato da sul macchinario EC 825 e le altre lavorazioni indicate al foglio lavoro n. 2889 sul macchinario, come da foglio lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di PA che si mostra al teste;
30. Vero che in data 16 luglio 2018 i sigg.ri e PAe_2 Persona_1 effettuavano le lavorazioni sul macchinario EC 825 di cui al capitolo 29 che precede, dalle ore 9 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30, come da foglio PA lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
31. Vero che in data 16 luglio 2018 i sigg.ri e , intorno PAe_2 Persona_1 alle ore 18.30, partivano dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera PA (VE), ove si trovava il macchinario EC 825 di e tornavano presso la sede di Contro
impiegando un'ora di tempo per il viaggio, come da foglio lavoro n. 2889 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
32. Vero che in data 17 luglio 2018, il sig. , tecnico incaricato dal PAe_2
Contro
Contro
intorno alle ore 8.00 partiva dalla sede di e si recava presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il macchinario EC
pag. 9/28 PA 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da foglio lavoro n. 2889 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
33. Vero che in data 17 luglio 2018, il sig. , presso il cantiere sito PAe_2 presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuava le lavorazioni di cui al PA capitolo 29 che precede, sul macchinario EC 825 di dalle ore 9 alle ore 12.00
e dalle ore 13.00 alle ore 18.30, come da foglio lavoro n. 2888 del documento n.8 PA dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
34. Vero che in data 17 luglio 2018 il sig. , intorno alle ore 18.30, PAe_2
PA partiva dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) e tornava Contro presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, come da foglio PA lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
35. Vero che in data 17 luglio 2018, il sig. , giunto presso l'officina di PAe_2
Contro
dalle ore 19.30 alle ore 22.30, effettuava assieme al sig. , la modifica Persona_1 dei tiranti del radiatore e della tubazione di aspirazione del macchinario EC 825 di PA PA
come da foglio lavoro n. 2891 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
36. Vero che in data 18 luglio 2018, i sigg.ri e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da intorno alle ore 7.30 partivano dalla sede di e si recavano presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
37. Vero che in data 19 luglio 2018, i sigg.ri e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da intorno alle ore 11.30 partivano dalla sede di e si recavano presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
38. Vero che in data 18 e 19 luglio 2018, i sig.ri e , presso PAe_2 Persona_1 il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il pag. 10/28 macchinario EC 825, effettuavano le lavorazioni come da foglio lavoro n. 2890 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
39. Vero che in data 18 luglio 2018, i sigg.ri e , presso il PAe_2 Persona_1 cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuavano sul PA macchinario EC 825 di dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.30, le lavorazioni indicate come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto PA di citazione di che si mostra al teste;
40. Vero che in data 19 luglio 2018, i sig.ri e , presso il PAe_2 Persona_1 cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuavano sul PA macchinario EC 825 di dalle ore 12.30 alle 18.00, le lavorazioni indicate PA come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste
41. Vero che in data 18 luglio 2018 i sigg.ri e , intorno PAe_2 Persona_1
PA alle ore 18.30, partivano dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera Contro (VE) e tornavano presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, PA come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
42. Vero che in data 19 luglio 2018 i sigg.ri e , intorno PAe_2 Persona_1
PA alle ore 18.00, partivano dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera Contro (VE) e tornavano presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, PA come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova che precedono: Contro
- da n. 18 a n. 42, il sig. , tecnico incaricato da residente in [...]
Monte Sengiari 5, Abano Terme (PD); Contro
- da n. 35 a n. 42, il sig. , tecnico incaricato da residente in [...]
Monte Sengiari 5, Abano Terme (PD).
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 3 Cod. proc. civ. del 13.11.2020, e, per scrupolo difensivo, al fine di rigettare le domande formulate dall'appellante, si chiede pag. 11/28 l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati e, indicando quali testi: Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], PAe_2
Abano Terme (PD); Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], Persona_1
Abano Terme (PD).
Inoltre, senza inversione dell'onere della prova e per mero scrupolo difensivo, si insta per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli a prova contraria: PA Contro
1. Vero che chiedeva ad il montaggio del motore EU acquistato da sul macchinario EC 825, come da fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e CP_3
PA n. 2891 di cui al documento n.8 di che si mostra al teste;
2. Dica il teste se, oltre alle lavorazioni di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e PA PA n. 2891 - come da documento n. 8 di che si mostra al teste - richiedeva Contro ulteriori prestazioni ad
3. Dica il teste se, in occasione del montaggio del motore EU sul macchinario Contro EC 825 effettuato da e di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e n. PA PA 2891 - come da documento n. 8 di che si mostra al teste - ha richiesto ad Contro la completa revisione del macchinario EC 825 stesso;
4. Dica il teste se, in occasione del montaggio del motore EU sul macchinario Contro EC 825 effettuato da e di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e n. PA PA Contro 2891 - come da documento n. 8 di che si mostra al teste - ha chiesto ad pareri e/o consigli sulla scelta per l'acquisto del nuovo motore da installare nella PA macchina della macchina EC 825 di
5. Dica il teste se in occasione del montaggio del motore EU sul macchinario EC Contro 825 effettuato da e di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e n. 2891 - PA PA Contro come da documento n. 8 di che si mostra al teste - ha richiesto ad la PA verifica della compatibilità del motore EU acquistato da presso con il CP_3 macchinario EC 825;
6. Dica il teste se, al termine del montaggio del motore EU nel macchinario EC PA 825, HMT comunicava ad la necessaria riparazione di alcuni componenti del PA macchinario EC 825 di pag. 12/28 PA Contro
7. Dica il teste quali componenti del macchinario EC 825 di aveva ritenuto necessario riparare;
PA
8. Dica il teste se accettava o rifiutava di far riparare le componenti della macchina Contro EC - indicate da e di cui al capitolo di prova che precede;
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova che precedono: Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], PAe_2
Abano Terme (PD); Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], Persona_1
Abano Terme (PD).
- in ogni caso:
- ai sensi dell'art. 96 Cod. proc. civ. condannarsi in persona del PAe_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore della somma ritenuta congrua e/o di giustizia;
- con vittoria di compensi di avvocato non inferiori ai valori medi, comprensivi di accessori, come per legge del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata : CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello Adita, contrariis reiectis, per le ragioni ed argomentazione esposte in comparsa di costituzione risposta da considerarsi integralmente richiamate ed emerse nel corso del presente giudizio, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello principale proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, PAe_1 conseguentemente, respingere integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 601/2023 emessa il 21.03.2023, repert. 1328/2023, pubblicata il 28.03.2023, dal Tribunale di Padova, all'esito del giudizio rubricato al n. 8196/2019, in ogni caso, respingere ogni domanda proposta e avanzata nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto, Controparte_6 con condanna dell'appellante alla rifusione delle delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”. pag. 13/28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fatto ed il processo di primo grado. PA
1. La (d'ora in poi anche solo ) opera nel settore delle PAe_1 costruzioni e realizza lavorazioni di ingegneria delle fondazioni per geotermia, lavori marittimi, consolidamento terreni, opere di sostegno, fondazioni speciali, anche con l'impiego di macchine perforatrici. Contro
1.1. La (d'ora in poi anche solo ) opera nel settore dell'assistenza CP_1 tecnica, delle revisioni, delle manutenzioni e dei motori per macchine operatrici industriali.
1.2. (d'ora in poi anche solo Controparte_2
”) opera nel settore dell'assistenza tecnica, delle revisioni, delle manutenzioni e CP_3 dei motori per macchine operatrici industriali, inoltre è concessionaria ufficiale per la distribuzione di ricambi e di motori diesel di alcuni noti marchi per i settori industriale, marino, perforazioni, ferroviario e agricolo. PA
1.3. Risulta che, nel mese di luglio 2018, acquistava da un motore EU CP_3 in sostituzione di uno guasto presente sulla macchina perforatrice EC 825 di Contro proprietà, unitamente ad accessori;
la ditta effettuava la successiva installazione del motore fornito da . CP_3
PA
1.4. lamentava alcune anomalie di funzionamento, tra cui l'eccessivo Contro riscaldamento e perdite di liquido refrigerante, che attribuiva ad per il CP_3
PA montaggio e a per le modalità di manutenzione e conservazione del macchinario Contro ma attribuiva a in relazione a difetti al motore fornito. CP_3
1.5. Nei mesi successivi si ripresentavano le anomalie di surriscaldamento e di perdite PA di liquido refrigerante e nel giugno 2019 trasferiva la perforatrice presso la sede di che formulava un preventivo di riparazione e individuava il malfunzionamento CP_3 in eccessive pressioni nell'impianto di raffreddamento, riferendo le responsabilità a Contro per il montaggio del motore.
1.6. Il presente giudizio trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da
Contro
PA relativamente alle somme dovute da per le lavorazioni effettuate sui macchinari e B175U0101. PAe_4 PAe_5
pag. 14/28 PA
1.7. Con atto di citazione in opposizione, opponeva il decreto ingiuntivo n.
2829/2019 emesso nella controversia iscritta sub R.G. 6525/2019, col quale il Tribunale di Padova le aveva ingiunto di pagare la somma capitale di €6.516,92, oltre spese e interessi, in forza della fattura n. 90 di data 31.3.2019, oltre interessi moratori dal Contro dovuto sino al saldo, €40,00 per spese legali stragiudiziali e spese legali ad PA Contro
1.8. In tale atto, allegava l'inadempimento di alle proprie obbligazioni di installazione del motore fornito da , chiedendo anche di chiamare in causa CP_3 quest'ultima.
1.9. Chiedeva quindi la revoca del summenzionato decreto ingiuntivo ed inoltre, in via riconvenzionale, la condanna delle controparti al pagamento dei danni patiti in conseguenza di tale inadempimento, sia con riguardo alle spese che ai fermi di macchinario e maestranze. Contro
1.10. si costituiva in giudizio, sostenendo che le lavorazioni non erano mai state contestate. Instava, pertanto, per la conferma del decreto opposto.
1.11. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva contestando il proprio CP_3 inadempimento e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento delle fatture 329/2019,
330/2019, 151/2019, 708/2019 e 709/2019 per complessivi €14.028,21.
1.12. La causa veniva istruita con Consulenza Tecnica d'Ufficio sul macchinario
EC 825 oggetto di causa.
1.13. Con sentenza del 21.03.2023, il Tribunale di Padova rigettava le domande PA dell'opponente in quanto non fondate e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
1.14. Riteneva fondata la domanda della terza chiamata e accertato il credito oggetto PA della domanda riconvenzionale, condannando a versare a la somma di CP_3
€14.028,21, assorbite le altre domande.
