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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 824/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Testimone_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IZ EL
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 16.7.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti dei figli minorenni nata il [...], , nato il Per_1 Per_2
19.7.12 e , nato il [...]), frutto della loro relazione. Per_3
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. I figli minori (nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]) vengono Per_1 Per_2 Per_3 affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le
1 decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
2. I figli minori e manterranno la loro residenza anagrafica nella casa già familiare posta Per_1 Per_2 Per_3 al secondo piano del fabbricato sito all'indirizzo di RG (LU), via Cantoncello, n. 8.
3. I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore saranno regolamentati secondo il regime di seguito indicato, salva la possibilità per la figlia ormai prossima al compimento del diciottesimo anno e che di fatto Per_1 da tempo alterna tempi in famiglia e presso i nonni materni, di concordare direttamente con i genitori i tempi di permanenza presso l'uno e presso l'altro.
Considerando un modulo di frequentazione che si articola su quattro settimane quella che segue è l'organizzazione dei tempi di permanenza concordati fra i genitori:
i figli trascorreranno il fine settimana alternativamente con l'uno o l'altro genitore con la precisazione che il fine settimana paterno inizierà sempre il venerdì, dall'uscita da scuola al rientro a scuola il lunedì, mentre quello materno inizierà sempre il sabato, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10 in difetto di impegni scolastici) fino al rientro a scuola il lunedì e i figli trascorreranno il venerdì di ciascuna settimana con il padre. Limitatamente al terzogenito Per_3
i genitori concordano che, in corrispondenza del fine settimana materno, al momento il bambino verrà accompagnato a casa dalla mamma dopo la cena del venerdì.
I figli staranno con il padre anche il lunedì e il venerdì della prima settimana, con fine settimana materno;
della seconda settimana, con fine settimana paterno;
il venerdì della terza settimana con fine settimana materno ed il venerdì della quarta settimana con fine settimana paterno.
È espressamente convenuto fra i genitori che anche nei fine settimana materni ed eventualmente anche in altri giorni infrasettimanali, il padre potrà avere con sé i due figli e (quest'ultimo se, crescendo, ne manifesterà Per_2 Per_3 il desiderio) per assistere alle partite della squadra di calcio del Napoli.
Per una migliore rappresentazione del modulo articolato sulle quattro settimane si riproduce anche graficamente il calendario:
4. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di sovrapposizioni di date, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre.
Limitatamente all'estate 2025 tali giorni non saranno continuativi e, in difetto di ulteriori diversi accordi, dovrà essere rispettato il periodo già prenotato da ciascun genitore, ossia, con il padre dal 28 giugno al 5 luglio ed inoltre, con il padre dall'11 al 17 agosto e con la madre dal 18 al 31 agosto.
5. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione dei figli per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico i figli non frequentino la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia dei bambini, ecc.).
2 6. Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola fino al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 30 dicembre al giorno dell'Epifania con l'altro. Per le vacanze scolastiche natalizie 2025 la madre starà con i figli nel primo periodo ed il padre il secondo periodo, e così via, alternando di anno in anno.
7. Durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno tutto il periodo con un genitore, ad anni alterni, e trascorreranno i ponti del 25 aprile e del 1° maggio con il genitore con il quale non hanno trascorso le vacanze scolastiche pasquali. Per le vacanze scolastiche pasquali 2026 il padre trascorrerà con i figli l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali e la madre i ponti del 25 aprile e del 1° maggio e così via, alternando di anno in anno.
8. I giorni del compleanno di ciascun figlio verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune.
9. Il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà.
10. Per le festività 2 giugno – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno non specificamente altrimenti disciplinata, i figli staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario.
11. In caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai figli un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
12. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli durante i periodi in cui avranno i figli presso ciascuno di loro ed il sig. EL corrisponderà, quale ulteriore contributo paterno al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 1.200,00 (da attribuirsi in parti uguali a ciascuno dei tre figli nella misura di €. 400,00 pro capite).
