Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06033/2025REG.PROV.COLL.
N. 01622/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2023, proposto da
RI EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1789/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Paolo Accarino su delega di Marcello Giuseppe Feola e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del 21 ottobre 2014, con il quale il Comune di Cava de' Tirreni ha respinto l'istanza prot. 52484, in data 26 giugno 2014, avanzata dalla ricorrente, unitamente alla sig.ra Di CO MM, di accertamento di conformità dei manufatti abusivi ivi descritti.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il Comune di Cava de' Tirreni respingeva l’istanza di accertamento di conformità da costei avanzata il 26 giugno 2014 ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione ad una serie di abusi ivi realizzati, attesa la “palese” irricevibilità dell’istanza presentata oltre i termini di legge (novanta giorni dall’ingiunzione a demolire) nonché la non sanabilità del commesso reato di lottizzazione abusiva.
La ricorrente - nel riferire come gli abusi in questione le siano già stati contestati con ordinanze di demolizione nn. 170/08, 207/08 e 377/08 (alle quali seguiva relativo provvedimento di acquisizione di diritto al patrimonio comunale degli immobili e dell’area di sedime in data 11 agosto 2014) nonché con successiva ordinanza n. 67/2013 di accertamento di lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001 - affermava l’illegittimità di tale atto di diniego, sostanzialmente contestando la perentorietà del termine di presentazione dell’istanza nonché il carattere preclusivo dell’effettuazione di una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.
Il Tar ha rilevato come il giudizio ha ad oggetto l’atto con il quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha respinto l’istanza di sanatoria avanzata dalla ricorrente, oltre che per asserita tardività dell’istanza (in quanto proposta ben oltre il termine di novanta giorni dalla notifica delle ordinanze di demolizione delle opere), in ragione della radicale non sanabilità ai sensi del citato art. 36 degli abusi che, come nel caso di specie, integrino un’ipotesi di lottizzazione abusiva, già contestata alla ricorrente con l’ordinanza n. 67/2013.
Il contestato diniego, in quanto basato su molteplici ragioni è, dunque, un atto plurimotivato, sicché solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportarne l'illegittimità e il conseguente effetto annullatorio.
Ne consegue che nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti - come nel caso di specie - sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, ove ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento.
Il Tar ha ritenuto dirimente la circostanza - idonea ad escludere in radice la ricorrenza del requisito della doppia conformità (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, n.1259/2011) - che l’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, di cui si lamenta il diniego, non possa essere rilasciata in favore di immobili in relazione ai quali sia stata posta in essere un’attività lottizzatoria abusiva, trattandosi di un illecito edilizio, che - “stante la particolare rilevanza del vulnus arrecato … al corretto assetto urbanistico del territorio (ossia alla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio, nonché alla corretta urbanizzazione del territorio, sino a condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell'amministrazione ed a ledere, quindi, la prerogativa comunale della programmazione urbanistica)” – appare connotato da un elevato livello di gravità, sicché “risulta suscettibile di riparazione, non già, però, in via autorizzatoria, bensì in via programmatorio-pianificatoria, previa valutazione globale della stessa secondo lo speciale meccanismo di cui agli artt. 29 e 35, comma 13, della l. n. 47/1985, ossia previa adozione di una variante di recupero allo strumento urbanistico generale”.
Il Tar ha pertanto escluso la sanabilità ex post delle opere di cui si discorre, invero essendo l’accertamento di conformità di cui si discorre diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, comunque conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Il Tar ha pertanto respinto il ricorso.
2. Parte appellante considera che l’effetto preclusivo di una lottizzazione abusiva alla sanabilità delle opere trova il proprio fondamento logico (ratio) nella considerazione che le opere abusivamente realizzate, ricomprese in un’area abusivamente lottizzata, non possono essere valutate in modo isolato e atomistico, ma devono essere valutate in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso.
Osserva che oggetto della domanda di sanatoria non sono le opere abusive singolarmente e isolatamente considerate, ma l’intero complesso delle opere abusive ritenute comprese nella pretesa attività lottizzatoria.
La domanda di sanatoria in questione, che inizialmente riguardava solo le opere abusive di cui al fabbricato “A”, è stata successivamente integrata ed estesa anche alle opere abusive afferenti all’altro corpo di fabbrica “B”.
Secondo parte appellante pertanto la pretesa lottizzazione abusiva non può dispiegare alcun effetto preclusivo della sanabilità delle opere, in quanto con l’istanza di sanatoria in questione si consente una valutazione complessiva e globale di tutte le opere abusive ricomprese nell’asserita attività lottizzatoria.
Ritiene che nella sostanza le opere siano conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Lamenta che non c’è stato alcun provvedimento amministrativo di accertamento della pretesa lottizzazione abusiva dell’area.
È stata invece solo adottato un provvedimento di sospensione della supposta “attività di lottizzazione abusiva sull’area in questione”.
Così come l’accertamento di una lottizzazione abusiva non si è avuto neppure nel parallelo procedimento penale, posto che con sentenza del Tribunale di Salerno – Terza Sezione Penale n. 1875/2017 (depositata nel corso del giudizio di primo grado) è stato disposto di “doversi procedere nei confronti delle imputate per intervenuta prescrizione dei reati in contestazione”.