1.15 Condannava secondo soccombenza parte opponente al versamento di €3.100,00 a Contro e €3.100,00 a . CP_3
PA
1.14. Riteneva il Giudice che l'istruttoria avesse confermato l'acquisto di del PA Contro macchinario da e che si era poi affidata ad per il montaggio, le CP_3 riparazioni e le lavorazioni oltre alla fornitura dei pezzi di ricambio.
pag. 15/28 1.15. Esponeva il Tribunale come la CTU avesse accertato gli accordi intercorsi tra le parti, la consegna e le lavorazioni al macchinario e non avesse confermato invece le PA difformità, i vizi e i difetti sollevati e contestati da né tali vizi erano emersi dall'istruttoria e dai documenti. PA
1.16. avrebbe invece accettato il valore delle opere effettuate e i relativi costi. La congruità e conformità dei costi era stata confermata anche dalla CTU.
1.17. Risultavano altresì confermate la fornitura e l'esecuzione degli interventi richiesti e pattuiti, e, al contrario, non era stato accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dell'esecuzione degli stessi e il ritardo nella consegna, così come PA prospettati da
1.18. Riteneva inoltre fondata la domanda della terza chiamata e accertato il CP_3
PA credito oggetto della riconvenzionale e condannava a versare a la somma CP_3 di €14.028,21. PA
1.19. Avverso la suindicata sentenza proponeva appello principale instando per l'accoglimento delle sue domande.
I motivi di appello.
2. Con primo motivo, deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Sostiene che non vi sia sufficiente chiarezza nella motivazione del Giudice di prime cure, che non consentirebbe di comprendere il ragionamento logico seguito.
2.1. Con secondo motivo, deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla presenza di vizi nella vendita e nell'appalto e comunque inadempimento ed errata valutazione circa gli obblighi giuridici dell'appaltatore. PA
2.2. Infatti, sostiene emerge dalla perizia come avrebbe fornito un motore CP_3
Contro inidoneo all'uso cui era destinato e avrebbe provveduto alla sua installazione senza nulla rilevare in merito alla sua inidoneità.
2.3. Espone che poi, come risulta dal doc. 5 dimesso in prime cure CP_3 dall'opponente, era a conoscenza del fatto che il motore era destinato a far funzionare specificatamente la perforatrice di modello EC825.
Contro
PA
2.4. Quanto ad allega che la società avrebbe dovuto sapere che stavano installando un motore inidoneo all'uso cui era destinato e avrebbe dovuto far presente all'opponente questa circostanza, stante il contratto di appalto vigente tra le parti. pag. 16/28 2.5. Ripropone poi le voci di danno già richieste in prime cure.
2.6. Con terzo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce a PA
un credito nei confronti di per la somma di €14.028,21 relativa alle fatture CP_3
n. 2019-E4001-0000329 di data 30.4.19, n. 2019- E4001-0000330 di data 30.4.19 e n.
2019-E4DI1-0000151 di data 31.5.19 di cui alla comunicazione di sub doc. 33. CP_3
2.7. Al riguardo, deduce SCS che non ha provato alcunché al riguardo, CP_3 essendosi limitata ad allegarle, nonostante la domanda di accertamento negativo e la contestazione circa la debenza delle somme.
2.8. Da ultimo, svolge domanda di ripetizione delle somme versate in forza del decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo. Contro
3. Si costituiva instando per il rigetto delle avverse pretese e proponendo altresì appello incidentale.
3.1. Quanto al primo motivo, deduce come la sentenza sia stata correttamente motivata Contro avendo tenuto conto sia della CTU che della documentazione prodotta da in relazione all'opera di montaggio del motore e alle successive riparazioni svolte. Contro
3.2. Quanto al secondo motivo, deduce che era stata incaricata solo di effettuare il montaggio del motore EU sul telaio del macchinario EC 825 e mai era stata incaricata di individuare e scegliere un motore idoneo essendo intervenuta solo successivamente.
3.3. Allega che la sua opera sul macchinario è stata limitata a quanto annotato nei fogli di lavoro nn. 2885, 2889, 2890 e 2891 e di cui al DDT n. 125 del 5.7.2018 e di cui alla
PA fattura n. 122 del 31.7.2018 (doc. 8 fascicolo di primo grado ed alla fattura n.123
PA del 31.8.2019 (doc. 10 fascicolo di primo grado , riferite agli interventi di montaggio del motore e di riparazione e rimontaggio del radiatore. Contro
3.4. Inoltre, espone, terminato il montaggio, eseguiva il collaudo completo del motore tramite l'avviamento del medesimo e ne controllava i livelli dell'acqua e dell'olio motore e dell'olio idraulico, accertandone la mancanza di perdite, collaudo che
PA veniva integralmente accettato da
PA
3.5. pretenderebbe di riqualificare tale rapporto come contratto di appalto, in forza Contro del quale si sarebbe obbligata a sostituire il motore individuato ed acquistato da pag. 17/28 PA sulla macchina e sarebbe responsabile per aver proceduto all'installazione del PA motore scelto e acquistato da stessa.
3.6. Invece, il rapporto rientrerebbe nella fattispecie del contratto d'opera mediante il Contro quale con lavoro esclusivamente proprio si è impegnata ad eseguire la prestazione concordata tra le parti.
3.7. Un tanto sarebbe stato confermato anche dal CTU (pag. 20).
3.8. Da ultimo deduce che, qualora fosse ritenuta responsabile e quindi CP_3 condannata in riforma della sentenza di primo grado, non potrebbe trovare accoglimento Contro la domanda di condanna in via solidale della medesima in uno con alla luce del fatto che le obbligazioni a cui erano tenute dette parti odierne appellate erano evidentemente del tutto indipendenti, poiché derivanti da fatti storici e, di riflesso, Contro contratti diversi ed autonomi l'uno dall'altro (ossia solamente contratto d'opera,
e compravendita prima e contratto d'opera poi, ), perciò difetta il requisito CP_3 dell'eadem causa obligandi da cui potrebbe teoricamente derivare la solidarietà PA inutilmente pretesa da perché al di fuori di qualsiasi previsione normativa. Contro
3.9. propone appello incidentale in punto condanna sulle spese ritenendola ingiustificata per difetto in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto PA condannare a pagare €3.100,00, bensì €11.003,00. PA Allega che petitum formulato da nel primo grado di giudizio (pressoché riproposto nel presente grado) fosse intorno agli € 150.000,00 e che il giudizio di prime cure si è dipanato attraverso tutte le sue fasi, istruttoria compresa, con approfondita CTU.
Contesta la liquidazione delle spese legali operata in sentenza per soli €3.100,00, essendo il Tribunale incorso in un palese errore, probabilmente limitando il valore della causa all'ammontare del decreto ingiuntivo opposto (pari ad € 6.516,92) ed arbitrariamente escludendo dal valore complessivo della controversia la domanda PA riconvenzionale risarcitoria formulata da sulla quale però si è poi dipanato l'intero giudizio R.G.n.8196/2019.
4. Si costituiva, infine, instando per il rigetto delle avverse pretese e chiedendo CP_3 la conferma integrale della sentenza gravata.
4.1. Deduce che se il motore da lei venduto avesse presentato vizi/difetti, sarebbe intervenuta la garanzia del produttore, società EU. pag. 18/28 PA
4.2. La invece, le aveva ordinato un motore con determinate caratteristiche tecniche, che è stato fornito così come ordinato.
4.3. Inoltre, deduce che all'atto dell'ordine e della consegna del motore non era neppure PA a conoscenza che lo stesso andasse installato sulla perforatrice di dal momento che il montaggio del motore e il collegamento con il circuito di raffreddamento sono stati PA Contro commissionati da ad e da quest'ultima realizzati.
4.4. Circa le risultanze della CTU, deduce che nell'unico momento in cui è stato consentito di verificare la perforatrice mentre era operativa, non si è verificato alcun surriscaldamento, né malfunzionamento.
4.5. Allega come il macchinario si trovasse in totale mancanza di manutenzioni adeguate: radiatore pieno di fango e altre impurità, manicotti che perdevano, quando non rotti, rivestimenti e cofanature della perforatrice rimossi, con conseguente impossibilità di una corretta aerazione e raffreddamento.
4.6. Circa l'ammontare del danno, contesta in particolare la voce del fermo CP_3 tecnico, atteso che lo stesso CTU ha dovuto attendere mesi per potere verificare la PA perforatrice in attività, proprio perché non aveva alcun cantiere operativo ove poter utilizzare la macchina.
4.7. Sulla domanda riconvenzionale formulata in primo grado da , ribadisce che CP_3
PA le fatture emesse da nei confronti di non sono mai state contestate da CP_3 quest'ultima, che non ha mai contestato nemmeno gli interventi eseguiti, né
l'ammontare delle fatture, tant'è che ne chiede la compensazione con il maggior danno che ritiene di aver subito.
4.8. Sostiene infine che alcun vincolo di solidarietà può dirsi esistente tra e CP_3
Contro
essendo queste due società intervenute separatamente l'una dall'altra e, in forza PA di due distinti e separati incarichi commissionati da da una parte l'ordine di acquisto indirizzato a per la compravendita di un motore che è stato venduto CP_3 nuovo con le caratteristiche tecniche richieste dal committente, da un'altra parte Contro l'incarico commissionato a di installare il motore nuovo sulla perforatrice e provvedere al collegamento del motore con il circuito di raffreddamento.
DIRITTO
pag. 19/28 1. Deve essere accolta la preliminare eccezione di nullità della decisione impugnata per totale carenza di motivazione.
1.1. Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione previsto dagli artt. 132, comma 2, n.4) c.p.c. e 111 della Costituzione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
1.2. Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Civ., n. 7085/2024; Ord. nn. 6758/2022;13248/2020;7090/2020).
1.3. Tale evenienza, infatti, si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche quando sussiste un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr. Cass.,
Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018: Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 16611 del
25/06/2018).
1.4. Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del
03/03/2022).
1.5. Fatte queste premesse, ritiene la Corte come la decisione impugnata contenga una motivazione che non possa definirsi sintetica, poiché tale aggettivo presupporrebbe comunque la completezza della stessa, ma totalmente carente.
pag. 20/28 1.6. Invero, dalla lettura del provvedimento, dopo l'esposizione delle ragioni in fatto, le ragioni in diritto sono costituite da meri richiami a non precisate risultanze dell'istruttoria.
1.7. Orbene, il generico richiamo a “documentazioni in atti” e “esiti della ctu” non consentono all'interprete e alle parti di comprendere la necessaria esplicitazione e delibazione del quadro probatorio agli atti, ciò anche in violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa e conseguentemente la possibilità di verificare la correttezza della decisione.