Il contributo ordinario al mantenimento dei figli dovrà essere corrisposto alla signora entro il giorno 10 di Tes_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% dovendosi in esse già necessariamente ricomprendersi, perché concordate all'inizio del percorso scolastico, anche quelle della scuola privata Byron di Lucca che la figlia sta frequentando e la psicoterapia Dott. già in atto. Per_1 Persona_4
Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria, e la necessità o meno del preventivo consenso, ossia:
Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche:
3 tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese mediche urgenti e necessarie;
• Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
• Tickets e spese farmaceutiche;
• Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
• Libri di testo;
• Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche didattiche;
• Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
• Spese per progetti curriculari scolastici;
• Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
• Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
• Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
• Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
• Ripetizioni;
• Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per
l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
• Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
• gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
• Scuole e università private;
• Baby-sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
• viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
• attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
• attività ludico-ricreative (centri estivi);
• cellulare;
4 • spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
• conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
• spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
14. Il sig. EL manifesta espresso consenso a che la signora percepisca, totalmente ed in via esclusiva, Tes_1
l'assegno unico per i figli liquidato dall'INPS e altri contributi economici che possano nel tempo sostituire l'assegno unico. Per tutto il periodo in cui i figli ne avranno diritto la signora dovrà presentare tutte le richieste e la Tes_1 documentazione utile e necessaria per ottenere il beneficio dell'assegno unico (o dei contributi economici che dovessero nel tempo sostituirlo).
15. I genitori comproprietari sosterranno nella misura del 50% ciascuno la rata dei due mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dei due appartamenti posti al piano terra e al secondo piano dell'immobile sito in RG (Lucca), via Cantoncello, n. 8 e di cui alle certificazioni in atti attestanti il capitale residuo al 31.12.2024 della Banca Intesa
San Paolo, mutuo n. 0846218205 (acquisto) e mutuo n. 08/17911824 (ristrutturazione).
16. A far data dal 1°.01.2026 la casa familiare, di cui i signori IZ EL e sono comproprietari al Testimone_1
50%, posta al secondo piano del fabbricato sito all'indirizzo di RG (LU), via Cantoncello, n. 8, rimarrà, completamente arredata, salvo le attrezzature relative all'attività lavorativa del sig. EL che verranno dallo stesso prelevate, nella esclusiva disponibilità della ricorrente, quale co-affidataria dei figli minori. Saranno a carico dell'assegnataria tutte le spese di gestione della casa, come pure quelle di manutenzione ordinaria e gli obblighi di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, il tutto come per legge rispetto alla posizione di assegnatario di casa familiare. Le parti si danno reciprocamente atto che resta impregiudicata la proprietà dell'arredamento e di quanto contenuto nell'appartamento assegnato in godimento insieme all'immobile alla ricorrente.
17. A far data dal 1°.01.2026 l'appartamento, di proprietà comune al 50% dei concludenti, posto al piano terreno del medesimo fabbricato, sito in RG (LU), via Cantoncello, n. 8 rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora per il periodo corrispondente all'assegnazione della casa familiare di cui alla clausola che precede. Saranno Tes_1
a carico della signora tutte le spese di gestione di tale appartamento, come pure quelle di manutenzione Tes_1 ordinaria e gli obblighi di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, il tutto come per legge rispetto al comproprietario di bene comune con altri.
18. Il sig. EL rinuncia espressamente al diritto di richiedere rimborsi di qualsiasi natura e specie per spese sostenute per la ristrutturazione dei due immobili di proprietà comune alla signora posti in RG (LU), via Tes_1
Cantoncello, n. 8, e per l'acquisto della relativa mobilia.
19. La signora rinuncia espressamente al diritto di richiedere rimborsi di qualsiasi natura e specie per spese Tes_1 sostenute per la ristrutturazione dei due immobili di proprietà comune al sig. EL posti in RG (LU), via
Cantoncello, n. 8, e per l'acquisto della relativa mobilia nonché per gli sgravi fiscali di cui quest'ultimo ha beneficiato in via esclusiva e per gli ulteriori sgravi fiscali di cui, sempre in via esclusiva, continuerà a beneficiare, con l'espressa autorizzazione, qui rinnovata, da parte della ricorrente.
20. A far data dal 1°.01.2026 il sig. EL si trasferirà ad abitare nell'immobile di sua proprietà, che nel frattempo sarà rientrato nella sua disponibilità, posto in RG (LU), via Pietro Funai, n. 72 piano T ed ivi abiterà con i figli nei periodi di loro permanenza presso il padre.
