Ordinanza cautelare 9 aprile 2021
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23456 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Camilla Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via F.lli Ugoni n.32;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Prot.n.-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 20.09.2020 e notificato in data 15.12.2020 all'interessata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa EL LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina marocchina, impugna il diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, prot. n.-OMISSIS-, emesso il 20 settembre 2020 e notificato il 15 dicembre 2020, fondato sull’avvenuta emissione in danno dell’interessata di una comunicazione di notizia di reato in data-OMISSIS- per i reati di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, --OMISSIS-, circostanza ritenuta indice di inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale.
2. La ricorrente espone di essere giunta in Italia con il proprio-OMISSIS-, e di essere titolare di Carta di Soggiorno n. -OMISSIS- per soggiornante di lungo periodo, rilasciata dalla competente Questura di Brescia il -OMISSIS-. Ella sin dal -OMISSIS- è titolare di regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di -OMISSIS-, oltre che di regolare contratto di locazione di un immobile ove vive con il-OMISSIS- nel frattempo divenuto-OMISSIS- ed ha presentato domanda di concessione della cittadinanza -OMISSIS-. Con il preavviso di rigetto del-OMISSIS- il Ministero dell’Interno ha rilevato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitando la richiedente a presentare osservazioni. L’istante non si è avvalsa di tale facoltà.
3. Con ricorso notificato e depositato l’-OMISSIS- la ricorrente ha gravato il provvedimento di diniego della cittadinanza, articolando un unico motivo di censura, con il quale si contesta la violazione degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera f) della L. 91/1992, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per erronea interpretazione della legge e manifesta irragionevolezza. L’Amministrazione avrebbe fondato il diniego di cittadinanza su di un’unica notizia di reato che era scaturita da una serie di liti e screzi con alcune vicine di casa, da cui erano derivate querele reciproche: ma tali fatti non potevano essere indice di inaffidabilità della ricorrente perché tutte le parti avevano successivamente rimesso le querele nel marzo 2021. Il Ministero invece aveva del tutto omesso di considerare l’inserimento sociale e lavorativo della ricorrente, la sua situazione familiare, ed infine la sua condotta di vita.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di mero stile.
5. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS- del 9 aprile 2021 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, ritenendo carente il periculum in mora , potendo la ricorrente già risiedere regolarmente nel territorio italiano.
6. Alla pubblica udienza del 26 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre 2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
9. Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica Italiana presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. E’ chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012) la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
10. Con specifico riferimento all’ampiezza del potere valutativo riservato all’Amministrazione è stato chiarito che:
- il Ministero dell’Interno ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, purchè non contestati nella loro materialità, in quanto comunque si tratta di fatti rilevatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l'ordinato svolgimento della vita sociale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 02 aprile 2024, n. 6364, id., 10 agosto 2023, n. 13258, id. 26 aprile 2023, n. 7171, id. 04 aprile 2023, n. 5686);
- “ le valutazioni dell'Amministrazione in sede di concessione della cittadinanza differiscono, quanto a modalità ed obiettivi, da quelle compiute dal giudice penale. Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali in sede penale, in quanto il comportamento del richiedente non è valutato ai fini dell'irrogazione di una sanzione ma nell'ambito di un giudizio sul grado di assimilazione dei valori dell'ordinamento e della comunità e sulla futura integrazione del ricorrente .” ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, 05 dicembre 2023, n. 1494).
11. Nel caso di specie l’onere motivazionale di cui è gravata l’Amministrazione appare sufficientemente assolto in quanto i fatti posti a fondamento della notizia di reato oltre che recenti (di un anno successivi alla domanda, presentata nel 2016) e non contestati nella loro materialità - benchè ricondotti a liti di vicinato - appaiono anche di una certa gravità (-OMISSIS- e -OMISSIS-); né il fatto che le reciproche querele siano state rimesse può inficiare la valutazione di una certa inaffidabilità della richiedente, proprio perché la rimessione collettiva appare evidentemente mossa dalla finalità di evitare conseguenze penali per tutti i soggetti partecipanti, senza però poter elidere le considerazioni di parte pubblica circa il mancato rispetto delle regole di civile convivenza e della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
12. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
13. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
EL LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LE | IA LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.