1.8. Pertanto si impone quale effetto sostitutivo, a fronte della declaratoria di nullità della decisione di primo grado, l'obbligo per la Corte di decidere nel merito l'opposizione – e ogni altra domanda – spiegata, ciò in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese e dovere per il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame (come nel caso di specie), di non rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma di decidere la causa nel merito (cfr. Cass. n. 34777/2023).
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. Contro
2.1. Il credito di trova il suo titolo e fondamento nei contratti d'opera rappresentati dai fogli di lavoro (docc. nn. 5, 6, 7 e 9 ricorso monitorio) e nelle compravendite rappresentate dai DDT dei ricambi (docc. nn. 8 e 10 ricorso monitorio) Pa resi necessari dalle lavorazioni svolte sui macchinari Casagrande B180MD
21963209 e Casagrande B175 s/n B175U0101, macchinari peraltro diversi dal macchinario EC 825 oggetto del giudizio di prime cure e ora del presente gravame PA incardinato da Contro
2.2. In relazione a dette lavorazioni ed alla vendita dei pezzi di ricambio, PA emetteva e trasmetteva a le fatture n. 90 del 31.3.2019 (doc. 3 fascicolo monitorio)
e n. 111 del 30.4.2019 (doc. 4 fasc. mon.), pattuendo con l'odierna ingiunta il pagamento a mezzo ricevute bancarie;
più nel dettaglio, ciascuna delle fatture il cui importo si riferiva a: pag. 21/28 Contro
- fattura n. 90 del 31.3.2019 (doc. 3 fasc. mon.), relativa ai fogli di intervento n.
3153 dell'11.3.2019 (doc. 5 fasc. mon.), n. 3139 del 14.3.2019 (doc. 6 fasc. mon.), n.
3154 del 14.3.2019 concernente gli interventi del 21.3.2019, del 26.3.2019, del
27.3.2019, del 28.3.2019 (doc. 7 fasc. mon.) e relativa anche ai ricambi resisi via via necessari e di cui ai DDT nn. 57 del 20.3.2019, 63 del 27.3.2019 e 64 del 27.3.2019
(doc. 8 fasc. mon.); Contro
- fattura n. 111 del 30.4.2019 (doc. 4 fasc. mon.), relativa al foglio di intervento n.
3190 del 16.4.2019 (doc. 9 fasc. mon.) e relativa anche ai ricambi per l'intervento e di cui ai DDT nn. 78 del 15.4.2019 (doc. 10 fasc. mon.). PA
2.3. Tutti i fogli di lavoro richiamati sono stati controfirmati da per accettazione del lavoro svolto e dei ricambi utilizzati (recitano, infatti, detti fogli in calce
“Riconosciamo ore di manodopera e quant'altro indicato sul presente foglio rilasciato in copia e autorizzo fattura” (docc. nn. 5, 6, 7 e 9 fasc. mon.). PA
2.4. non disconosce le firme apposte, né contesta che il lavoro sia stato svolto da Contro
2.5. Il decreto ingiuntivo opposto è pertanto da confermare e da rigettare la domanda di PA di opposizione e di restituzione delle somme versate in virtù della provvisoria esecutorietà dello stesso. Contro
3. Per quanto concerne l'accertamento delle responsabilità in capo ad e – CP_3
e le relative domande di danno – relativamente al malfunzionamento del macchinario
EC, la Corte rileva che non sussistono nel caso di specie i presupposti per il Contro vincolo di solidarietà passiva invocato nei confronti di Contro
3.1. Si esamina innanzitutto la posizione di Si legge nella CTU (pagg. 19 e 20) Contr che “Il CTP di nella propria relazione di osservazioni (Allegato 10) non contraddice la bozza di relazione del CTU, tuttavia presenta specifici commenti ad alcuni punti della bozza di relazione peritale. Il CTP afferma che durante le operazioni Contr peritali è emersa l'estraneità di in relazione alle anomalie del motore fornito da PA
, anche riferendo un proprio colloquio intercorso con il referente di durante CP_3 la riunione di inizio delle operazioni peritali. Il CTU prende atto di quanto riferito dal
CTP.
pag. 22/28 Il CTP rileva che nelle memorie preliminari dei CTP di e di SCS prodotte CP_3 durante le operazioni peritali non viene mai menzionata HMT e né le relative attività di montaggio del motore. Il CTU prende atto e conferma la circostanza. Contr Il CTP precisa che le attività svolte da per SCS, sulla base dei propri fogli di lavoro, sono consistite principalmente in: distacco motore da sostituire;
riattacco di motore nuovo;
riparazione radiatore;
montaggio cofanature e controllo impianto elettrico;
modifiche di parti. Le ulteriori attività di intervento si erano rese necessarie per la modesta condizione di manutenzione generale riscontrata sulla macchina Contr perforatrice. Inoltre il CTP rileva che delle attività di installazione eseguite da nulla era rimasto alla data di inizio delle operazioni peritali, in quanto il radiatore riparato era stato sostituito da uno di maggiore capacità e i collegamenti del motore erano stati rimossi per portare il motore presso l'officina di per controlli CP_3 tecnici. Il CTU prende atto e conferma quanto illustrato”. Contro
3.4. Pertanto, il CTU conferma che non è coinvolta nei danni causati dal motore Contro EU al macchinario. non aveva alcun obbligo di controllo ulteriore sul motore PA acquistato da Contro
3.5. L'opera di sul macchinario EC 825 è stata limitata a quanto annotato nei fogli di lavoro nn. 2885, 2889, 2890 e 2891 e di cui al DDT n. 125 del 5.7.2018 e di cui PA alla fattura n. 122 del 31.7.2018 (doc. 8 fascicolo di primo grado ed alla fattura PA n.123 del 31.8.2019 (doc. 10 fascicolo di primo grado , riferite agli interventi di montaggio del motore e di riparazione e rimontaggio del radiatore. Contro
3.6. L'installazione di cui era stata incaricata infatti, prevedeva più nel dettaglio quanto segue:
- foglio di lavoro n. 2885 del 5.7.2018, “stacco motore completo dalla macchina per la sostituzione dello stesso”;
- foglio di lavoro n. 2889 del 16 e del 17.7.2018, “preparazione motore e iniziato riattacco su macchina del motore nuovo. Eseguito collegamento acqua, elettrico, idraulico. Eseguito riparazione del radiatore e rimontato, sost. supporti in gomma del radiatore, modificato supporti radiatore, sost. n. 2 tubi olio motore”;
- foglio di lavoro n. 2890 del 18 e del 19.7.2018, “montaggio cofanature e prova trivella per verifica perdite ed eventuali anomalie. da modificare vaschetta radiatore sulla pag. 23/28 flangia del tappo, perché la sede non trattiene al 100% l'acqua. Controllo di tutto l'impianto elettrico perché la parte idraulica si è bloccata e lavora solo in emergenza.
Guasto trovato su impianto fusibili”;
- foglio di lavoro n. 2891 del 17.7.2018, “modificato tiranti n. 2 per radiatore alzato di cui n. 2 con 2 piastre. Modificato tubazione aspirazione turbo da filtro aria a turbina”. PA
3.7. Tutti i suddetti fogli di lavoro richiamati sono stati controfirmati da per accettazione del lavoro svolto e dei ricambi utilizzati (recitano, infatti, in calce
“Riconosciamo ore di manodopera e quant'altro indicato sul presente foglio rilasciato PA in copia e autorizzo fattura”). non ne ha disconosciuto la sottoscrizione.
3.8. Conseguentemente, le richieste risarcitorie a titolo di obbligato solidale e di Contro compensazione nei confronti di sono da rigettare in quanto infondate, avendo Contro adempiuto regolarmente alle prestazioni di montaggio e modifiche sulla macchina perforatrice nonché di riparazione del radiatore.
4. La Corte ritiene invece che, nei confronti di , le domande risarcitorie vadano CP_3 parzialmente accolte nei termini seguenti.
4.1. Emerge dalla CTU che (pag. 28): “sebbene abbia riferito che la CP_3 trasformazione del motore da “statico” (giri fissi) a “dinamico” (giri variabili) era stata effettuata secondo le prescrizioni DE (includendo anche tarature e settaggi della pompa di iniezione e interventi sul regolatore di giri motore), tali interventi attuati per trasformazione e adattamento di motore e di accessori, non abbiano fornito evidenza di completa coerenza in esercizio con il circuito di raffreddamento e con
l'impianto idraulico della macchina perforatrice, con surriscaldamento del motore termico e con diminuzione della potenza utile durante l'esercizio”.
4.2. Ancora: “il CTU ritiene che le caratteristiche strutturali del motore fornito non potessero consentire un efficace completo esercizio della macchina perforatrice con un iniziale tipo motore “dinamico” (giri variabili) da 273 kW e 2000 RPM e un nuovo tipo motore “statico” (giri fissi) con iniziali caratteristiche da 314 kW e 1500 RPM, ma poi trasformato, in particolare con riferimento alla coerenza con il circuito di raffreddamento e con l'impianto idraulico della macchina perforatrice”.
pag. 24/28 4.3. Pertanto, viene riconosciuta in capo a la responsabilità per aver venduto un CP_3 motore non conforme e non adatto per l'installazione ed il funzionamento della macchina . CP_4
4.4. La circostanza allegata da - secondo cui non sarebbero stati al corrente CP_3 dell'utilizzo del motore per l'installazione sul macchinario di cui è causa - viene smentita dal tenore della e-mail datata 06.07.2018 contenuta al doc. 5 primo grado PA dell'opponente, ove si legge che domandava a i dati della macchina per CP_3
“individuare le componenti EC”.
Pertanto risulta per tabulas che era perfettamente edotta che l'originario motore CP_3 montato sulla perforatrice era di tipo dinamico, mentre quello fornito da era un CP_3 motore statico, trasformato in dinamico (a giri variabili). Tale diversa caratteristica strutturale ha comportato il surriscaldamento della macchina e la perdita di olio refrigerante e la necessità della sostituzione in blocco del motore con altro di tipo dinamico alleggerito (cfr. pagg. da 27 a 29 CTU). PA
5. Ritenuto sussistente l'an della pretesa risarcitoria avanzata da è necessario esaminare la consistenza del quantum.
5.1. La Corte aderisce alle risultanze della CTU, ritenuta esaustiva ed immune da vizi, e PA riconosce a le voci di danno relative al nuovo motore EU acquistato (per
€27.000,00) oltre al costo della manodopera per i montaggi (per €5.000,00). PA
5.2. Infatti, il CTU alle pagine 29 e 30 espone: “La decisione di di sostituire e di fare installare un nuovo motore dinamico “alleggerito”, già acquistato direttamente da di uguale modello BF6M1015C rispetto ai precedenti, ma con CP_7 caratteristiche di potenza 273 kW e 2000 RPM, come quello inizialmente sostituito in luglio 2018, si configura come una modifica all'attuale assetto della macchina perforatrice. Il CTU ritiene che per i princìpi di cautela e precauzione, per le indispensabili garanzie di sicurezza e affidabilità, sia necessario procedere alla sostituzione del motore e, per quello che riguarda i costi per il ripristino del corretto funzionamento, il CTU ritiene congrui e ragionevoli i costi riportati nei documenti prodotti e, sulla base dell'ordine del 21.9.2021 già effettuato a , il nuovo CP_7 motore alleggerito ricondizionato risulta avere un costo netto di Euro 27.000, mentre il costo netto della sola manodopera per i montaggi è valutabile in circa Euro 5.000 pag. 25/28 (preventivo di installazione dell' dell' 8.11.2021, complessivo di PAe_6 manodopera e logistica). Di conseguenza il costo netto complessivo stimato degli interventi risulta pari a Euro 32.000”. PA
5.3. Si condanna pertanto al pagamento in favore di della somma di CP_3
€32.000,00 a titolo di risarcimento, sub specie danno emergente, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo. PA
5.4. Le altre voci di danno richieste da in particolare per quanto attiene ai costi sostenuti a titolo di penali contrattuali, non risultano supportate da adeguata documentazione e vengono pertanto rigettate.
6. La domanda riconvenzionale di va rigettata in quanto non supportata da CP_3
PA sufficienti allegazioni. Peraltro, non risulta veritiero che non avrebbe mai contestato la debenza di tali importi, come rilevato da , avendo l'opponente CP_3 chiesto l'accertamento negativo su tali somme sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
6.1. È orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui: “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (da ultimo Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9706).
6.2. Le fatture commerciali, come noto, “pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 28 maggio 2019, n.
14473).
6.3. Pertanto, la domanda riconvenzionale di va rigettata. CP_3
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod. del pag. 26/28 relativo scaglione di riferimento previsti per le cause di media difficoltà, escludendo per l'appello quello per la fase istruttoria in appello, non tenutasi. Contro
7.1. Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale spiegato da in punto spese di lite di primo grado, dovendo lo scaglione di riferimento essere calcolato dalla sommatoria dell'importo del decreto ingiuntivo opposto (€6.516,92) e delle pretese PA risarcitorie chieste da parte opponente per la minor somma di €32.000,00 e nei soli confronti di . CP_3
7.1. Le spese del CTU sono liquidate in €3.396,89 oltre accessori e oneri di legge CPI
4% e IVA 22% e sono poste definitivamente a carico di . CP_3
7.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da PA parte di e di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_3 quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del l.r.p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., PAe_1 CP_1 nonché nei confronti di in Controparte_2 persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 601/2023 così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di
Padova n. 601/2023 del 24.03.2023;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
2828/2016, R.G. n. 6525/2019, che dichiara esecutivo;
3. condanna in persona del Controparte_2
PA l.r.p.t., al pagamento in favore di della somma di €32.000,00, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
4. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna parte appellante
[...] in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di in PAe_1 CP_1 persona del l.r.p.t., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate per il primo grado in €7.616,00,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA e per il secondo grado, in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pag. 27/28 5. condanna in persona del Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t, PAe_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate per il primo grado ad €7.616,00,00, per il secondo grado in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in forza della sentenza qui impugnata;
6. pone le spese del CTU, liquidate in €3.396,89 oltre accessori e oneri di legge
CPI 4% e IVA 22%, definitivamente a carico di
[...] in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
7. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.7.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Rita Rigoni
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1485/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa PAe_1 P.IVA_1 dall'Avv. SERAGLIO FORTI ANDREA appellante e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AG RI appellata e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., assistita e difesa dagli Avv.ti GENNARI FILIPPO e SUCCI
AR appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
In via preliminare: - ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e comunque motivazione apparente
In via principale in ogni caso:
- RIFORMARE, per i motivi di cui in narrativa, la sentenza n. 601/2022 del Tribunale di Padova e, per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE, che l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 2828/2019 Ing. di data 8.10.2019, R.G. n. 6525/2019,
Tribunale di Padova, non è dovuto dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo il predetto decreto ingiuntivo;
inoltre
Eventualmente in via riconvenzionale e in ogni caso: previa riforma della sentenza n. 601/2022 del Tribunale di Padova, ACCERTARE e Contro DICHIARARE la responsabilità di e per il malfunzionamento del motore CP_3
EU della perforatrice e, per l'effetto, CONDANNARE gli stessi, in CP_4 solido tra loro, a corrispondere a per la causali di cui in narrativa, l'importo Pt_1 complessivo di euro 140.418,70, di cui euro 72.000,00=, pari ad euro 3.000,00= per i giorni di fermo maestranze (periodo dal 30.6.19 al 23.7.19), euro 9.882,00= per i costi di trasporto eccezionale della perforatrice, euro 19.281,09= per i costi sostenuti da per gli interventi di ed euro 7.255,65= per i costi sostenuti da per Pt_1 CP_3 Pt_1
Contro gli interventi di ed euro 32.000,00 per eseguire i lavori di riparazione del motore
EU, o quella diversa maggiore o minore somma accertata all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo effettivo anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.;
- ACCERTARE e DICHIARARE che (anche in relazione alle somme portate CP_3 dalle fatture n. 2019-E4001-0000329 di data 30.4.19, n. 2019-E4001-0000330 di data Contro 30.4.19 e n. 2019-E4DI1-0000151 di data 31.5.19) e non vantano alcun credito PA nei confronti di compensando del caso giudizialmente gli eventuali controcrediti Contro accertandi a favore di e di con l'accertando credito di CP_3 Pt_1
- CONDANNARE alla restituzione in favore di CP_1 PAe_1 dell'importo di euro 7.948,18=, versato in data 3.8.2020 in ragione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche con riguardo alle spese del primo grado di giudizio con imputazione alle pag. 2/28 controparti delle spese di CTU del giudizio di prime cure e condanna al pagamento del PA relativo importo ad . PA In seguito al deposito della sentenza impugnata, ha provveduto al pagamento della somma complessiva di euro 16.832,03 (euro 14.028,21 in relazione alle somme portate dalle fatture n. 2019 -E4001 -0000329 di data 30.4.19, n. 2019 -E4001 -0000330 di data
30.4.19 e n. 2019 -E4DI1 -0000151 di data 31.5.19, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento) in esecuzione della sentenza impugnata, con riserva di restituzione all'esito del processo di appello (Doc. A). Si chiede pertanto che, in uno con la riforma della sentenza impugnata, venga condannata alla CP_5 restituzione di detta somma”.
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- in via principale:
- respingere integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in PAe_1 fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del Tribunale di
Padova dott.ssa HI RA n. 601/2023 del 21.3.2023, Repert. 1328/2023, pubblicata il 28.3.2023, emessa al termine del giudizio di svolto avanti il Tribunale di
Padova R.G. n. 8196/2019;
- accogliere l'appello incidentale formulato da per i motivi in fatto ed in CP_1 diritto esposti e, per l'effetto, riformare il capo di condanna relativo alle spese del giudizio di primo grado contenuto nella sentenza del Tribunale di Padova dott.ssa
HI RA n. 601/2023 del 21.3.2023, Repert. 1328/2023, pubblicata il 28.3.2023, emessa al termine del giudizio di svolto avanti il Tribunale di Padova R.G. n.
8196/2019, condannando in persona del legale rappresentante pro PAe_1 tempore, al pagamento della somma di € 11.003,00 o della somma, maggiore o minore, ritenuta congrua e/o di giustizia in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore;
- in via subordinata:
- principale: pag. 3/28 - rigettarsi integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da PAe_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché infondata in fatto e in
[...] diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2828/2019 Ing., emesso dal Tribunale di Padova al termine del procedimento R.G. n. 6525/2019 oppure condannarsi comunque in PAe_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 6.516,92, debitamente maggiorata degli interessi moratori al tasso del D.Lgvo. 231/02 e ss.mm.ii. dalla scadenza al saldo, oltre alle spese e competenze legali già liquidate nel procedimento monitorio R.G. n. 6525/2019;
- rigettare tutte le domande formulate in via riconvenzionale da in PAe_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
- inclusa la domanda CP_1 di ripetizione dell'importo pagato in seguito alla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 2828/2019 Ing., emesso dal Tribunale di Padova al termine del procedimento R.G. n. 6525/2019 - poiché infondate, in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, nonché dichiarare non tenuta a CP_1 risarcire in via solidale quanto fosse eventualmente dovuto da Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno o a qualsiasi altro titolo a
[...] PAe_1
[...]
- subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte in via riconvenzionale da in persona del legale rappresentante pro PAe_1 tempore, contro rideterminare il risarcimento eventualmente dovuto alla CP_1 luce dell'effettiva responsabilità di rispetto a CP_1 Controparte_2
per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto e sulla base di
[...] quanto emergerà in corso di causa, eventualmente compensando quanto fosse dovuto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con quanto dovuto alla CP_1 medesima da in persona del legale rappresentante pro tempore, PAe_1 all'esito del presente giudizio;
- in via istruttoria:
pag. 4/28 Si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato. PA Contro
1. Vero che nel mese di marzo 2019, richiedeva ad di effettuare l'intervento sul macchinario Casagrande B180 sito presso il cantiere di GU (RO) e sul macchinario Casagrande B175 sito presso il cantiere di NA (VR);
2. Vero che in data 11 marzo 2019 i signori e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da partivano dalla sede di di NO (PD) e si recavano presso il cantiere di GU (RO), dove si trovava il macchinario Casagrande B180 di PA proprietà di impiegando un'ora per il viaggio di andata, come documento n. 5 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
3. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 2 che precede, giunti presso il cantiere di GU (RO), i signori e PAe_2 Per_1
effettuavano la diagnosi computerizzata del macchinario Casagrande B180 di
[...]
PA e le lavorazioni di cui al foglio lavoro 3153, impiegando circa 3 ore di tempo, come da documento n. 5 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
4. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 2 che precede, i sig.ri e , impiegavano un'ora di tempo nel viaggio di PAe_2 Persona_1
PA Contro ritorno dal cantiere di GU (RO) e alla sede di come da documento n. 5 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
Contro
5. Vero che in data 14 marzo 2019 il sig. , tecnico incaricato da PAe_2
Contro partiva dalla sede di di NO (PD) e si recava presso il cantiere di
GU (RO), dove si trovava il macchinario Casagrande B180 di proprietà di PA
impiegando un'ora per il viaggio di andata, come da documento n. 6 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
6. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 5 che precede, giunto presso il cantiere di GU (RO), il sig. effettuava la PAe_2 sostituzione dell'iniettore n. 5 e riscontrava un problema alla pompa della pressione del PA macchinario Casagrande B180 di impiegando 3 ore di tempo per tali lavorazioni, come da documento n. 6 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
7. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 5 che precede, il PA sig. , impiegava un'ora di tempo nel viaggio di ritorno dal cantiere PAe_2
pag. 5/28 Contro di GU (RO) e alla sede di come da documento n. 6 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
8. Vero che in data 21, 26, 27 e 28 marzo 2019, i sigg.ri e PAe_2 Per_1
Contro
Contro
, tecnici incaricati da partivano dalla sede di di NO (PD) e si
[...] recavano presso il cantiere di GU (RO), dove si trovava il macchinario PA Casagrande B180 di proprietà di impiegando un'ora per il viaggio di andata, come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
9. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 8 che precede, giunti presso il cantiere di GU (RO), i sigg.ri e PAe_2 Per_1
PA
effettuavano sul macchinario Casagrande B180 di tutte le lavorazioni
[...] indicate al foglio lavoro n. 3154, come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
10. Vero che in data 21 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 8 ore e mezzo di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande PA B180 di presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
11. Vero che in data 26 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 4 ore di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande B180 di PA presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
12. Vero che in data 27 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 6 ore di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande B180 di PA presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
13. Vero che in data 28 marzo 2019, i sig.ri e PAe_2 Persona_1 impiegavano 4 ore di tempo per le lavorazioni sul macchinario Casagrande B180 di PA presso il cantiere di GU (RO), come da documento n. 7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
14. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 8 che precede, i sigg.ri e , impiegavano un'ora di tempo nel viaggio di PAe_2 Persona_1
pag. 6/28 Contro ritorno dal cantiere di GU (RO) e alla sede di come da documento n.
7 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
Contro 15. Vero che in data 16 aprile 2019, il sig. , tecnico incaricato da PAe_2
Contro partiva dalla sede di di NO (PD) e si recava presso il cantiere di NA PA (VR), dove si trovava il macchinario Casagrande B175 di proprietà di impiegando due ore per il viaggio di andata, come da documento n. 9 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
16. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 15 che precede, giunto presso il cantiere di NA (VR), il sig. effettuava la PAe_2 sostituzione dell'alternatore, della cinghia e la verifica del funzionamento del PA macchinario Casagrande B175 di impiegando circa 4 ore di tempo per dette lavorazioni, come da documento n. 9 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
17. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n. 15 che precede, il sig. , impiegava due ore di tempo nel viaggio di ritorno dal cantiere di PAe_2
Contro NA (VR) alla sede di come da documento n. 9 del ricorso monitorio che si mostra al teste;
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova che precedono: Contro
- da n. 1 a n. 17, il sig. , tecnico incaricato da residente in [...]
Monte Sengiari 5, Abano Terme (PD); Contro
- da n. 2 a n. 4 e da n. 8 a n. 14, il sig. , tecnico incaricato da Persona_1 residente in [...], Abano Terme (PD).
Si insta per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui al seguente capitolato: PA 18. Vero che tra il mese giugno e quello di luglio 2018 nella persona del Geom. Contro
contattava telefonicamente nella persona del sig. Testimone_1 PAe_2
;
[...]
PA 19. Vero che, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova che precede, Contro riferiva ad nella persona del sig. , d'aver acquistato un nuovo PAe_2 motore EU presso;
CP_3
pag. 7/28 PA 20. Vero che nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n. 9 che precede, Contro richiedeva ad il montaggio del nuovo motore EU sul macchinario EC 825 PA di proprietà di
21. Dica il teste se, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n. 18 che PA Contro precede, richiedeva ad l'effettuazione di lavorazioni sul macchinario PA EC 825 di proprietà di ulteriori rispetto a quelle indicate nei fogli lavoro nn. PA 2885, 2889, 2890 e 2891, come da documento n. 8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
22. Dica il teste se, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n. 18 che PA Contro precede, richiedeva ad la verifica della compatibilità del motore EU PA PA acquistato da con il macchinario EC 825 di proprietà di
23. Dica il teste se, nelle circostanze di tempo di cui al capitolo di prova n.18 che PA Contro precede, richiedeva ad la completa revisione del macchinario EC 825 di PA proprietà di stessa;
Contro
24. Vero che in data 5 luglio 2018, sig. , tecnico incaricato da PAe_2
Contro intorno alle ore 8.00 partiva dalla sede di e si recava presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il macchinario EC 825 di PA
impiegando circa un'ora per il viaggio, come da foglio lavoro n. 2885 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
25. Vero che in data 5 luglio 2018, il sig. , presso il cantiere sito presso PAe_2
l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuava il distacco del motore presente sul PA macchinario EC 825 di dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore PA 19.30, come da foglio lavoro n. 2885 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
26. Vero che, nel corso delle lavorazioni effettuate sul macchinario EC 825 in data Contro 5 luglio 2018, il tecnico incaricato da sig. , impiegava i ricambi PAe_2 elencati al foglio lavoro n. 2885 e Ddt n. 125 del 5 luglio 2018, come da foglio lavoro n. PA 2885 e Ddt n. 125 del documento n. 8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
pag. 8/28 27. Vero che in data 5 luglio 2018 il sig. , intorno alle ore 19.30, partiva PAe_2 dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC di Contro e tornava presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2885 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
28. Vero che in data 16 luglio 2018, i sigg.ri e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da intorno alle ore 8.00 partivano dalla sede di e si recavano presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
29. Vero che in data 16 e 17 luglio 2018, i sigg.ri e presso PAe_2 PAe_3 il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuavano la PA preparazione ed iniziavano il riattacco del nuovo motore acquistato da sul macchinario EC 825 e le altre lavorazioni indicate al foglio lavoro n. 2889 sul macchinario, come da foglio lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di PA che si mostra al teste;
30. Vero che in data 16 luglio 2018 i sigg.ri e PAe_2 Persona_1 effettuavano le lavorazioni sul macchinario EC 825 di cui al capitolo 29 che precede, dalle ore 9 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30, come da foglio PA lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
31. Vero che in data 16 luglio 2018 i sigg.ri e , intorno PAe_2 Persona_1 alle ore 18.30, partivano dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera PA (VE), ove si trovava il macchinario EC 825 di e tornavano presso la sede di Contro
impiegando un'ora di tempo per il viaggio, come da foglio lavoro n. 2889 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
32. Vero che in data 17 luglio 2018, il sig. , tecnico incaricato dal PAe_2
Contro
Contro
intorno alle ore 8.00 partiva dalla sede di e si recava presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il macchinario EC
pag. 9/28 PA 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da foglio lavoro n. 2889 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
33. Vero che in data 17 luglio 2018, il sig. , presso il cantiere sito PAe_2 presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuava le lavorazioni di cui al PA capitolo 29 che precede, sul macchinario EC 825 di dalle ore 9 alle ore 12.00
e dalle ore 13.00 alle ore 18.30, come da foglio lavoro n. 2888 del documento n.8 PA dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
34. Vero che in data 17 luglio 2018 il sig. , intorno alle ore 18.30, PAe_2
PA partiva dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) e tornava Contro presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, come da foglio PA lavoro n. 2889 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
35. Vero che in data 17 luglio 2018, il sig. , giunto presso l'officina di PAe_2
Contro
dalle ore 19.30 alle ore 22.30, effettuava assieme al sig. , la modifica Persona_1 dei tiranti del radiatore e della tubazione di aspirazione del macchinario EC 825 di PA PA
come da foglio lavoro n. 2891 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
36. Vero che in data 18 luglio 2018, i sigg.ri e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da intorno alle ore 7.30 partivano dalla sede di e si recavano presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
37. Vero che in data 19 luglio 2018, i sigg.ri e , tecnici PAe_2 Persona_1
Contro
Contro incaricati da intorno alle ore 11.30 partivano dalla sede di e si recavano presso il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il PA macchinario EC 825 di impiegando circa un'ora per il viaggio, come da PA foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
38. Vero che in data 18 e 19 luglio 2018, i sig.ri e , presso PAe_2 Persona_1 il cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), ove si trovava il pag. 10/28 macchinario EC 825, effettuavano le lavorazioni come da foglio lavoro n. 2890 del PA documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
39. Vero che in data 18 luglio 2018, i sigg.ri e , presso il PAe_2 Persona_1 cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuavano sul PA macchinario EC 825 di dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.30, le lavorazioni indicate come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto PA di citazione di che si mostra al teste;
40. Vero che in data 19 luglio 2018, i sig.ri e , presso il PAe_2 Persona_1 cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), effettuavano sul PA macchinario EC 825 di dalle ore 12.30 alle 18.00, le lavorazioni indicate PA come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste
41. Vero che in data 18 luglio 2018 i sigg.ri e , intorno PAe_2 Persona_1
PA alle ore 18.30, partivano dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera Contro (VE) e tornavano presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, PA come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
42. Vero che in data 19 luglio 2018 i sigg.ri e , intorno PAe_2 Persona_1
PA alle ore 18.00, partivano dal cantiere sito presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera Contro (VE) e tornavano presso la sede di impiegando un'ora di tempo per il viaggio, PA come da foglio lavoro n. 2890 del documento n.8 dell'atto di citazione di che si mostra al teste;
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova che precedono: Contro
- da n. 18 a n. 42, il sig. , tecnico incaricato da residente in [...]
Monte Sengiari 5, Abano Terme (PD); Contro
- da n. 35 a n. 42, il sig. , tecnico incaricato da residente in [...]
Monte Sengiari 5, Abano Terme (PD).
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 3 Cod. proc. civ. del 13.11.2020, e, per scrupolo difensivo, al fine di rigettare le domande formulate dall'appellante, si chiede pag. 11/28 l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati e, indicando quali testi: Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], PAe_2
Abano Terme (PD); Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], Persona_1
Abano Terme (PD).
Inoltre, senza inversione dell'onere della prova e per mero scrupolo difensivo, si insta per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli a prova contraria: PA Contro
1. Vero che chiedeva ad il montaggio del motore EU acquistato da sul macchinario EC 825, come da fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e CP_3
PA n. 2891 di cui al documento n.8 di che si mostra al teste;
2. Dica il teste se, oltre alle lavorazioni di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e PA PA n. 2891 - come da documento n. 8 di che si mostra al teste - richiedeva Contro ulteriori prestazioni ad
3. Dica il teste se, in occasione del montaggio del motore EU sul macchinario Contro EC 825 effettuato da e di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e n. PA PA 2891 - come da documento n. 8 di che si mostra al teste - ha richiesto ad Contro la completa revisione del macchinario EC 825 stesso;
4. Dica il teste se, in occasione del montaggio del motore EU sul macchinario Contro EC 825 effettuato da e di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e n. PA PA Contro 2891 - come da documento n. 8 di che si mostra al teste - ha chiesto ad pareri e/o consigli sulla scelta per l'acquisto del nuovo motore da installare nella PA macchina della macchina EC 825 di
5. Dica il teste se in occasione del montaggio del motore EU sul macchinario EC Contro 825 effettuato da e di cui ai fogli lavoro n. 2885, n. 2889, n. 2890 e n. 2891 - PA PA Contro come da documento n. 8 di che si mostra al teste - ha richiesto ad la PA verifica della compatibilità del motore EU acquistato da presso con il CP_3 macchinario EC 825;
6. Dica il teste se, al termine del montaggio del motore EU nel macchinario EC PA 825, HMT comunicava ad la necessaria riparazione di alcuni componenti del PA macchinario EC 825 di pag. 12/28 PA Contro
7. Dica il teste quali componenti del macchinario EC 825 di aveva ritenuto necessario riparare;
PA
8. Dica il teste se accettava o rifiutava di far riparare le componenti della macchina Contro EC - indicate da e di cui al capitolo di prova che precede;
Si indicano quali testi sui i capitoli di prova che precedono: Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], PAe_2
Abano Terme (PD); Contro
- il sig. , tecnico incaricato da residente in [...], Persona_1
Abano Terme (PD).
- in ogni caso:
- ai sensi dell'art. 96 Cod. proc. civ. condannarsi in persona del PAe_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore della somma ritenuta congrua e/o di giustizia;
- con vittoria di compensi di avvocato non inferiori ai valori medi, comprensivi di accessori, come per legge del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata : CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello Adita, contrariis reiectis, per le ragioni ed argomentazione esposte in comparsa di costituzione risposta da considerarsi integralmente richiamate ed emerse nel corso del presente giudizio, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello principale proposto dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, PAe_1 conseguentemente, respingere integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 601/2023 emessa il 21.03.2023, repert. 1328/2023, pubblicata il 28.03.2023, dal Tribunale di Padova, all'esito del giudizio rubricato al n. 8196/2019, in ogni caso, respingere ogni domanda proposta e avanzata nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto, Controparte_6 con condanna dell'appellante alla rifusione delle delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”. pag. 13/28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il fatto ed il processo di primo grado. PA
1. La (d'ora in poi anche solo ) opera nel settore delle PAe_1 costruzioni e realizza lavorazioni di ingegneria delle fondazioni per geotermia, lavori marittimi, consolidamento terreni, opere di sostegno, fondazioni speciali, anche con l'impiego di macchine perforatrici. Contro
1.1. La (d'ora in poi anche solo ) opera nel settore dell'assistenza CP_1 tecnica, delle revisioni, delle manutenzioni e dei motori per macchine operatrici industriali.
1.2. (d'ora in poi anche solo Controparte_2
”) opera nel settore dell'assistenza tecnica, delle revisioni, delle manutenzioni e CP_3 dei motori per macchine operatrici industriali, inoltre è concessionaria ufficiale per la distribuzione di ricambi e di motori diesel di alcuni noti marchi per i settori industriale, marino, perforazioni, ferroviario e agricolo. PA
1.3. Risulta che, nel mese di luglio 2018, acquistava da un motore EU CP_3 in sostituzione di uno guasto presente sulla macchina perforatrice EC 825 di Contro proprietà, unitamente ad accessori;
la ditta effettuava la successiva installazione del motore fornito da . CP_3
PA
1.4. lamentava alcune anomalie di funzionamento, tra cui l'eccessivo Contro riscaldamento e perdite di liquido refrigerante, che attribuiva ad per il CP_3
PA montaggio e a per le modalità di manutenzione e conservazione del macchinario Contro ma attribuiva a in relazione a difetti al motore fornito. CP_3
1.5. Nei mesi successivi si ripresentavano le anomalie di surriscaldamento e di perdite PA di liquido refrigerante e nel giugno 2019 trasferiva la perforatrice presso la sede di che formulava un preventivo di riparazione e individuava il malfunzionamento CP_3 in eccessive pressioni nell'impianto di raffreddamento, riferendo le responsabilità a Contro per il montaggio del motore.
1.6. Il presente giudizio trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da
Contro
PA relativamente alle somme dovute da per le lavorazioni effettuate sui macchinari e B175U0101. PAe_4 PAe_5
pag. 14/28 PA
1.7. Con atto di citazione in opposizione, opponeva il decreto ingiuntivo n.
2829/2019 emesso nella controversia iscritta sub R.G. 6525/2019, col quale il Tribunale di Padova le aveva ingiunto di pagare la somma capitale di €6.516,92, oltre spese e interessi, in forza della fattura n. 90 di data 31.3.2019, oltre interessi moratori dal Contro dovuto sino al saldo, €40,00 per spese legali stragiudiziali e spese legali ad PA Contro
1.8. In tale atto, allegava l'inadempimento di alle proprie obbligazioni di installazione del motore fornito da , chiedendo anche di chiamare in causa CP_3 quest'ultima.
1.9. Chiedeva quindi la revoca del summenzionato decreto ingiuntivo ed inoltre, in via riconvenzionale, la condanna delle controparti al pagamento dei danni patiti in conseguenza di tale inadempimento, sia con riguardo alle spese che ai fermi di macchinario e maestranze. Contro
1.10. si costituiva in giudizio, sostenendo che le lavorazioni non erano mai state contestate. Instava, pertanto, per la conferma del decreto opposto.
1.11. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva contestando il proprio CP_3 inadempimento e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento delle fatture 329/2019,
330/2019, 151/2019, 708/2019 e 709/2019 per complessivi €14.028,21.
1.12. La causa veniva istruita con Consulenza Tecnica d'Ufficio sul macchinario
EC 825 oggetto di causa.
1.13. Con sentenza del 21.03.2023, il Tribunale di Padova rigettava le domande PA dell'opponente in quanto non fondate e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
1.14. Riteneva fondata la domanda della terza chiamata e accertato il credito oggetto PA della domanda riconvenzionale, condannando a versare a la somma di CP_3
€14.028,21, assorbite le altre domande.
1.15 Condannava secondo soccombenza parte opponente al versamento di €3.100,00 a Contro e €3.100,00 a . CP_3
PA
1.14. Riteneva il Giudice che l'istruttoria avesse confermato l'acquisto di del PA Contro macchinario da e che si era poi affidata ad per il montaggio, le CP_3 riparazioni e le lavorazioni oltre alla fornitura dei pezzi di ricambio.
pag. 15/28 1.15. Esponeva il Tribunale come la CTU avesse accertato gli accordi intercorsi tra le parti, la consegna e le lavorazioni al macchinario e non avesse confermato invece le PA difformità, i vizi e i difetti sollevati e contestati da né tali vizi erano emersi dall'istruttoria e dai documenti. PA
1.16. avrebbe invece accettato il valore delle opere effettuate e i relativi costi. La congruità e conformità dei costi era stata confermata anche dalla CTU.
1.17. Risultavano altresì confermate la fornitura e l'esecuzione degli interventi richiesti e pattuiti, e, al contrario, non era stato accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dell'esecuzione degli stessi e il ritardo nella consegna, così come PA prospettati da
1.18. Riteneva inoltre fondata la domanda della terza chiamata e accertato il CP_3
PA credito oggetto della riconvenzionale e condannava a versare a la somma CP_3 di €14.028,21. PA
1.19. Avverso la suindicata sentenza proponeva appello principale instando per l'accoglimento delle sue domande.
I motivi di appello.
2. Con primo motivo, deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Sostiene che non vi sia sufficiente chiarezza nella motivazione del Giudice di prime cure, che non consentirebbe di comprendere il ragionamento logico seguito.
2.1. Con secondo motivo, deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla presenza di vizi nella vendita e nell'appalto e comunque inadempimento ed errata valutazione circa gli obblighi giuridici dell'appaltatore. PA
2.2. Infatti, sostiene emerge dalla perizia come avrebbe fornito un motore CP_3
Contro inidoneo all'uso cui era destinato e avrebbe provveduto alla sua installazione senza nulla rilevare in merito alla sua inidoneità.
2.3. Espone che poi, come risulta dal doc. 5 dimesso in prime cure CP_3 dall'opponente, era a conoscenza del fatto che il motore era destinato a far funzionare specificatamente la perforatrice di modello EC825.
Contro
PA
2.4. Quanto ad allega che la società avrebbe dovuto sapere che stavano installando un motore inidoneo all'uso cui era destinato e avrebbe dovuto far presente all'opponente questa circostanza, stante il contratto di appalto vigente tra le parti. pag. 16/28 2.5. Ripropone poi le voci di danno già richieste in prime cure.
2.6. Con terzo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce a PA
un credito nei confronti di per la somma di €14.028,21 relativa alle fatture CP_3
n. 2019-E4001-0000329 di data 30.4.19, n. 2019- E4001-0000330 di data 30.4.19 e n.
2019-E4DI1-0000151 di data 31.5.19 di cui alla comunicazione di sub doc. 33. CP_3
2.7. Al riguardo, deduce SCS che non ha provato alcunché al riguardo, CP_3 essendosi limitata ad allegarle, nonostante la domanda di accertamento negativo e la contestazione circa la debenza delle somme.
2.8. Da ultimo, svolge domanda di ripetizione delle somme versate in forza del decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo. Contro
3. Si costituiva instando per il rigetto delle avverse pretese e proponendo altresì appello incidentale.
3.1. Quanto al primo motivo, deduce come la sentenza sia stata correttamente motivata Contro avendo tenuto conto sia della CTU che della documentazione prodotta da in relazione all'opera di montaggio del motore e alle successive riparazioni svolte. Contro
3.2. Quanto al secondo motivo, deduce che era stata incaricata solo di effettuare il montaggio del motore EU sul telaio del macchinario EC 825 e mai era stata incaricata di individuare e scegliere un motore idoneo essendo intervenuta solo successivamente.
3.3. Allega che la sua opera sul macchinario è stata limitata a quanto annotato nei fogli di lavoro nn. 2885, 2889, 2890 e 2891 e di cui al DDT n. 125 del 5.7.2018 e di cui alla
PA fattura n. 122 del 31.7.2018 (doc. 8 fascicolo di primo grado ed alla fattura n.123
PA del 31.8.2019 (doc. 10 fascicolo di primo grado , riferite agli interventi di montaggio del motore e di riparazione e rimontaggio del radiatore. Contro
3.4. Inoltre, espone, terminato il montaggio, eseguiva il collaudo completo del motore tramite l'avviamento del medesimo e ne controllava i livelli dell'acqua e dell'olio motore e dell'olio idraulico, accertandone la mancanza di perdite, collaudo che
PA veniva integralmente accettato da
PA
3.5. pretenderebbe di riqualificare tale rapporto come contratto di appalto, in forza Contro del quale si sarebbe obbligata a sostituire il motore individuato ed acquistato da pag. 17/28 PA sulla macchina e sarebbe responsabile per aver proceduto all'installazione del PA motore scelto e acquistato da stessa.
3.6. Invece, il rapporto rientrerebbe nella fattispecie del contratto d'opera mediante il Contro quale con lavoro esclusivamente proprio si è impegnata ad eseguire la prestazione concordata tra le parti.
3.7. Un tanto sarebbe stato confermato anche dal CTU (pag. 20).
3.8. Da ultimo deduce che, qualora fosse ritenuta responsabile e quindi CP_3 condannata in riforma della sentenza di primo grado, non potrebbe trovare accoglimento Contro la domanda di condanna in via solidale della medesima in uno con alla luce del fatto che le obbligazioni a cui erano tenute dette parti odierne appellate erano evidentemente del tutto indipendenti, poiché derivanti da fatti storici e, di riflesso, Contro contratti diversi ed autonomi l'uno dall'altro (ossia solamente contratto d'opera,
e compravendita prima e contratto d'opera poi, ), perciò difetta il requisito CP_3 dell'eadem causa obligandi da cui potrebbe teoricamente derivare la solidarietà PA inutilmente pretesa da perché al di fuori di qualsiasi previsione normativa. Contro
3.9. propone appello incidentale in punto condanna sulle spese ritenendola ingiustificata per difetto in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto PA condannare a pagare €3.100,00, bensì €11.003,00. PA Allega che petitum formulato da nel primo grado di giudizio (pressoché riproposto nel presente grado) fosse intorno agli € 150.000,00 e che il giudizio di prime cure si è dipanato attraverso tutte le sue fasi, istruttoria compresa, con approfondita CTU.
Contesta la liquidazione delle spese legali operata in sentenza per soli €3.100,00, essendo il Tribunale incorso in un palese errore, probabilmente limitando il valore della causa all'ammontare del decreto ingiuntivo opposto (pari ad € 6.516,92) ed arbitrariamente escludendo dal valore complessivo della controversia la domanda PA riconvenzionale risarcitoria formulata da sulla quale però si è poi dipanato l'intero giudizio R.G.n.8196/2019.
4. Si costituiva, infine, instando per il rigetto delle avverse pretese e chiedendo CP_3 la conferma integrale della sentenza gravata.
4.1. Deduce che se il motore da lei venduto avesse presentato vizi/difetti, sarebbe intervenuta la garanzia del produttore, società EU. pag. 18/28 PA
4.2. La invece, le aveva ordinato un motore con determinate caratteristiche tecniche, che è stato fornito così come ordinato.
4.3. Inoltre, deduce che all'atto dell'ordine e della consegna del motore non era neppure PA a conoscenza che lo stesso andasse installato sulla perforatrice di dal momento che il montaggio del motore e il collegamento con il circuito di raffreddamento sono stati PA Contro commissionati da ad e da quest'ultima realizzati.
4.4. Circa le risultanze della CTU, deduce che nell'unico momento in cui è stato consentito di verificare la perforatrice mentre era operativa, non si è verificato alcun surriscaldamento, né malfunzionamento.
4.5. Allega come il macchinario si trovasse in totale mancanza di manutenzioni adeguate: radiatore pieno di fango e altre impurità, manicotti che perdevano, quando non rotti, rivestimenti e cofanature della perforatrice rimossi, con conseguente impossibilità di una corretta aerazione e raffreddamento.
4.6. Circa l'ammontare del danno, contesta in particolare la voce del fermo CP_3 tecnico, atteso che lo stesso CTU ha dovuto attendere mesi per potere verificare la PA perforatrice in attività, proprio perché non aveva alcun cantiere operativo ove poter utilizzare la macchina.
4.7. Sulla domanda riconvenzionale formulata in primo grado da , ribadisce che CP_3
PA le fatture emesse da nei confronti di non sono mai state contestate da CP_3 quest'ultima, che non ha mai contestato nemmeno gli interventi eseguiti, né
l'ammontare delle fatture, tant'è che ne chiede la compensazione con il maggior danno che ritiene di aver subito.
4.8. Sostiene infine che alcun vincolo di solidarietà può dirsi esistente tra e CP_3
Contro
essendo queste due società intervenute separatamente l'una dall'altra e, in forza PA di due distinti e separati incarichi commissionati da da una parte l'ordine di acquisto indirizzato a per la compravendita di un motore che è stato venduto CP_3 nuovo con le caratteristiche tecniche richieste dal committente, da un'altra parte Contro l'incarico commissionato a di installare il motore nuovo sulla perforatrice e provvedere al collegamento del motore con il circuito di raffreddamento.
DIRITTO
pag. 19/28 1. Deve essere accolta la preliminare eccezione di nullità della decisione impugnata per totale carenza di motivazione.
1.1. Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione previsto dagli artt. 132, comma 2, n.4) c.p.c. e 111 della Costituzione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
1.2. Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Civ., n. 7085/2024; Ord. nn. 6758/2022;13248/2020;7090/2020).
1.3. Tale evenienza, infatti, si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche quando sussiste un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (cfr. Cass.,
Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018: Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 16611 del
25/06/2018).
1.4. Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del
03/03/2022).
1.5. Fatte queste premesse, ritiene la Corte come la decisione impugnata contenga una motivazione che non possa definirsi sintetica, poiché tale aggettivo presupporrebbe comunque la completezza della stessa, ma totalmente carente.
pag. 20/28 1.6. Invero, dalla lettura del provvedimento, dopo l'esposizione delle ragioni in fatto, le ragioni in diritto sono costituite da meri richiami a non precisate risultanze dell'istruttoria.
1.7. Orbene, il generico richiamo a “documentazioni in atti” e “esiti della ctu” non consentono all'interprete e alle parti di comprendere la necessaria esplicitazione e delibazione del quadro probatorio agli atti, ciò anche in violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa e conseguentemente la possibilità di verificare la correttezza della decisione.
1.8. Pertanto si impone quale effetto sostitutivo, a fronte della declaratoria di nullità della decisione di primo grado, l'obbligo per la Corte di decidere nel merito l'opposizione – e ogni altra domanda – spiegata, ciò in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese e dovere per il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame (come nel caso di specie), di non rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma di decidere la causa nel merito (cfr. Cass. n. 34777/2023).
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. Contro
2.1. Il credito di trova il suo titolo e fondamento nei contratti d'opera rappresentati dai fogli di lavoro (docc. nn. 5, 6, 7 e 9 ricorso monitorio) e nelle compravendite rappresentate dai DDT dei ricambi (docc. nn. 8 e 10 ricorso monitorio) Pa resi necessari dalle lavorazioni svolte sui macchinari Casagrande B180MD
21963209 e Casagrande B175 s/n B175U0101, macchinari peraltro diversi dal macchinario EC 825 oggetto del giudizio di prime cure e ora del presente gravame PA incardinato da Contro
2.2. In relazione a dette lavorazioni ed alla vendita dei pezzi di ricambio, PA emetteva e trasmetteva a le fatture n. 90 del 31.3.2019 (doc. 3 fascicolo monitorio)
e n. 111 del 30.4.2019 (doc. 4 fasc. mon.), pattuendo con l'odierna ingiunta il pagamento a mezzo ricevute bancarie;
più nel dettaglio, ciascuna delle fatture il cui importo si riferiva a: pag. 21/28 Contro
- fattura n. 90 del 31.3.2019 (doc. 3 fasc. mon.), relativa ai fogli di intervento n.
3153 dell'11.3.2019 (doc. 5 fasc. mon.), n. 3139 del 14.3.2019 (doc. 6 fasc. mon.), n.
3154 del 14.3.2019 concernente gli interventi del 21.3.2019, del 26.3.2019, del
27.3.2019, del 28.3.2019 (doc. 7 fasc. mon.) e relativa anche ai ricambi resisi via via necessari e di cui ai DDT nn. 57 del 20.3.2019, 63 del 27.3.2019 e 64 del 27.3.2019
(doc. 8 fasc. mon.); Contro
- fattura n. 111 del 30.4.2019 (doc. 4 fasc. mon.), relativa al foglio di intervento n.
