Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Forlano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, alla via IAno Stabile n. 182;
nei confronti
I.C.S. Impianti S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Prefettura di Caltanissetta di revoca del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/99 (Mod. -OMISSIS-), rilasciato in favore del ricorrente in data 1° maggio 2023, su istanza del richiedente I.C.S. IMPIANTI S.R.L. e della revoca del relativo visto del 15 aprile
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 24 luglio 2025:
della nota datata 19 maggio 2025 -OMISSIS-, dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caltanisetta, inviata a mezzo pec all’odierno difensore in data 20 maggio 2025 con la quale la Prefettura ha comunicato di non voler accogliere la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa dichiarazione da parte del responsabile dello Sportello Unico di Caltanisetta, funzionale alla presentazione della predetta richiesta di permesso di soggiorno e della successiva nota n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;
Viste le ordinanze cautelari nn.-OMISSIS-l 6 maggio 2025 -OMISSIS-del 12 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. CO IA CE e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del 3 aprile 2024 la Prefettura di Caltanissetta revocava il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente essenzialmente perché la I.C.S. Impianti s.r.l., impresa con cui era stato siglato il contratto di soggiorno, aveva sforato il massimale di lavoratori contrattualizzabili in forza del c.d. decreto flussi 2023.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, viene lamentata l’illegittimità del detto provvedimento perché assunto: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, cioè in quanto non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente; b) con eccesso di potere per ingiustizia manifesta perché il lavoratore, se avviato, avrebbe potuto richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-l 6 maggio 2025, sussistendo il fumus rispetto al secondo motivo di ricorso, veniva rimesso l’affare all’amministrazione “ per un riesame della posizione del lavoratore, con verifica delle condizioni per il rilascio di eventuale altro titolo di soggiorno, qualora sia dimostrata in concreto la perdurante possidenza dei requisiti previsti dalla legge ”;
Con successivo provvedimento del 19 maggio 2025 l’amministrazione confermava il diniego, quanto al motivo sostanziale, rappresentando che il lavoratore, alla data del 31 dicembre 2024 (data di termine del lavoro con ICS Impianti) avrebbe dovuto comunque presentarsi allo sportello unico per gli adempimenti preliminari alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’amministrazione confermava, inoltre, la legittimità della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, svolta solo nei confronti del datore di lavoro.
Anche questo provvedimento veniva gravato con ricorso per motivi aggiunti con cui se ne lamentava l’illegittimità per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per ingiustizia manifesta perché l’amministrazione, in adempimento all’ordinanza di questo Tribunale, avrebbe dovuto porre il ricorrente nella fase amministrativa a cui non aveva partecipato.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 veniva accolta l’istanza cautelare ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa veniva discussa e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso principale è improcedibile perché il primo provvedimento di diniego è stato confermato dal secondo provvedimento del 19 maggio 2025.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Quanto alle doglianze di natura procedimentale, di asserita violazione della comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ritiene che nel caso in esame il privato, anche attraverso lo strumento impulsivo dell’ordinanza di riesame dell’8 maggio 2025, ha potuto partecipare attivamente al procedimento amministrativo, dimostrando la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio nazionale.
È, invece, dimostrato che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione all’amministrazione di pubblica sicurezza (al minimo) dei suoi movimenti e recapiti nel territorio nazionale dopo il 31 dicembre 2024, termine del rapporto di lavoro con la società, ICS Impianti s.r.l., con cui era stato siglato il contratto di soggiorno.
Le garanzie procedimentali, capitali in un rapporto amministrativo tra governante e governato in uno Stato di diritto, non possono però essere utilizzate – come mostra di fare la difesa – per lamentare la mancanza di una formalistica ricezione di comunicazione di avvio: il che è ancora più eccentrico se si considera che il provvedimento di riesame impugnato è stato adottato proprio alla luce della documentazione riversata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, inviata all’amministrazione per mezzo di questo Tribunale.
Tutta la documentazione successiva, pure allegata dalla difesa del ricorrente, potrà essere presa in considerazione dall’amministrazione se e nella misura in cui l’interessato attivi un nuovo procedimento amministrativo per il rilascio di titolo di soggiorno: titolo che, allo stato, non sussiste per negligenza riferibile unicamente all’interessato che dunque è sul territorio nazionale in condizione di clandestinità.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono ragioni di opportunità per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge quello per motivi aggiunti.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente
FF SA SS, Primo Referendario
CO IA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IA CE | OB AL |
IL SEGRETARIO