CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1618/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21227/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10004/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2024 presso questa Corte Tributaria Provinciale, previa rituale e tempestiva notifica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020210027419923000, contenente richiesta relativa ad imposta Tari per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 su ruolo emesso dal
Comune di Napoli. Di tale atto ha richiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione-decadenza della pretesa tributaria;
3) insussistenza del presupposto soggettivo dei tributi, giacché negli anni in questione ella non risiedeva nel comune di Napoli.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio mentre si è costituito il Comune di Napoli che ha dedotto e documentato di aver verificato la posizione della ricorrente e di aver provveduto al discarico totale della cartella impugnata: pertanto ha richiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione del 19 maggio 2025, tenutasi in assenza delle parti, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie il Comune di Napoli, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha provveduto al discarico totale della cartella di pagamento, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle argomentazioni di Ricorrente_1.
Dunque risulta cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto, anche potenziale, tra le parti e non essendovi la necessità di una pronuncia al riguardo da parte di questo Giudice.
Alla luce di tale considerazione la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Considerato che la ricorrente non ha contestato la richiesta di controparte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha prestato acquiescenza alla richiesta di compensazione delle spese di lite, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FIORE GIOVAN FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21227/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210027419923000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10004/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2024 presso questa Corte Tributaria Provinciale, previa rituale e tempestiva notifica, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020210027419923000, contenente richiesta relativa ad imposta Tari per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 su ruolo emesso dal
Comune di Napoli. Di tale atto ha richiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione-decadenza della pretesa tributaria;
3) insussistenza del presupposto soggettivo dei tributi, giacché negli anni in questione ella non risiedeva nel comune di Napoli.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio mentre si è costituito il Comune di Napoli che ha dedotto e documentato di aver verificato la posizione della ricorrente e di aver provveduto al discarico totale della cartella impugnata: pertanto ha richiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione del 19 maggio 2025, tenutasi in assenza delle parti, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, questo Giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel caso di specie il Comune di Napoli, dopo aver esaminato le argomentazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha provveduto al discarico totale della cartella di pagamento, riconoscendo implicitamente la fondatezza delle argomentazioni di Ricorrente_1.
Dunque risulta cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto, anche potenziale, tra le parti e non essendovi la necessità di una pronuncia al riguardo da parte di questo Giudice.
Alla luce di tale considerazione la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Considerato che la ricorrente non ha contestato la richiesta di controparte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha prestato acquiescenza alla richiesta di compensazione delle spese di lite, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.