3190 del 16.4.2019 (doc. 9 fasc. mon.) e relativa anche ai ricambi per l'intervento e di cui ai DDT nn. 78 del 15.4.2019 (doc. 10 fasc. mon.). PA
2.3. Tutti i fogli di lavoro richiamati sono stati controfirmati da per accettazione del lavoro svolto e dei ricambi utilizzati (recitano, infatti, detti fogli in calce
“Riconosciamo ore di manodopera e quant'altro indicato sul presente foglio rilasciato in copia e autorizzo fattura” (docc. nn. 5, 6, 7 e 9 fasc. mon.). PA
2.4. non disconosce le firme apposte, né contesta che il lavoro sia stato svolto da Contro
2.5. Il decreto ingiuntivo opposto è pertanto da confermare e da rigettare la domanda di PA di opposizione e di restituzione delle somme versate in virtù della provvisoria esecutorietà dello stesso. Contro
3. Per quanto concerne l'accertamento delle responsabilità in capo ad e – CP_3
e le relative domande di danno – relativamente al malfunzionamento del macchinario
EC, la Corte rileva che non sussistono nel caso di specie i presupposti per il Contro vincolo di solidarietà passiva invocato nei confronti di Contro
3.1. Si esamina innanzitutto la posizione di Si legge nella CTU (pagg. 19 e 20) Contr che “Il CTP di nella propria relazione di osservazioni (Allegato 10) non contraddice la bozza di relazione del CTU, tuttavia presenta specifici commenti ad alcuni punti della bozza di relazione peritale. Il CTP afferma che durante le operazioni Contr peritali è emersa l'estraneità di in relazione alle anomalie del motore fornito da PA
, anche riferendo un proprio colloquio intercorso con il referente di durante CP_3 la riunione di inizio delle operazioni peritali. Il CTU prende atto di quanto riferito dal
CTP.
pag. 22/28 Il CTP rileva che nelle memorie preliminari dei CTP di e di SCS prodotte CP_3 durante le operazioni peritali non viene mai menzionata HMT e né le relative attività di montaggio del motore. Il CTU prende atto e conferma la circostanza. Contr Il CTP precisa che le attività svolte da per SCS, sulla base dei propri fogli di lavoro, sono consistite principalmente in: distacco motore da sostituire;
riattacco di motore nuovo;
riparazione radiatore;
montaggio cofanature e controllo impianto elettrico;
modifiche di parti. Le ulteriori attività di intervento si erano rese necessarie per la modesta condizione di manutenzione generale riscontrata sulla macchina Contr perforatrice. Inoltre il CTP rileva che delle attività di installazione eseguite da nulla era rimasto alla data di inizio delle operazioni peritali, in quanto il radiatore riparato era stato sostituito da uno di maggiore capacità e i collegamenti del motore erano stati rimossi per portare il motore presso l'officina di per controlli CP_3 tecnici. Il CTU prende atto e conferma quanto illustrato”. Contro
3.4. Pertanto, il CTU conferma che non è coinvolta nei danni causati dal motore Contro EU al macchinario. non aveva alcun obbligo di controllo ulteriore sul motore PA acquistato da Contro
3.5. L'opera di sul macchinario EC 825 è stata limitata a quanto annotato nei fogli di lavoro nn. 2885, 2889, 2890 e 2891 e di cui al DDT n. 125 del 5.7.2018 e di cui PA alla fattura n. 122 del 31.7.2018 (doc. 8 fascicolo di primo grado ed alla fattura PA n.123 del 31.8.2019 (doc. 10 fascicolo di primo grado , riferite agli interventi di montaggio del motore e di riparazione e rimontaggio del radiatore. Contro
3.6. L'installazione di cui era stata incaricata infatti, prevedeva più nel dettaglio quanto segue:
- foglio di lavoro n. 2885 del 5.7.2018, “stacco motore completo dalla macchina per la sostituzione dello stesso”;
- foglio di lavoro n. 2889 del 16 e del 17.7.2018, “preparazione motore e iniziato riattacco su macchina del motore nuovo. Eseguito collegamento acqua, elettrico, idraulico. Eseguito riparazione del radiatore e rimontato, sost. supporti in gomma del radiatore, modificato supporti radiatore, sost. n. 2 tubi olio motore”;
- foglio di lavoro n. 2890 del 18 e del 19.7.2018, “montaggio cofanature e prova trivella per verifica perdite ed eventuali anomalie. da modificare vaschetta radiatore sulla pag. 23/28 flangia del tappo, perché la sede non trattiene al 100% l'acqua. Controllo di tutto l'impianto elettrico perché la parte idraulica si è bloccata e lavora solo in emergenza.
Guasto trovato su impianto fusibili”;
- foglio di lavoro n. 2891 del 17.7.2018, “modificato tiranti n. 2 per radiatore alzato di cui n. 2 con 2 piastre. Modificato tubazione aspirazione turbo da filtro aria a turbina”. PA
3.7. Tutti i suddetti fogli di lavoro richiamati sono stati controfirmati da per accettazione del lavoro svolto e dei ricambi utilizzati (recitano, infatti, in calce
“Riconosciamo ore di manodopera e quant'altro indicato sul presente foglio rilasciato PA in copia e autorizzo fattura”). non ne ha disconosciuto la sottoscrizione.
3.8. Conseguentemente, le richieste risarcitorie a titolo di obbligato solidale e di Contro compensazione nei confronti di sono da rigettare in quanto infondate, avendo Contro adempiuto regolarmente alle prestazioni di montaggio e modifiche sulla macchina perforatrice nonché di riparazione del radiatore.
4. La Corte ritiene invece che, nei confronti di , le domande risarcitorie vadano CP_3 parzialmente accolte nei termini seguenti.
4.1. Emerge dalla CTU che (pag. 28): “sebbene abbia riferito che la CP_3 trasformazione del motore da “statico” (giri fissi) a “dinamico” (giri variabili) era stata effettuata secondo le prescrizioni DE (includendo anche tarature e settaggi della pompa di iniezione e interventi sul regolatore di giri motore), tali interventi attuati per trasformazione e adattamento di motore e di accessori, non abbiano fornito evidenza di completa coerenza in esercizio con il circuito di raffreddamento e con
l'impianto idraulico della macchina perforatrice, con surriscaldamento del motore termico e con diminuzione della potenza utile durante l'esercizio”.
4.2. Ancora: “il CTU ritiene che le caratteristiche strutturali del motore fornito non potessero consentire un efficace completo esercizio della macchina perforatrice con un iniziale tipo motore “dinamico” (giri variabili) da 273 kW e 2000 RPM e un nuovo tipo motore “statico” (giri fissi) con iniziali caratteristiche da 314 kW e 1500 RPM, ma poi trasformato, in particolare con riferimento alla coerenza con il circuito di raffreddamento e con l'impianto idraulico della macchina perforatrice”.
pag. 24/28 4.3. Pertanto, viene riconosciuta in capo a la responsabilità per aver venduto un CP_3 motore non conforme e non adatto per l'installazione ed il funzionamento della macchina . CP_4
4.4. La circostanza allegata da - secondo cui non sarebbero stati al corrente CP_3 dell'utilizzo del motore per l'installazione sul macchinario di cui è causa - viene smentita dal tenore della e-mail datata 06.07.2018 contenuta al doc. 5 primo grado PA dell'opponente, ove si legge che domandava a i dati della macchina per CP_3
“individuare le componenti EC”.
Pertanto risulta per tabulas che era perfettamente edotta che l'originario motore CP_3 montato sulla perforatrice era di tipo dinamico, mentre quello fornito da era un CP_3 motore statico, trasformato in dinamico (a giri variabili). Tale diversa caratteristica strutturale ha comportato il surriscaldamento della macchina e la perdita di olio refrigerante e la necessità della sostituzione in blocco del motore con altro di tipo dinamico alleggerito (cfr. pagg. da 27 a 29 CTU). PA
5. Ritenuto sussistente l'an della pretesa risarcitoria avanzata da è necessario esaminare la consistenza del quantum.
5.1. La Corte aderisce alle risultanze della CTU, ritenuta esaustiva ed immune da vizi, e PA riconosce a le voci di danno relative al nuovo motore EU acquistato (per
€27.000,00) oltre al costo della manodopera per i montaggi (per €5.000,00). PA
5.2. Infatti, il CTU alle pagine 29 e 30 espone: “La decisione di di sostituire e di fare installare un nuovo motore dinamico “alleggerito”, già acquistato direttamente da di uguale modello BF6M1015C rispetto ai precedenti, ma con CP_7 caratteristiche di potenza 273 kW e 2000 RPM, come quello inizialmente sostituito in luglio 2018, si configura come una modifica all'attuale assetto della macchina perforatrice. Il CTU ritiene che per i princìpi di cautela e precauzione, per le indispensabili garanzie di sicurezza e affidabilità, sia necessario procedere alla sostituzione del motore e, per quello che riguarda i costi per il ripristino del corretto funzionamento, il CTU ritiene congrui e ragionevoli i costi riportati nei documenti prodotti e, sulla base dell'ordine del 21.9.2021 già effettuato a , il nuovo CP_7 motore alleggerito ricondizionato risulta avere un costo netto di Euro 27.000, mentre il costo netto della sola manodopera per i montaggi è valutabile in circa Euro 5.000 pag. 25/28 (preventivo di installazione dell' dell' 8.11.2021, complessivo di PAe_6 manodopera e logistica). Di conseguenza il costo netto complessivo stimato degli interventi risulta pari a Euro 32.000”. PA
5.3. Si condanna pertanto al pagamento in favore di della somma di CP_3
€32.000,00 a titolo di risarcimento, sub specie danno emergente, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo. PA
5.4. Le altre voci di danno richieste da in particolare per quanto attiene ai costi sostenuti a titolo di penali contrattuali, non risultano supportate da adeguata documentazione e vengono pertanto rigettate.
6. La domanda riconvenzionale di va rigettata in quanto non supportata da CP_3
PA sufficienti allegazioni. Peraltro, non risulta veritiero che non avrebbe mai contestato la debenza di tali importi, come rilevato da , avendo l'opponente CP_3 chiesto l'accertamento negativo su tali somme sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
6.1. È orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui: “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (da ultimo Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9706).
6.2. Le fatture commerciali, come noto, “pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 28 maggio 2019, n.
14473).
6.3. Pertanto, la domanda riconvenzionale di va rigettata. CP_3
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 155/2014 e succ. mod. del pag. 26/28 relativo scaglione di riferimento previsti per le cause di media difficoltà, escludendo per l'appello quello per la fase istruttoria in appello, non tenutasi. Contro
7.1. Deve pertanto accogliersi l'appello incidentale spiegato da in punto spese di lite di primo grado, dovendo lo scaglione di riferimento essere calcolato dalla sommatoria dell'importo del decreto ingiuntivo opposto (€6.516,92) e delle pretese PA risarcitorie chieste da parte opponente per la minor somma di €32.000,00 e nei soli confronti di . CP_3
7.1. Le spese del CTU sono liquidate in €3.396,89 oltre accessori e oneri di legge CPI
4% e IVA 22% e sono poste definitivamente a carico di . CP_3
7.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da PA parte di e di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_3 quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del l.r.p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t., PAe_1 CP_1 nonché nei confronti di in Controparte_2 persona del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 601/2023 così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di
Padova n. 601/2023 del 24.03.2023;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
2828/2016, R.G. n. 6525/2019, che dichiara esecutivo;
3. condanna in persona del Controparte_2
PA l.r.p.t., al pagamento in favore di della somma di €32.000,00, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
4. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna parte appellante
[...] in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di in PAe_1 CP_1 persona del l.r.p.t., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate per il primo grado in €7.616,00,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA e per il secondo grado, in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
pag. 27/28 5. condanna in persona del Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t, PAe_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate per il primo grado ad €7.616,00,00, per il secondo grado in €6.946,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in forza della sentenza qui impugnata;
6. pone le spese del CTU, liquidate in €3.396,89 oltre accessori e oneri di legge
CPI 4% e IVA 22%, definitivamente a carico di
[...] in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
7. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14.7.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Rita Rigoni
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