21. Durante il periodo transitorio, dal mese di luglio 2025 al mese di dicembre 2025 inclusi, si protrarrà la convivenza dei genitori nella casa familiare ed anche la disponibilità a favore di ciascuno di loro dell'appartamento posto al piano terra dello stesso fabbricato in RG (Lucca), via Cantoncello, n. 8 in attesa della liberazione da parte degli inquilini dell'appartamento di esclusiva proprietà del sig. EL in RG, via Pietro Funai, n. 72. Nel regime
5 transitorio dei predetti sei mesi saranno osservate tutte le clausole sopra indicate in via definitiva in ordine al regime di mantenimento ed in generale agli obblighi di carattere economico e, quindi, i ricorrenti corrisponderanno al 50% la rata dei mutuo, il sig. EL corrisponderà il contributo ordinario al mantenimento dei figli di € 1.200,00, la signora provvederà a tutte le spese di gestione dei due immobili di proprietà comune, posti in RG, Lucca, Tes_1 via Cantoncello, n. 8, ivi compreso il pagamento delle relative utenze, spese condominiali e tassa rifiuti, a lei sarà interamente devoluto l'assegno unico per i figli e le spese straordinarie di questi ultimi saranno distribuite al 50% a carico di ciascun genitore.
22. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, nella determinazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli
è già stato considerato che molto probabilmente la signora perderà l'attuale occupazione, stante la crisi Tes_1 dell'impresa per la quale lavora, e pertanto la risoluzione del suo rapporto di lavoro, con le conseguenze del caso, non potrà essere considerata circostanza sopravvenuta per una eventuale modifica del regime economico né per una riformulazione del regime di frequentazione.
Con integrale compensazione delle spese e dei compensi del presente giudizio e con rinuncia dei procuratori al diritto alla solidarietà.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 16.7.25
Michele Fornaciari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 824/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Testimone_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IZ EL
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 16.7.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti dei figli minorenni nata il [...], , nato il Per_1 Per_2
19.7.12 e , nato il [...]), frutto della loro relazione. Per_3
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. I figli minori (nata il [...]), (nato il [...]) e (nato il [...]) vengono Per_1 Per_2 Per_3 affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare anche disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà i figli con sé. Le
1 decisioni di maggior interesse per i figli minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
2. I figli minori e manterranno la loro residenza anagrafica nella casa già familiare posta Per_1 Per_2 Per_3 al secondo piano del fabbricato sito all'indirizzo di RG (LU), via Cantoncello, n. 8.
3. I tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore saranno regolamentati secondo il regime di seguito indicato, salva la possibilità per la figlia ormai prossima al compimento del diciottesimo anno e che di fatto Per_1 da tempo alterna tempi in famiglia e presso i nonni materni, di concordare direttamente con i genitori i tempi di permanenza presso l'uno e presso l'altro.
Considerando un modulo di frequentazione che si articola su quattro settimane quella che segue è l'organizzazione dei tempi di permanenza concordati fra i genitori:
i figli trascorreranno il fine settimana alternativamente con l'uno o l'altro genitore con la precisazione che il fine settimana paterno inizierà sempre il venerdì, dall'uscita da scuola al rientro a scuola il lunedì, mentre quello materno inizierà sempre il sabato, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10 in difetto di impegni scolastici) fino al rientro a scuola il lunedì e i figli trascorreranno il venerdì di ciascuna settimana con il padre. Limitatamente al terzogenito Per_3
i genitori concordano che, in corrispondenza del fine settimana materno, al momento il bambino verrà accompagnato a casa dalla mamma dopo la cena del venerdì.
I figli staranno con il padre anche il lunedì e il venerdì della prima settimana, con fine settimana materno;
della seconda settimana, con fine settimana paterno;
il venerdì della terza settimana con fine settimana materno ed il venerdì della quarta settimana con fine settimana paterno.
È espressamente convenuto fra i genitori che anche nei fine settimana materni ed eventualmente anche in altri giorni infrasettimanali, il padre potrà avere con sé i due figli e (quest'ultimo se, crescendo, ne manifesterà Per_2 Per_3 il desiderio) per assistere alle partite della squadra di calcio del Napoli.
Per una migliore rappresentazione del modulo articolato sulle quattro settimane si riproduce anche graficamente il calendario:
4. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni anche continuativi. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di sovrapposizioni di date, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre.
Limitatamente all'estate 2025 tali giorni non saranno continuativi e, in difetto di ulteriori diversi accordi, dovrà essere rispettato il periodo già prenotato da ciascun genitore, ossia, con il padre dal 28 giugno al 5 luglio ed inoltre, con il padre dall'11 al 17 agosto e con la madre dal 18 al 31 agosto.
5. Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione dei figli per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico i figli non frequentino la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia dei bambini, ecc.).
2 6. Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola fino al 30 dicembre con un genitore e il periodo dal 30 dicembre al giorno dell'Epifania con l'altro. Per le vacanze scolastiche natalizie 2025 la madre starà con i figli nel primo periodo ed il padre il secondo periodo, e così via, alternando di anno in anno.
7. Durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno tutto il periodo con un genitore, ad anni alterni, e trascorreranno i ponti del 25 aprile e del 1° maggio con il genitore con il quale non hanno trascorso le vacanze scolastiche pasquali. Per le vacanze scolastiche pasquali 2026 il padre trascorrerà con i figli l'intero periodo di vacanze scolastiche pasquali e la madre i ponti del 25 aprile e del 1° maggio e così via, alternando di anno in anno.
8. I giorni del compleanno di ciascun figlio verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune.
9. Il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la mamma e il giorno di compleanno del papà e la Festa del Papà verranno trascorsi con il papà.
10. Per le festività 2 giugno – 1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno non specificamente altrimenti disciplinata, i figli staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinario.
11. In caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire ai figli un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
12. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli durante i periodi in cui avranno i figli presso ciascuno di loro ed il sig. EL corrisponderà, quale ulteriore contributo paterno al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 1.200,00 (da attribuirsi in parti uguali a ciascuno dei tre figli nella misura di €. 400,00 pro capite).
Il contributo ordinario al mantenimento dei figli dovrà essere corrisposto alla signora entro il giorno 10 di Tes_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% dovendosi in esse già necessariamente ricomprendersi, perché concordate all'inizio del percorso scolastico, anche quelle della scuola privata Byron di Lucca che la figlia sta frequentando e la psicoterapia Dott. già in atto. Per_1 Persona_4
Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria, e la necessità o meno del preventivo consenso, ossia:
Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche ed acustiche.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
Spese extrascolastiche:
3 tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese mediche urgenti e necessarie;
• Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
• Tickets e spese farmaceutiche;
• Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
• Libri di testo;
• Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
• Gite scolastiche didattiche;
• Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
• Spese per progetti curriculari scolastici;
• Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
• Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
• Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
• Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
• Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
• Ripetizioni;
• Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per
l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
• Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
• gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
• Scuole e università private;
• Baby-sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
• viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
• attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
• attività ludico-ricreative (centri estivi);
• cellulare;
4 • spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
• conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
• spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
14. Il sig. EL manifesta espresso consenso a che la signora percepisca, totalmente ed in via esclusiva, Tes_1
l'assegno unico per i figli liquidato dall'INPS e altri contributi economici che possano nel tempo sostituire l'assegno unico. Per tutto il periodo in cui i figli ne avranno diritto la signora dovrà presentare tutte le richieste e la Tes_1 documentazione utile e necessaria per ottenere il beneficio dell'assegno unico (o dei contributi economici che dovessero nel tempo sostituirlo).
15. I genitori comproprietari sosterranno nella misura del 50% ciascuno la rata dei due mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dei due appartamenti posti al piano terra e al secondo piano dell'immobile sito in RG (Lucca), via Cantoncello, n. 8 e di cui alle certificazioni in atti attestanti il capitale residuo al 31.12.2024 della Banca Intesa
San Paolo, mutuo n. 0846218205 (acquisto) e mutuo n. 08/17911824 (ristrutturazione).