Parte appellante, sul presupposto della fondatezza del sopra descritto motivo d’appello, ritiene pertanto non sussistere la ragione di assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso di primo grado che conseguentemente ripropone.
Ritiene che l’istanza di accertamento di conformità, presentata ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia fosse tempestiva essendo il termine rappresentato non dai 90 giorni concessi con l’ordinanza di demolizione, ma dal momento successivo dalla irrogazione della sanzione amministrativa a carattere ablativo.
Lamenta che nel caso di specie sarebbe stato possibile ottenere l’ordinaria concessione edilizia con la conseguenza che era ammissibile la sanatoria.
Ritiene non sussistere un’ipotesi di lottizzazione abusiva, trattandosi di abuso edilizio puntuale di carattere familiare.
Mancherebbe inoltre la realizzazione di apposite opere di urbanizzazione, tantomeno condivise con altri proprietari, idonee a pregiudicare la potestà pianificatoria comunale.
Lamenta infine che non sia stata concessa in via amministrativa la sospensione del procedimento di sanatoria nell’ottica di non portare a compimento un procedimento “condizionato” nei suoi presupposti dalla pendenza di giudizi, amministrativi e penali, per i quali non si è ancora avuta alcuna pronuncia che possa fungere da preciso riferimento orientante l’azione amministrativa.
3. L’appello è infondato.
Gli abusi di cui al diniego di sanatoria si controverte sono stati oggetto, oltre che di fattispecie lottizzatoria (che ha riguardato diversi manufatti abusivi edificati, nella medesima località Starza di Cava de’ Tirreni, in zona agricola, paesaggisticamente vincolata), delle ordinanze di demolizione n° 170/08, 207/08 e 377/08.
Con ordinanza n° 67 del 24 aprile 2013 è stata accertata la lottizzazione abusiva ai sensi del settimo comma dell’art. 30 del testo Unico dell’Edilizia.
Gli immobili abusivi sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimento n° 7971 del 9 dicembre 2013, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Tali provvedimenti non sono oggetto del ricorso proposto in primo grado.
Parte appellante presentava istanza di accertamento di conformità in data 26 giugno 2014 prot. 52484.
Con nota n. 2064 del 31 luglio 2014 prot. n. 59996 l’Amministrazione comunicava motivi ostativi.
Con provvedimento n. 78473 del 21 ottobre 2014, veniva denegata l’istanza di accertamento di conformità, confutando anche le controdeduzioni trasmesse, tenuto conto della tardività dell’istanza e dell’impossibilità di sanare, con il rimedio invocato, un illecito urbanistico integrato dalla contestata fattispecie di lottizzazione abusiva.
Gli immobili abusivi sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimento n° 7971 del 9 dicembre 2013.
Ne consegue che parte appellante non essendo più titolare del bene, non aveva la legittimazione a presentare l’istanza di sanatoria in data 26 giugno 2014 dopo l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale.
Tale circostanza attiene anche alla proposizione dei rimedi processuali avverso il provvedimento di diniego di sanatoria e può essere pertanto rilevata d’ufficio anche in sede d’appello.
Inoltre lo stesso art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che l’istanza di accertamento di conformità può essere presentata fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative.
I termini per presentare l’istanza di sanatoria erano pertanto decorsi
Con ordinanza n° 67 del 24 aprile 2013 è stata accertata la lottizzazione abusiva ai sensi del settimo comma dell’art. 30 del testo Unico dell’Edilizia.
Gli immobili abusivi, sul presupposto della definitività dell’accertamento della lottizzazione abusiva, sono stati acquisiti al patrimonio comunale con provvedimento n° 7971 del 9 dicembre 2013, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
Ne consegue la correttezza della motivazione del Tar secondo cui l’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, di cui si lamenta il diniego, non possa essere rilasciata in favore di immobili in relazione ai quali sia stata posta in essere un’attività lottizzatoria abusiva, trattandosi di un illecito edilizio, che - “stante la particolare rilevanza del vulnus arrecato … al corretto assetto urbanistico del territorio (ossia alla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio, nonché alla corretta urbanizzazione del territorio, sino a condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell'amministrazione ed a ledere, quindi, la prerogativa comunale della programmazione urbanistica)” è connotato da un livello di gravità non superabile a mezzo dell’accertamento di conformità.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, sono stati adottati dall’Amministrazione, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, i provvedimenti con cui è stata accertata la lottizzazione abusiva.
Ne consegue che sono prive di pregio le deduzioni di parte appellante, tendenti a ritenere l’inconfigurabilità della lottizzazione abusiva.
Né rileva che non sia stata concessa in via amministrativa la sospensione del procedimento di sanatoria.
È inconferente la deduzione relativa all’avvenuta prescrizione del reato, non essendo la condanna penale pregiudiziale rispetto alle determinazioni amministrative impugnate in primo grado.
Parte appellante, con memoria depositata in giudizio in data 27 maggio 2025 ritiene che il Tar abbia riconosciuto che le opere oggetto di sanatoria sono “solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, comunque conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria”.
Infatti il Tar con l’inciso sopra riportato non ha fatto riferimento alle opere di cui al caso di specie, ma alle opere che possono essere astrattamente sanate per effetto dell’accertamento di conformità.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO