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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 862/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone (GO) al C.F._2
Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, restando ciascuno libero di fissare la propria residenza;
2) Il signor si impegna e obbliga a corrispondere a , quale contributo Parte_2 Parte_1 per la figlia maggiorenne ma allo stato non autosufficiente in quanto studentessa, l'importo mensile pari ad €
200,00, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 straordinarie in favore della stessa figlia così come disposto dal Protocollo da Protocollo d'intesa dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Sezione Territoriale di Gorizia dd. 01/06/16 n.
1 720/16; si impegna altresì a corrispondere mensilmente direttamente a mani della figlia, l'importo mensile di € 50,00;
3) Il sig. autorizza la sig.ra a percepire l'A.U.U. in modo esclusivo;
Parte_2 Parte_1
Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
5) Con l'adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento della figlia di cui al precedente punto 2), i signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di coniugio e
[...] di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse.
Spese compensate.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 4/09/1999 a Monfalcone (Reg. Atti di Matrimonio, anno
1999, parte II, serie A, atto n. 31), nel corso del quale sono nati i figli il Persona_1
14/04/2002 a Monfalcone e l'1/06/2006 a Monfalcone, hanno chiesto Persona_2 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 1999, parte 2, serie A, numero 31) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
2 - dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 862/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone (GO) al C.F._2
Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, restando ciascuno libero di fissare la propria residenza;
2) Il signor si impegna e obbliga a corrispondere a , quale contributo Parte_2 Parte_1 per la figlia maggiorenne ma allo stato non autosufficiente in quanto studentessa, l'importo mensile pari ad €
200,00, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 straordinarie in favore della stessa figlia così come disposto dal Protocollo da Protocollo d'intesa dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Sezione Territoriale di Gorizia dd. 01/06/16 n.
1 720/16; si impegna altresì a corrispondere mensilmente direttamente a mani della figlia, l'importo mensile di € 50,00;
3) Il sig. autorizza la sig.ra a percepire l'A.U.U. in modo esclusivo;
Parte_2 Parte_1
Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
5) Con l'adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento della figlia di cui al precedente punto 2), i signori e Parte_1 Parte_2 dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di coniugio e
[...] di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse.
Spese compensate.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 4/09/1999 a Monfalcone (Reg. Atti di Matrimonio, anno
1999, parte II, serie A, atto n. 31), nel corso del quale sono nati i figli il Persona_1
14/04/2002 a Monfalcone e l'1/06/2006 a Monfalcone, hanno chiesto Persona_2 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 17/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 1999, parte 2, serie A, numero 31) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
2 - dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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