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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9129 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. MAGNANINI ELEONORA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. MAGNANINI ELEONORA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.3.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 24.10.2016 alle seguenti condizioni: “La casa coniugale sita in Roma Via Tespi 207 sarà assegnata al marito essendosene la moglie già allontanata;
i coniugi provvederanno a dividere tra loro i beni presenti nella stessa ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. I figli minori e sono congiuntamente affidati a Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento alternativo paritario di giorni 15 presso ciascuno di essi salvo esigenze differenti. I genitori a tal fine di impegnano a concordare i giorni di permanenza dei bambini presso ciascuna abitazione tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e scolastici cercando di far trascorrere agli stessi due tre settimane al mese con ciascun genitore. Nel periodo estivo verrà rispettata la medesima organizzazione nella gestione dei minori con la possibilità di aiuto e permanenza presso i nonni ove necessario e previo accordo. Le festività religiose verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei bambini per il proprio periodo di competenza, le spese straordinarie così individuate dal protocollo del Tribunale di Roma che i coniugi dichiarano di voler recepire, saranno suddivise nella misura del 50%. La signora si impegna ed obbliga alla cessione della propria Pt_1 quota di proprietà della casa coniugale al sig. con l'impegno di entrambi a conferire ad CP_1 un'agenzia immobiliare di fiducia l'incarico di procedere alla vendita della stessa ad un prezzo attualmente non inferiore ad € 550.000,00. Al momento della compravendita alla sig.ra verrà Pt_1 riconosciuto a titolo di rimborso per le rate di mutuo versate il seguente importo: € 10.000,00 per una vendita tra € 550.000,00 e € 600.000,00; € 25.000,00 in caso di vendita fino a € 650.000,00; bonus progressivo di € 5.000,00 ogni € 10.000,00 di aumento del prezzo oltre € 650.000,00 oltre ai € 25.000,00 indicati;
8% di percentuale secca in caso di vendita oltre € 700.000,00. I suddetti importi verranno versati al netto delle spese, delle provvigioni e previa estinzione dei mutui intestati a entrambi i coniugi, il pagamento avverrà contestualmente al versamento del prezzo da parte dell'acquirente. Gli assegni familiari verranno versati su un conto dedicati ai minori, e con gli arretrati si provvederà alla chiusura del conto corrente cointestato e al pagamento del finanziamento in corso. I coniugi sin da ora si impegnano al rilascio dei rispettivi passaporti.” - hanno chiesto Pt_2 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra ritrascritte “per quanto attiene alla gestione dei rapporti personali tra gli stessi e verso la prole e di mantenimento relativamente ai figli”, convenendo, segnatamente, che “Per quanto concerne la gestione della prole, le pattuizioni assunte in sede di separazione rimangono invariate per il figlio minore mentre per quanto riguarda il figlio avendo raggiunto medio Persona_3 Persona_4 tempore la maggiore età, i rapporti dello stesso con entrambi i genitori saranno rimessi al libero accordo tra questi ed il figlio, compatibilmente con le rispettive esigenze…”.
Inoltre, “Al fine di definire ogni questione inerente i rapporti patrimoniali tra i coniugi… si sono accordati per definire alle condizioni che seguono ogni aspetto anche relativo a detti rapporti: a) in ordine all'unico immobile in comproprietà ovvero alla ex casa familiare sita in Roma, Via Tespi 207, meglio identificata al catasto fabbricati Foglio 1113 Particella 615 Subalterni 3 e 6, come da visura catastale allegata al ricorso (doc.ti 4 e 5), le parti danno atto che già in sede di separazione omologata pattuirono che la stessa sarebbe stata lasciata per la piena proprietà in capo al sig. che avrebbe CP_1 provveduto a metterla poi in vendita;
b) dopo l'omologa i coniugi si sono concordemente determinati a non recarsi dal Notaio per il trasferimento della quota del 50% dalla Sig. al Sig. Pt_1 CP_1 decidendo di mettere in vendita concordemente l'immobile e riservare la definitiva sistemazione delle loro spettanze in sede di rogito definitivo di vendita;
c) la signora ed il signor Pt_1 CP_1 formalmente ancora comproprietari nel limite della rispettiva quota del 50%, si impegnano ed obbligano a procedere congiuntamente alla vendita della stessa, impegnandosi entrambi a presenziare al rogito, come già assicurato nelle omologate condizioni di separazione;
d)La Signora Pt_1 espressamente acconsente a che il corrispettivo di vendita dell'immobile in discorso vada integralmente e in via definitiva senza alcun obbligo restitutorio della stessa al sig. come già CP_1 assicurato nelle omologate condizioni di separazione con la precisazione di cui alla seguente lett. e); e) Quanto al punto d) sovra esteso è condizionato solo all'esatto adempimento da parte del sig. CP_1 rispetto all'obbligo già assunto di chiudere con quanto ricavato dalla vendita dell'immobile ogni rapporto di mutuo/finanziamento e/o rapporto bancario o con finanziaria cointestato tra i coniugi o ove l'uno garantisca l'altro. f) In particolare, una volta ricevuto l'integrale corrispettivo della compravendita dell'immobile, il sig. si impegna ed obbliga ad estinguere a suo esclusivo onere CP_1 e carico i mutui cointestati tra lo stesso e la signora di cui si riportano di seguito i Pt_1 riferimenti: ➢Mutuo chirografario n. 042016030700004316 del 16.6.2011 acceso presso Credit
