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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
9375/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 05/03/2024, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
- genitori esercenti potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore Persona_1
Avv. CATALANO RITASSUNTA
ricorrente
E
CP_1
Avv. LONGO DOMENICO resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2022 i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n. 1663/21 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che il figlio minore aveva diritto all' indennità di accompagnamento per minori o all'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa del 7.11.2029 con condanna dell' a pagare la prestazione con i ratei CP_1
e gli accessori e con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare, va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis I co., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Il CTU dott. ha presentato le seguenti valutazioni, ritenute Persona_2
valide e condivisibili da questo G.L.:
“Storia clinica
Ritardo mentale medio, disturbi dell'attività e dell'attenzione,disturbo ipercinetico della condotta.
Quadro clinico attuale.
Deambulazione autonoma, linguaggio lievemente impacciato.
Assenza del pensiero logico e critico, destrutturazione della nozione temporo spaziale. Grave disturbo degli apprendimenti scolastici.
Disturbi delle dinamiche relazionali con presenza di instabilità psico motoria.
Conclusioni medico legali:
Dalla documentazione presente agli atti e dall'attuale quadro clinico, il minore
[...]
è affetto da una patologia che gli comporta un disturbo neuro psicologico, Persona_3
compromettendo gli obiettivi scolastici e la qualità della vita.
Pertanto si riconosce il diritto all'indennità di frequenza a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
Spese di lite e di CTU sono a carico dell' , secondo soccombenza. CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
+ 1 nei confronti di con ricorso depositato il 21/11/2022, nella causa
[...] CP_1
iscritta al n. 9375/2022 R.G.A.C. respinta ogni altra pretesa, così provvede:
1. dichiara che ha diritto all'indennità di frequenza Parte_3
dalla domanda amministrativa;
2. condanna l' in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese di lite, liquidate in
€ 3.865,50 per le due fasi, in distrazione;
3. pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 05/03/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
9375/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 05/03/2024, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
- genitori esercenti potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore Persona_1
Avv. CATALANO RITASSUNTA
ricorrente
E
CP_1
Avv. LONGO DOMENICO resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2022 i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n. 1663/21 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che il figlio minore aveva diritto all' indennità di accompagnamento per minori o all'indennità di frequenza dalla domanda amministrativa del 7.11.2029 con condanna dell' a pagare la prestazione con i ratei CP_1
e gli accessori e con vittoria di spese.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. Verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare, va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis I co., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Il CTU dott. ha presentato le seguenti valutazioni, ritenute Persona_2
valide e condivisibili da questo G.L.:
“Storia clinica
Ritardo mentale medio, disturbi dell'attività e dell'attenzione,disturbo ipercinetico della condotta.
Quadro clinico attuale.
Deambulazione autonoma, linguaggio lievemente impacciato.
Assenza del pensiero logico e critico, destrutturazione della nozione temporo spaziale. Grave disturbo degli apprendimenti scolastici.
Disturbi delle dinamiche relazionali con presenza di instabilità psico motoria.
Conclusioni medico legali:
Dalla documentazione presente agli atti e dall'attuale quadro clinico, il minore
[...]
è affetto da una patologia che gli comporta un disturbo neuro psicologico, Persona_3
compromettendo gli obiettivi scolastici e la qualità della vita.
Pertanto si riconosce il diritto all'indennità di frequenza a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.”.
Spese di lite e di CTU sono a carico dell' , secondo soccombenza. CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
+ 1 nei confronti di con ricorso depositato il 21/11/2022, nella causa
[...] CP_1
iscritta al n. 9375/2022 R.G.A.C. respinta ogni altra pretesa, così provvede:
1. dichiara che ha diritto all'indennità di frequenza Parte_3
dalla domanda amministrativa;
2. condanna l' in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese di lite, liquidate in
€ 3.865,50 per le due fasi, in distrazione;
3. pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 05/03/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
Pag. 3 di 3