16. A far data dal 1°.01.2026 la casa familiare, di cui i signori IZ EL e sono comproprietari al Testimone_1
50%, posta al secondo piano del fabbricato sito all'indirizzo di RG (LU), via Cantoncello, n. 8, rimarrà, completamente arredata, salvo le attrezzature relative all'attività lavorativa del sig. EL che verranno dallo stesso prelevate, nella esclusiva disponibilità della ricorrente, quale co-affidataria dei figli minori. Saranno a carico dell'assegnataria tutte le spese di gestione della casa, come pure quelle di manutenzione ordinaria e gli obblighi di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, il tutto come per legge rispetto alla posizione di assegnatario di casa familiare. Le parti si danno reciprocamente atto che resta impregiudicata la proprietà dell'arredamento e di quanto contenuto nell'appartamento assegnato in godimento insieme all'immobile alla ricorrente.
17. A far data dal 1°.01.2026 l'appartamento, di proprietà comune al 50% dei concludenti, posto al piano terreno del medesimo fabbricato, sito in RG (LU), via Cantoncello, n. 8 rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora per il periodo corrispondente all'assegnazione della casa familiare di cui alla clausola che precede. Saranno Tes_1
a carico della signora tutte le spese di gestione di tale appartamento, come pure quelle di manutenzione Tes_1 ordinaria e gli obblighi di custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, il tutto come per legge rispetto al comproprietario di bene comune con altri.
18. Il sig. EL rinuncia espressamente al diritto di richiedere rimborsi di qualsiasi natura e specie per spese sostenute per la ristrutturazione dei due immobili di proprietà comune alla signora posti in RG (LU), via Tes_1
Cantoncello, n. 8, e per l'acquisto della relativa mobilia.
19. La signora rinuncia espressamente al diritto di richiedere rimborsi di qualsiasi natura e specie per spese Tes_1 sostenute per la ristrutturazione dei due immobili di proprietà comune al sig. EL posti in RG (LU), via
Cantoncello, n. 8, e per l'acquisto della relativa mobilia nonché per gli sgravi fiscali di cui quest'ultimo ha beneficiato in via esclusiva e per gli ulteriori sgravi fiscali di cui, sempre in via esclusiva, continuerà a beneficiare, con l'espressa autorizzazione, qui rinnovata, da parte della ricorrente.
20. A far data dal 1°.01.2026 il sig. EL si trasferirà ad abitare nell'immobile di sua proprietà, che nel frattempo sarà rientrato nella sua disponibilità, posto in RG (LU), via Pietro Funai, n. 72 piano T ed ivi abiterà con i figli nei periodi di loro permanenza presso il padre.
21. Durante il periodo transitorio, dal mese di luglio 2025 al mese di dicembre 2025 inclusi, si protrarrà la convivenza dei genitori nella casa familiare ed anche la disponibilità a favore di ciascuno di loro dell'appartamento posto al piano terra dello stesso fabbricato in RG (Lucca), via Cantoncello, n. 8 in attesa della liberazione da parte degli inquilini dell'appartamento di esclusiva proprietà del sig. EL in RG, via Pietro Funai, n. 72. Nel regime
5 transitorio dei predetti sei mesi saranno osservate tutte le clausole sopra indicate in via definitiva in ordine al regime di mantenimento ed in generale agli obblighi di carattere economico e, quindi, i ricorrenti corrisponderanno al 50% la rata dei mutuo, il sig. EL corrisponderà il contributo ordinario al mantenimento dei figli di € 1.200,00, la signora provvederà a tutte le spese di gestione dei due immobili di proprietà comune, posti in RG, Lucca, Tes_1 via Cantoncello, n. 8, ivi compreso il pagamento delle relative utenze, spese condominiali e tassa rifiuti, a lei sarà interamente devoluto l'assegno unico per i figli e le spese straordinarie di questi ultimi saranno distribuite al 50% a carico di ciascun genitore.
22. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, nella determinazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli
è già stato considerato che molto probabilmente la signora perderà l'attuale occupazione, stante la crisi Tes_1 dell'impresa per la quale lavora, e pertanto la risoluzione del suo rapporto di lavoro, con le conseguenze del caso, non potrà essere considerata circostanza sopravvenuta per una eventuale modifica del regime economico né per una riformulazione del regime di frequentazione.
Con integrale compensazione delle spese e dei compensi del presente giudizio e con rinuncia dei procuratori al diritto alla solidarietà.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 16.7.25
Michele Fornaciari
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