Agricole Italia S.p.A.; ➢Mutuo ipotecario n. 052013121000083310 del 12.4.2011 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A.; ➢Mutuo chirografario n. 042013121000010516 del 6.8.2009 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A.; ➢Mutuo ipotecario n. 052016037000038915 del 28.7.2008 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A. L'estinzione dei finanziamenti cointestati predetti dovrà essere effettuata inderogabilmente entro il termine di venti (20) giorni dal versamento del corrispettivo della compravendita dell'immobile da parte dell'acquirente. I coniugi pattuiscono che, solo previa effettiva avvenuta estinzione dei mutui suindicati il sig. sarà autorizzato a CP_1 trattenere integralmente la somma residua del corrispettivo ricavato all'atto di compravendita. Eseguito quanto sopra, la signora nulla richiederà né del corrispettivo di compravendita per Pt_1 la parte del 50% a sé intestata, né di quanto ritrarrà ad ogni titolo il coniuge dalla vendita: quest'ultimo per converso si impegna a manlevare e tenere indenne la stessa da ogni onere e spesa direttamente o indirettamente legato alla compravendita dell'immobile in parola;
…..Il sig. CP_1 permane con i figli presso la casa famigliare, come da accordi assunti in sede di separazione, mentre la sig.ra risiede presso altra abitazione…”. Parte_1
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio confacenti all'interesse dei figli, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 20.06.2003, trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2003, parte 2,serie A03, n. 433, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9129 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. MAGNANINI ELEONORA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. MAGNANINI ELEONORA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 6.3.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 24.10.2016 alle seguenti condizioni: “La casa coniugale sita in Roma Via Tespi 207 sarà assegnata al marito essendosene la moglie già allontanata;
i coniugi provvederanno a dividere tra loro i beni presenti nella stessa ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. I figli minori e sono congiuntamente affidati a Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento alternativo paritario di giorni 15 presso ciascuno di essi salvo esigenze differenti. I genitori a tal fine di impegnano a concordare i giorni di permanenza dei bambini presso ciascuna abitazione tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e scolastici cercando di far trascorrere agli stessi due tre settimane al mese con ciascun genitore. Nel periodo estivo verrà rispettata la medesima organizzazione nella gestione dei minori con la possibilità di aiuto e permanenza presso i nonni ove necessario e previo accordo. Le festività religiose verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diverso accordo. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei bambini per il proprio periodo di competenza, le spese straordinarie così individuate dal protocollo del Tribunale di Roma che i coniugi dichiarano di voler recepire, saranno suddivise nella misura del 50%. La signora si impegna ed obbliga alla cessione della propria Pt_1 quota di proprietà della casa coniugale al sig. con l'impegno di entrambi a conferire ad CP_1 un'agenzia immobiliare di fiducia l'incarico di procedere alla vendita della stessa ad un prezzo attualmente non inferiore ad € 550.000,00. Al momento della compravendita alla sig.ra verrà Pt_1 riconosciuto a titolo di rimborso per le rate di mutuo versate il seguente importo: € 10.000,00 per una vendita tra € 550.000,00 e € 600.000,00; € 25.000,00 in caso di vendita fino a € 650.000,00; bonus progressivo di € 5.000,00 ogni € 10.000,00 di aumento del prezzo oltre € 650.000,00 oltre ai € 25.000,00 indicati;
8% di percentuale secca in caso di vendita oltre € 700.000,00. I suddetti importi verranno versati al netto delle spese, delle provvigioni e previa estinzione dei mutui intestati a entrambi i coniugi, il pagamento avverrà contestualmente al versamento del prezzo da parte dell'acquirente. Gli assegni familiari verranno versati su un conto dedicati ai minori, e con gli arretrati si provvederà alla chiusura del conto corrente cointestato e al pagamento del finanziamento in corso. I coniugi sin da ora si impegnano al rilascio dei rispettivi passaporti.” - hanno chiesto Pt_2 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra ritrascritte “per quanto attiene alla gestione dei rapporti personali tra gli stessi e verso la prole e di mantenimento relativamente ai figli”, convenendo, segnatamente, che “Per quanto concerne la gestione della prole, le pattuizioni assunte in sede di separazione rimangono invariate per il figlio minore mentre per quanto riguarda il figlio avendo raggiunto medio Persona_3 Persona_4 tempore la maggiore età, i rapporti dello stesso con entrambi i genitori saranno rimessi al libero accordo tra questi ed il figlio, compatibilmente con le rispettive esigenze…”.
Inoltre, “Al fine di definire ogni questione inerente i rapporti patrimoniali tra i coniugi… si sono accordati per definire alle condizioni che seguono ogni aspetto anche relativo a detti rapporti: a) in ordine all'unico immobile in comproprietà ovvero alla ex casa familiare sita in Roma, Via Tespi 207, meglio identificata al catasto fabbricati Foglio 1113 Particella 615 Subalterni 3 e 6, come da visura catastale allegata al ricorso (doc.ti 4 e 5), le parti danno atto che già in sede di separazione omologata pattuirono che la stessa sarebbe stata lasciata per la piena proprietà in capo al sig. che avrebbe CP_1 provveduto a metterla poi in vendita;
b) dopo l'omologa i coniugi si sono concordemente determinati a non recarsi dal Notaio per il trasferimento della quota del 50% dalla Sig. al Sig. Pt_1 CP_1 decidendo di mettere in vendita concordemente l'immobile e riservare la definitiva sistemazione delle loro spettanze in sede di rogito definitivo di vendita;
c) la signora ed il signor Pt_1 CP_1 formalmente ancora comproprietari nel limite della rispettiva quota del 50%, si impegnano ed obbligano a procedere congiuntamente alla vendita della stessa, impegnandosi entrambi a presenziare al rogito, come già assicurato nelle omologate condizioni di separazione;
d)La Signora Pt_1 espressamente acconsente a che il corrispettivo di vendita dell'immobile in discorso vada integralmente e in via definitiva senza alcun obbligo restitutorio della stessa al sig. come già CP_1 assicurato nelle omologate condizioni di separazione con la precisazione di cui alla seguente lett. e); e) Quanto al punto d) sovra esteso è condizionato solo all'esatto adempimento da parte del sig. CP_1 rispetto all'obbligo già assunto di chiudere con quanto ricavato dalla vendita dell'immobile ogni rapporto di mutuo/finanziamento e/o rapporto bancario o con finanziaria cointestato tra i coniugi o ove l'uno garantisca l'altro. f) In particolare, una volta ricevuto l'integrale corrispettivo della compravendita dell'immobile, il sig. si impegna ed obbliga ad estinguere a suo esclusivo onere CP_1 e carico i mutui cointestati tra lo stesso e la signora di cui si riportano di seguito i Pt_1 riferimenti: ➢Mutuo chirografario n. 042016030700004316 del 16.6.2011 acceso presso Credit
Agricole Italia S.p.A.; ➢Mutuo ipotecario n. 052013121000083310 del 12.4.2011 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A.; ➢Mutuo chirografario n. 042013121000010516 del 6.8.2009 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A.; ➢Mutuo ipotecario n. 052016037000038915 del 28.7.2008 acceso presso Credit Agricole Italia S.p.A. L'estinzione dei finanziamenti cointestati predetti dovrà essere effettuata inderogabilmente entro il termine di venti (20) giorni dal versamento del corrispettivo della compravendita dell'immobile da parte dell'acquirente. I coniugi pattuiscono che, solo previa effettiva avvenuta estinzione dei mutui suindicati il sig. sarà autorizzato a CP_1 trattenere integralmente la somma residua del corrispettivo ricavato all'atto di compravendita. Eseguito quanto sopra, la signora nulla richiederà né del corrispettivo di compravendita per Pt_1 la parte del 50% a sé intestata, né di quanto ritrarrà ad ogni titolo il coniuge dalla vendita: quest'ultimo per converso si impegna a manlevare e tenere indenne la stessa da ogni onere e spesa direttamente o indirettamente legato alla compravendita dell'immobile in parola;
…..Il sig. CP_1 permane con i figli presso la casa famigliare, come da accordi assunti in sede di separazione, mentre la sig.ra risiede presso altra abitazione…”. Parte_1
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio confacenti all'interesse dei figli, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 20.06.2003, trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2003, parte 2,serie A03, n. 433, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi